Configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo dell’estorsione in capo al terzo “non concorrente”: il Tribunale di Bologna alleggerisce l’impianto accusatorio

Con la sentenza n. 1684 del 20 aprile scorso, il Tribunale di Bologna, alla luce del più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (29541/20), ha affrontato il dibattuto rapporto tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

Estorsione e esercizio arbitrario

Il Giudice Felsineo, proprio facendo governo delle coordinate di diritto suggerite dal Supremo Collegio in Alta composizione, ha derubricato l’originaria imputazione di tentata estorsione nella più favorevole fattispecie di cui all’art. 393 c.p. anch’esso nella forma ex art. 56 c.p.
In particolare, il ricorrente era stato precedentemente condannato dal Giudice del merito per il più grave reato di cui all’art. 629 c.p. poiché ritenuto responsabile di avere posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere, mediante violenza e minaccia, il datore di lavoro della compagna, a consegnargli imprecisate somme di denaro in favore di soggetto terzo rispetto alla situazione giuridica oggetto della pretesa, senza tuttavia che costui avesse concorso nella predetta azione.
Con precipuo riferimento alla vicenda processuale, si contestava all’imputato di aver posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco ad estorcere il datore di lavoro della compagna, agendo con violenza e minaccia al fine di costringerlo a consegnargli imprecisate somme di denaro.
Secondo le risultanze istruttorie, l’imputato, insieme con la fidanzata, si era recato presso il ristorante ove quest’ultima aveva occasionalmente lavorato in forza di un contratto “a chiamata” e, rivolgendosi al titolare del locale, tentò di ottenere soddisfazione di quanto riteneva ancora dovuto alla predetta come compenso per le prestazioni lavorative da lei svolte, assumendo allo scopo un atteggiamento da vero “titolare” della pretesa in parola.
Non in dubbio l’estrinsecazione empirica del fatto storico, dunque, quanto la sua esatta perimetrazione giuridica, con conseguenze notevolmente diverse in punto di pena.
Il criterio discretivo tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione, vien individuato dal Giudicante, aderendo all’orientamento maggioritario espresso dalle Sezioni semplici, secondo cui gli stessi si differenziano non in relazione all’elemento oggettivo, valutato sulla base della gravità della violenza o della minaccia, bensì avuto riguardo all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie.
Se, invero, la materialità della condotta può risultare “non esattamente sovrapponibile”, la differenza tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario consiste nella diversità dell’elemento soggettivo.
È evidente, infatti, che nel primo l’agente vuole conseguire un profitto pur nella consapevolezza di non avere diritto alcuno; nel secondo, di contro, egli ha la coscienza di esercitare un diritto, ritenendo di poterlo legittimamente realizzare, nella ragionevole, anche se in caso errata, opinione della sua sussistenza, pur sapendo che il diritto stesso concerne una pretesa giudizialmente tutelabile.
Tali principi hanno guidato il giudice bolognese nella derubricazione dell’originaria imputazione di tentata estorsione, con conseguente giudizio di responsabilità per la diversa ipotesi di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni aggravato dalla violenza alle persone.
Il Tribunale ha ritenuto di ricondurre il fatto sotto l’ombrello dell’art. 393 c.p., precisando come la natura di reato proprio non esclusivo non osti alla sua configurabilità in capo al soggetto terzo alla pretesa giuridica, qualora quest’ultimo vanti un rapporto “qualificato” con l’effettivo titolare e agisca nella piena convinzione di attuare un diritto, suscettibile di tutela nelle sedi opportune, ritenendo, altresì e soprattutto, di poterlo legittimamente soddisfare.
Di particolare interesse il segmento motivazionale allorché rassegna in esame la esatta individuazione dell’elemento psicologico e, conseguentemente, del soggetto attivo del reato.
Si sottolinea, infatti, che “l’interpretazione estensiva offerta dalle Sezioni Unite nel definire la natura giuridica di reato proprio del reato ex art. 393 c.p. e nell’individuarne i soggetti attivi, consente di ricondurre nell’alveo di tale fattispecie le condotte accertate a carico dell’imputato”.
La circostanza che egli non fosse l’effettivo titolare del diritto vantato nei confronti della persona offesa non osta a tale giudizio, in ragione del rapporto affettivo intercorrente con la fidanzata e del suo agire, con comprovata coscienza e volontà, nella convinzione di attuare un diritto e ritenendo di poterlo legittimamente realizzare”.
In conclusione, la sentenza, così come interpretata dal giudice di merito, ha confermato la possibilità che il soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa essere individuato non solo nell’effettivo titolare del diritto, ma anche in coloro che vantino con quest’ultimo un particolare rapporto e agiscano nella piena, seppur errata, convinzione di esercitare legittimamente un diritto, assumendo, anche su tale versante, rilevanza dirimente il profilo dell’elemento psicologico che anima il reo.
A tale risultato si giungerebbe, come sopra già evidenziato, in ragione dell’implicito riferimento a tale possibilità allorché si nega la medesima estensione a terzi estranei al creditore, per i quali, in ragione della mancanza di un rapporto qualificato con il titolare, a tutto concedere, troverà applicazione la più grave ipotesi di estorsione.
In disparte ed al netto delle puntualizzazioni necessarie alla definizione del casus di rifermento, non sembra che la sentenza sia particolarmente innovativa sotto il profilo del diritto ma certamente offre una seria prospettiva di garantismo, spesso claudicante nelle decisioni della giurisprudenza di merito.

