Contratti d’investimento: fra nullità di protezione dell’investitore ed eccezione di buona fede dell’intermediario. (SSUU 4 novembre 2019, n. 28314)

Articolo a cura della Dott.ssa Francesca De Cicco

La tematica dei contratti finanziari, conclusi tra investitori e intermediari finanziari, assume, oggigiorno, una patente rilevanza a livello pratico. Non a caso, si assiste ad una crescente proliferazione di contenziosi che vedono come protagonisti le banche e i suoi clienti.
Con riguardo ai contratti finanziari, le S.U si sono incisivamente pronunciate nella nodale sentenza del 4 Aprile 2019, n. 28314, la quale si è rilevata prodromica e funzionale alla determinazione di un’esatta definizione delle forme necessarie e sufficienti alla configurazione di un contratto finanziario e delle eventuali conseguenze giuridiche scaturenti dall’accertamento del difetto di forma del contratto quadro, in ottemperanza a quanto stabilito nel dettato dell’articolo 23 del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Nullità contratto

Tale sentenza, successivamente confermata e meglio perimetrata da parte della recente pronuncia della Prima Sezione Civile1, è stata definita da autorevole dottrina come “una sentenza complessa nella quale si intersecano, come si è tentato di evidenziare, delle coordinate interpretative non sempre lineari e talora di incerta declinazione”2. Sarà interessante, dunque, svolgere un’attenta analisi della pronuncia in oggetto, al fine di delineare il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite nello scrutinare la pronuncia emessa.
La sentenza in analisi, pronunciandosi sul ricorso 3225/2014, proposto avverso la sentenza n. 1290/2013 della Corte d’Appello di Brescia, si è interessata di verificare se, una volta accertata la nullità del contratto quadro per carenza dei requisiti formali3, l’investitore veda travolto dal velo della nullità l’insieme delle operazioni di acquisto effettuate sulla base del contratto quadro viziato da nullità o se, al contrario, l’investitore possa essere titolare di un potere di selezione degli ordini di acquisto travolgibili dalla nullità accertata del contratto quadro.
Nel caso di specie, il fatto prospettatosi dinnanzi al Tribunale di Mantova vedeva la proposizione, da parte del ricorrente investitore, di una domanda volta a far dichiarare la nullità di due contratti finanziari – nello specifico, due contratti d’investimento in obbligazioni argentine stipulati il 4 Maggio e il 26 Agosto 1999 – con condanna dell’intermediario alla restituzione delle somme versate in ragione dei summenzionati investimenti. Il Tribunale accolse la domanda proposta dall’attore, dichiarando che la nullità degli ordini di acquisto era dipesa dalla carenza della forma scritta del contratto quadro, stipulato fra il cliente e la banca; peraltro, la banca convenuta aveva proposto, a sua volta, una domanda riconvenzionale – per giunta accolta dallo stesso Tribunale – tesa ad ottenere una restituzione delle cedole riscosse dall’investitore per il tramite delle operazioni svolte in esecuzione del contratto quadro nullo.
Tale pronuncia è stata successivamente impugnata davanti alla Corte d’Appello, la quale ha affrontato, nel merito, la nullità prevista dall’articolo 23 del d.lgs. n. 58 del 1998. Più specificatamente, la Corte ha riconosciuto nella nullità prevista dall’art. 23 quella che viene comunemente definita come “nullità di protezione”, così appellata in ragione della sua ratio giustificatrice, ravvisabile nella necessità di colmare quell’asimmetria informativa tipica dei contratti finanziari, nei quali l’investitore assume il ruolo di soggetto debole del rapporto contrattuale. In particolare, è possibile leggere in S.U. del 2014, sentenza n. 26242 che: “(…) le nullità di protezione sono funzionali nel contempo a un interesse tanto generale (l’integrità e efficienza del mercato, secondo l’insegnamento della giurisprudenza europea) quanto particolare/seriale (quello di cui risulta esponenziale la classe dei consumatori o dei clienti)”, dove – in aggiunta a ciò – si specifica che la tutela del “bene primario” è rinvenibile nella “deterrenza di ogni abuso in danno del contraente debole”4.
