Indice
1. Excursus sulla disciplina antiusura e la questione dell’usurarietà sopravvenuta.
2. La soluzione delle Sezioni Unite n. 24675 del 2017.
3. Interessi moratori e usura sopravvenuta: la parola delle Sezioni Unite.
4. Riflessione conclusiva.
1. Excursus sulla disciplina antiusura e la questione dell’usurarietà sopravvenuta
Il tema dell’usura sopravvenuta è stato oggetto di dibattito per oltre un ventennio. Diversi fattori contribuiscono a sollecitare l’interprete a verificare la compatibilità e l’adeguatezza della disciplina di diritto positivo rispetto alle nuove esigenze sul piano sociale ed economico1. La nozione di interessi usurari prende le mosse dall’art. 1815 co. 2 c.c. dettato in materia di mutuo. Tale norma prevede che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla, e, conseguentemente, il mutuo da oneroso diviene gratuito. Si tratta di una sorta di sanzione civile indiretta, in quanto la norma prevede una gratuità ex lege come conseguenza di una onerosità troppo elevata e in contrasto con la disciplina penalistica. Come noto, nel 1996 è entrata in vigore la nuova legge in materia di usura, la quale ha riformulato il testo dell’art. 644 c.p. e – sia pure parzialmente – quello dell’art. 1815 c.c.. Sotto il profilo penalistico, l’accertamento del reato di usura viene ancorato al riscontro oggettivo del superamento del c.d. “tasso- soglia”, svincolando la fattispecie dalla ricorrenza dell’approfittamento dello stato di bisogno, che diviene un’aggravante (art. 644, co. 5, n. 3 c.p.). Si discute se la clausola pattizia di determinazione degli interessi stipulata prima dell’entrata in vigore della legge 108/1996, o stipulata successivamente per un tasso all’epoca sottosoglia, possa ritenersi valida ed efficace nonostante finisca per prevedere un tasso di interessi soprasoglia durante l’esecuzione del contratto. In ragione della rilevanza (economica, oltre che giuridica) del problema e dei primi indirizzi delle Corti favorevoli all’usurarietà, il legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica (l. n. 24/2001) – giudicata conforme a ragionevolezza dalla Corte Costituzionale – stabilendo che il vaglio di usurarietà dovesse essere posto in essere per gli interessi promessi, o comunque pattuiti, in periodo successivo all’entrata in vigore della legge indipendentemente dal momento del loro pagamento. Nonostante l’intervento del Legislatore, non si è sopito il dibattito in tale ambito.
Un primo orientamento, fedele all’interpretazione autentica della l. 108/1996, ne disconosce l’applicabilità alle ipotesi di usura sopravvenuta; un secondo orientamento, invece, ritiene comunque rilevante l’usurarietà sopravvenuta e si pone il problema di individuare gli strumenti di tutela del debitore. Quest’ultimo orientamento aderisce alla dottrina secondo la quale l’usura sopravvenuta configurerebbe solo un illecito civile. Quest’ultima forma di illiceità (inquadrata dalla giurisprudenza ora come nullità parziale ora come inefficacia con effetti ex nunc), comporta la sostituzione automatica della clausola contrattuale (1339 c.c.), secondo taluni con il tasso soglia, secondo altri con il tasso legale.
2. La soluzione della Sezioni Unite n. 24675 del 2017
In questo quadro giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 24675/2017, le quali hanno ribadito la tesi prevalente secondo cui gli interessi pattuiti ad un tasso che non è usurario al momento della conclusione del contratto continuano ad essere dovuti, nonostante qualsiasi riduzione successiva del tasso soglia. Difatti, affermano le Sezioni Unite, il tasso può essere considerato usurario solo quando al momento della stipulazione del contratto si sia consumato il delitto di usura, perché è soltanto la norma penale che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari come corrispettivo di una prestazione di denaro, dunque, se non vi è usura ai fini penali allora non può esservi neanche ai fini civili. Inoltre, si afferma che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell’art. 1375 c.c.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente ad un diritto validamente riconosciuto dal contratto.
