Il reato di abuso su minore nei rapporti tra processo penale canonico e statuale

Articolo di Sofia Napoleone
Immagine articolo sofia napoleone

L’ipotesi di reato di atti sessuali con minore è disciplinata nel nostro ordinamento dall’art. 609 quater cp, il quale lo configura sempre se la vittima non ha ancora compiuto 14 anni; qualora invece ne abbia meno di 16, la fattispecie si perfeziona se il colpevole ha con la vittima una relazione di parentela, cura, educazione e convivenza; risponde allo stesso modo chi compie atti sessuali con un tredicenne, se c’è una differenza d’età superiore ai tre anni.
Per la natura particolarmente odiosa di tale reato, anche l’ordinamento canonico ha provveduto ad inserirlo, tramite l’art. 61, 1°, all’interno del complesso delle Nuove Norme “De Gravioribus Delictis”, emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.
A questo punto, come coordinare l’applicazione delle norme appena richiamate qualora dovesse essere un ministro di culto della Chiesa cattolica a macchiarsi di tale delitto? Sarebbe ipotizzabile un eventuale concorso di giurisdizione tra i due distinti ordinamenti?
La riflessione prende le mosse dal caso di un parroco, citato in giudizio dinanzi al Tribunale Ecclesiastico competente per la propria Arcidiocesi, accusato di aver abusato sessualmente di un minore di anni 16. A conclusione del processo penale amministrativo, il parroco veniva condannato alla pena perpetua del divieto di esercizio del ministero sacerdotale con minori d’età, alla pena temporanea della sospensione del ministero sacerdotale per un termine di tre anni e alla pena temporanea dell’obbligo di dimora, per un periodo di cinque anni, all’interno di un istituto residenziale per una vita di preghiera e penitenza, con contestuale obbligo di seguire un percorso psicoterapeutico.
Due anni dopo, quando tale pronuncia era ormai divenuta esecutiva per difetto di impugnazione ed era a tutti gli effetti in corso di esecuzione, il parroco veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale penale competente per rispondere del reato previsto dagli artt. 81 e 609 quater cp, in quanto, in più occasioni, all’interno del proprio appartamento, compiva atti sessuali con un minore di anni 16, che gli era stato affidato per ragioni di educazione religiosa, quale sacerdote e parroco.
Alla luce di quanto suesposto, è opportuno interrogarsi sull’eventuale possibile difetto di giurisdizione e sull’improcedibilità della seconda azione per violazione del ne bis in idem processuale, poiché l’imputato era già stato giudicato per il medesimo reato da un Tribunale Ecclesiastico.
Pur volendo considerare i trattati e concordati intercorsi tra Stato Italiano e Santa Sede (Patti Lateranensi e Accordi di Villa Madama) come equiparabili a trattati di diritto internazionale, deve comunque applicarsi il principio di territorialità sancito nell’ordinamento dall’art. 11 cp, che prevede l’irrilevanza del giudicato straniero per i reati commessi nel territorio dello Stato.
Infatti, il ne bis in idem internazionale, ad oggi, rappresenta un principio di carattere esclusivamente generale (Corte Cost. Sent. n. 58 del 1997), che per avere concreta applicazione necessita di una regolamentazione specifica, poiché prevede una forte limitazione della sovranità nazionale dei singoli stati.
Nei casi in cui non siano stati ratificati accordi idonei a derogare alla disciplina dettata dall’art. 11 cp, nel nostro ordinamento non è preclusa la rinnovazione di un processo per gli stessi fatti che siano stati oggetto di un giudizio già celebrato in un altro Stato, all’interno del quale non vigono tali accordi derogatori nei confronti di un cittadino italiano o straniero.
Fatta tale premessa, è necessario sottolineare anche che il principio del ne bis in idem trova sì esplicito riconoscimento nell’ordinamento europeo grazie all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, ma con valenza limitata esclusivamente alle materie che rientrano nella competenza UE, e il reato di abuso su minore non è ricompreso tra queste.
Allo stesso tempo, è da escludersi totalmente la possibilità di un’adesione automatica del Vaticano all’accordo di Schengen, avvenuta a seguito all’adesione dell’Italia, relativamente ai principi dell’Unione Europea in tema di riconoscimento della potestà punitiva e sanzionatoria degli Stati, anche e soprattutto in riferimento al principio del ne bis in idem.
