Indice
1. Introduzione
2. L’abuso di autorità nella violenza sessuale: orientamenti contrapposti
3. L’intervento delle Sezioni Unite
4. Aspetti di criticità
1. Introduzione
Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal furono uccise il 25 novembre 1960 per ordine del dittatore dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Stuprate, torturate, strangolate e, infine, gettate in un precipizio a bordo della loro auto per simulare un incidente. Le sorelle Mirabal vengono ricordate in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita proprio nell’anniversario della loro morte.
Oggi, come allora, il fenomeno della violenza sessuale resta un problema prevalentemente femminile. Da una recente indagine Istat sulle forme di violenza, infatti, risulta che ben il 31,5% delle donne di età compresa tra i 16 ed i 70 anni ha subìto, nel corso della propria vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Non va trascurato come la predetta percentuale si riferisca non al fenomeno nella sua totalità, bensì esclusivamente alla parte cosiddetta “emersa” dello stesso. Ed infatti, le vittime di tali delitti vengono spesso a trovarsi, nel rapporto bilaterale con il loro aggressore, in una condizione di sottomissione e di conseguente vergogna e reticenza rispetto a quanto subìto, in ragione della posizione di supremazia ricoperta dall’agente e di cui quest’ultimo abusa nella perpetrazione del reato.
Proprio dell’abuso di autorità e di tutte le questioni giurisprudenziali sorte in ordine a tale concetto ci occuperemo nel presente elaborato.
2. L’abuso di autorità nella violenza sessuale: orientamenti contrapposti
Il sistema penale italiano disciplina e punisce la violenza sessuale all’art. 609 bis c.p. in due differenti forme. I due commi dell’articolo citato, infatti, prevedono una violenza “costrittiva” in cui la capacità di autodeterminazione del soggetto passivo risulta completamente coartata, e una violenza invece “induttiva” in cui la vittima è persuasa e strumentalizzata in ragione della vulnerabilità che la contraddistingue.
Nell’ipotesi di violenza costrittiva, poi, alternative sono le modalità realizzative della condotta: con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità. Quest’ultimo concetto ha, da sempre, destato numerose difficoltà definitorie e più volte, a tal proposito, è stata adita la Suprema Corte per dirimere i contrasti sorti. Di recente, con la sentenza 27326 dell’ottobre 2020, la Cassazione a Sezioni Unite si è nuovamente pronunciata, definendo l’estensione della posizione di autorità di cui il soggetto agente abusa per il compimento di atti sessuali.
Due erano gli orientamenti giurisprudenziali al riguardo.
Il primo, restrittivo, il cui arresto più autorevole si rinviene nella precedente pronuncia a Sezioni Unite n. 13/2000, ritiene che la locuzione “abuso di autorità” presupponga in capo al soggetto agente una posizione di tipo pubblicistica sulla base di una duplice argomentazione: storica e sistematica.
Dal punto di vista storico, il riferimento era alla riforma attuata con la L. 66/1996 mediante la quale il legislatore collocò i delitti di violenza carnale, di congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale e di atti di libidine violenti, di cui ai previgenti artt. 519 e ss. c.p., tra i delitti contro la libertà sessuale e, segnatamente, nell’ambito dell’art. 609 bis c.p. Si riteneva, pertanto, che l’avvicendamento in particolare tra l’art. 520 c.p. e l’art. 609 bis c.p. implicasse una sovrapposizione semantica tra l’abuso di qualità del pubblico ufficiale, previsto dalla prima disposizione, e l’abuso di autorità cui si riferisce la seconda.
Quanto all’argomento sistematico, invece, tale orientamento osservava come un’interpretazione ampia del concetto di autorità, ricomprendente una connotazione anche privatistica, rischierebbe di ridurre, sino ad annullarlo, l’ambito applicativo della norma di cui all’art. 609 quater c.p. rubricato “atti sessuali con minorenne”. Questa, infatti, già disciplinerebbe l’abuso di poteri connessi a relazioni qualificate aventi per lo più natura privata.