Il Giudice d’Appello in questione, dopo aver evidenziato come tale nullità potesse essere fatta valere soltanto dal cliente, ha voluto precisare come, una volta dichiarata, avrebbe generato delle ripercussioni sull’intero pacchetto di operazioni finanziarie eseguite in forza dell’atto viziato. Ha aggiunto e precisato, inoltre, che l’accertamento della nullità di protezione non avrebbe originato, in capo all’investitore, un aggiuntivo potere di selezione degli ordini di acquisto colpibili dalla nullità, in quanto, l’invalidità in questione, avrebbe investito tutti gli ordini di acquisto, in virtù dell’accertamento del vizio di forma del contratto quadro originario, posto alla base di tutti gli ordini. È stato inoltre rilevato che “in forza della normativa in materia d’indebito, il cliente è tenuto a restituire alla banca i titoli acquistati, le cedole riscosse ed ogni altra utilità così come la intermediaria è tenuta a restituire alla banca l’importo erogato per l’acquisto dei titoli”5. Infatti, non è stato considerato da ostacolo il fatto che la banca avesse acquistato i titoli in questione da parte di un collocatore terzo, esterno: la banca avrebbe mantenuto la proprietà dei titoli acquistati dal terzo collocatore, in quanto la nullità del contratto quadro stipulato tra cliente e banca, non avrebbe inciso sull’acquisto intercorso fra la banca e il terzo, bensì avrebbe, invece, esclusivamente interessato l’effetto del ritrasferimento automatico al mandante6 delle cedole erogate da un soggetto terzo, dovendo queste rimanere di proprietà della banca.
Avverso tale sentenza della Corte d’Appello è stato, successivamente, proposto ricorso per Cassazione; la prima sezione civile ha ben ritenuto di rimettere alla lente investigativa delle S.U. il giudizio sulla legittimità del cruciale secondo motivo di ricorso: questo riguardava l’estensione degli effetti connessi alla dichiarazione di nullità del contratto quadro anche nei riguardi di quegli ordini che non avevano formato oggetto della domanda sollevata dall’investitore ovvero chiarire l’eventuale esistenza di limiti alla suddetta dilatazione di efficacia.
È rilevante sottolineare come, già in seno alla seconda sezione della Corte, era sorto un contrasto fra i sostenitori di due orientamenti differenti: da una parte, si posizionavano coloro i quali ritenevano fosse legittimo limitare gli effetti della dichiarazione di nullità del contratto quadro ai soli ordini presenti nella domanda proposta dall’investitore, riconoscendo, in tal modo, la legittimità dell’uso della c.d. “nullità selettiva”; l’investitore, secondo tale orientamento, sceglieva quali ordini annullare, recuperando, in tal modo, quanto investito.
Un alternativo orientamento, voleva, invece, che intervenisse un’espansione degli effetti dell’accertamento della nullità finanche nei riguardi delle operazioni di acquisto non oggetto della domanda giudiziale sollevata dal cliente, senza possibilità di selezione alcuna; in tal caso, l’intermediario poteva formulare una richiesta di compensazione o di restituzione, per il tramite di una domanda riconvenzionale ovvero in via eccezionale: seguendo tale orientamento, in capo al cliente sarebbe sorto l’onere di restituire alla banca i titoli acquistati ed ogni altra utilità connessa, al netto della somma impiegata per l’acquisto dei titoli stessi.