3. Interessi moratori e usura sopravvenuta: la parola delle Sezioni Unite
Tra i più rilevanti profili di discussione in materia, si individua il problema dell’applicazione della disciplina dell’usura agli interessi moratori2. Con la sentenza n. 19597 del 20203 la Corte di Cassazione ha chiuso il cerchio delle pronunce con cui negli ultimi tre anni ha dato risposta, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, alle principali questioni interpretative inerenti – come ben noto – l’usura sopravvenuta4 e l’usurarietà della commissione di massimo scoperto5.
La riflessione della Suprema Corte parte dall’analisi delle due opposte tesi in materia6. Una prima tesi (estensiva) postula l’inclusione degli interessi moratori nel perimetro di operatività della disciplina antiusura. Plurime sono le rationes poste a fondamento di questa. In primo luogo, la lettera degli artt. 644, comma 1, c.p. e 1815 c.c. non distingue tra interessi corrispettivi e moratori e altrettanto può dirsi per l’art. 1224, comma 1, c.c. nella parte in cui prevede che, se prima della mora erano dovuti interessi corrispettivi a un tasso superiore a quello legale, anche gli interessi moratori vanno determinati nella medesima misura. In secondo luogo, la relazione di accompagnamento della L. 28 febbraio 2001, n. 24, di conversione, chiarisce che la formula adoperata nella disposizione di interpretazione autentica si riferisce a qualsiasi tipo di interesse: corrispettivo, compensativo e moratorio. In terzo luogo, la sostanziale omogeneità della funzione economica degli interessi corrispettivi e moratori, consistente nella remunerazione del capitale di cui il creditore si priva, volontariamente nel primo caso e involontariamente nel secondo. Contraria a tali argomentazioni è la tesi c.d. restrittiva, che fonda le proprie ragioni a partire dalla contestazione dell’omogeneità della funzione economica delle diverse species di interessi, sino al riferimento contenuto nell’art. 644, comma 1, c.p. alla dazione o promessa di vantaggi “in corrispettivo di una prestazione in danaro o di altra utilità”, senza trascurare la prassi di escludere dai decreti ministeriali gli interessi moratori dalle voci oggetto di rilevazione trimestrale per l’individuazione del TEGM. Nella sentenza in esame, le Sezioni Unite, in esito ad una sintetica ricognizione delle succitate argomentazioni – pur dando atto che entrambe le tesi adducono argomenti decisivi che si equivalgono quanto a persuasività – hanno ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non sono estranei all’interesse moratorio, affinchè il debitore abbia una più compiuta tutela, rispetto alla riduzione ad equità prevista dall’art. 1384 c.c., la quale, inoltre, non consentirebbe una uniformità di applicazione sul territorio nazionale. Una volta dato ingresso alla tesi della non estraneità della fattispecie dell’interesse di mora all’ambito applicativo della disciplina repressiva del fenomeno usurario, la Corte ha stabilito che la mancata indicazione, nell’ambito del TEGM, degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, ove essi ne contengano la rilevazione statistica. Insomma, la sentenza postula che l’accertamento della natura usuraria o meno del tasso di mora deve essere condotto comparando quest’ultimo con un tasso di soglia che deve essere convenientemente ricostruito a tale scopo sulla base di una formula opportunatamente integrata. Dopo aver indicato i criteri con cui procedere all’accertamento della natura usuraria degli interessi moratori, le Sezioni Unite si occupano del problema delle conseguenze che derivano dall’eventuale pattuizione tra le parti di interessi di mora che oltrepassino il tasso-soglia pure così ricostruito. Qui la posizione della Corte è netta: ove l’interesse corrispettivo sia lecito e, solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta ferma l’applicazione dell’art. 1224, co. 1, c.c. con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Dunque, tale soluzione valorizza la circostanza che dall’usurarietà dei soli interessi moratori non si deve desumere la totale gratuità del contratto di mutuo, in quanto, in ipotesi contraria, si determinerebbe addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore stesso nel caso in cui sia questo non adempia. Infine, stabilito che l’accertamento giurisdizionale della nullità del patto sugli interessi di mora può essere domandato anche prima del verificarsi dell’inadempimento, la Suprema Corte ha affermato che il tasso di mora rilevante è quello in concreto applicato dopo il mancato adempimento. Dunque, qualora il tasso applicato in concreto sia sotto soglia, esso sarà dovuto senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, in quanto quest’ultima vale come riconoscimento, in astratto, circa la nullità del patto laddove esso venga in futuro utilizzato dal finanziatore. In conclusione, rileva sia il tasso moratorio astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti.
