Sentenza della Cassazione sull’omicidio di Marco Vannini: I motivi dell’accoglimento del ricorso

L’omicidio di Marco Vannini, avvenuto a Ladispoli la sera del 17 maggio 2015, ha suscitato un enorme interesse mediatico. Questo è accaduto sia per la beffarda condizione in cui la vittima ha perso la vita, sia per il ruolo professionale svolto dall’omicida, Antonio Ciontoli, ufficiale della Marina militare.
L’accoglimento del ricorso da parte dei legali della famiglia del Vannini e del Procuratore Generale di Roma è fatto noto, ma quali sono state le ragioni logico giuridiche che hanno condotto a una conferma delle precedenti pronunce?
Il 30 settembre, all’esito del processo di “appello bis”, sono state comunicate le condanne verso Antonio Ciontoli e la sua famiglia che corrispondono a quattordici anni di reclusione per l’autore materiale del delitto e a nove anni e quattro mesi per ogni componente della famiglia.
Vediamo di seguito, però, l’iter che ha condotto i giudici della Suprema Corte all’accoglimento del ricorso delle parti.

Omicidio vannini 22 marzo 2019 n. 8264

Indice

1. I fatti di causa
2. I motivi dell’impugnazione
3. La decisione della Suprema Corte
4. Massima
5. La sentenza integrale

1. I fatti di causa

La sera del 17 maggio 2015 Marco Vannini era a casa della sua fidanzata, Martina Ciontoli e, mentre si stava lavando in una vasca da bagno, veniva colpito a morte da un proiettile esploso dalla pistola custodita da Antonio Ciontoli in ragione del suo servizio professionale. Al momento dello sparo erano in casa anche la moglie del Ciontoli, Maria Pezzillo, il figlio Federico e la sua ragazza Viola Giorgini.

Oltre al gesto in sé, che ha causato l’evento morte, quello che ha fatto molto discutere è stato il mancato soccorso da parte dell’intera famiglia. Come emerso dalle chiamate effettuate al 118, infatti, la famiglia sembrava minimizzare l’accaduto, dichiarando inizialmente che non fosse nemmeno più necessario l’intervento dell’ambulanza (salvo successivo ripensamento).

Il povero Marco non è stato soccorso per un lasso di tempo importante ed è morto dopo 4 ore di agonia mentre i sanitari cercavano di portarlo in elisoccorso al policlinico di Roma.

Per questo le persone coinvolte nell’evento venivano condannati dalla Corte d’Assise d’appello alle seguenti pene:

Antonio CiontoliAnni 5 (omicidio colposo)
Martina CiontoliAnni 3
Federico CiontoliAnni 3
Viola Giorgini (Compagna di Federico)Assolta

2. I motivi dell’impugnazione

Avverso la predetta sentenza, è stato presentato ricorso da parte di tutte le parti coinvolte. Si riportano di seguito i più importanti motivi di impugnazione proposti dalle parti.
Avverso la predetta sentenza, il Procuratore generale della Corte di appello di Roma, ha proposto ricorso sulla base di diversi motivi, ovvero:
1. violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta mancanza del dolo eventuale;
2. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche;
3. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l’aggravante della previsione dell’evento;
4. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’esclusione del dolo eventuale in capo agli altri imputati;
5. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’aggravante della previsione dell’evento a carico di Federico, Martina e Maria.

Avverso la medesima sentenza i legali delle parti civili, Anna Coppi, Valerio Vannini, Marina Conte e Roberto Carlini, hanno proposto ricorso sulla base dei seguenti motivi:
1. violazione di legge e difetto di motivazione per quanto attiene alla riqualificazione del fatto imputato ad Antonio Ciontoli in termini di omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente;
2.violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità della colpa cosciente.

I legali di Antonio Ciontoli hanno proposto ricorso per i seguenti motivi:
1. Mancata motivazione circa la sussistenza di elementi di fatto dai quali dedurre che l’imputato agì nonostante la previsione dell’evento;
2. Non è adeguatamente motivato il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l’aggravante della previsione dell’evento.

3. La decisione della Suprema Corte

La prima sezione della Suprema Corte di Cassazione, a seguito di una lunga e articolata motivazione, ha accolto i ricorsi presentati dalle parti civili e dal Procuratore generale della Corte di Appello di Roma e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di assise di Roma.

4. Massima

Si configura il delitto di omicidio colposo mediante omissione ai sensi dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., e non quello, meno severamente sanzionato, di omissione di soccorso aggravato ai sensi dell’art. 593, comma terzo, cod. pen., qualora, in capo all’agente, ricorra, non già un generico obbligo di attivazione, ma una specifica posizione di garanzia avente fondamento in una legge extra-penale o in altra fonte, anche contrattuale, produttiva di obblighi giuridici, che gli attribuisca adeguati poteri per l’impedimento di eventi lesivi di altrui beni in ragione dell’incapacità del titolare di provvedervi autonomamente. (Fattispecie in tema di omicidio, con riferimento alla quale la Corte ha ritenuto che gli imputati avessero volontariamente assunto un dovere di protezione – con conseguente obbligo di impedire l’evento – nei confronti di un giovane di cui si erano presi cura nell’apprezzabile intervallo di tempo durante il quale il medesimo era sopravvissuto dopo essere stato attinto da un colpo d’arma da fuoco esploso accidentalmente da uno dei predetti mentre, trovandosi nella loro abitazione per ragioni di familiarità, era intento a farsi la doccia).

5. La sentenza integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA;

2) dalla parte civile (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

3) dalla parte civile (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

4) dalla parte civile (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

5) dalla parte civile (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

6) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

7) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

8) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

9) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

nel procedimento a carico degli ultimi quattro;

Parti civili ulteriori:

10) (OMISSIS);

11) (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/01/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SANTALUCIA GIUSEPPE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CENICCOLA ELISABETTA, che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e delle parti civili, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Roma; il rigetto del ricorso di (OMISSIS) e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

uditi i difensori:

– Avv. (OMISSIS) difensore della parte civile ricorrente (OMISSIS), che conclude per l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse della propria assistita e del ricorso del Procuratore Generale e per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alle posizioni di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e deposita conclusioni e nota spese, a cui si riporta;

– Avv. (OMISSIS) difensore delle parti civili ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e della parte civile costituita non ricorrente (OMISSIS), che conclude per l’accoglimento dei ricorsi proposti nell’interesse dei propri assistiti e del ricorso proposto dal Procuratore Generale e per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alle posizioni di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e deposita conclusioni e nota spese, a cui si riporta;

– Avv. (OMISSIS) difensore della parte civile costituita non ricorrente (OMISSIS), che conclude per l’accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale e per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alle posizioni di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e deposita conclusioni e nota spese, a cui si riporta;

– Avv. (OMISSIS) difensore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che conclude per l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse dei propri assistiti

e per l’inammissibilità o per il rigetto dei ricorsi proposti dalle parti civili e del ricorso proposto dal Procuratore generale;

– Avv. (OMISSIS) difensore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che conclude per l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse dei propri assistiti e per l’inammissibilità o per il rigetto dei ricorsi proposti dalle parti civili e del ricorso proposto dal Procuratore Generale;

– Avv. (OMISSIS) difensore di (OMISSIS), che conclude per l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse del proprio assistito e per l’inammissibilità o per il rigetto dei ricorsi proposti dalle parti civili e del ricorso proposto dal Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

  1. Con sentenza del 18 aprile 2018 la Corte di assise di Roma ha affermato la responsabilità di (OMISSIS) per il delitto di omicidio, commesso nella sua abitazione di (OMISSIS) nella tarda serata del (OMISSIS), ai danni di (OMISSIS), fidanzato di sua figlia (OMISSIS).

Secondo la contestazione (OMISSIS), simulando uno scherzo e ritenendo che la pistola semiautomatica cal. 9-380 – da lui detenuta per ragioni di servizio in qualità di appartenente alla (OMISSIS) militare e che aveva lasciato incustodita nella stanza da bagno – fosse scarica, la puntò in direzione di (OMISSIS), mentre questi stava facendo la doccia, scarrellò e premette il grilletto. Esplose quindi un colpo che raggiunse la vittima al livello della faccia esterna del terzio medio del braccio destro con tramite che attraversò il lobo superiore del polmone destro e dopo il cuore. Nonostante l’avesse ferito, ritardò i soccorsi e fornì agli operatori del 118 e al personale paramedico informazioni false e fuorvianti, così cagionando, ad avviso del giudice di primo grado, accettatone il rischio, il decesso, che avvenne alle ore 3,00 del (OMISSIS) a causa di anemia acuta meta emorragica.

La Corte di assise ha quindi condannato (OMISSIS), riconosciutane la responsabilità anche per la contravvenzione di omessa custodia dell’arma, alla pena di anni quattordici di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, e alla pena di mesi due di arresto ed Euro 300,00 di ammenda.

  1. La Corte di assise ha contestualmente affermato la responsabilità di (OMISSIS) e (OMISSIS) e di (OMISSIS), rispettivamente figli e moglie di (OMISSIS), per i quali era stata mossa la medesima imputazione di omicidio doloso, per il delitto di omicidio colposo, specificamente per concorso colposo nell’omicidio commesso da (OMISSIS), avendo escluso che alcuno di loro fosse stato presente al momento dell’esplosione del colpo di pistola e avendo accertato che non erano stati informati da (OMISSIS) dell’esatta causa del ferimento, ricondotto da quest’ultimo a “un colpo d’aria, una bolla d’aria che si era formata nella pistola” e non certo a un proiettile che aveva raggiunto la vittima.

Ad avviso della Corte di assise, loro però omisero, per un tempo apprezzabile, di meglio verificare la causa del malessere di (OMISSIS), della cui ferita erano comunque consapevoli, avendo visto l’accappatoio e un asciugamano macchiati di sangue, avendo rinvenuto il bossolo esploso ed essendo stati spettatori del progressivo peggioramento delle condizioni di salute della vittima, che per il dolore si lamentava ad alta voce.

Sono stati quindi condannati alla pena di anni tre di reclusione ciascuno, previo riconoscimento delle attenuanti generiche.

Nei confronti di altra imputata, (OMISSIS), la fidanzata di (OMISSIS) che quella sera si era trovata nell’abitazione della famiglia (OMISSIS), la Corte di assise ha pronunciato assoluzione dall’imputazione di omissione di soccorso aggravata dall’evento morte per il dubbio sulla configurabilità del dolo, dato che restò ai margini della vicenda e quindi non risultava con certezza che percepì effettivamente e valutò il reale stato di pericolo in cui versava (OMISSIS).