Le S.U. hanno districato tale divergenza di orientamento partendo dall’analisi dell’obbligo7 di redazione del contratto quadro per iscritto. Si tratta di un obbligo funzionale a dare una concreta risposta alle asimmetrie informative insite nello squilibrio contrattuale di tale categoria. È possibile rinvenire una specificazione di tale obbligo nella massima esplicata dalla sentenza delle S.U. n. 898/2018, nella quale è possibile leggere: “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Le S.U. n. 28314/2019 hanno, però, ritenuto necessario precisare come, congiuntamente all’obbligo della forma scritta, da solo non sufficiente, avrebbero dovuto trovare applicazione gli imprescindibili principi di buona fede e correttezza; si configura, così, un generale obbligo di lealtà, il quale andrà ad operare, non soltanto a protezione del cliente ma anche a vantaggio del contraente “forte”, ingiustificatamente e ingiustamente pregiudicato.
Il Collegio ha pertanto ritenuto che “la questione di legittimità dell’uso selettivo delle nullità di protezione nei contratti aventi ad oggetto servizi d’investimento debba essere affrontata assumendo come criterio ordinante l’applicazione del principio di buona fede” con lo scopo di evitare che “l’esercizio dell’azione in sede giurisdizionale possa produrre effetti distorsivi ed estranei alla ratio riequilibrartice in funzione della quale lo strumento di tutela è stato introdotto”.
Al fine di modulare correttamente la questione in esame, le S.U. hanno, infine, specificato come ad avvalersi della dichiarazione di invalidità del contratto quadro possa essere soltanto l’investitore, precisando che, l’uso selettivo della nullità non genera, di per sé, un’automatica violazione del principio di buona fede.
Cruciale è inquadrare la sua operatività secondo parametri inequivocabili, certi e coerenti. Per tali ragioni, la Corte ha ritenuto fondamentale che si svolga un esame generale di tutti gli investimenti eseguiti, effettuando, così, una comparazione tra gli investimenti soggetti alla nullità e quelli che ne risultano esclusi, con lo scopo di stabilire se sia rinvenibile un tangibile pregiudizio per l’investitore.
Si potrebbe verificare che, se, come nel caso posto all’attenzione della Corte, i rendimenti prodotti dagli ordini non colpiti dall’azione di nullità superino il pregiudizio riscontrabile nel petitum, in tal caso, potrà essere opposta l’eccezione di buona fede, in ragione del fatto che si vuole evitare la prospettazione di un ingiustificato pregiudizio per l’intermediario stesso. Se, al contrario, venisse confermato un danno per l’investitore, attestato dall’esito dell’operazione della comparazione con gli altri investimenti non colpiti dalla nullità selettiva, in tal caso, la Corte ha affermato che “l’effetto paralizzante dell’eccezione opererà nei limiti del vantaggio ingiustificato conseguito”8.


1 Cass. Civ., Sez. I, 3 giugno 2020, n. 10505, nella quale pronuncia, il Collegio ha formulato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui l’intermediario opponga l’eccezione di buona fede per evitare un uso oggettivamente distorsivo delle regole di legittimazione in tema di nullità protettive, al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, gli effetti restitutori conseguenti all’esperimento selettivo dell’azione di nullità da parte del cliente investitore, nei limiti della complessiva utilitas economica ritratta da quest’ultimo grazie all’esecuzione del contratto quadro affetto dalla nullità dal medesimo fatta valere, le cedole medio tempore riscosse dall’investitore non vengono in considerazione né come oggetto dell’indebito, né quali frutti civili ex artt. 820 e 2033 c.c., ma rilevano solo come limite quantitativo all’efficace esperimento della domanda di indebito esperita dall’investitore.”.
2 S. PAGLIANTINI, L’irripetibilità virtuale della nullità di protezione nella cornice di un’eccezione ex fide bona, in Nuova giur. civ. comm., 2020, II, 169, 169, che, a sua volta, richiama D. MAFFEIS, Le disavventure di un contraente tollerato: l’investitore e le restrizioni alla selezione degli investimenti che impugna, Nuova giur. civ. comm., 2020, II. 160.
3 Art. 23 del d.lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58, il quale recita, al primo comma: “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti (…). Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.