4. Riflessione conclusiva
Infine, preso atto di questo tentativo da parte della Cassazione di mettere un punto al complesso quadro giurisprudenziale e normativo della disciplina antiusura, appare necessario muovere una critica all’impianto logico della sentenza7. Difatti, affermare che anche in caso di nullità – persino già accertata dal giudice – la banca potrebbe richiedere al debitore inadempiente un interesse di mora maggiore di quello corrispettivo qualora autolimitasse la sua pretesa (effettuando in concreto una sorta di “auto-riduzione” della penale, recte tasso di interessi, non lontana dall’art. 1384 c.c.) e applicasse, in quel momento, un tasso inferiore alla soglia, desta alcune perplessità, che si innestano in un quadro particolarmente articolato e sfaccettato della disciplina antiusura, ove – è evidente – la valutazione giuridica non può prescindere dai profili economici e finanziari, nonché sociali e culturali.
1 Fazio, L’interesse, l’usura, le banche. Conferenza nazionale contro l’usura e l’estorsione, Roma, 2001, p. 1 ss.; Bartolomucci, Usura sopravvenuta e principio di proporzionalità, Napoli, 2018, p. 30 ss..
2 Morisi, Alla ricerca di una soluzione definitiva (e convincente) in tema di interessi moratori usurari, in Contratti, 2020, 29 ss.; Colombo, Interessi di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite, in Corr. giur., 2020, 26 ss.; Quadri, Interessi moratori e usura: i nodi che le Sezioni Unite dovranno sciogliere, in NGCC, n. 3, 2020, 593 ss.
3 V. ordinanza di rimessione n. 26946 del 22 ottobre 2019
4 Cass., Sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675, in Giur. It., 2018
5 Cass., Sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303, in Giur. It., 2018
6 Guizzi, La Cassazione e l’usura… per fatto del debitore (“Aberrazioni” giurisprudenziali in tema interessi di mora e usura), in Corr. giur., 2019, 155 ss.
7 Guizzi, Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle?, in Corr. Giur., 11/2020, 1305 ss.
Interessi moratori e usura: il ritorno – Cassazione Sezioni Unite n. 19597 del 2020
Articolo a cura della Dott.ssa Federica Maria Pulino
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1. Excursus sulla disciplina antiusura e la questione dell’usurarietà sopravvenuta.
