Art. 102 – Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Articolo 102 - disposizioni attuazione codice civile e disposizioni transitorie

Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle società saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica.
Fino all’entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori.

Articolo 102 - Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie

Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle società saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica.
Fino all’entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori.

Istituti giuridici

Novità giuridiche