4 Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e n. 26243, la quale ha, tra le altre cose, affermato come “il rilievo ex officio di una nullità negoziale sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o “di protezione” – deve ritenersi consentito”.
5 Sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Brescia, n. 1290/2013.
6 Secondo quanto contenuto all’interno dell’articolo 1706 cod. civ.
7 Si fa riferimento all’obbligo contenuto nell’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998.
8 Cass., sez. un., 4 novembre 2019, n. 28314 ha così posto il suo accento sulla necessaria presenza del rispetto del principio solidaristico, di matrice costituzionale.

nullità contratto

Tale sentenza, successivamente confermata e meglio perimetrata da parte della recente pronuncia della Prima Sezione Civile1, è stata definita da autorevole dottrina come “una sentenza complessa nella quale si intersecano, come si è tentato di evidenziare, delle coordinate interpretative non sempre lineari e talora di incerta declinazione”2. Sarà interessante, dunque, svolgere un’attenta analisi della pronuncia in oggetto, al fine di delineare il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite nello scrutinare la pronuncia emessa.
La sentenza in analisi, pronunciandosi sul ricorso 3225/2014, proposto avverso la sentenza n. 1290/2013 della Corte d’Appello di Brescia, si è interessata di verificare se, una volta accertata la nullità del contratto quadro per carenza dei requisiti formali3, l’investitore veda travolto dal velo della nullità l’insieme delle operazioni di acquisto effettuate sulla base del contratto quadro viziato da nullità o se, al contrario, l’investitore possa essere titolare di un potere di selezione degli ordini di acquisto travolgibili dalla nullità accertata del contratto quadro.
Nel caso di specie, il fatto prospettatosi dinnanzi al Tribunale di Mantova vedeva la proposizione, da parte del ricorrente investitore, di una domanda volta a far dichiarare la nullità di due contratti finanziari – nello specifico, due contratti d’investimento in obbligazioni argentine stipulati il 4 Maggio e il 26 Agosto 1999 – con condanna dell’intermediario alla restituzione delle somme versate in ragione dei summenzionati investimenti. Il Tribunale accolse la domanda proposta dall’attore, dichiarando che la nullità degli ordini di acquisto era dipesa dalla carenza della forma scritta del contratto quadro, stipulato fra il cliente e la banca; peraltro, la banca convenuta aveva proposto, a sua volta, una domanda riconvenzionale – per giunta accolta dallo stesso Tribunale – tesa ad ottenere una restituzione delle cedole riscosse dall’investitore per il tramite delle operazioni svolte in esecuzione del contratto quadro nullo.
Tale pronuncia è stata successivamente impugnata davanti alla Corte d’Appello, la quale ha affrontato, nel merito, la nullità prevista dall’articolo 23 del d.lgs. n. 58 del 1998. Più specificatamente, la Corte ha riconosciuto nella nullità prevista dall’art. 23 quella che viene comunemente definita come “nullità di protezione”, così appellata in ragione della sua ratio giustificatrice, ravvisabile nella necessità di colmare quell’asimmetria informativa tipica dei contratti finanziari, nei quali l’investitore assume il ruolo di soggetto debole del rapporto contrattuale. In particolare, è possibile leggere in S.U. del 2014, sentenza n. 26242 che: “(…) le nullità di protezione sono funzionali nel contempo a un interesse tanto generale (l’integrità e efficienza del mercato, secondo l’insegnamento della giurisprudenza europea) quanto particolare/seriale (quello di cui risulta esponenziale la classe dei consumatori o dei clienti)”, dove – in aggiunta a ciò – si specifica che la tutela del “bene primario” è rinvenibile nella “deterrenza di ogni abuso in danno del contraente debole”4.