2. La soluzione delle Sezioni Unite n. 24675 del 2017.
3. Interessi moratori e usura sopravvenuta: la parola delle Sezioni Unite.
4. Riflessione conclusiva.
1. Excursus sulla disciplina antiusura e la questione dell’usurarietà sopravvenuta
Il tema dell’usura sopravvenuta è stato oggetto di dibattito per oltre un ventennio. Diversi fattori contribuiscono a sollecitare l’interprete a verificare la compatibilità e l’adeguatezza della disciplina di diritto positivo rispetto alle nuove esigenze sul piano sociale ed economico1. La nozione di interessi usurari prende le mosse dall’art. 1815 co. 2 c.c. dettato in materia di mutuo. Tale norma prevede che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla, e, conseguentemente, il mutuo da oneroso diviene gratuito. Si tratta di una sorta di sanzione civile indiretta, in quanto la norma prevede una gratuità ex lege come conseguenza di una onerosità troppo elevata e in contrasto con la disciplina penalistica. Come noto, nel 1996 è entrata in vigore la nuova legge in materia di usura, la quale ha riformulato il testo dell’art. 644 c.p. e – sia pure parzialmente – quello dell’art. 1815 c.c.. Sotto il profilo penalistico, l’accertamento del reato di usura viene ancorato al riscontro oggettivo del superamento del c.d. “tasso- soglia”, svincolando la fattispecie dalla ricorrenza dell’approfittamento dello stato di bisogno, che diviene un’aggravante (art. 644, co. 5, n. 3 c.p.). Si discute se la clausola pattizia di determinazione degli interessi stipulata prima dell’entrata in vigore della legge 108/1996, o stipulata successivamente per un tasso all’epoca sottosoglia, possa ritenersi valida ed efficace nonostante finisca per prevedere un tasso di interessi soprasoglia durante l’esecuzione del contratto. In ragione della rilevanza (economica, oltre che giuridica) del problema e dei primi indirizzi delle Corti favorevoli all’usurarietà, il legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica (l. n. 24/2001) – giudicata conforme a ragionevolezza dalla Corte Costituzionale – stabilendo che il vaglio di usurarietà dovesse essere posto in essere per gli interessi promessi, o comunque pattuiti, in periodo successivo all’entrata in vigore della legge indipendentemente dal momento del loro pagamento. Nonostante l’intervento del Legislatore, non si è sopito il dibattito in tale ambito.
Un primo orientamento, fedele all’interpretazione autentica della l. 108/1996, ne disconosce l’applicabilità alle ipotesi di usura sopravvenuta; un secondo orientamento, invece, ritiene comunque rilevante l’usurarietà sopravvenuta e si pone il problema di individuare gli strumenti di tutela del debitore. Quest’ultimo orientamento aderisce alla dottrina secondo la quale l’usura sopravvenuta configurerebbe solo un illecito civile. Quest’ultima forma di illiceità (inquadrata dalla giurisprudenza ora come nullità parziale ora come inefficacia con effetti ex nunc), comporta la sostituzione automatica della clausola contrattuale (1339 c.c.), secondo taluni con il tasso soglia, secondo altri con il tasso legale.
2. La soluzione della Sezioni Unite n. 24675 del 2017
In questo quadro giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 24675/2017, le quali hanno ribadito la tesi prevalente secondo cui gli interessi pattuiti ad un tasso che non è usurario al momento della conclusione del contratto continuano ad essere dovuti, nonostante qualsiasi riduzione successiva del tasso soglia. Difatti, affermano le Sezioni Unite, il tasso può essere considerato usurario solo quando al momento della stipulazione del contratto si sia consumato il delitto di usura, perché è soltanto la norma penale che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari come corrispettivo di una prestazione di denaro, dunque, se non vi è usura ai fini penali allora non può esservi neanche ai fini civili. Inoltre, si afferma che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell’art. 1375 c.c.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente ad un diritto validamente riconosciuto dal contratto.
3. Interessi moratori e usura sopravvenuta: la parola delle Sezioni Unite
Tra i più rilevanti profili di discussione in materia, si individua il problema dell’applicazione della disciplina dell’usura agli interessi moratori2. Con la sentenza n. 19597 del 20203 la Corte di Cassazione ha chiuso il cerchio delle pronunce con cui negli ultimi tre anni ha dato risposta, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, alle principali questioni interpretative inerenti – come ben noto – l’usura sopravvenuta4 e l’usurarietà della commissione di massimo scoperto5.