Ma, nonostante la suddetta posizione fosse sostenuta dal Supremo Consesso a Sezioni Unite, nel tempo molte furono le pronunce che se ne discostarono, dando adito ad un secondo orientamento. Questo aderiva ad un’accezione lata di “autorità”, comprensiva di una posizione di supremazia tanto di stampo pubblicistico quanto privatistico.
Nell’affermare ciò, il filone giurisprudenziale in commento smentisce l’argomento storico, di cui supra, osservando come la successione tra le ipotesi delittuose perseguisse, in realtà, un obiettivo opposto rispetto a quello dichiarato dalle Sezioni Unite. Ed infatti, il mancato riferimento nell’ambito dell’art. 609 bis c.p., alla natura pubblica delle funzioni non può essere reputato frutto di una lacuna legislativa ma, al contrario, esprime una precisa scelta di estensione della punibilità anche a posizioni di natura privata.
Inoltre, la temuta sovrapposizione tra le fattispecie penali di cui agli art. 609 bis e 609 quater c.p. risulta meramente apparente. Infatti, le due disposizioni divergono non solo per l’utilizzo delle formule, rispettivamente, di “abuso di autorità” e di “abuso di poteri”, ma anche per ulteriori elementi. Più nello specifico, il primo delitto richiede, ai fini del suo perfezionamento, un abuso esercitato dal soggetto agente sulla vittima tale da annullarne la volontà, costringendola ad una condotta che altrimenti non avrebbe tenuto: tale norma è, dunque, volta alla tutela della libertà di autodeterminazione sessuale. Il secondo, invece, postula l’assenza di costrizione, limitandosi tale norma a tutelare un bene giuridico ugualmente essenziale ma diverso e individuabile nell’integrità psico-fisica del minore.
3. L’intervento delle Sezioni Unite
Tale presa di posizione, sostenuta anche da larga parte della dottrina, rese nuovamente necessario la rimessione alla Corte di Cassazione della questione relativa all’accezione di “abuso di autorità”.
Con la sentenza n. 27326/2020, le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire alla lettura estensiva di autorità sulla base di tre distinti argomenti di tipo storico, sistematico e teleologico.
Dal punto di vista storico, le Sezioni Unite precisano che la collocazione del delitto di violenza sessuale tra quelli contro la libertà personale nonché la natura di reato comune rendono evidente l’intenzione estensiva del legislatore, svincolando del tutto la fattispecie dai riferimenti alla figura del pubblico ufficiale di cui all’abrogato art. 520 c.p.
In relazione, invece, all’argomento sistematico, la Suprema Corte nota come ogniqualvolta il legislatore avesse inteso imprimere una connotazione formale e pubblicistica al concetto di autorità, lo abbia fatto espressamente. A titolo esemplificativo, la stessa Corte richiama l’art. 608 c.p., rubricato “abuso di autorità contro arrestati o detenuti” in cui, diversamente dall’art. 609 bis c.p., viene dichiarata la natura formale dell’autorità.
Infine, sul fronte teleologico, le Sezioni Unite ribadiscono come limitando ai soli soggetti dotati di autorità pubblica la possibilità di un addebito per violenza sessuale con abuso, si creerebbe un contrasto evidente con l’obiettivo ultimo perseguito dall’intervento riformatore del 1996, lasciando prive di un concreto presidio penale talune realtà ugualmente caratterizzate da uno stato di soggezione della vittima, seppur non legate ad un’autorità formale.
La Corte, in ultima analisi, precisa come l’autorità privata possa trovare la propria fonte non solo nella legge, ma anche in una situazione fattuale di preminenza. In tal caso sarà tuttavia necessario dimostrare la strumentalizzazione della posizione rivestita dal soggetto agente e la conseguente coartazione della volontà della vittima; elementi, questi, che sono pertanto destinati a prevalere rispetto alla specifica qualità del soggetto attivo.
4. Aspetti di criticità
L’arresto in commento, tuttavia, non è esente da critiche.
