Art. 6 – Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Art. 6 - dichiarazione universale dei diritti umani

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Art. 6 - Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

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