  1. La Corte di assise di appello, investita dell’appello del Procuratore generale e degli imputati, con sentenza del 29 gennaio 2019, ha confermato la decisione di condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS) e di (OMISSIS); ha inoltre confermato, su richiesta del Procuratore generale appellante, la pronuncia di assoluzione di (OMISSIS); ha invece riformato la sentenza nei confronti di (OMISSIS), riqualificando l’imputazione in quella di omicidio colposo con l’aggravante di aver previsto l’evento, condannandolo, previo giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche già concesse in primo grado, – alla pena di anni cinque di reclusione, ferma la condanna alle pene dell’arresto e dell’ammenda per la contravvenzione di omessa custodia dell’arma.
  1. Prima di illustrare le ragioni della decisione, la Corte di assise di appello ha riassunto alcuni dati di prova compiutamente illustrati nella sentenza di primo grado.

4.1. L’ispezione eseguita, subito dopo il decesso di (OMISSIS), nell’abitazione della famiglia (OMISSIS) condusse al rinvenimento di tracce di sangue all’ingresso, di uno strofinaccio e di un asciugamano sporchi di sangue, oltre che di un secondo asciugamano e di un accappatoio entrambi sporchi di sangue.

Nel cassettone sottostante il letto della stanza da letto di (OMISSIS) fu rinvenuta una scatola con cinquanta cartucce e due pistole, tra queste la cal. 9 che sparò, e anche un bossolo, evidentemente spostato dal luogo ove era stata esplosa la cartuccia.

4.2. Dalle registrazioni delle chiamate telefoniche all’ARES 118 è emerso che una prima chiamata fu fatta da (OMISSIS) (OMISSIS) alle 23,41, nel corso della quale riferì all’operatrice che un ragazzo, per via di uno scherzo, si era sentito male, era troppo bianco e non respirava più. A un certo punto della comunicazione telefonica intervenne una donna, la madre di (OMISSIS), per dire che il ragazzo stava facendo il bagno, stava nella vasca. Poi, però, sollecitata dalla voce di un uomo, evidentemente (OMISSIS), che avvertiva che non v’era necessità dei soccorsi, non dava più seguito alla conversazione.

Una seconda chiamata fu fatta alle ore 00,06, questa volta da (OMISSIS), che riferì che il ragazzo era caduto nella vasca e si era bucato un pochino con un pettine a punta e quindi si era messo paura. Contestualmente si avvertirono in lontananza le urla di un uomo che diceva “basta, ti prego, basta”.

4.3. L’ambulanza giunse presso l’abitazione della famiglia (OMISSIS) alle ore 00,22 circa (fl. 13 della sentenza di primo grado). All’infermiera, sig.ra (OMISSIS), (OMISSIS) disse di non sapere cosa fosse successo. Fu (OMISSIS), alla presenza del figlio (OMISSIS), a dire che il ragazzo era “un pò svenuto”, era “stato preso da un attacco di panico, una crisi di ansia”, per poi precisare che “il ragazzo si stava facendo la doccia nella vasca, che si scherzava sul calcio, che poi era scivolato e si era ferito con un pettine a punta”.

4.4. (OMISSIS) (OMISSIS) dichiarò di essere uscita dal bagno quando il padre entrava, di non aver visto le pistole e di essere tornata in bagno appena sentito un gran rumore e di aver visto per terra una pistola.

(OMISSIS) (OMISSIS) riferì di aver sentito un forte rumore verso le 23,15, di essersi recato in bagno e di aver visto che lì c’erano sorella e padre, oltre a (OMISSIS) seduto nella vasca da bagno. Disse di aver visto una pistola per terra, che il padre gli chiese di mettere via, quindi lui la portò al piano terra mettendo la sicura.

Sia (OMISSIS) che (OMISSIS) dissero che in quel frangente il padre riferì loro che era stato un colpo d’aria.

(OMISSIS) rese sul punto dichiarazioni convergenti.

4.5. Dall’esame dei prelievi dei residui di polvere da sparo si riscontrò che particelle significative vi erano nelle narici di (OMISSIS) (dodici particelle), in numero ben superiore a quello (tre) che dimostra con certezza la presenza al momento dello sparo. Nelle narici di (OMISSIS) fu rinvenuta una sola particella e in quella di (OMISSIS) nessuna. Da qui la conclusione che al momento dello sparo non ci fosse (OMISSIS). In senso contrario a tale conclusione milita il risultato di una intercettazione ambientale effettuata presso la Caserma dei Carabinieri (del (OMISSIS)), da cui si trae che (OMISSIS) descrisse al fratello la scena dello sparo come se vi avesse assistito: “io l’ho visto quando papà puntava la pistola… e papà gli ha detto: è uno scherzo”. Secondo le Corti territoriali, in quel frangente, pieno di emotività, la ragazza si limitò a ripetere quanto aveva appreso dal padre nei giorni successivi al fatto.

  1. Tanto premesso, la Corte di assise di appello ha così argomentato.
  1. (OMISSIS) esplose colposamente, secondo lo stesso capo di imputazione, il colpo di pistola che raggiunse (OMISSIS). Quindi ritardò i soccorsi e dette informazioni false e fuorvianti ai soccorritori infine intervenuti, per il prevalente intento di attenuare le prevedibili conseguenze dannose nel suo ambiente lavorativo. Rivelò quanto realmente accaduto, ossia che (OMISSIS) era stato colpito da un colpo di pistola, soltanto al momento del ricovero al Posto di primo intervento di (OMISSIS), chiedendo al medico di turno di falsificare il referto e di non specificare la causa della lesione.

Anche successivamente, in sede di interrogatorio dinnanzi al pubblico ministero, continuò a mentire, affermando che la pistola gli era scivolata e che il colpo era partito accidentalmente nell’atto della caduta dell’arma. Dichiarò il vero soltanto a fronte della contestazione dei contenuti delle intercettazioni ambientali fatte nei locali della Compagnia CC. di Civitavecchia.

  1. I suoi familiari non erano a conoscenza di quanto accaduto. Non risulta che (OMISSIS) fosse esperta di armi da fuoco nè che lo fossero (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS). Seppure è certo che non potessero credere alla versione del padre, che aveva infine riferito di un ferimento con un pettine a punta, quando pure compresero che era stato esploso un colpo di pistola non ebbero consapevolezza della reale portata della vicenda, o almeno ciò non può essere probatoriamente affermato.

La prova scientifica costituita dall’esame dei residui di polvere da sparo ha condotto ad escludere che (OMISSIS) (OMISSIS) fosse presente nel bagno quando fu esploso il colpo di pistola. Comunque, i familiari di (OMISSIS) avvertirono il rumore dello sparo, immediatamente dopo videro la pistola sul pavimento del bagno, e (OMISSIS) provvide a rimuoverla e riporla in altro luogo, sotto il suo letto. A distanza di pochissimo tempo (OMISSIS) rinvenne il bossolo e lo disse ai suoi. Da qui la conclusione che a nessuno di loro poteva sfuggire che era stato esploso un colpo di pistola, fatto questo che li avrebbe dovuti indurre a interrogarsi meglio sulla veridicità della tesi del colpo d’aria.

Dal momento in cui ebbero la percezione di quanto acceduto, i familiari si adeguarono alla condotta tenuta dal congiunto e lo coprirono assecondando il suo intento di attenuare le prevedibili conseguenze dannose. Non solo non allertarono immediatamente i soccorsi, ma, quando poi lo fecero, dettero informazioni ingannevoli, tacendo, sia nel corso delle telefonate che alla presenza degli operatori del 118, la reale dinamica del ferimento. Violarono in tal modo l’obbligo giuridico di impedire l’evento, radicato nel generale principio del neminem laedere, che avrebbe imposto una condotta ben diversa da quella tenuta.

  1. I periti, con i quali hanno concordato i consulenti di parte, hanno affermato che le lesioni subite da (OMISSIS) presentavano caratteri di unicità, in particolare per la carenza di segni esterni e per la relativa paucisintomaticità e la sua lunga sopravvivenza dopo il ferimento.

La ferita si presentava in apparenza come una ferita al braccio, con un foro d’entrata di modeste dimensioni, e il proiettile fu trattenuto all’interno del corpo. Non vi fu un massiccio sanguinamento, e una rilevante quantità di sangue fu rinvenuta in sede autoptica nei cavi pleurici.

  1. Non è però controversa l’esistenza del nesso causale fra l’esplosione del colpo di pistola e il decesso: in più, una ferita con quelle caratteristiche aumentava le possibilità di sopravvivenza e imponeva l’adozione di immediati soccorsi. Il ritardo nei soccorsi si protrasse per circa 110 minuti ed ebbe un ruolo decisivo nel causare la morte di (OMISSIS), che non si sarebbe verificata se i soccorsi fossero stati tempestivi.
  1. (OMISSIS) agì con colpa e non con dolo (eventuale). Non è infatti sufficiente, per poter affermare la sussistenza del dolo, che si riscontri l’accettazione del rischio che l’evento si produca: occorre un quid pluris, come affermato di recente dalle Sezioni unite – Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261105.

Esso è costituito dall’accertamento che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento (cd. formula di Frank). (OMISSIS) tenne il comportamento prima descritto per il fine di evitare conseguenze sul piano lavorativo, che sarebbero state ineluttabili se fossero emerse l’imprudenza, l’imperizia e la negligenza nella custodia e nella gestione delle armi da sparo.

Da un esame di tutti gli indicatori del dolo emerge il contrasto del fine della condotta, come prima focalizzato, con la tesi dell’adesione volontaria all’evento morte. Dato quel fine, che costituì il collante di tutta la condotta, è illogico ritenere che (OMISSIS) volle la morte di (OMISSIS), che avrebbe comportato non solo gli stessi effetti negativi dell’accertamento del ferimento ma che avrebbe determinato un aggravio di responsabilità, anche per i suoi familiari.

  1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso tutte le parti, ivi comprese le parti civili.
  1. Il procuratore generale della Corte di appello di Roma ha articolato più motivi.

12.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta mancanza del dolo eventuale in capo ad (OMISSIS).

Il giudice di appello si è sottratto al dovere di motivazione rafforzata che opera pur quando una fattispecie criminosa più grave sia sostituita, all’esito del giudizio di appello, con altra meno grave.

Ha poi valorizzato soltanto due degli indicatori individuati dalla sentenza delle Sezioni unite – Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261105 – ed ha errato nel ritenere che ciascuno di essi debba necessariamente ricorrere, e con la stessa intensità, ai fini dell’integrazione del dolo eventuale.

Le Sezioni unite, invero, hanno delineato un sistema indiziario aperto, modulabile in base alle peculiari circostanze del caso concreto ed è quindi logico operare una graduazione di tali indicatori, contestualizzandoli nella vicenda concreta.

L’indicatore più importante nel caso in esame è quello della lontananza dalla condotta standard, in quanto (OMISSIS) e gli altri imputati tennero un comportamento abnorme e notevolmente difforme rispetto alla condotta alternativa da essi esigibile.

Anche l’indicatore relativo alla personalità, alla storia e alle precedenti esperienze del reo – sotto il profilo delle capacità professionali per poter contrastare la verificazione dell’evento – depone a favore della configurabilità del dolo eventuale. (OMISSIS) non aveva alcuna competenza per scongiurare la morte della vittima, sicchè la morte non poteva non apparire evento altamente probabile, sostanzialmente certo.