Sicuramente condivisibile risulta l’adesione ad una lettura estensiva e non meramente pubblicistica del concetto di autorità, come dimostrato in maniera approfondita dalle Sezioni Unite. Di converso, la dichiarazione di sufficienza di una posizione meramente fattuale di supremazia rischia di conferire alla fattispecie incriminatrice dei contorni piuttosto incerti, in alcun modo previamente determinabili ed in contrasto pertanto con il fondamentale principio di tassatività.
Pertanto, il riferimento all’autorità ben può e deve intendersi riferito anche ad autorità private ma, a tal fine non basta una situazione de facto sbilanciata tra le parti. In tal guisa, infatti, l’autorità cederebbe il passo all’autorevolezza.
Affinché non avvenga tale eccessiva semplificazione, l’autorità, pubblica o privata che sia, deve quindi promanare da una fonte giuridica che riconosca previamente ad un soggetto determinati poteri, leciti in quanto attribuiti per il perseguimento di uno scopo legittimo.
In conclusione, premessa dalla legge l’esistenza di un rapporto rivolto a favore di una delle parti, l’abuso di cui all’art. 609 bis c.p. si manifesterebbe ogniqualvolta la parte riconosciuta in posizione di supremazia travalichi i limiti del potere attribuitogli, abusando così della propria condizione.
L’abuso di autorità nella violenza sessuale: spunti e criticità
Articolo a cura della Dott.ssa Filomena Picariello
Indice
1. Introduzione
2. L’abuso di autorità nella violenza sessuale: orientamenti contrapposti
3. L’intervento delle Sezioni Unite
4. Aspetti di criticità
1. Introduzione
Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal furono uccise il 25 novembre 1960 per ordine del dittatore dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Stuprate, torturate, strangolate e, infine, gettate in un precipizio a bordo della loro auto per simulare un incidente. Le sorelle Mirabal vengono ricordate in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita proprio nell’anniversario della loro morte.
Oggi, come allora, il fenomeno della violenza sessuale resta un problema prevalentemente femminile. Da una recente indagine Istat sulle forme di violenza, infatti, risulta che ben il 31,5% delle donne di età compresa tra i 16 ed i 70 anni ha subìto, nel corso della propria vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Non va trascurato come la predetta percentuale si riferisca non al fenomeno nella sua totalità, bensì esclusivamente alla parte cosiddetta “emersa” dello stesso. Ed infatti, le vittime di tali delitti vengono spesso a trovarsi, nel rapporto bilaterale con il loro aggressore, in una condizione di sottomissione e di conseguente vergogna e reticenza rispetto a quanto subìto, in ragione della posizione di supremazia ricoperta dall’agente e di cui quest’ultimo abusa nella perpetrazione del reato.
Proprio dell’abuso di autorità e di tutte le questioni giurisprudenziali sorte in ordine a tale concetto ci occuperemo nel presente elaborato.
2. L’abuso di autorità nella violenza sessuale: orientamenti contrapposti
Il sistema penale italiano disciplina e punisce la violenza sessuale all’art. 609 bis c.p. in due differenti forme. I due commi dell’articolo citato, infatti, prevedono una violenza “costrittiva” in cui la capacità di autodeterminazione del soggetto passivo risulta completamente coartata, e una violenza invece “induttiva” in cui la vittima è persuasa e strumentalizzata in ragione della vulnerabilità che la contraddistingue.
Nell’ipotesi di violenza costrittiva, poi, alternative sono le modalità realizzative della condotta: con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità. Quest’ultimo concetto ha, da sempre, destato numerose difficoltà definitorie e più volte, a tal proposito, è stata adita la Suprema Corte per dirimere i contrasti sorti. Di recente, con la sentenza 27326 dell’ottobre 2020, la Cassazione a Sezioni Unite si è nuovamente pronunciata, definendo l’estensione della posizione di autorità di cui il soggetto agente abusa per il compimento di atti sessuali.
Due erano gli orientamenti giurisprudenziali al riguardo.