La riflessione della Suprema Corte parte dall’analisi delle due opposte tesi in materia6. Una prima tesi (estensiva) postula l’inclusione degli interessi moratori nel perimetro di operatività della disciplina antiusura. Plurime sono le rationes poste a fondamento di questa. In primo luogo, la lettera degli artt. 644, comma 1, c.p. e 1815 c.c. non distingue tra interessi corrispettivi e moratori e altrettanto può dirsi per l’art. 1224, comma 1, c.c. nella parte in cui prevede che, se prima della mora erano dovuti interessi corrispettivi a un tasso superiore a quello legale, anche gli interessi moratori vanno determinati nella medesima misura. In secondo luogo, la relazione di accompagnamento della L. 28 febbraio 2001, n. 24, di conversione, chiarisce che la formula adoperata nella disposizione di interpretazione autentica si riferisce a qualsiasi tipo di interesse: corrispettivo, compensativo e moratorio. In terzo luogo, la sostanziale omogeneità della funzione economica degli interessi corrispettivi e moratori, consistente nella remunerazione del capitale di cui il creditore si priva, volontariamente nel primo caso e involontariamente nel secondo. Contraria a tali argomentazioni è la tesi c.d. restrittiva, che fonda le proprie ragioni a partire dalla contestazione dell’omogeneità della funzione economica delle diverse species di interessi, sino al riferimento contenuto nell’art. 644, comma 1, c.p. alla dazione o promessa di vantaggi “in corrispettivo di una prestazione in danaro o di altra utilità”, senza trascurare la prassi di escludere dai decreti ministeriali gli interessi moratori dalle voci oggetto di rilevazione trimestrale per l’individuazione del TEGM. Nella sentenza in esame, le Sezioni Unite, in esito ad una sintetica ricognizione delle succitate argomentazioni – pur dando atto che entrambe le tesi adducono argomenti decisivi che si equivalgono quanto a persuasività – hanno ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non sono estranei all’interesse moratorio, affinchè il debitore abbia una più compiuta tutela, rispetto alla riduzione ad equità prevista dall’art. 1384 c.c., la quale, inoltre, non consentirebbe una uniformità di applicazione sul territorio nazionale. Una volta dato ingresso alla tesi della non estraneità della fattispecie dell’interesse di mora all’ambito applicativo della disciplina repressiva del fenomeno usurario, la Corte ha stabilito che la mancata indicazione, nell’ambito del TEGM, degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, ove essi ne contengano la rilevazione statistica. Insomma, la sentenza postula che l’accertamento della natura usuraria o meno del tasso di mora deve essere condotto comparando quest’ultimo con un tasso di soglia che deve essere convenientemente ricostruito a tale scopo sulla base di una formula opportunatamente integrata. Dopo aver indicato i criteri con cui procedere all’accertamento della natura usuraria degli interessi moratori, le Sezioni Unite si occupano del problema delle conseguenze che derivano dall’eventuale pattuizione tra le parti di interessi di mora che oltrepassino il tasso-soglia pure così ricostruito. Qui la posizione della Corte è netta: ove l’interesse corrispettivo sia lecito e, solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta ferma l’applicazione dell’art. 1224, co. 1, c.c. con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Dunque, tale soluzione valorizza la circostanza che dall’usurarietà dei soli interessi moratori non si deve desumere la totale gratuità del contratto di mutuo, in quanto, in ipotesi contraria, si determinerebbe addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore stesso nel caso in cui sia questo non adempia. Infine, stabilito che l’accertamento giurisdizionale della nullità del patto sugli interessi di mora può essere domandato anche prima del verificarsi dell’inadempimento, la Suprema Corte ha affermato che il tasso di mora rilevante è quello in concreto applicato dopo il mancato adempimento. Dunque, qualora il tasso applicato in concreto sia sotto soglia, esso sarà dovuto senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, in quanto quest’ultima vale come riconoscimento, in astratto, circa la nullità del patto laddove esso venga in futuro utilizzato dal finanziatore. In conclusione, rileva sia il tasso moratorio astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti.
4. Riflessione conclusiva
Infine, preso atto di questo tentativo da parte della Cassazione di mettere un punto al complesso quadro giurisprudenziale e normativo della disciplina antiusura, appare necessario muovere una critica all’impianto logico della sentenza7. Difatti, affermare che anche in caso di nullità – persino già accertata dal giudice – la banca potrebbe richiedere al debitore inadempiente un interesse di mora maggiore di quello corrispettivo qualora autolimitasse la sua pretesa (effettuando in concreto una sorta di “auto-riduzione” della penale, recte tasso di interessi, non lontana dall’art. 1384 c.c.) e applicasse, in quel momento, un tasso inferiore alla soglia, desta alcune perplessità, che si innestano in un quadro particolarmente articolato e sfaccettato della disciplina antiusura, ove – è evidente – la valutazione giuridica non può prescindere dai profili economici e finanziari, nonché sociali e culturali.