Un indicatore significativo è quello della durata e della ripetizione della condotta. La reiterata condotta omissiva e menzognera provocò un ritardo abnorme nei soccorsi, il che depone a favore di una effettiva ponderazione dei possibili risultati a cui poteva condurre l’azione compiuta.

Quanto poi all’indicatore relativo alla condotta successiva all’evento, va osservato che il contegno di tutti gli imputati, come si trae dalle intercettazioni ambientali, fu quello di concordare una falsa e menzognera versione dei fatti da consegnare all’Autorità giudiziaria. È evidente che tal tipo di condotta contrasta con l’ipotesi che in precedenza non fosse stato previsto e accettato l’evento mortale.

Altro indice convergente sul dolo è quello che attiene alla probabilità di verificazione dell’evento. Seppure non nell’immediatezza, le caratteristiche e le peculiarità della ferita si dimostrarono critiche e infine gravi, ed emerse la necessità di rapidi soccorsi. (OMISSIS), che peraltro è un militare, aveva piena contezza della gravità del ferimento, anche perchè non aveva individuato il foro di uscita del proiettile, esploso da circa 30-40 cm con arma micidiale. Non poteva allora non prevedere, con una probabilità talmente elevata da essere prossima alla certezza, che da lì a breve sarebbe sopraggiunta la morte.

Circa poi l’indice del fine della condotta e della sua compatibilità con gli eventi collaterali e l’indice delle conseguenze negative o lesive per l’agente in caso di verificazione dell’evento, la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata è illogica, dal momento che già il solo ferimento di (OMISSIS) rendeva ab origine impossibile la realizzazione dell’obiettivo prefissato, perchè già con tale evento l’imputato sarebbe stato esposto a possibili ripercussioni sul piano lavorativo.

Dal fine dell’imputato di occultare o ridimensionare la sua condotta illecita non si può evincere che avesse escluso a priori il verificarsi dell’evento morte.

La Corte di assise di appello ha ancora errato nell’affermare la centralità della formula di Frank, formula di difficile inquadramento per i delitti di sangue, anche e soprattutto alla luce delle considerazioni della sentenza delle Sezioni unite, secondo cui il giudizio controfattuale è esperibile solo quando si dispone di informazioni altamente affidabili che consentano di rispondere con sicurezza alla domanda su quel che avrebbe fatto l’agente se avesse conseguito la previsione della sicura verificazione dell’evento illecito collaterale.

12.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche per (OMISSIS). Il mutamento di qualificazione giuridica operato dal giudice di appello ben consentiva una nuova e motivata valutazione circa la meritevolezza delle attenuanti.

12.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l’aggravante della previsione dell’evento. La motivazione data per giustificare l’equivalenza avrebbe meglio e più adeguatamente sostenuto il giudizio di subvalenza, evenienza non presa in considerazione dalla Corte di assise di appello. Posta a fondamento del giudizio di equivalenza si appalesa invero illogica, dato che le definizioni di condotta odiosa, assolutamente anti-doverosa e aspramente censurabile, estremamente riprorevole ben avrebbero dato conto della subvalenza.

12.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’esclusione del dolo eventuale in capo agli imputati (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS). Costoro tennero reiteratamente una condotta reticente, menzognera e omissiva al punto da aderire all’evento morte. Dettero un apporto causale determinante alla realizzazione dell’evento, contribuendo ad elaborare e a sostenere reiteratamente una versione dei fatti inverosimile e mai univoca, impedendo così un intervento tempestivo, efficace e con esito sicuramente fausto.

(OMISSIS), come si desume in specie dall’intercettazione ambientale, fu presente nella stanza da bagno al momento in cui fu esploso il colpo d’arma che attinse (OMISSIS); è quindi illogica la motivazione della Corte di assise di appello secondo cui la prova scientifica non consente di collocare l’imputata nell’area di esplosione al momento dell’esplosione stessa.

(OMISSIS) accorse subito nella stanza da bagno quando sentì il forte rumore provocato dallo sparo: quindi rinvenne il bossolo e individuò il foro di entrata del proiettile tentando, senza esito, di individuare, unitamente al padre, quello di uscita. Alla prima chiamata al 118 offrì una versione dei fatti lontana dal vero, riferendo di un inverosimile attacco di panico. Egli ebbe chiara contezza della gravità delle condizioni di (OMISSIS) e quindi si rappresentò il possibile insorgere di un’emorragia letale, anche per le grida strazianti della vittima.

(OMISSIS) dette causa alla morte di (OMISSIS) sostenendo la condotta menzognera del marito, senza mai contraddirlo neppure al momento dell’arrivo dei soccorritori. Ella tacque ostinatamente e reiteratamente che il ferimento di (OMISSIS) fosse stato cagionato da un’arma a fuoco e non da un pettine a punta.

12.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’aggravante della previsione dell’evento a carico di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Costoro, come si è detto esponendo le ragioni del motivo proposto in via principale, ebbero un significativo lasso di tempo per avere piena cognizione dell’accaduto e la concreta rappresentazione dell’evento morte che da lì a breve sarebbe sopravvenuto. La sentenza impugnata è carente e illogica nella parte in cui evidenzia un difetto di consapevolezza in capo ai prossimi congiunti di (OMISSIS) circa la reale portata del colpo esploso e, di conseguenza, circa la mancata rappresentazione della possibilità della morte.

  1. Il difensore della parte civile (OMISSIS), avv.to (OMISSIS), e il difensore delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avv.to (OMISSIS), con atti separati, hanno proposto ricorso articolando più motivi dai contenuti sovrapponibili, e ciò ne consente una unitaria illustrazione.

13.1. Con un primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per quanto attiene alla riqualificazione del fatto imputato ad (OMISSIS) in termini di omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente.

In modo contraddittorio la sentenza impugnata ha annullato la valenza fortemente indiziante del dolo eventuale, espressa dall’esame dell’indice della “lontananza della condotta tenuta da quella doverosa”, valorizzando in modo illogico l’elemento costituito dalla finalità della condotta, individuata nell’intento di evitare conseguenze dannose in ambito lavorativo. Essa non fa infatti comprendere sulla base di quale ragionamento il decesso di (OMISSIS), nella ipotizzata prospettazione di (OMISSIS), avrebbe comportato il rischio assai maggiore che fosse accertata la sua responsabilità per il colpo d’arma da fuoco che aveva colpito la vittima.

È invece logico ritenere che proprio la morte della vittima potesse essere considerata, con valutazione ex ante, evento che avrebbe reso più difficile l’accertamento delle modalità del fatto, e che quindi avrebbe salvaguardato in misura maggiore l’interesse ad evitare conseguenze dannose in ambito lavorativo.

Si consideri poi che dall’esame degli altri indici, costituiti dalla “personalità e dalle pregresse esperienze dell’imputato”, dalla “durata e dalla ripetizione dell’azione”, dalla “probabilità di verificazione dell’evento”, emerge, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del dolo eventuale.

La sentenza impugnata, una volta affermato che l’imputato si rappresentò l’evento morte addirittura come “probabile”, avrebbe dovuto indicare, per escludere il dolo eventuale in favore della colpa cosciente, quali concreti elementi consentissero all’imputato di escludere la verificazione dell’evento.

In modo illogico, invece, ha fatto leva sull’indice della finalità della condotta, ragionando come se l’occultamento della responsabilità per un reato fosse più o meno agevole a seconda della maggiore o minore gravità dello stesso. I due piani sono invece nettamente separati e indipendenti, perchè un conto è la gravità del reato, un conto è la più o meno alta possibilità di occultarlo con successo.

Il vero è che (OMISSIS), consapevole di aver esploso un colpo di pistola, di aver colpito con un proiettile che era rimasto all’interno del corpo della vittima, e rappresentandosi la probabilità della morte, fece di tutto per occultare le proprie responsabilità, prima rifiutandosi di chiamare i soccorsi e poi, a fronte della chiamata fatta dal figlio, rassicurando i soccorritori sul fatto che non serviva un loro intervento. E ciò senza essere in grado di apprestare alcuna cura alternativa al ferito o di predisporre altri interventi idonei a scongiurare l’evento infausto.

Dopo, quando il fatto della morte divenne ineluttabile, all’arrivo dei soccorritori, infine chiamati, continuò a mentire sulle cause del malore, tacendo ai sanitari l’essenziale notizia, ossia che la patologia da trattare era una ferita da arma da fuoco.

Ancora successivamente, quando (OMISSIS) giunse al Pronto soccorso, temendo che potesse riferire ai medici quanto era accaduto, tentò di guadagnarsi la complicità del medico di turno, dando lui la notizia dell’esplosione del colpo d’arma da fuoco ma al contempo chiedendo che la notizia fosse tenuta riservata e non fosse indicata nel referto, così da tutelare le sue aspettative di non perdere il posto di lavoro. Questo comportamento, che integra l’ipotesi dell’istigazione non accolta a commettere un reato, ne esprime la proclività a delinquere e rende ancor più incomprensibile l’affermazione della sentenza secondo cui l’azione pianificata dall’imputato debba essere incompatibile con l’accettazione dell’evento morte del (OMISSIS).

Altra illogicità rilevante che inficia la motivazione della sentenza è il non aver inteso che il comportamento mendace che (OMISSIS) tenne anche successivamente, nel corso dell’interrogatorio, non è compatibile con l’ipotesi che agì prevedendo sì l’evento ma con la convinzione che non si sarebbe verificato.

Bene ha invece operato il giudice di primo grado, che ha incluso tra gli indici rivelatori del dolo eventuale il fatto che, anche dopo la morte di (OMISSIS), (OMISSIS) continuò a tenere le stesse identiche condotte svianti e depistanti.

13.2. Con un secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità della colpa cosciente. Dei vari indicatori della colpa cosciente la sentenza ne ha trascurato alcuni che, nel caso in esame, sono decisivi per escludere la colpa cosciente e confermare la sussistenza del dolo eventuale. L’indice del comportamento contestuale o immediatamente successivo al fatto opera nel senso dell’assenza di qualsiasi fattiva e spontanea opera di soccorso da parte dell’imputato che, invero, tutto fece per impedire, sviare e comunque rallentare qualsiasi soccorso. L’indice della storia e delle pregresse esperienze professionali conduce pur esso alla sussistenza del dolo eventuale, perchè l’imputato non poteva in alcun modo confidare su proprie esperienze o capacità professionali per dominare il rischio creato dalla sua stessà condotta e per escludere che l’evento infausto, pur oggetto di sua rappresentazione in termini di probabilità, potesse non verificarsi.

  1. I difensori di (OMISSIS), avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), hanno articolato più motivi.

14.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di assise di appello, nel riqualificare l’imputazione in omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente, non ha dato adeguata motivazione circa la sussistenza di elementi di fatto dai quali dedurre che l’imputato agì nonostante la previsione dell’evento.