Il primo, restrittivo, il cui arresto più autorevole si rinviene nella precedente pronuncia a Sezioni Unite n. 13/2000, ritiene che la locuzione “abuso di autorità” presupponga in capo al soggetto agente una posizione di tipo pubblicistica sulla base di una duplice argomentazione: storica e sistematica.
Dal punto di vista storico, il riferimento era alla riforma attuata con la L. 66/1996 mediante la quale il legislatore collocò i delitti di violenza carnale, di congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale e di atti di libidine violenti, di cui ai previgenti artt. 519 e ss. c.p., tra i delitti contro la libertà sessuale e, segnatamente, nell’ambito dell’art. 609 bis c.p. Si riteneva, pertanto, che l’avvicendamento in particolare tra l’art. 520 c.p. e l’art. 609 bis c.p. implicasse una sovrapposizione semantica tra l’abuso di qualità del pubblico ufficiale, previsto dalla prima disposizione, e l’abuso di autorità cui si riferisce la seconda.
Quanto all’argomento sistematico, invece, tale orientamento osservava come un’interpretazione ampia del concetto di autorità, ricomprendente una connotazione anche privatistica, rischierebbe di ridurre, sino ad annullarlo, l’ambito applicativo della norma di cui all’art. 609 quater c.p. rubricato “atti sessuali con minorenne”. Questa, infatti, già disciplinerebbe l’abuso di poteri connessi a relazioni qualificate aventi per lo più natura privata.
Ma, nonostante la suddetta posizione fosse sostenuta dal Supremo Consesso a Sezioni Unite, nel tempo molte furono le pronunce che se ne discostarono, dando adito ad un secondo orientamento. Questo aderiva ad un’accezione lata di “autorità”, comprensiva di una posizione di supremazia tanto di stampo pubblicistico quanto privatistico.
Nell’affermare ciò, il filone giurisprudenziale in commento smentisce l’argomento storico, di cui supra, osservando come la successione tra le ipotesi delittuose perseguisse, in realtà, un obiettivo opposto rispetto a quello dichiarato dalle Sezioni Unite. Ed infatti, il mancato riferimento nell’ambito dell’art. 609 bis c.p., alla natura pubblica delle funzioni non può essere reputato frutto di una lacuna legislativa ma, al contrario, esprime una precisa scelta di estensione della punibilità anche a posizioni di natura privata.
Inoltre, la temuta sovrapposizione tra le fattispecie penali di cui agli art. 609 bis e 609 quater c.p. risulta meramente apparente. Infatti, le due disposizioni divergono non solo per l’utilizzo delle formule, rispettivamente, di “abuso di autorità” e di “abuso di poteri”, ma anche per ulteriori elementi. Più nello specifico, il primo delitto richiede, ai fini del suo perfezionamento, un abuso esercitato dal soggetto agente sulla vittima tale da annullarne la volontà, costringendola ad una condotta che altrimenti non avrebbe tenuto: tale norma è, dunque, volta alla tutela della libertà di autodeterminazione sessuale. Il secondo, invece, postula l’assenza di costrizione, limitandosi tale norma a tutelare un bene giuridico ugualmente essenziale ma diverso e individuabile nell’integrità psico-fisica del minore.
3. L’intervento delle Sezioni Unite
Tale presa di posizione, sostenuta anche da larga parte della dottrina, rese nuovamente necessario la rimessione alla Corte di Cassazione della questione relativa all’accezione di “abuso di autorità”.
Con la sentenza n. 27326/2020, le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire alla lettura estensiva di autorità sulla base di tre distinti argomenti di tipo storico, sistematico e teleologico.
Dal punto di vista storico, le Sezioni Unite precisano che la collocazione del delitto di violenza sessuale tra quelli contro la libertà personale nonché la natura di reato comune rendono evidente l’intenzione estensiva del legislatore, svincolando del tutto la fattispecie dai riferimenti alla figura del pubblico ufficiale di cui all’abrogato art. 520 c.p.