1 Fazio, L’interesse, l’usura, le banche. Conferenza nazionale contro l’usura e l’estorsione, Roma, 2001, p. 1 ss.; Bartolomucci, Usura sopravvenuta e principio di proporzionalità, Napoli, 2018, p. 30 ss..
2 Morisi, Alla ricerca di una soluzione definitiva (e convincente) in tema di interessi moratori usurari, in Contratti, 2020, 29 ss.; Colombo, Interessi di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite, in Corr. giur., 2020, 26 ss.; Quadri, Interessi moratori e usura: i nodi che le Sezioni Unite dovranno sciogliere, in NGCC, n. 3, 2020, 593 ss.
3 V. ordinanza di rimessione n. 26946 del 22 ottobre 2019
4 Cass., Sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675, in Giur. It., 2018
5 Cass., Sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303, in Giur. It., 2018
6 Guizzi, La Cassazione e l’usura… per fatto del debitore (“Aberrazioni” giurisprudenziali in tema interessi di mora e usura), in Corr. giur., 2019, 155 ss.
7 Guizzi, Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle?, in Corr. Giur., 11/2020, 1305 ss.
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1. Excursus sulla disciplina antiusura e la questione dell’usurarietà sopravvenuta.
2. La soluzione delle Sezioni Unite n. 24675 del 2017.
3. Interessi moratori e usura sopravvenuta: la parola delle Sezioni Unite.
4. Riflessione conclusiva.
1. Excursus sulla disciplina antiusura e la questione dell’usurarietà sopravvenuta
Il tema dell’usura sopravvenuta è stato oggetto di dibattito per oltre un ventennio. Diversi fattori contribuiscono a sollecitare l’interprete a verificare la compatibilità e l’adeguatezza della disciplina di diritto positivo rispetto alle nuove esigenze sul piano sociale ed economico1. La nozione di interessi usurari prende le mosse dall’art. 1815 co. 2 c.c. dettato in materia di mutuo. Tale norma prevede che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla, e, conseguentemente, il mutuo da oneroso diviene gratuito. Si tratta di una sorta di sanzione civile indiretta, in quanto la norma prevede una gratuità ex lege come conseguenza di una onerosità troppo elevata e in contrasto con la disciplina penalistica. Come noto, nel 1996 è entrata in vigore la nuova legge in materia di usura, la quale ha riformulato il testo dell’art. 644 c.p. e – sia pure parzialmente – quello dell’art. 1815 c.c.. Sotto il profilo penalistico, l’accertamento del reato di usura viene ancorato al riscontro oggettivo del superamento del c.d. “tasso- soglia”, svincolando la fattispecie dalla ricorrenza dell’approfittamento dello stato di bisogno, che diviene un’aggravante (art. 644, co. 5, n. 3 c.p.). Si discute se la clausola pattizia di determinazione degli interessi stipulata prima dell’entrata in vigore della legge 108/1996, o stipulata successivamente per un tasso all’epoca sottosoglia, possa ritenersi valida ed efficace nonostante finisca per prevedere un tasso di interessi soprasoglia durante l’esecuzione del contratto. In ragione della rilevanza (economica, oltre che giuridica) del problema e dei primi indirizzi delle Corti favorevoli all’usurarietà, il legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica (l. n. 24/2001) – giudicata conforme a ragionevolezza dalla Corte Costituzionale – stabilendo che il vaglio di usurarietà dovesse essere posto in essere per gli interessi promessi, o comunque pattuiti, in periodo successivo all’entrata in vigore della legge indipendentemente dal momento del loro pagamento. Nonostante l’intervento del Legislatore, non si è sopito il dibattito in tale ambito.