14.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Non è adeguatamente motivato il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l’aggravante della previsione dell’evento. Non v’è poi motivazione circa la scelta di determinazione della pena movendo dal massimo edittale.

  1. Il difensore di (OMISSIS), avv.to (OMISSIS), ha articolato più motivi.

15.1. Con i primi tre motivi ha dedotto vizi di violazione di legge e difetto di motivazione. Il delitto di omicidio colposo, per il quale (OMISSIS) ha riportato condanna, non può essere configurato per l’impossibilità di ravvisare in capo allo stesso una posizione di garanzia capace di attivare la clausola di equivalenza di cui all’articolo 40 cpv. c.p.. La sussistenza di una posizione di garanzia, costituita da obblighi di protezione o di controllo, deve apprezzarsi ex ante, a prescindere dal verificarsi dell’evento. Il principio del neminem laedere, evocato in sentenza, non giova a ravvisare un obbligo giuridico di impedire l’evento. Potrebbero in astratto ipotizzarsi le fattispecie di omissione di soccorso o di favoreggiamento personale in favore del padre: ma in ordine alla prima si rileva l’assenza di un requisito essenziale, quale il dolo, e in ordine alla seconda non può che evidenziarsi la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’articolo 384 c.p., avendo il ricorrente agito, in ipotesi, in favore del padre.

Quel che emerge è che i giudici di merito hanno operato una sovrapposizione di piani, confondendo l’obbligo di attivarsi con l’obbligo giuridico di impedire l’evento.

15.2. Con i motivi quarto, quinto e sesto ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Tali censure sono proposte per il caso di mancato accoglimento del motivo relativo al difetto di tipicità per mancanza di una posizione di garanzia. Il ricorrente immediatamente e spontaneamente chiamò i soccorsi componendo il numero telefonico 118, chiese reiteratamente l’intervento e fornì una ricostruzione di quanto era accaduto del tutto in linea con quelle che al momento erano le sue conoscenze.

Egli non fu presente all’esplosione del colpo di pistola e seppe dal padre che era partito un colpo a salve e che (OMISSIS) si era talmente spaventato da avere un attacco di panico. Si ha allora che la richiesta di intervento al 118 fu una condotta sollecitatoria idonea ad escludere la sussistenza dell’ipotesi di omicidio colposo in forma omissiva.

Appena dopo aver rinvenuto il bossolo esploso, il ricorrente insistette fortemente con il padre affinchè questi chiamasse nuovamente i soccorsi, riuscendo nel suo intento. Si tratta di un’ulteriore condotta di sollecitazione che esclude la sussistenza di profili di colpa penalmente rilevante.

Per il resto, non v’è prova alcuna che fu presente al momento in cui il padre parlò con il personale infermieristico intervenuto in soccorso e quindi che ascoltò e apprese la versione falsa e reticente che il padre stava fornendo, sì da essere obbligato a un intervento correttivo e chiarificatore con le parziali conoscenze di cui disponeva. E ciò a prescindere dalla considerazione se tali corrette informazioni, ove consegnate ai soccorritori, avrebbero potuto, con alto grado di probabilità, impedire la morte.

15.3. Con il settimo e l’ottavo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di assise di appello ha confermato assertivamente, e senza una reale e adeguata motivazione, la pena irrogata in primo grado. La determinazione della pena in misura così elevata è avvenuta in violazione dei parametri oggettivi e soggettivi dell’articolo 133 c.p. e con scelte che non hanno tenuto conto del contesto assolutamente eccezionale, complesso e di assai difficile interpretazione e gestione per quanti ne furono coinvolti.

  1. I difensori di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS), avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), hanno articolato più motivi.

16.1. Con il primo motivo hanno dedotto, al pari di quanto già detto in ordine al ricorso dell’avv.to (OMISSIS) per il solo (OMISSIS), vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di mancata individuazione di una posizione di garanzia, tale da fondare l’obbligo di impedire l’evento e quindi assegnare rilevanza causale al preteso comportamento omissivo.

16.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di assise di appello è incorsa in contraddizione nella parte in cui, da un lato, ha affermato, in linea con le risultanze peritali, che non era possibile per gli imputati rendersi conto della reale gravità delle lesioni riportate dalla vittima, attese le caratteristiche di unicità e paucisintomaticità della ferita, e, dall’altro, che le condizioni di salute del ferito, particolarmente gravi, erano tali da far configurare in capo agli imputati un preciso obbligo di garanzia e di attivazione.

Gli indici valorizzati dalla Corte territoriale per attestare la particolare gravità (esigue macchie di sangue sull’accappatoio, urla e pallore della vittima) sono invero maggiormente compatibili con uno stato di reversibilità delle condizioni della vittima. Se così è, le condotte dei ricorrenti successivamente allo sparo si posero in linea con la situazione da costoro percepibile, in modo conforme all’informazione del colpo d’aria, almeno sino al ritrovamento del bossolo che avvenne a distanza di tempo, intorno alla mezzanotte. Sino a quel momento fecero pieno affidamento nella capacità di (OMISSIS) di rimediare alla situazione anche in ragione dell’impossibilità di verificare personalmente la reale gravità delle condizioni di salute di (OMISSIS).

Peraltro, la regola cautelare asseritamente violata è individuata nell’obbligo di immediato soccorso, la cui violazione risponde ad una fattispecie omissiva propria, come quella di cui all’articolo 593 c.p., e non ad una figura criminosa omissiva impropria come quella ex articolo 589 c.p.. Si tratta di un macroscopico errore di impostazione.

16.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La sentenza è segnata da incoerenza per la parte in cui dà per acquisita in capo agli imputati la mancata consapevolezza dell’esplosione del colpo d’arma da fuoco e poi afferma il mendacio degli imputati nei confronti dei soccorritori e degli operatori del 118. Questa contraddizione ha determinato l’errore di qualificazione giuridica. Quando tennero i comportamenti incriminati l’unico reato commesso era quello di lesioni colpose e non certo l’omicidio, perchè la morte non si era verificata. Il loro mendacio dunque doveva essere inquadrato come favoreggiamento personale, non punibile perchè commesso in favore di un prossimo congiunto, ai sensi dell’articolo 384 c.p..

16.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione di un trattamento sanzionatorio eccessivo e non rispettoso dei parametri oggettivi e soggettivi di cui all’articolo 133 c.p..

  1. Il difensore delle parti civili, avv.to (OMISSIS), ha proposto memoria a sostegno del ricorso del procuratore generale presso la Corte di appello di Roma. Ha in particolare esposto le ragioni per le quali è del tutto illogico distinguere la posizione processuale dei figli e della moglie di (OMISSIS) dalla posizione di questi, perchè anche loro ebbero modo di accorgersi compiutamente nell’immediatezza di quanto era in realtà accaduto. Ha quindi evidenziato il travisamento dei fatti nella parte in cui la sentenza ha ritenuto non provata la presenza di (OMISSIS) al momento dello sparo.
  1. Successivamente gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), difensori di (OMISSIS), hanno depositato memoria con cui hanno illustrato le ragioni per le quali i ricorsi delle parti civili devono essere dichiarati inammissibili o comunque rigettati. Hanno preso in esame le argomentazioni ivi svolte in ordine agli indici sintomatici della sussistenza del dolo eventuale intendendone dimostrare l’illogicità. Parimenti hanno fatto per la parte in cui i ricorsi hanno inteso sostenere la tesi dell’erroneità della decisione in punto di configurabilità della colpa cosciente in luogo del dolo eventuale.
  1. L’avv.to (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), ha depositato memoria con cui ha specificamente replicato al ricorso del procuratore generale e in particolare a quanto ivi argomentato con i motivi quarto e quinto, attinenti direttamente alla posizione di (OMISSIS).

Il ricorso del procuratore generale è inammissibile, perchè non si è confrontato criticamente con le argomentazioni della sentenza e ha riproposto una diversa, ed errata, ricostruzione in punto di fatto della vicenda.

Si è invero di fronte ad una cd. doppia conforme, con identica ricostruzione del fatto sia in primo che in secondo grado, senza che il ricorrente abbia individuato profili di travisamento del fatto o della prova.

In caso di doppia conforme, con concorde esclusione della qualificazione giuridica più grave proposta in sede di esercizio dell’azione, deve valere la regola codicistica che, per il caso di cd. doppia conforme di proscioglimento, esclude che il pubblico ministero possa proporre ricorso per cassazione per vizi attinenti alla motivazione.

In ogni caso l’istruttoria ha accertato che (OMISSIS) non fu a conoscenza del grave pericolo di vita in cui versava (OMISSIS) e che quindi non impedì o ritardò deliberatamente i soccorsi, perchè il rinvenimento del bossolo e la conseguente ispezione del corpo di (OMISSIS) avvennero in un momento sensibilmente successivo alla prima chiamata al 118 e nel momento immediatamente precedente la seconda chiamata, fatta da (OMISSIS) proprio su insistenza di (OMISSIS).

Infine, il quinto motivo è inammissibile: con esso si propone, peraltro per la prima volta in sede di legittimità, la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell’aggravante comune della cd. colpa cosciente. La legge, invece, circoscrive la legittimazione del pubblico ministero all’impugnazione della sentenza di condanna ai casi in cui sia stato modificato il titolo di reato o sia stata esclusa la sussistenza di un’aggravante ad effetto speciale o sia stata stabilita una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

  1. Gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto memoria difensiva in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), con cui hanno sollecitato la dichiarazione di inammissibilità, o comunque il rigetto, del ricorso del procuratore generale svolgendo argomentazioni sovrapponibili a quelle contenute nella memoria proposta per (OMISSIS) in riferimento ai ricorsi delle parti civili, e in quella che gli stessi difensori hanno depositato in difesa soltanto di (OMISSIS) in relazione al ricorso del procuratore generale, e di cui si è prima detto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. I ricorsi del Procuratore generale e delle parti civili sono meritevoli di accoglimento per le ragioni che si espongono.
  1. Essi denunciano in via principale il mancato riconoscimento del dolo eventuale nel reato di omicidio addebitato sia ad (OMISSIS) che ai suoi familiari e, per tale via, deducono anche e implicitamente un vizio relativo alla qualificazione del fatto, per l’ovvia ragione che il discorso sul dolo implica, per necessità logico – giuridica, la deduzione dell’erronea individuazione della norma incriminatrice.
  1. Il tema dell’elemento soggettivo deve essere inquadrato all’interno della complessa vicenda che i giudici di merito hanno concordemente scomposto in due tratti di condotte, l’uno riferito soltanto ad (OMISSIS), l’altro anche ai suoi familiari, moglie e figli.

La prima condotta – che nel capo di imputazione è posta alla stregua di un antefatto (“dopo che (OMISSIS)… aveva esploso colposamente….”) – si sostanziò nell’esplosione colposa di un colpo d’arma da fuoco che procurò una lesione alla vittima; la seconda consistette nel ritardo nell’attivazione dei soccorsi e nelle false informazioni date agli operatori sanitari che infine intervennero.