Va evidenziato, in aggiunta, come sul piano convenzionale il ne bis in idem trovi la sua base nell’art. 4, Protocollo 7, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, senza alcun limite di materia. Tuttavia, lo Stato del Vaticano non ha aderito in modo esplicito a tale Convenzione, e anche in questo caso non può assolutamente considerarsi la possibilità di un‘adesione automatica.
È bene, inoltre, ricordare che la Santa Sede, pur se ormai riconosciuta universalmente come soggetto di diritto internazionale, è a tutti gli effetti esclusivamente un osservatore permanente presso varie organizzazioni internazionali. Allo stesso modo, lo Stato del Vaticano non è membro dell’Unione Europea, né può essere considerato tale esclusivamente in riferimento al fatto che non esistono barriere doganali in entrata con l’Italia.
Assodata quindi la totale liceità della celebrazione di un giudizio innanzi ad un Tribunale facente parte dell’ordinamento giudiziario italiano, anche in presenza di un decreto penale di condanna già emanato da un Tribunale Ecclesiastico, è opportuno un cenno sulla netta presa di posizione da parte della Conferenza Episcopale italiana in merito ai casi di abuso sessuale su minore, emersa dalle “Linee Guida per i casi di abuso sessuale nei confronti dei minori da parte dei chierici”. Viene qui affermata la totale autonomia ed indipendenza tra il procedimento penale statale e quello canonico, con l’ulteriore precisazione presente nel capitolo 2, punto 5, di tali Linee Guida (denominato “cooperazione con l’autorità civile”), secondo la quale “nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile”.
A ben vedere, comunque, i due procedimenti, canonico e statuale, perseguono finalità del tutto differenti, anche alla luce del fatto che natura del reato e sanzione penale sono diverse nei due ordinamenti.
La sanzione prevista dall’ordinamento canonico per il reato di abuso su minore, infatti, non è in alcun modo equiparabile alla pena prevista dal codice penale italiano, in termini sia di afflittività, che di gravità edittale e cogenza.
Dal punto di vista dell’applicazione della pena, la precedenza è sempre data alle pene irrogate dall’ordinamento italiano, mentre quelle inflitte dal Tribunale Ecclesiastico verranno applicate in quanto compatibili con le disposizioni del Giudice penale.
Un ultimo accenno è da riservarsi alla natura processuale del reato in esame nei due diversi ordinamenti: in quello canonico, per il reato di abuso su minore è prevista la possibilità di essere giudicati attraverso un procedimento amministrativo, anziché penale, eventualità questa assolutamente inconcepibile nell’ordinamento statuale italiano.
Nella sentenza canonica del caso esaminato all’inizio, infatti, si parla di “decreto penale”, il che sta a significare che ci troviamo naturalmente nel campo del diritto amministrativo. Si tratta di una peculiarità esclusiva dell’ordinamento canonico, riservata tra l’altro solamente alla definizione dei giudizi in cui siano perseguiti reati di abuso su minori, giustificata dal fatto che la procedura amministrativa consente un percorso più rapido e snello rispetto ad un processo penale. La ratio di tale scelta risiede nella volontà di giungere il più celermente possibile alla condanna di chiunque si sia macchiato di tale delitto all’interno dello stato clericale, e al contempo garantire la massima tutela alla comunità cattolica.
A prescindere dai giudizi di merito circa la diversa qualificazione del reato in esame nei due distinti ordinamenti, è chiaro che i sistemi sanzionatori devono necessariamente mantenere la propria autonomia. In primis dal punto di vista dell’applicazione della pena, poiché nonostante le pene canoniche spesso vengano contemperate dai Giudici dell’ordinamento italiano, è innegabile che la natura di una pena canonica non può in alcun modo essere parificabile alle pene previste dal nostro sistema processuale, con particolare riguardo alla funzione sanzionatoria e rieducativa. In secondo luogo, va sottolineato come l’esercizio dell’azione penale da parte delle istituzioni ecclesiastiche non può rappresentare un pregiudizio alla celebrazione del processo dinanzi all’autorità giudiziaria italiana, in quanto il primo non è in grado di garantire il rispetto dei principi del giusto processo, del diritto di difesa e di ogni altro principio generale posto a fondamento dell’ordinamento italiano.