In relazione, invece, all’argomento sistematico, la Suprema Corte nota come ogniqualvolta il legislatore avesse inteso imprimere una connotazione formale e pubblicistica al concetto di autorità, lo abbia fatto espressamente. A titolo esemplificativo, la stessa Corte richiama l’art. 608 c.p., rubricato “abuso di autorità contro arrestati o detenuti” in cui, diversamente dall’art. 609 bis c.p., viene dichiarata la natura formale dell’autorità.
Infine, sul fronte teleologico, le Sezioni Unite ribadiscono come limitando ai soli soggetti dotati di autorità pubblica la possibilità di un addebito per violenza sessuale con abuso, si creerebbe un contrasto evidente con l’obiettivo ultimo perseguito dall’intervento riformatore del 1996, lasciando prive di un concreto presidio penale talune realtà ugualmente caratterizzate da uno stato di soggezione della vittima, seppur non legate ad un’autorità formale.
La Corte, in ultima analisi, precisa come l’autorità privata possa trovare la propria fonte non solo nella legge, ma anche in una situazione fattuale di preminenza. In tal caso sarà tuttavia necessario dimostrare la strumentalizzazione della posizione rivestita dal soggetto agente e la conseguente coartazione della volontà della vittima; elementi, questi, che sono pertanto destinati a prevalere rispetto alla specifica qualità del soggetto attivo.
4. Aspetti di criticità
L’arresto in commento, tuttavia, non è esente da critiche.
Sicuramente condivisibile risulta l’adesione ad una lettura estensiva e non meramente pubblicistica del concetto di autorità, come dimostrato in maniera approfondita dalle Sezioni Unite. Di converso, la dichiarazione di sufficienza di una posizione meramente fattuale di supremazia rischia di conferire alla fattispecie incriminatrice dei contorni piuttosto incerti, in alcun modo previamente determinabili ed in contrasto pertanto con il fondamentale principio di tassatività.
Pertanto, il riferimento all’autorità ben può e deve intendersi riferito anche ad autorità private ma, a tal fine non basta una situazione de facto sbilanciata tra le parti. In tal guisa, infatti, l’autorità cederebbe il passo all’autorevolezza.
Affinché non avvenga tale eccessiva semplificazione, l’autorità, pubblica o privata che sia, deve quindi promanare da una fonte giuridica che riconosca previamente ad un soggetto determinati poteri, leciti in quanto attribuiti per il perseguimento di uno scopo legittimo.
In conclusione, premessa dalla legge l’esistenza di un rapporto rivolto a favore di una delle parti, l’abuso di cui all’art. 609 bis c.p. si manifesterebbe ogniqualvolta la parte riconosciuta in posizione di supremazia travalichi i limiti del potere attribuitogli, abusando così della propria condizione.
Indice
1. Introduzione
2. L’abuso di autorità nella violenza sessuale: orientamenti contrapposti
3. L’intervento delle Sezioni Unite
4. Aspetti di criticità
1. Introduzione
Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal furono uccise il 25 novembre 1960 per ordine del dittatore dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Stuprate, torturate, strangolate e, infine, gettate in un precipizio a bordo della loro auto per simulare un incidente. Le sorelle Mirabal vengono ricordate in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita proprio nell’anniversario della loro morte.
Oggi, come allora, il fenomeno della violenza sessuale resta un problema prevalentemente femminile. Da una recente indagine Istat sulle forme di violenza, infatti, risulta che ben il 31,5% delle donne di età compresa tra i 16 ed i 70 anni ha subìto, nel corso della propria vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Non va trascurato come la predetta percentuale si riferisca non al fenomeno nella sua totalità, bensì esclusivamente alla parte cosiddetta “emersa” dello stesso. Ed infatti, le vittime di tali delitti vengono spesso a trovarsi, nel rapporto bilaterale con il loro aggressore, in una condizione di sottomissione e di conseguente vergogna e reticenza rispetto a quanto subìto, in ragione della posizione di supremazia ricoperta dall’agente e di cui quest’ultimo abusa nella perpetrazione del reato.