  1. Quindi, secondo la Corte di assise di appello, i temi decisori sono costituiti, oltre che dall’esistenza o meno delle condotte dilatorie e mendaci e dalla loro incidenza sull’evento morte, dalla sussistenza o meno della posizione di garanzia in capo agli imputati; successivamente, dai profili soggettivi di responsabilità, questione ritenuta di centrale importanza (fl. 25).

Sulla posizione di garanzia l’esame è stato condotto in riguardo agli imputati che tennero i comportamenti rilevanti soltanto per il secondo tratto di condotta che, come detto, si compose di ritardi nei soccorsi e di false informazioni agli operatori sanitari.

In riferimento ad (OMISSIS), autore esclusivo del primo segmento di condotta, le due sentenze di merito non hanno approfondito il tema del nesso di causalità tra la condotta tenuta dopo il ferimento colposo e la morte di (OMISSIS); le differenze che hanno ritenuto di cogliere rispetto alla posizione degli altri imputati hanno riguardato soltanto il profilo soggettivo, nei termini quanto meno di una sua maggiore consapevolezza di quanto era accaduto ed aveva determinato il malessere della vittima, fermo restando che anche (OMISSIS), al pari degli altri imputati, prese parte al secondo tratto di condotta, strutturalmente omissiva.

  1. Invero, secondo la descrizione d’imputazione e quanto poi accertato dalle sentenze di merito, le omissioni si combinarono con porzioni di condotte attive, tra le quali assunsero particolare importanza il rendere false informazioni agli operatori sanitari su quanto realmente accaduto, dopo aver provveduto a sciacquare la ferita e vestire (OMISSIS) in modo da far cessare la perdita di sangue ed occultare la ferita (v., infra, par. 18); e però, ad una considerazione unitaria di quel tratto di condotta, la cifra unificante del ritardo nelle chiamate e delle menzogne agli operatori sanitari fu proprio l’omissione di una tempestiva sollecitazione di utili soccorsi. Le false informazioni furono quindi un modo per restare inerti e per non dare corso ad una tempestiva richiesta dei soccorsi che, invece, avrebbero potuto efficacemente intervenire a tutela e protezione del bene della vita di (OMISSIS).
  1. Una condotta omissiva fu tenuta da tutti gli imputati nel segmento successivo all’esplosione di un colpo di pistola, ascrivibile soltanto ad (OMISSIS), che, dopo il ferimento colposo, rimase inerte, quindi disse il falso ostacolando i soccorsi; la morte di (OMISSIS) sopraggiunse da lì a poco quale conseguenza sia delle lesioni causate dal colpo di pistola che della mancanza di soccorsi che certamente, se tempestivamente attivati, avrebbero scongiurato l’effetto infausto.

Secondo la ricostruzione fatta propria dalla sentenza impugnata, i risultati dell’indagine sulla premessa della rilevanza causale delle condotte omissive non possono allora che riguardare anche la posizione di (OMISSIS).

  1. La Corte di assise di appello ha scartato l’ipotesi di qualificazione secondo la norma incriminatrice dell’omissione di soccorso ed ha invece guardato alla previsione di cui all’articolo 40 cpv. c.p., fondando l’obbligo giuridico di impedire l’evento sul “principio generalissimo del neminem laedere” (fl. 31).

Ha in tal modo definito un punto che la sentenza di primo grado ha trattato in modo alquanto impreciso.

La sentenza di primo grado ha assegnato rilevanza causale alle condotte omissive per mezzo del “dovere giuridico di garantire il soccorso a chi ne abbia necessità” (fl. 30), facendo intendere così di aver spostato l’attenzione dalla posizione di garanzia di cui all’articolo 40, cpv., c.p. all’obbligo di attivarsi in favore di chi venga trovato in pericolo, secondo il paradigma di cui all’articolo 593 c.p..

Immediatamente dopo ha invece affermato che i comportamenti gravemente negligenti, imprudenti e lesivi dell’obbligo di garanzia nei confronti del ferito, andarono “ben oltre la mera omissione del soccorso, integrando, piuttosto, il più grave delitto di cui all’articolo 589 c.p. ” (fl. 31). Il dovere di soccorso del ferito, prima evocato, ha quindi ceduto il passo ad un obbligo di protezione derivante da una posizione di garanzia, la cui violazione ha determinato quell’andare oltre delle condotte verso un piano di rilevanza penale di maggior disvalore.

  1. Nel rispondere al rilievo circa la configurabilità, almeno in astratto, di un addebito di omissione di soccorso la Corte di assise di appello ha affermato che tale fattispecie non è applicabile a chi si è reso responsabile dell’aggravamento delle condizioni del ferito, “avendo agito senza attenersi alle regole di cautela imposte dalla posizione di garanzia” (fl 32).

Ha ulteriormente chiarito, sempre in riguardo alla richiamata disposizione incriminatrice, che nel caso concreto si assiste a un difetto delle condizioni di tipicità. Gli imputati, questa la tesi sinteticamente esposta, non potrebbero rispondere di tal delitto perchè non si sono imbattuti, non hanno trovato un ferito, secondo la lettera della disposizione incriminatrice che punisce “chiunque, trovando… una persona ferita…” ma sono stati essi stessi responsabili dell’aggravamento della condizione del ferito…” (fl. 32).

  1. La soluzione, pur corretta, è sostenuta da una motivazione non condivisibile, che deve pertanto essere rettificata.
  1. Quanto alla dedotta non configurabilità del delitto per limiti inerenti alla descrizione del contesto in cui l’omissione si colloca, non è dubbio che non possa rispondere del delitto colui che abbia (volontariamente) dato causa alla situazione di pericolo in cui versa la vittima.

Ma la conclusione dell’estraneità delle condotte all’area dell’omissione di soccorso non può dipendere dal fatto che gli imputati non “trovarono” un ferito, sì come la norma postula, perchè, così impostato il ragionamento, si incorre in un vizio logico determinato dalla confusione tra le due diverse sequenze, cronologicamente ordinate, di cui si compone il fatto secondo la premessa dalla stessa Corte di assise di appello formulata.

  1. Gli imputati, secondo la ricostruzione delle due sentenze, non appena avvertirono il forte rumore provocato dallo sparo, accorsero nella stanza da bagno e si trovarono di fronte ad un ferito, sì come la disposizione incriminatrice richiede.

Dunque, sul piano oggettivo, la situazione che si venne a determinare fu conforme al tipo descritto dalla norma.

Si consideri, del resto, che da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l’espressione trovando non va intesa in senso letterale (come si desume anche dalla relazione al codice del 1887 – codice Zanardelli del 1889 -), poichè, secondo la mens legis, vanno compresi tra i soggetti attivi anche coloro che si siano trovati presenti prima che si verificasse l’evento, oppure che abbiano assistito al fatto” – Sez. 5, n. 3894 del 21/11/1974, dep. 1975, Luini, Rv. 129683 -. E, ancora, ha aggiunto che “il termine trovare deve intendersi nel senso di imbattersi, venire in presenza di, e implica un contatto materiale diretto, attraverso gli organi sensoriali, con l’oggetto del ritrovamento”, senza che rilevi “la presenza in loco dell’agente prima che il pericolo sorga, non potendo escludersi l’obbligo del soccorso sol perchè il contatto sensoriale fra agente e soccorrendo si verifica non a causa di una condotta posta in essere dal primo ma a causa di una condotta dello stesso soccorrendo o di terzi” – Sez. 5, n. 6339 del 31/01/1978, Ballestrero, Rv. 139066.

  1. Lo stesso ragionamento vale per la posizione di (OMISSIS), seppure questi fu autore del presupposto dell’intera vicenda, ossia del ferimento colposo ascrittogli.

Anche (OMISSIS), appena dopo aver colpito (OMISSIS), venne a trovarsi di fronte ad un ferito e quindi anche lui fu immediatamente gravato dall’obbligo giuridico di attivarsi per dare avviso di quanto accaduto e assicurare un soccorso alla vittima. Se il colpò partì accidentalmente, senza che lui volesse quanto commesso, dal momento che, secondo quanto dallo stesso dichiarato, credeva che l’arma fosse scarica, dovette allora essere sorpreso da un fatto per lui non prevedibile e, al pari degli altri, si trovò al cospetto di un ferito bisognoso di soccorso.

Altro sarebbe stato se si fosse ritenuto che avesse sparato con la volontà di ferire o uccidere, perchè l’ordinamento non può logicamente assegnare un obbligo di soccorso alla persona che la situazione di pericolo ha volontariamente causato sin da subito con il proposito di ledere o, ancor meglio, uccidere.

In senso contrario, ma solo su quest’ultimo aspetto, si pronunciò molti anni addietro Sez. 1, n. 6938 del 14/12/1989, dep. 1990, Di Venuto, Rv. 184307, secondo cui “il dovere di prestare assistenza ad una persona ferita, previsto dall’articolo 593 cpv. c.p., si impone anche a chi ha cagionato volontariamente le ferite mediante un delitto contro la persona senza il fine di uccidere, per cui se egli non adempie a tale dovere risponde, in concorso materiale, del delitto di omissione di soccorso e di quello precedentemente commesso contro la stessa persona”. Questa interpretazione sembra essere tuttavia ormai superata, come si desume da una assai meno datata pronuncia, per la quale “in tema di circolazione stradale, ai fini della configurabilità dei reati ascrivibili all’utente della strada per aver omesso di fermarsi e di portare soccorso a norma dell’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7, l’incidente, che costituisce il presupposto dell’obbligo di attivarsi, deve essere il risultato di un comportamento colposo dell’agente, poichè, ove lo stesso derivi da una condotta dolosa, il disvalore dell’omissione non trova sanzione in reati autonomi rispetto alla fattispecie lesiva della vita o dell’incolumità individuale” – Sez. 6, n. 17621 del 18/03/2014, V, Rv. 261428.

  1. Residua allora l’aspetto più importante dell’affermazione della impugnata sentenza, ossia che gli imputati, ivi compreso per quanto già esposto (OMISSIS), non possono rispondere del delitto di omissione di soccorso perchè quel che venne in rilievo non fu un mero obbligo di soccorso ma un obbligo di protezione derivante da una posizione di garanzia.

Tutti gli imputati intervennero, con le loro condotte sostanzialmente omissive, dopo che il ferimento di (OMISSIS) si era già verificato; e quindi incisero sull’aggravamento delle sue condizioni, sì come ricordato dalla Corte di assise di appello, violando un obbligo di intervento qualitativamente diverso dal mero obbligo di soccorso ed espressivo di una posizione di garanzia.

  1. La distinzione tra i due obblighi è stata chiarita dall’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che, da un lato, ha individuato la posizione di garanzia nell’obbligo gravante su categorie predeterminate di soggetti a cui la legge extrapenale o altra fonte giuridica – quale il contratto – capace di produrre un obbligo assegni a terzi adeguati poteri per l’impedimento di eventi offensivi di beni altrui, la cui tutela è a loro affidata in ragione dell’incapacità dei titolari di provvedere autonomamente alla loro protezione; e, dall’altro, ha messo in evidenza che l’obbligo di attivarsi è invece quello di agire a tutela di certi beni che sorge in capo a soggetti privi di poteri giuridici impeditivi dell’evento al verificarsi di un determinato presupposto di fatto individuato dalla stessa norma incriminatrice.

