Art. 111 novies – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 111 novies - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

(1) Le società di revisione di cui al secondo comma dell’articolo 2545 octies del codice sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Articolo 111 novies - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(1) Le società di revisione di cui al secondo comma dell’articolo 2545 octies del codice sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 9, comma 1, lett. f), del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

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