Proprio dell’abuso di autorità e di tutte le questioni giurisprudenziali sorte in ordine a tale concetto ci occuperemo nel presente elaborato.
2. L’abuso di autorità nella violenza sessuale: orientamenti contrapposti
Il sistema penale italiano disciplina e punisce la violenza sessuale all’art. 609 bis c.p. in due differenti forme. I due commi dell’articolo citato, infatti, prevedono una violenza “costrittiva” in cui la capacità di autodeterminazione del soggetto passivo risulta completamente coartata, e una violenza invece “induttiva” in cui la vittima è persuasa e strumentalizzata in ragione della vulnerabilità che la contraddistingue.
Nell’ipotesi di violenza costrittiva, poi, alternative sono le modalità realizzative della condotta: con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità. Quest’ultimo concetto ha, da sempre, destato numerose difficoltà definitorie e più volte, a tal proposito, è stata adita la Suprema Corte per dirimere i contrasti sorti. Di recente, con la sentenza 27326 dell’ottobre 2020, la Cassazione a Sezioni Unite si è nuovamente pronunciata, definendo l’estensione della posizione di autorità di cui il soggetto agente abusa per il compimento di atti sessuali.
Due erano gli orientamenti giurisprudenziali al riguardo.
Il primo, restrittivo, il cui arresto più autorevole si rinviene nella precedente pronuncia a Sezioni Unite n. 13/2000, ritiene che la locuzione “abuso di autorità” presupponga in capo al soggetto agente una posizione di tipo pubblicistica sulla base di una duplice argomentazione: storica e sistematica.
Dal punto di vista storico, il riferimento era alla riforma attuata con la L. 66/1996 mediante la quale il legislatore collocò i delitti di violenza carnale, di congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale e di atti di libidine violenti, di cui ai previgenti artt. 519 e ss. c.p., tra i delitti contro la libertà sessuale e, segnatamente, nell’ambito dell’art. 609 bis c.p. Si riteneva, pertanto, che l’avvicendamento in particolare tra l’art. 520 c.p. e l’art. 609 bis c.p. implicasse una sovrapposizione semantica tra l’abuso di qualità del pubblico ufficiale, previsto dalla prima disposizione, e l’abuso di autorità cui si riferisce la seconda.
Quanto all’argomento sistematico, invece, tale orientamento osservava come un’interpretazione ampia del concetto di autorità, ricomprendente una connotazione anche privatistica, rischierebbe di ridurre, sino ad annullarlo, l’ambito applicativo della norma di cui all’art. 609 quater c.p. rubricato “atti sessuali con minorenne”. Questa, infatti, già disciplinerebbe l’abuso di poteri connessi a relazioni qualificate aventi per lo più natura privata.
Ma, nonostante la suddetta posizione fosse sostenuta dal Supremo Consesso a Sezioni Unite, nel tempo molte furono le pronunce che se ne discostarono, dando adito ad un secondo orientamento. Questo aderiva ad un’accezione lata di “autorità”, comprensiva di una posizione di supremazia tanto di stampo pubblicistico quanto privatistico.
Nell’affermare ciò, il filone giurisprudenziale in commento smentisce l’argomento storico, di cui supra, osservando come la successione tra le ipotesi delittuose perseguisse, in realtà, un obiettivo opposto rispetto a quello dichiarato dalle Sezioni Unite. Ed infatti, il mancato riferimento nell’ambito dell’art. 609 bis c.p., alla natura pubblica delle funzioni non può essere reputato frutto di una lacuna legislativa ma, al contrario, esprime una precisa scelta di estensione della punibilità anche a posizioni di natura privata.