Tale è l’obbligo di attivazione che la norma incriminatrice dell’omissione di soccorso pone in capo a chiunque – pur privo, ancor prima che la situazione d’insorgenza dell’obbligo si realizzi, di alcun potere di impedimento dell’evento lesivo – trovi, si imbatta, in una persona che necessiti di assistenza e, appunto, di soccorso.

  1. La differenza tra posizione di garanzia ex articolo 40, cpv. c.p. e obbligo di attivarsi per soccorso ai sensi dell’articolo 593 c.p., non corre sul piano della idoneità a qualificare come causali le condotte omissive in riferimento all’evento morte.

Se ne trae conferma inequivoca proprio nella disposizione incriminatrice dell’omissione di soccorso, e specificamente in quella parte ove si prevede l’aumento o il raddoppio della pena per il caso in cui dalla condotta omissiva dell’avviso all’Autorità o dell’assistenza derivi, rispettivamente, una lesione personale o la morte. La relazione causale con l’evento infausto muta la struttura del reato omissivo che, in ragione dell’evento aggravatore, si connota non già per il pericolo ma per l’effettiva lesione al bene tutelato.

In questo senso si è espressa di recente Sez. F, n. 38200 del 23/08/2019, Simoncini, Rv. 277290, che ha precisato la diversa natura della fattispecie di cui all’articolo 593 c.p., comma 3, rispetto a quella di cui ai commi precedenti, stabilendo che l’ipotesi aggravata si struttura non già come reato di pericolo di natura omissiva ma come reato omissivo improprio di danno, “posto a carico dell’agente in virtù della derivazione causale dell’evento morte dalla… condotta inosservante dell’obbligo di avviso e di soccorso”.

Quanto appena detto non legittima però la conclusione di una piena equipollenza tra le due posizioni, perchè una sostanziale differenza residua sul piano delle conseguenze sanzionatorie.

  1. Nella configurazione del reato di omissione di soccorso l’evento morte si atteggia ad evento aggravatore che, nel disegno originario del codice, avrebbe dovuto essere imputato all’autore del fatto omissivo a titolo di responsabilità oggettiva.

Come è noto, però, l’interpretazione costituzionalmente orientata, dal principio di personalità della responsabilità penale, ha condotto progressivamente a modellare le varie ipotesi di responsabilità oggettiva presenti nel codice in termini di responsabilità a titolo di colpa: così è stato per il delitto preterintenzionale, per la struttura composita della fattispecie della morte come conseguenza non voluta di un delitto doloso (articolo 586 c.p.), e per i reati aggravati dall’evento. Valga ora il riferimento a quanto autorevolmente affermato in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (articolo 586 c.p.) da Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci, Rv. 24338101, secondo cui “ai fini della imputazione della conseguenza ulteriore non voluta di un reato-base doloso, la colpa non può essere presunta in forza della sola violazione della legge incriminatrice del reato doloso”; e, ancora, “l’evento non voluto sia comunque soggettivamente collegabile all’agente, ovvero sia a lui rimproverabile a titolo di colpa in concreto, valutata secondo i normali criteri di valutazione della colpa nei reati colposi”.

Anche nella fattispecie aggravata di cui all’articolo 593 c.p., comma 3, opera dunque il criterio di imputazione per colpa, come affermato dalla citata sentenza Sez. F, n. 38200 del 23/08/2019, Simoncini, Rv. 277290, secondo cui l’evento morte è riconducibile all’omissione dell’agente ove essa sia qualificabile come colposa.

Se allora si pone mente al fatto che l’omicidio commesso per colpa in forza di una condotta omissiva rilevante ex articolo 40, cpv. c.p. è punito in modo sostanzialmente più grave del delitto di omissione di soccorso aggravato dall’evento morte che, per quanto appena primo detto, è parimenti imputabile a titolo di colpa, occorre prendere atto che l’elemento differenziale capace di spiegare la diversità di trattamento risiede appunto nella presenza nell’un caso e non nell’altro di una posizione di garanzia.

Il rilievo non vale invece per il caso in cui l’evento morte sia voluto da chi si renda responsabile dell’omissione di soccorso, perchè la volontà dell’evento fa trasmodare il reato in quello di omicidio doloso con totale assorbimento in esso del delitto di omissione di soccorso.

  1. Nella vicenda che portò alla morte di (OMISSIS), la posizione degli imputati non può essere qualificata dal generale dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica, evocato dalla Corte di assise di appello, perchè esso incombe su qualunque consociato e non ha alcuna capacità selettiva per la costituzione di obblighi qualificati di agire in capo soltanto a taluni soggetti che possano così dirsi garanti della protezione dei beni giuridici nella titolarità di altri soggetti.

Ma, ancora e di più, il generale dovere di non arrecare offesa agli altrui beni non significa all’evidenza che chiunque, gravato da questo dovere, sia per ciò solo titolare di poteri impeditivi della verificazione di un evento lesivo in danno di un’altra persona.

  1. Come accertato nei giudizi di merito, l’esplosione asseritamente colposa del colpo di pistola causò una ferita definita dai periti atipica, non tanto e non solo per la relativa paucisintomaticità ma anche per la lunga sopravvivenza del ferito, in conseguenza del fatto che il colpo non produsse una lacerazione, una devastazione dei tessuti e assicurò “una sopravvivenza non ordinaria nei casi di ferita da arma da fuoco” (fl. 27).

Si ebbe dunque un lungo lasso temporale durante il quale (OMISSIS) e i suoi familiari si presero cura di (OMISSIS), che pure non perse coscienza.

(OMISSIS) si trovava nell’abitazione della famiglia (OMISSIS) in ragione della relazione affettiva che lo legava a (OMISSIS). Con l’intero nucleo familiare della fidanzata era in rapporti di spiccata confidenza, di tipo sostanzialmente familiare.

Non può altrimenti spiegarsi la naturalezza con cui (OMISSIS) potette entrare nella stanza da bagno nel momento in cui lui era intento a farsi una doccia, e lì rimanere intrattenendo una discussione sulle armi e addirittura secondo la versione da lui data e accreditata nella contestazione – inscenare uno scherzo impugnando la pistola che aveva recuperato proprio in quel frangente per poi puntargliela contro (fl. 6 della sentenza di primo grado).

Come si legge nella sentenza di primo grado i vicini di casa della famiglia (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sentirono dopo lo sparo le grida di un ragazzo che chiedeva aiuto, rivolgendo con un “vi prego, aiutatemi” una ben precisa richiesta di soccorso ai (OMISSIS), e voci di donna, quindi – deve ritenersi di (OMISSIS) e/o di (OMISSIS), che “cercavano di tranquillizzarlo”, che “lo tranquillizzavano” (fl. 30).

È allora del tutto logico concludere che (OMISSIS), rimasto ferito in conseguenza di quello che si è ritenuto un anomalo incidente, restò affidato alle cure di (OMISSIS) e dei di lui familiari.

(OMISSIS) notò la perdita di sangue dalla ferita, provvide a sciacquare il braccio del ferito, “così da far cessare l’uscita di sangue”; poi, unitamente ai familiari, lo portò nella stanza da letto e lì lo vestirono “con abiti procurati da (OMISSIS)” (fl. 3). Tutti presero parte alla gestione delle conseguenze dell’incidente: si informarono su quanto accaduto, recuperarono la pistola e provvidero a riporla in un luogo sicuro, rinvennero il bossolo, eliminarono le macchie di sangue con strofinacci e successivamente composero una prima volta il numero telefonico di chiamata dei soccorsi.

Già questa sequenza di azioni rende chiaro che (OMISSIS) e i suoi familiari assunsero volontariamente rispetto a (OMISSIS), rimasto ferito nella loro abitazione, un dovere di protezione e quindi un obbligo di impedire conseguenze dannose per i suoi beni, anzitutto la vita.

  1. In questo senso deve leggersi il riferimento della sentenza impugnata al fatto che i figli e la moglie di (OMISSIS), “soggetti istruiti, maggiorenni…” furono “… pienamente consapevoli della reale gravità dell’accaduto sin quasi dallo stesso momento in cui ne fu consapevole il feritore” (fl. 31). Questa consapevolezza, ancor prima di esser valutata sul piano dei profili soggettivi di responsabilità, ha segnato l’assunzione volontaria del dovere di protezione in favore di (OMISSIS) non appena questi rimase ferito e ben prima che l’evento morte ebbe a verificarsi.

Il dovere del neminem laedere si concretizzò in tal modo, in ragione delle peculiarità del caso, ossia di un ferimento verificatosi quando la vittima era ospite della famiglia della giovane fidanzata, in un preciso obbligo di protezione. Di esso gli imputati si fecero carico assumendo interamente, in luogo del titolare del bene esposto a pericolo, la gestione del pericolo che si prospettava.

  1. Ciò che avvenne è quindi valutabile secondo il principio di diritto, più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “si delinea una posizione di garanzia a condizione che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poichè il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica – anche negoziale – abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l’evento dannoso sia cagionato. (La Corte ha anche precisato che un soggetto può dirsi titolare di una posizione di garanzia, se ha la possibilità, con la sua condotta attiva, di influenzare il decorso degli eventi, indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico garantito)” – Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010, Quaglierini e altri, Rv. 248849.
  1. La Corte di assise di appello ha negato la sussistenza del dolo eventuale in capo ad (OMISSIS) facendo un uso non accorto delle indicazioni interpretative contenute nella sentenza delle Sezioni unite di questa Corte – Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261105.

Il portato di questa importante pronuncia è che al dolo deve in ogni caso essere riconosciuta, quale che sia la forma in cui esso si articola, una componente volontaristica e quindi spiccatamente naturalistica, non surrogabile con requisiti essenzialmente normativi. Il dolo eventuale, allora, non è altro che una forma di un unico e unitario istituto, e quindi partecipa, al pari delle altre, sia dell’elemento della rappresentazione che della volontà, in piena corrispondenza con la definizione generale di cui all’articolo 43 c.p.. La sua legittimazione si fonda proprio su tale norma, che rende necessario il riscontro di un atteggiamento psichico reale, di una effettiva espressione di volontà.

In questa prospettiva non ha alcuna importanza stabilire se si sia di fronte ad un nucleo di volontà definibile in senso stretto secondo i canoni della scienza psicologica o se, invece, si abbia un atteggiamento psichico solo normativamente assimilabile, perchè quel che rileva sul piano delle scelte giuridiche è la definizione normativa di volontà, che comprende ma non si esaurisce nelle determinazioni intenzionali.