L’ipotesi di reato di atti sessuali con minore è disciplinata nel nostro ordinamento dall’art. 609 quater cp, il quale lo configura sempre se la vittima non ha ancora compiuto 14 anni; qualora invece ne abbia meno di 16, la fattispecie si perfeziona se il colpevole ha con la vittima una relazione di parentela, cura, educazione e convivenza; risponde allo stesso modo chi compie atti sessuali con un tredicenne, se c’è una differenza d’età superiore ai tre anni.
Per la natura particolarmente odiosa di tale reato, anche l’ordinamento canonico ha provveduto ad inserirlo, tramite l’art. 61, 1°, all’interno del complesso delle Nuove Norme “De Gravioribus Delictis”, emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.
A questo punto, come coordinare l’applicazione delle norme appena richiamate qualora dovesse essere un ministro di culto della Chiesa cattolica a macchiarsi di tale delitto? Sarebbe ipotizzabile un eventuale concorso di giurisdizione tra i due distinti ordinamenti?
La riflessione prende le mosse dal caso di un parroco, citato in giudizio dinanzi al Tribunale Ecclesiastico competente per la propria Arcidiocesi, accusato di aver abusato sessualmente di un minore di anni 16. A conclusione del processo penale amministrativo, il parroco veniva condannato alla pena perpetua del divieto di esercizio del ministero sacerdotale con minori d’età, alla pena temporanea della sospensione del ministero sacerdotale per un termine di tre anni e alla pena temporanea dell’obbligo di dimora, per un periodo di cinque anni, all’interno di un istituto residenziale per una vita di preghiera e penitenza, con contestuale obbligo di seguire un percorso psicoterapeutico.
Due anni dopo, quando tale pronuncia era ormai divenuta esecutiva per difetto di impugnazione ed era a tutti gli effetti in corso di esecuzione, il parroco veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale penale competente per rispondere del reato previsto dagli artt. 81 e 609 quater cp, in quanto, in più occasioni, all’interno del proprio appartamento, compiva atti sessuali con un minore di anni 16, che gli era stato affidato per ragioni di educazione religiosa, quale sacerdote e parroco.
Alla luce di quanto suesposto, è opportuno interrogarsi sull’eventuale possibile difetto di giurisdizione e sull’improcedibilità della seconda azione per violazione del ne bis in idem processuale, poiché l’imputato era già stato giudicato per il medesimo reato da un Tribunale Ecclesiastico.
Pur volendo considerare i trattati e concordati intercorsi tra Stato Italiano e Santa Sede (Patti Lateranensi e Accordi di Villa Madama) come equiparabili a trattati di diritto internazionale, deve comunque applicarsi il principio di territorialità sancito nell’ordinamento dall’art. 11 cp, che prevede l’irrilevanza del giudicato straniero per i reati commessi nel territorio dello Stato.
Infatti, il ne bis in idem internazionale, ad oggi, rappresenta un principio di carattere esclusivamente generale (Corte Cost. Sent. n. 58 del 1997), che per avere concreta applicazione necessita di una regolamentazione specifica, poiché prevede una forte limitazione della sovranità nazionale dei singoli stati.
Nei casi in cui non siano stati ratificati accordi idonei a derogare alla disciplina dettata dall’art. 11 cp, nel nostro ordinamento non è preclusa la rinnovazione di un processo per gli stessi fatti che siano stati oggetto di un giudizio già celebrato in un altro Stato, all’interno del quale non vigono tali accordi derogatori nei confronti di un cittadino italiano o straniero.
Fatta tale premessa, è necessario sottolineare anche che il principio del ne bis in idem trova sì esplicito riconoscimento nell’ordinamento europeo grazie all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, ma con valenza limitata esclusivamente alle materie che rientrano nella competenza UE, e il reato di abuso su minore non è ricompreso tra queste.
Allo stesso tempo, è da escludersi totalmente la possibilità di un’adesione automatica del Vaticano all’accordo di Schengen, avvenuta a seguito all’adesione dell’Italia, relativamente ai principi dell’Unione Europea in tema di riconoscimento della potestà punitiva e sanzionatoria degli Stati, anche e soprattutto in riferimento al principio del ne bis in idem.