Il Giudice d’Appello in questione, dopo aver evidenziato come tale nullità potesse essere fatta valere soltanto dal cliente, ha voluto precisare come, una volta dichiarata, avrebbe generato delle ripercussioni sull’intero pacchetto di operazioni finanziarie eseguite in forza dell’atto viziato. Ha aggiunto e precisato, inoltre, che l’accertamento della nullità di protezione non avrebbe originato, in capo all’investitore, un aggiuntivo potere di selezione degli ordini di acquisto colpibili dalla nullità, in quanto, l’invalidità in questione, avrebbe investito tutti gli ordini di acquisto, in virtù dell’accertamento del vizio di forma del contratto quadro originario, posto alla base di tutti gli ordini. È stato inoltre rilevato che “in forza della normativa in materia d’indebito, il cliente è tenuto a restituire alla banca i titoli acquistati, le cedole riscosse ed ogni altra utilità così come la intermediaria è tenuta a restituire alla banca l’importo erogato per l’acquisto dei titoli”5. Infatti, non è stato considerato da ostacolo il fatto che la banca avesse acquistato i titoli in questione da parte di un collocatore terzo, esterno: la banca avrebbe mantenuto la proprietà dei titoli acquistati dal terzo collocatore, in quanto la nullità del contratto quadro stipulato tra cliente e banca, non avrebbe inciso sull’acquisto intercorso fra la banca e il terzo, bensì avrebbe, invece, esclusivamente interessato l’effetto del ritrasferimento automatico al mandante6 delle cedole erogate da un soggetto terzo, dovendo queste rimanere di proprietà della banca.
Avverso tale sentenza della Corte d’Appello è stato, successivamente, proposto ricorso per Cassazione; la prima sezione civile ha ben ritenuto di rimettere alla lente investigativa delle S.U. il giudizio sulla legittimità del cruciale secondo motivo di ricorso: questo riguardava l’estensione degli effetti connessi alla dichiarazione di nullità del contratto quadro anche nei riguardi di quegli ordini che non avevano formato oggetto della domanda sollevata dall’investitore ovvero chiarire l’eventuale esistenza di limiti alla suddetta dilatazione di efficacia.
È rilevante sottolineare come, già in seno alla seconda sezione della Corte, era sorto un contrasto fra i sostenitori di due orientamenti differenti: da una parte, si posizionavano coloro i quali ritenevano fosse legittimo limitare gli effetti della dichiarazione di nullità del contratto quadro ai soli ordini presenti nella domanda proposta dall’investitore, riconoscendo, in tal modo, la legittimità dell’uso della c.d. “nullità selettiva”; l’investitore, secondo tale orientamento, sceglieva quali ordini annullare, recuperando, in tal modo, quanto investito.
Un alternativo orientamento, voleva, invece, che intervenisse un’espansione degli effetti dell’accertamento della nullità finanche nei riguardi delle operazioni di acquisto non oggetto della domanda giudiziale sollevata dal cliente, senza possibilità di selezione alcuna; in tal caso, l’intermediario poteva formulare una richiesta di compensazione o di restituzione, per il tramite di una domanda riconvenzionale ovvero in via eccezionale: seguendo tale orientamento, in capo al cliente sarebbe sorto l’onere di restituire alla banca i titoli acquistati ed ogni altra utilità connessa, al netto della somma impiegata per l’acquisto dei titoli stessi.
Le S.U. hanno districato tale divergenza di orientamento partendo dall’analisi dell’obbligo7 di redazione del contratto quadro per iscritto. Si tratta di un obbligo funzionale a dare una concreta risposta alle asimmetrie informative insite nello squilibrio contrattuale di tale categoria. È possibile rinvenire una specificazione di tale obbligo nella massima esplicata dalla sentenza delle S.U. n. 898/2018, nella quale è possibile leggere: “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Le S.U. n. 28314/2019 hanno, però, ritenuto necessario precisare come, congiuntamente all’obbligo della forma scritta, da solo non sufficiente, avrebbero dovuto trovare applicazione gli imprescindibili principi di buona fede e correttezza; si configura, così, un generale obbligo di lealtà, il quale andrà ad operare, non soltanto a protezione del cliente ma anche a vantaggio del contraente “forte”, ingiustificatamente e ingiustamente pregiudicato.