La volontà si esprime, quando è in gioco il dolo eventuale, nella consapevole e ponderata adesione all’evento. Non può dunque più parlarsi di mera accettazione del rischio, ma occorre aver riguardo alla volontà intesa come accettazione dell’evento, perchè questo è il modo con cui può volersi un dato futuro al momento in cui si attua una opzione per una condotta.

Nel concreto confronto dell’agente con l’evento e infine nell’adesione, nell’accettazione che l’evento si realizzi, si sostanzia la ragione della rimproverabilità della condotta, e quindi della colpevolezza.

  1. Le difficoltà per l’interprete non sono tanto di definizione, di inquadramento dommatico, quanto di accertamento.

Il tema dell’accertamento, come hanno ben ricordato le Sezioni unite, è di particolare complessità “dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall’id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l’espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici” (fl. 148).

Ed è su questo terreno, di ricostruzione indiziaria dell’elemento soggettivo, che la sentenza impugnata rivela errori applicativi e difetti di motivazione.

  1. La Corte di assise di appello ha passato in rassegna i vari indicatori che l’elaborazione giurisprudenziale ha nel tempo affinato per l’indagine sul dolo eventuale, sì come richiamati dalla più volte citata sentenza delle Sezioni unite con l’importante precisazione che sono solo alcuni tra quelli possibili e formano un catalogo aperto, dovendosi in ogni caso aver riguardo alla vicenda concreta, che “può mostrare plurimi segni peculiari in grado di orientare la delicata indagine giudiziaria sul dolo eventuale” (fl. 187).
  1. Il perno intorno al quale ruota il ragionamento è che il fine che animò la condotta di (OMISSIS) in riferimento al più volte menzionato secondo tratto di condotta, dal ferimento colposo in poi, fu di evitare conseguenze dannose sul piano lavorativo; e che l’affermazione di tale finalità è incompatibile, in netto contrasto, con l’assunto di un’adesione volontaria all’evento morte.

La morte di (OMISSIS) avrebbe infatti comportato un aggravio di responsabilità a suo carico; si argomenta nel senso che, se (OMISSIS) cercò di occultare l’avvenuto ferimento con l’arma in dotazione, tentando così di evitare che si risalisse alla sua responsabilità per aver fatto un uso incauto della pistola, certo non volle, non accettò mai che si verificasse la morte di (OMISSIS), perchè questo evento avrebbe comportato per lui e i suoi familiari conseguenze dannose ancora maggiori.

L’argomentazione è manifestamente illogica.

  1. L’affermazione di quella finalità non comporta per nulla, secondo quel criterio di necessità ritenuto dalla sentenza impugnata, che (OMISSIS) non volle la morte.

Un dato era ormai irreversibile, ossia il ferimento con un proiettile esploso dall’arma che lui aveva in dotazione per ragioni di ufficio.

Sia che (OMISSIS) sopravvivesse sia che morisse, quel fatto non poteva essere posto nel nulla, non poteva essere occultato.

In più, se (OMISSIS) non fosse morto avrebbe potuto raccontare quel che era accaduto, ed è dunque assai più logico ritenere, muovendosi sul piano della ricostruzione indiziaria individuato dalla Corte di assise di appello, che la sua morte ben potesse essere considerata evento non già che avrebbe svelato in maggior misura le responsabilità di (OMISSIS), ma che, all’opposto, avrebbe reso più disagevole l’accertamento di dette responsabilità, proprio perchè si sarebbe sostanziata nella soppressione di una importante fonte di prova.

Soltanto con la morte di (OMISSIS) si sarebbe potuto confidare che, fermo il dato non altrimenti occultabile dell’avvenuto sparo per mezzo di quella pistola – non si trascuri che (OMISSIS) aveva accertato che il proiettile non era fuoriuscito dal corpo della vittima (fl. 39) -, le Autorità non avrebbero potuto disporre del corredo di informazioni necessarie alla compiuta ricostruzione, anche in punto dei profili soggettivi di responsabilità, di quanto accaduto quella sera nell’abitazione della famiglia (OMISSIS).

Quanto appena esposto non implica che si debba propendere per la tesi, mai prospettata dall’accusa, che l’imputato perseguì proprio l’obiettivo della morte di (OMISSIS), ma piuttosto a evidenziare come il ragionamento del giudice di appello abbia illogicamente conferito all’indicatore preso in esame un valore indiziario non adeguatamente giustificato.

  1. L’indicatore costituito dall’apprezzamento delle conseguenze negative per (OMISSIS) in caso di verificazione dell’evento morte è stato del pari mal utilizzato.

Il giudice di appello ha ancora una volta fatto leva sull’argomento che l’imputato non potette ignorare che la morte avrebbe comportato indagini sulla esatta dinamica dell’accaduto, ma ha trascurato un rilievo di segno opposto, ossia che la ricostruzione della vicenda, nella prospettazione ex ante dell’imputato, sarebbe stata comunque inevitabile una volta che il colpo di pistola era stato esploso e aveva ferito (OMISSIS).

Sopravvissuto o meno il ferito, l’accertamento sarebbe stato assai poco evitabile: ed anzi, proprio col pensare che la morte non si sarebbe verificata, il timore di un accertamento di responsabilità ancora più completo e fedele ai fatti sarebbe stato ragionevolmente più fondato, perchè le indagini si sarebbero potute avvalere del contributo di conoscenze della vittima.

Del tutto illogica è poi la notazione che la richiesta fatta al Dott. (OMISSIS), al P.I.T. di (OMISSIS), di non far menzione nei referti del colpo d’arma da fuoco come causa del ferimento fu indicativa del radicato convincimento di (OMISSIS) che (OMISSIS) non sarebbe morto (fl. 49).

Se mai, sul piano delle logiche inferenze capaci di testare la bontà di un risultato indiziario, quell’episodio potrebbe indurre ad una opposta deduzione: confidando nel fatto che (OMISSIS), morendo, non avrebbe potuto più dichiarare altrimenti, il tentativo di occultare la verità dei fatti doveva necessariamente comportare la ricerca della complicità del Dott. (OMISSIS), che restava a quel punto unica fonte di prova, almeno per questa parte, di quanto accaduto, fatta eccezione ovviamente dei familiari di (OMISSIS) che però si erano già mostrati assolutamente disponibili a fornire versioni di comodo.

  1. La Corte di assise di appello ha, per altro verso, affermato che (OMISSIS) evitò consapevolmente e reiteratamente di osservare l’unica possibile condotta in quelle circostanze di tempo e di luogo, e cioè l’immediata chiamata dei soccorsi. E ciò fece – ha proseguito – ben sapendo di aver esploso un colpo di pistola, e quindi con chiara rappresentazione – espressa con la formula di forte valenza logica del “non poteva non rappresentarsi” – della verificazione dell’evento più tragico (fl. 48).

Non ha però sul punto considerato, dando causa quanto meno ad una carenza di motivazione, che, se così fu, non venne in rilievo un comportamento impulsivo, repentino, e quindi scarsamente compatibile con la disponibilità di uno spazio di ponderazione delle conseguenze che sarebbero potute derivare; ma, al contrario, un contesto che favoriva la considerazione delle diverse opzioni, e quindi – è logico ritenere – che induceva ad uno specifico confronto con le conseguenze della condotta per la quale si determinò.

  1. Ancora, la condotta di (OMISSIS), si è osservato, fu “assolutamente anti-doverosa e aspramente censurabile” (fl. 47); egli, militare e possessore di armi, ebbe chiara e nitida rappresentazione dell’evento infausto, fu “perfettamente in grado di rendersi conto degli effetti del colpo” (fl. 48).

Anche per questo profilo la Corte di assise di appello è incorsa in un rilevante vizio di motivazione. Se le pregresse esperienze erano di tal tipo, e cioè non idonee a fare acquisire particolari abilità nel fronteggiare evenienze del genere, e cioè ferimenti accidentali con le armi da fuoco, sarebbe stato doveroso chiedersi, onde evitare manifeste illogicità nello svolgimento argomentativo, su quale base l’imputato potesse razionalmente fondare il convincimento che l’evento non si sarebbe verificato.

  1. Ove si fosse supposto che (OMISSIS) avesse in cuor suo sperato che (OMISSIS) non sarebbe morto e che, aggrappato a questa speranza, avesse accantonato nel suo animo, in quei momenti certo non facili, il dubbio circa l’evento infausto, lo avesse in qualche modo rimosso, sarebbe stato allora necessario indagare – e ciò la Corte di assise di appello non ha fatto – su quali aspetti di oggettiva serietà avrebbe potuto fare affidamento per far sì che la speranza potesse strutturarsi in una convinzione di buona fede che la morte non si sarebbe verificata.
  1. Anche la negazione di valenza indiziaria attribuita al mendacio successivo di (OMISSIS) non trova giustificazione in solidi argomenti logici. È possibile ritenere che il falso dichiarato nel corso dell’interrogatorio dinnanzi al pubblico ministero, sostenendo la tesi del colpo partito accidentalmente, fu finalizzato a contenere, a ridurre le responsabilità con quanto commesso, ma deve evidenziarsi, per un’adeguata valutazione, che quel mendacio ha segnato una linea di continuità assolutamente omogenea con il comportamento tenuto sin da subito, immediatamente dopo il ferimento, improntato a continue falsità e reticenze. Il fatto che le condotte mendaci furono tenute anche successivamente può attestare proprio quel che il giudice di appello ha ritenuto di poter escludere.

La persistenza e la pervicacia nel mendacio non consentono d’altra parte di apprezzare quello scarto nell’atteggiamento psicologico su cui ragionevolmente fondare il convincimento che l’evento morte in qualche modo colse di sorpresa (OMISSIS), ove si supponga che avesse maturato il convincimento che non si sarebbe verificato.

  1. La Corte di assise di appello si è poi avvalsa dell’indicatore del giudizio controfattuale di cui alla formula di Frank e, ancora una volta, è incorsa nello stesso vizio logico che ha riguardato l’uso indiziario di altri indicatori, quello attinente alle finalità della condotta (par. 25) e quello, prossimo, delle conseguenze negative in caso di verificazione dell’evento (par. 26). La premessa è che quel che (OMISSIS) volle evitare fu che si accertasse che aveva sparato e allora, questa la conclusione, non avrebbe potuto volere l’evento che inevitabilmente avrebbe comportato l’emersione proprio del fatto che voleva occultare.

Si è così insistito nel trascurare che la morte non avrebbe rivelato nulla più di quanto lo stesso fatto del ferimento era capace di significare, ossia che (OMISSIS) era stato colpito da un colpo d’arma da fuoco esploso proprio dalla pistola in dotazione ad (OMISSIS).

Non ha consistenza logica l’assunto secondo cui, se avesse avuto certezza della verificazione dell’evento, si sarebbe certo trattenuto dalla condotta illecita.

Al di là delle difficoltà nell’esperire “il controfattuale e di rispondere con sicurezza alla domanda su ciò che l’agente avrebbe fatto se avesse conseguito la previsione della sicura verificazione dell’evento illecito collaterale” – come ricordato da Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, cit. – quel che rende inattendibili le conclusioni tratte è la premessa, logicamente non validata, su cui il giudizio è costruito.