Un primo orientamento, fedele all’interpretazione autentica della l. 108/1996, ne disconosce l’applicabilità alle ipotesi di usura sopravvenuta; un secondo orientamento, invece, ritiene comunque rilevante l’usurarietà sopravvenuta e si pone il problema di individuare gli strumenti di tutela del debitore. Quest’ultimo orientamento aderisce alla dottrina secondo la quale l’usura sopravvenuta configurerebbe solo un illecito civile. Quest’ultima forma di illiceità (inquadrata dalla giurisprudenza ora come nullità parziale ora come inefficacia con effetti ex nunc), comporta la sostituzione automatica della clausola contrattuale (1339 c.c.), secondo taluni con il tasso soglia, secondo altri con il tasso legale.
2. La soluzione della Sezioni Unite n. 24675 del 2017
In questo quadro giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 24675/2017, le quali hanno ribadito la tesi prevalente secondo cui gli interessi pattuiti ad un tasso che non è usurario al momento della conclusione del contratto continuano ad essere dovuti, nonostante qualsiasi riduzione successiva del tasso soglia. Difatti, affermano le Sezioni Unite, il tasso può essere considerato usurario solo quando al momento della stipulazione del contratto si sia consumato il delitto di usura, perché è soltanto la norma penale che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari come corrispettivo di una prestazione di denaro, dunque, se non vi è usura ai fini penali allora non può esservi neanche ai fini civili. Inoltre, si afferma che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell’art. 1375 c.c.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente ad un diritto validamente riconosciuto dal contratto.
3. Interessi moratori e usura sopravvenuta: la parola delle Sezioni Unite
Tra i più rilevanti profili di discussione in materia, si individua il problema dell’applicazione della disciplina dell’usura agli interessi moratori2. Con la sentenza n. 19597 del 20203 la Corte di Cassazione ha chiuso il cerchio delle pronunce con cui negli ultimi tre anni ha dato risposta, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, alle principali questioni interpretative inerenti – come ben noto – l’usura sopravvenuta4 e l’usurarietà della commissione di massimo scoperto5.
La riflessione della Suprema Corte parte dall’analisi delle due opposte tesi in materia6. Una prima tesi (estensiva) postula l’inclusione degli interessi moratori nel perimetro di operatività della disciplina antiusura. Plurime sono le rationes poste a fondamento di questa. In primo luogo, la lettera degli artt. 644, comma 1, c.p. e 1815 c.c. non distingue tra interessi corrispettivi e moratori e altrettanto può dirsi per l’art. 1224, comma 1, c.c. nella parte in cui prevede che, se prima della mora erano dovuti interessi corrispettivi a un tasso superiore a quello legale, anche gli interessi moratori vanno determinati nella medesima misura. In secondo luogo, la relazione di accompagnamento della L. 28 febbraio 2001, n. 24, di conversione, chiarisce che la formula adoperata nella disposizione di interpretazione autentica si riferisce a qualsiasi tipo di interesse: corrispettivo, compensativo e moratorio. In terzo luogo, la sostanziale omogeneità della funzione economica degli interessi corrispettivi e moratori, consistente nella remunerazione del capitale di cui il creditore si priva, volontariamente nel primo caso e involontariamente nel secondo. Contraria a tali argomentazioni è la tesi c.d. restrittiva, che fonda le proprie ragioni a partire dalla contestazione dell’omogeneità della funzione economica delle diverse species di interessi, sino al riferimento contenuto nell’art. 644, comma 1, c.p. alla dazione o promessa di vantaggi “in corrispettivo di una prestazione in danaro o di altra utilità”, senza trascurare la prassi di escludere dai decreti ministeriali gli interessi moratori dalle voci oggetto di rilevazione trimestrale per l’individuazione del TEGM. Nella sentenza in esame, le Sezioni Unite, in esito ad una sintetica ricognizione delle succitate argomentazioni – pur dando atto che entrambe le tesi adducono argomenti decisivi che si equivalgono quanto a persuasività – hanno ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non sono estranei all’interesse moratorio, affinchè il debitore abbia una più compiuta tutela, rispetto alla riduzione