Inoltre, la temuta sovrapposizione tra le fattispecie penali di cui agli art. 609 bis e 609 quater c.p. risulta meramente apparente. Infatti, le due disposizioni divergono non solo per l’utilizzo delle formule, rispettivamente, di “abuso di autorità” e di “abuso di poteri”, ma anche per ulteriori elementi. Più nello specifico, il primo delitto richiede, ai fini del suo perfezionamento, un abuso esercitato dal soggetto agente sulla vittima tale da annullarne la volontà, costringendola ad una condotta che altrimenti non avrebbe tenuto: tale norma è, dunque, volta alla tutela della libertà di autodeterminazione sessuale. Il secondo, invece, postula l’assenza di costrizione, limitandosi tale norma a tutelare un bene giuridico ugualmente essenziale ma diverso e individuabile nell’integrità psico-fisica del minore.
3. L’intervento delle Sezioni Unite
Tale presa di posizione, sostenuta anche da larga parte della dottrina, rese nuovamente necessario la rimessione alla Corte di Cassazione della questione relativa all’accezione di “abuso di autorità”.
Con la sentenza n. 27326/2020, le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire alla lettura estensiva di autorità sulla base di tre distinti argomenti di tipo storico, sistematico e teleologico.
Dal punto di vista storico, le Sezioni Unite precisano che la collocazione del delitto di violenza sessuale tra quelli contro la libertà personale nonché la natura di reato comune rendono evidente l’intenzione estensiva del legislatore, svincolando del tutto la fattispecie dai riferimenti alla figura del pubblico ufficiale di cui all’abrogato art. 520 c.p.
In relazione, invece, all’argomento sistematico, la Suprema Corte nota come ogniqualvolta il legislatore avesse inteso imprimere una connotazione formale e pubblicistica al concetto di autorità, lo abbia fatto espressamente. A titolo esemplificativo, la stessa Corte richiama l’art. 608 c.p., rubricato “abuso di autorità contro arrestati o detenuti” in cui, diversamente dall’art. 609 bis c.p., viene dichiarata la natura formale dell’autorità.
Infine, sul fronte teleologico, le Sezioni Unite ribadiscono come limitando ai soli soggetti dotati di autorità pubblica la possibilità di un addebito per violenza sessuale con abuso, si creerebbe un contrasto evidente con l’obiettivo ultimo perseguito dall’intervento riformatore del 1996, lasciando prive di un concreto presidio penale talune realtà ugualmente caratterizzate da uno stato di soggezione della vittima, seppur non legate ad un’autorità formale.
La Corte, in ultima analisi, precisa come l’autorità privata possa trovare la propria fonte non solo nella legge, ma anche in una situazione fattuale di preminenza. In tal caso sarà tuttavia necessario dimostrare la strumentalizzazione della posizione rivestita dal soggetto agente e la conseguente coartazione della volontà della vittima; elementi, questi, che sono pertanto destinati a prevalere rispetto alla specifica qualità del soggetto attivo.
4. Aspetti di criticità
L’arresto in commento, tuttavia, non è esente da critiche.
Sicuramente condivisibile risulta l’adesione ad una lettura estensiva e non meramente pubblicistica del concetto di autorità, come dimostrato in maniera approfondita dalle Sezioni Unite. Di converso, la dichiarazione di sufficienza di una posizione meramente fattuale di supremazia rischia di conferire alla fattispecie incriminatrice dei contorni piuttosto incerti, in alcun modo previamente determinabili ed in contrasto pertanto con il fondamentale principio di tassatività.
Pertanto, il riferimento all’autorità ben può e deve intendersi riferito anche ad autorità private ma, a tal fine non basta una situazione de facto sbilanciata tra le parti. In tal guisa, infatti, l’autorità cederebbe il passo all’autorevolezza.
Affinché non avvenga tale eccessiva semplificazione, l’autorità, pubblica o privata che sia, deve quindi promanare da una fonte giuridica che riconosca previamente ad un soggetto determinati poteri, leciti in quanto attribuiti per il perseguimento di uno scopo legittimo.
In conclusione, premessa dalla legge l’esistenza di un rapporto rivolto a favore di una delle parti, l’abuso di cui all’art. 609 bis c.p. si manifesterebbe ogniqualvolta la parte riconosciuta in posizione di supremazia travalichi i limiti del potere attribuitogli, abusando così della propria condizione.
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