Art. 107 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 107 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del capo II del titolo VI del libro V del codice (2546 c.c.) si applicano in quanto compatibili con le leggi medesime.

Articolo 107 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del capo II del titolo VI del libro V del codice (2546 c.c.) si applicano in quanto compatibili con le leggi medesime.

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