estorsione e esercizio arbitrario

Il Giudice Felsineo, proprio facendo governo delle coordinate di diritto suggerite dal Supremo Collegio in Alta composizione, ha derubricato l’originaria imputazione di tentata estorsione nella più favorevole fattispecie di cui all’art. 393 c.p. anch’esso nella forma ex art. 56 c.p.
In particolare, il ricorrente era stato precedentemente condannato dal Giudice del merito per il più grave reato di cui all’art. 629 c.p. poiché ritenuto responsabile di avere posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere, mediante violenza e minaccia, il datore di lavoro della compagna, a consegnargli imprecisate somme di denaro in favore di soggetto terzo rispetto alla situazione giuridica oggetto della pretesa, senza tuttavia che costui avesse concorso nella predetta azione.
Con precipuo riferimento alla vicenda processuale, si contestava all’imputato di aver posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco ad estorcere il datore di lavoro della compagna, agendo con violenza e minaccia al fine di costringerlo a consegnargli imprecisate somme di denaro.
Secondo le risultanze istruttorie, l’imputato, insieme con la fidanzata, si era recato presso il ristorante ove quest’ultima aveva occasionalmente lavorato in forza di un contratto “a chiamata” e, rivolgendosi al titolare del locale, tentò di ottenere soddisfazione di quanto riteneva ancora dovuto alla predetta come compenso per le prestazioni lavorative da lei svolte, assumendo allo scopo un atteggiamento da vero “titolare” della pretesa in parola.
Non in dubbio l’estrinsecazione empirica del fatto storico, dunque, quanto la sua esatta perimetrazione giuridica, con conseguenze notevolmente diverse in punto di pena.
Il criterio discretivo tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione, vien individuato dal Giudicante, aderendo all’orientamento maggioritario espresso dalle Sezioni semplici, secondo cui gli stessi si differenziano non in relazione all’elemento oggettivo, valutato sulla base della gravità della violenza o della minaccia, bensì avuto riguardo all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie.
Se, invero, la materialità della condotta può risultare “non esattamente sovrapponibile”, la differenza tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario consiste nella diversità dell’elemento soggettivo.
È evidente, infatti, che nel primo l’agente vuole conseguire un profitto pur nella consapevolezza di non avere diritto alcuno; nel secondo, di contro, egli ha la coscienza di esercitare un diritto, ritenendo di poterlo legittimamente realizzare, nella ragionevole, anche se in caso errata, opinione della sua sussistenza, pur sapendo che il diritto stesso concerne una pretesa giudizialmente tutelabile.
Tali principi hanno guidato il giudice bolognese nella derubricazione dell’originaria imputazione di tentata estorsione, con conseguente giudizio di responsabilità per la diversa ipotesi di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni aggravato dalla violenza alle persone.
Il Tribunale ha ritenuto di ricondurre il fatto sotto l’ombrello dell’art. 393 c.p., precisando come la natura di reato proprio non esclusivo non osti alla sua configurabilità in capo al soggetto terzo alla pretesa giuridica, qualora quest’ultimo vanti un rapporto “qualificato” con l’effettivo titolare e agisca nella piena convinzione di attuare un diritto, suscettibile di tutela nelle sedi opportune, ritenendo, altresì e soprattutto, di poterlo legittimamente soddisfare.
Di particolare interesse il segmento motivazionale allorché rassegna in esame la esatta individuazione dell’elemento psicologico e, conseguentemente, del soggetto attivo del reato.
Si sottolinea, infatti, che “l’interpretazione estensiva offerta dalle Sezioni Unite nel definire la natura giuridica di reato proprio del reato ex art. 393 c.p. e nell’individuarne i soggetti attivi, consente di ricondurre nell’alveo di tale fattispecie le condotte accertate a carico dell’imputato”.
La circostanza che egli non fosse l’effettivo titolare del diritto vantato nei confronti della persona offesa non osta a tale giudizio, in ragione del rapporto affettivo intercorrente con la fidanzata e del suo agire, con comprovata coscienza e volontà, nella convinzione di attuare un diritto e ritenendo di poterlo legittimamente realizzare”.
In conclusione, la sentenza, così come interpretata dal giudice di merito, ha confermato la possibilità che il soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa essere individuato non solo nell’effettivo titolare del diritto, ma anche in coloro che vantino con quest’ultimo un particolare rapporto e agiscano nella piena, seppur errata, convinzione di esercitare legittimamente un diritto, assumendo, anche su tale versante, rilevanza dirimente il profilo dell’elemento psicologico che anima il reo.
A tale risultato si giungerebbe, come sopra già evidenziato, in ragione dell’implicito riferimento a tale possibilità allorché si nega la medesima estensione a terzi estranei al creditore, per i quali, in ragione della mancanza di un rapporto qualificato con il titolare, a tutto concedere, troverà applicazione la più grave ipotesi di estorsione.
In disparte ed al netto delle puntualizzazioni necessarie alla definizione del casus di rifermento, non sembra che la sentenza sia particolarmente innovativa sotto il profilo del diritto ma certamente offre una seria prospettiva di garantismo, spesso claudicante nelle decisioni della giurisprudenza di merito.