Art. 111 octies – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 111 octies - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

(1) Sono investitori istituzionali destinati alle società cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative.

Articolo 111 octies - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(1) Sono investitori istituzionali destinati alle società cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 9, comma 1, lett. f), del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

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