Art. 5 – Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Art. 5 - dichiarazione universale dei diritti umani

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Art. 5 - Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

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