Va evidenziato, in aggiunta, come sul piano convenzionale il ne bis in idem trovi la sua base nell’art. 4, Protocollo 7, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, senza alcun limite di materia. Tuttavia, lo Stato del Vaticano non ha aderito in modo esplicito a tale Convenzione, e anche in questo caso non può assolutamente considerarsi la possibilità di un‘adesione automatica.
È bene, inoltre, ricordare che la Santa Sede, pur se ormai riconosciuta universalmente come soggetto di diritto internazionale, è a tutti gli effetti esclusivamente un osservatore permanente presso varie organizzazioni internazionali. Allo stesso modo, lo Stato del Vaticano non è membro dell’Unione Europea, né può essere considerato tale esclusivamente in riferimento al fatto che non esistono barriere doganali in entrata con l’Italia.
Assodata quindi la totale liceità della celebrazione di un giudizio innanzi ad un Tribunale facente parte dell’ordinamento giudiziario italiano, anche in presenza di un decreto penale di condanna già emanato da un Tribunale Ecclesiastico, è opportuno un cenno sulla netta presa di posizione da parte della Conferenza Episcopale italiana in merito ai casi di abuso sessuale su minore, emersa dalle “Linee Guida per i casi di abuso sessuale nei confronti dei minori da parte dei chierici”. Viene qui affermata la totale autonomia ed indipendenza tra il procedimento penale statale e quello canonico, con l’ulteriore precisazione presente nel capitolo 2, punto 5, di tali Linee Guida (denominato “cooperazione con l’autorità civile”), secondo la quale “nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile”.
A ben vedere, comunque, i due procedimenti, canonico e statuale, perseguono finalità del tutto differenti, anche alla luce del fatto che natura del reato e sanzione penale sono diverse nei due ordinamenti.
La sanzione prevista dall’ordinamento canonico per il reato di abuso su minore, infatti, non è in alcun modo equiparabile alla pena prevista dal codice penale italiano, in termini sia di afflittività, che di gravità edittale e cogenza.
Dal punto di vista dell’applicazione della pena, la precedenza è sempre data alle pene irrogate dall’ordinamento italiano, mentre quelle inflitte dal Tribunale Ecclesiastico verranno applicate in quanto compatibili con le disposizioni del Giudice penale.
Un ultimo accenno è da riservarsi alla natura processuale del reato in esame nei due diversi ordinamenti: in quello canonico, per il reato di abuso su minore è prevista la possibilità di essere giudicati attraverso un procedimento amministrativo, anziché penale, eventualità questa assolutamente inconcepibile nell’ordinamento statuale italiano.
Nella sentenza canonica del caso esaminato all’inizio, infatti, si parla di “decreto penale”, il che sta a significare che ci troviamo naturalmente nel campo del diritto amministrativo. Si tratta di una peculiarità esclusiva dell’ordinamento canonico, riservata tra l’altro solamente alla definizione dei giudizi in cui siano perseguiti reati di abuso su minori, giustificata dal fatto che la procedura amministrativa consente un percorso più rapido e snello rispetto ad un processo penale. La ratio di tale scelta risiede nella volontà di giungere il più celermente possibile alla condanna di chiunque si sia macchiato di tale delitto all’interno dello stato clericale, e al contempo garantire la massima tutela alla comunità cattolica.
A prescindere dai giudizi di merito circa la diversa qualificazione del reato in esame nei due distinti ordinamenti, è chiaro che i sistemi sanzionatori devono necessariamente mantenere la propria autonomia. In primis dal punto di vista dell’applicazione della pena, poiché nonostante le pene canoniche spesso vengano contemperate dai Giudici dell’ordinamento italiano, è innegabile che la natura di una pena canonica non può in alcun modo essere parificabile alle pene previste dal nostro sistema processuale, con particolare riguardo alla funzione sanzionatoria e rieducativa. In secondo luogo, va sottolineato come l’esercizio dell’azione penale da parte delle istituzioni ecclesiastiche non può rappresentare un pregiudizio alla celebrazione del processo dinanzi all’autorità giudiziaria italiana, in quanto il primo non è in grado di garantire il rispetto dei principi del giusto processo, del diritto di difesa e di ogni altro principio generale posto a fondamento dell’ordinamento italiano.

Note e Bibliografia