ad equità prevista dall’art. 1384 c.c., la quale, inoltre, non consentirebbe una uniformità di applicazione sul territorio nazionale. Una volta dato ingresso alla tesi della non estraneità della fattispecie dell’interesse di mora all’ambito applicativo della disciplina repressiva del fenomeno usurario, la Corte ha stabilito che la mancata indicazione, nell’ambito del TEGM, degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, ove essi ne contengano la rilevazione statistica. Insomma, la sentenza postula che l’accertamento della natura usuraria o meno del tasso di mora deve essere condotto comparando quest’ultimo con un tasso di soglia che deve essere convenientemente ricostruito a tale scopo sulla base di una formula opportunatamente integrata. Dopo aver indicato i criteri con cui procedere all’accertamento della natura usuraria degli interessi moratori, le Sezioni Unite si occupano del problema delle conseguenze che derivano dall’eventuale pattuizione tra le parti di interessi di mora che oltrepassino il tasso-soglia pure così ricostruito. Qui la posizione della Corte è netta: ove l’interesse corrispettivo sia lecito e, solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta ferma l’applicazione dell’art. 1224, co. 1, c.c. con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Dunque, tale soluzione valorizza la circostanza che dall’usurarietà dei soli interessi moratori non si deve desumere la totale gratuità del contratto di mutuo, in quanto, in ipotesi contraria, si determinerebbe addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore stesso nel caso in cui sia questo non adempia. Infine, stabilito che l’accertamento giurisdizionale della nullità del patto sugli interessi di mora può essere domandato anche prima del verificarsi dell’inadempimento, la Suprema Corte ha affermato che il tasso di mora rilevante è quello in concreto applicato dopo il mancato adempimento. Dunque, qualora il tasso applicato in concreto sia sotto soglia, esso sarà dovuto senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, in quanto quest’ultima vale come riconoscimento, in astratto, circa la nullità del patto laddove esso venga in futuro utilizzato dal finanziatore. In conclusione, rileva sia il tasso moratorio astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti.
4. Riflessione conclusiva
Infine, preso atto di questo tentativo da parte della Cassazione di mettere un punto al complesso quadro giurisprudenziale e normativo della disciplina antiusura, appare necessario muovere una critica all’impianto logico della sentenza7. Difatti, affermare che anche in caso di nullità – persino già accertata dal giudice – la banca potrebbe richiedere al debitore inadempiente un interesse di mora maggiore di quello corrispettivo qualora autolimitasse la sua pretesa (effettuando in concreto una sorta di “auto-riduzione” della penale, recte tasso di interessi, non lontana dall’art. 1384 c.c.) e applicasse, in quel momento, un tasso inferiore alla soglia, desta alcune perplessità, che si innestano in un quadro particolarmente articolato e sfaccettato della disciplina antiusura, ove – è evidente – la valutazione giuridica non può prescindere dai profili economici e finanziari, nonché sociali e culturali.
1 Fazio, L’interesse, l’usura, le banche. Conferenza nazionale contro l’usura e l’estorsione, Roma, 2001, p. 1 ss.; Bartolomucci, Usura sopravvenuta e principio di proporzionalità, Napoli, 2018, p. 30 ss..
2 Morisi, Alla ricerca di una soluzione definitiva (e convincente) in tema di interessi moratori usurari, in Contratti, 2020, 29 ss.; Colombo, Interessi di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite, in Corr. giur., 2020, 26 ss.; Quadri, Interessi moratori e usura: i nodi che le Sezioni Unite dovranno sciogliere, in NGCC, n. 3, 2020, 593 ss.
3 V. ordinanza di rimessione n. 26946 del 22 ottobre 2019
4 Cass., Sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675, in Giur. It., 2018
5 Cass., Sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303, in Giur. It., 2018
6 Guizzi, La Cassazione e l’usura… per fatto del debitore (“Aberrazioni” giurisprudenziali in tema interessi di mora e usura), in Corr. giur., 2019, 155 ss.
7 Guizzi, Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle?, in Corr. Giur., 11/2020, 1305 ss.
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