Il Collegio ha pertanto ritenuto che “la questione di legittimità dell’uso selettivo delle nullità di protezione nei contratti aventi ad oggetto servizi d’investimento debba essere affrontata assumendo come criterio ordinante l’applicazione del principio di buona fede” con lo scopo di evitare che “l’esercizio dell’azione in sede giurisdizionale possa produrre effetti distorsivi ed estranei alla ratio riequilibrartice in funzione della quale lo strumento di tutela è stato introdotto”.
Al fine di modulare correttamente la questione in esame, le S.U. hanno, infine, specificato come ad avvalersi della dichiarazione di invalidità del contratto quadro possa essere soltanto l’investitore, precisando che, l’uso selettivo della nullità non genera, di per sé, un’automatica violazione del principio di buona fede.
Cruciale è inquadrare la sua operatività secondo parametri inequivocabili, certi e coerenti. Per tali ragioni, la Corte ha ritenuto fondamentale che si svolga un esame generale di tutti gli investimenti eseguiti, effettuando, così, una comparazione tra gli investimenti soggetti alla nullità e quelli che ne risultano esclusi, con lo scopo di stabilire se sia rinvenibile un tangibile pregiudizio per l’investitore.
Si potrebbe verificare che, se, come nel caso posto all’attenzione della Corte, i rendimenti prodotti dagli ordini non colpiti dall’azione di nullità superino il pregiudizio riscontrabile nel petitum, in tal caso, potrà essere opposta l’eccezione di buona fede, in ragione del fatto che si vuole evitare la prospettazione di un ingiustificato pregiudizio per l’intermediario stesso. Se, al contrario, venisse confermato un danno per l’investitore, attestato dall’esito dell’operazione della comparazione con gli altri investimenti non colpiti dalla nullità selettiva, in tal caso, la Corte ha affermato che “l’effetto paralizzante dell’eccezione opererà nei limiti del vantaggio ingiustificato conseguito”8.


1 Cass. Civ., Sez. I, 3 giugno 2020, n. 10505, nella quale pronuncia, il Collegio ha formulato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui l’intermediario opponga l’eccezione di buona fede per evitare un uso oggettivamente distorsivo delle regole di legittimazione in tema di nullità protettive, al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, gli effetti restitutori conseguenti all’esperimento selettivo dell’azione di nullità da parte del cliente investitore, nei limiti della complessiva utilitas economica ritratta da quest’ultimo grazie all’esecuzione del contratto quadro affetto dalla nullità dal medesimo fatta valere, le cedole medio tempore riscosse dall’investitore non vengono in considerazione né come oggetto dell’indebito, né quali frutti civili ex artt. 820 e 2033 c.c., ma rilevano solo come limite quantitativo all’efficace esperimento della domanda di indebito esperita dall’investitore.”.
2 S. PAGLIANTINI, L’irripetibilità virtuale della nullità di protezione nella cornice di un’eccezione ex fide bona, in Nuova giur. civ. comm., 2020, II, 169, 169, che, a sua volta, richiama D. MAFFEIS, Le disavventure di un contraente tollerato: l’investitore e le restrizioni alla selezione degli investimenti che impugna, Nuova giur. civ. comm., 2020, II. 160.
3 Art. 23 del d.lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58, il quale recita, al primo comma: “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti (…). Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.
4 Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e n. 26243, la quale ha, tra le altre cose, affermato come “il rilievo ex officio di una nullità negoziale sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o “di protezione” – deve ritenersi consentito”.
5 Sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Brescia, n. 1290/2013.
6 Secondo quanto contenuto all’interno dell’articolo 1706 cod. civ.
7 Si fa riferimento all’obbligo contenuto nell’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998.
8 Cass., sez. un., 4 novembre 2019, n. 28314 ha così posto il suo accento sulla necessaria presenza del rispetto del principio solidaristico, di matrice costituzionale.