  1. Ma v’è di più. La formula di Frank, secondo quanto già prospettato in dottrina, non è strumento affidabile di indagine quando il caso da esaminare si connota per un evento il cui verificarsi, pur messo in conto in modo calcolato, comporti per l’autore della condotta il sostanziale, più o meno integrale, fallimento del piano. L’evento collaterale è infatti, in tale ipotesi, in relazione di incompatibilità con il fine perseguito dall’agente, come attestato dall’esempio di colui che, al fine di ottenere determinate informazioni, sottoponga a sevizie una persona che, proprio per le sevizie subite, muoia e quindi non sia più nelle condizioni di riferire quanto l’agente desiderava conoscere.

Con l’applicazione della menzionata formula dovrebbe dirsi che il seviziatore, ove avesse previsto come certo l’evento morte, si sarebbe astenuto dall’agire o almeno dall’agire in quel modo; ma non sfuggirebbe ad alcuno l’assurdità della soluzione di escludere proprio in tale ipotesi il dolo eventuale.

La conclusione, che nell’esempio dell’aguzzino appare all’evidenza come paradossale, è riproposta, in forma più attenuata ma con la stessa valenza eristica, nel ragionamento condotto dal giudice di appello, quando ha insistito sulla relazione di sostanziale incompatibilità tra il fine di evitare conseguenze pregiudizievoli in ambito lavorativo e la morte di (OMISSIS).

Il vero è che anche nell’ipotesi in cui la verificazione dell’evento collaterale rappresenti il fallimento del piano non può escludersi che l’agente abbia operato una consapevole opzione accettando la verificazione dell’evento.

Può infatti accadere che nell’agente prevalga la speranza, il desiderio di realizzare un certo risultato anche di fronte all’eventualità che proprio quella condotta renda definitivamente non realizzabile il risultato perseguito.

  1. Altro errore della sentenza impugnata è consistito nel ritenere che la statuizione del giudice di primo grado di riconoscimento delle attenuanti generiche non fosse rivedibile, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, pur se il fatto imputato è stato qualificato in omicidio colposo con significativo mutamento della decisione assunta in precedenza.

Il giudice di appello non ha a tal proposito considerato che le valutazioni di minore disvalore del fatto, implicate dalle attenuanti generiche. sono strettamente connesse al giudizio sulla fattispecie, sì che il mutamento della stessa non può che comportare il venir meno di preclusioni legate all’effetto devolutivo dell’appello.

  1. La Corte di assise di appello ha confermato la condanna di primo grado, pronunciata nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) con affermazione del profilo colposo, dal momento che: non è stato accertato se ebbero consapevolezza circa la natura del colpo esploso, se a salve o vero e proprio colpo micidiale; costoro invece furono rassicurati da (OMISSIS) circa il fatto che non si era verificato nulla di grave; e comunque si trovarono di fronte ad una ferita dalle caratteristiche peculiari per la particolare carenza di segni esterni.

Ha però ritenuto che, almeno da un certo momento in poi dall’avvenuto ferimento, ebbero conoscenza di quanto fosse accaduto e quindi tennero “un comportamento negligente e imprudente, e lesivo del neminem laedere e della posizione di garanzia che erano venuti ad occupare” (fl. 52).

In conformità con il giudice di primo grado, quello di appello ha ritenuto che gli imputati ebbero sì immediata consapevolezza che era stato esploso un colpo di pistola, ma non v’è prova che ebbero anche certezza che si fosse trattato di un vero colpo e non di un colpo a salve (fl. 29).

Osserva al riguardo la Corte di assise di appello che, siccome omisero per un tempo apprezzabile di meglio verificare le reali cause del malessere di (OMISSIS) – e quindi di richiedere con la necessaria tempestività l’intervento dei soccorsi e poi di chiarire agli operatori sanitari quanto era a loro conoscenza -, agirono con colpa.

Peraltro, ha aggiunto, non v’è certezza circa il concorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) e di (OMISSIS) nel mendacio agli operatori del 118, per un rilevato ma non meglio descritto contrasto tra le dichiarazioni rese dall’infermiera (OMISSIS) e dall’autista dell’autoambulanza (OMISSIS) (fl. 30).

  1. Le argomentazioni utilizzate per sostenere l’affermazione della colpa, in luogo del dolo, non persuadono perchè manifestamente illogiche e contraddittorie.
  1. I giudici di merito hanno condiviso l’assunto che l’aver visto una pistola per terra appena dopo il fragore dello sparo e il pressochè immediato rinvenimento del bossolo da parte di (OMISSIS) , comunicato immediatamente agli altri familiari (fl. 29), potettero far ritenere agli imputati, accorsi nella stanza da bagno, verosimile – anzi vera – l’affermazione di (OMISSIS) che si era trattato di un colpo a salve.

Hanno però tralasciato di approfondire, come invece doveva essere fatto, un aspetto di sicuro interesse e cioè che, stando alle dichiarazioni di (OMISSIS) e di (OMISSIS), il padre aveva detto nell’immediatezza non già che aveva sparato a salve ma che era “partito un colpo d’aria”; e che, secondo quanto dichiarato da (OMISSIS), pur ella accorsa nell’immediatezza dello sparo, (OMISSIS) (cioè, (OMISSIS)), da lei interpellato, aveva detto: “è partito un colpo d’aria…è da tanto che non uso la pistola ed è rimasta una bolla d’aria…” (fl. 6 e fl. 29 della sentenza di primo grado).

I giudici avrebbero allora dovuto spiegare se lo sparo di un colpo d’aria, secondo quanto affermato da (OMISSIS), equivalga all’esplosione di un colpo a salve. Il punto non è stato trattato, anche se il colpo d’aria, secondo le frasi profferite da (OMISSIS), sembra dover essere qualcosa di significativamente diverso dal colpo a salve e in qualche modo descrivibile come il rumore provocato in un’arma scarica da una sacca d’aria formatasi al suo interno una volta che venga premuto il grilletto; mentre il colpo a salve è proprio l’esplosione di un colpo che non contiene però il proiettile.

Ove il colpo d’aria fosse – come sembra doversi ritenere – qualcosa di fenomenicamente diverso dal colpo a salve, il giudizio di merito avrebbe dovuto confrontarsi con il dato riferito.

Tutti gli imputati ebbero cognizione che era stato sparato un colpo, oltre che per il rumore avvertito, anche per il bossolo che (OMISSIS) rinvenne subito dandone immediatamente comunicazione agli altri, come del resto confermato da (OMISSIS) nel corso dell’interrogatorio dinnanzi al pubblico ministero (fl 29 della sentenza di primo grado).

  1. Ma, ancora.

Il colpo a salve, lo si è detto, è tale perchè non espelle un proiettile. Eppure, la sentenza di primo grado non ha mancato di ricordare che l’incidente aveva causato una ferita sanguinante anche se in misura modesta, che aveva sporcato l’accappatoio indossato da (OMISSIS) e che aveva reso necessario un tentativo di tamponamento, come dimostra il rinvenimento di un asciugamano macchiato di sangue, evidentemente utilizzato a tal fine (fl. 29 della sentenza id primo grado).

E sempre dalla sentenza di primo grado si trae che subito dopo il decesso fu eseguita una ispezione nell’abitazione della famiglia (OMISSIS), che portò al rinvenimento di tracce di sangue all’ingresso e, oltre che dell’asciugamano e dell’accappatoio sporchi di sangue di cui prima si è detto, anche di uno strofinaccio e di un altro asciugamano, pur essi sporchi di sangue (fl. 4).

La sentenza impugnata ha poi aggiunto che macchie di sangue, del sangue di (OMISSIS), furono trovate sui pantaloni di (OMISSIS) e, per quel che più deve ora interessare, sui pantaloni e la canottiera di (OMISSIS) (fl. 6); e non ha dimenticato di evidenziare che unitamente ad (OMISSIS) fu (OMISSIS) ad effettuare, alla presenza della madre (OMISSIS), un esame esterno del corpo di (OMISSIS), per individuare il foro di uscita del proiettile (fl. 14; fl. 39).

  1. Del resto, ne ha dato atto la sentenza di primo grado, (OMISSIS)urlava per il dolore e lo faceva in modo talmente forte che le sue urla, i suoi lamenti furono distintamente avvertiti dai vicini di casa (fl. 30).

La Corte di assise, che procedette all’ascolto diretto delle registrazioni delle conversazioni telefoniche con gli operatori del 118, ne ha dato atto, definendole “vere e proprie grida”, “acute urla” (fl. 30 della sentenza di primo grado).

  1. In ragione di questi significativi aspetti della vicenda, i giudici di merito avrebbero dovuto interrogarsi con assai maggiore approfondimento, da un lato, sul se possa essere plausibile che uno spavento dovuto al fragore dell’esplosione di un colpo d’arma all’interno di un ambiente chiuso causi quel tipo di conseguenze dolorose; dall’altro e soprattutto, avrebbero dovuto chiedersi quale rilevanza potette avere per la comprensione degli imputati di quanto era accaduto e della reale gravità del fatto quel che la sentenza di primo grado non esita a definire, con indubbi profili di interna contraddittorietà, la “palese menzogna” di (OMISSIS) circa l’origine del forte rumore in un colpo d’aria (fl. 27), una volta che si è affermato che (OMISSIS) perse sangue, che ciò fece in misura tale da indurre a manovre di tamponamento che imbrattarono uno strofinaccio e due asciugamani, che il sangue sporcò i vestiti indossati dalla fidanzata e, soprattutto, che (OMISSIS), presente la madre, cercò di individuare nel corpo del ferito il foro di uscita di un proiettile.
  1. Deve allora rilevarsi la manifesta illogicità e la contraddittorietà dell’affermazione che (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) seppero che si era trattato di un colpo d’aria o a salve ma non ebbero contezza che ad esplodere era stato un vero e proprio colpo di pistola che aveva raggiunto (OMISSIS).

In tal senso è soprattutto il particolare della ricerca del foro d’uscita del proiettile a privare del tutto di logicità e coerenza la già malferma argomentazione, ove sono indicati ma non sufficientemente indagati particolari invero significativi della vicenda, quali le urla di dolore, il sangue fuoriuscito dalla ferita, il rinvenimento del bossolo.

  1. La Corte di assise di appello è incappata in un paralogismo perchè ha considerato i dati di pregnanza indiziaria per la ricostruzione dell’elemento soggettivo (la visione della ferita sanguinante; la constatazione della mancanza del foro d’uscita del proiettile; il mendacio o, quanto meno la reticenza, sul reale accadimento) e, in specie, l’esser stati comuni a tutti gli imputati – fl. 39 -, per inferire che la sentenza di primo grado era criticabile nella parte in cui aveva diversificato la conclusione in punto di elemento soggettivo, con l’affermazione della colpa soltanto per (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) e non anche per (OMISSIS). Non si è così avveduta che quelle ragioni di critica della decisione di primo grado aprivano ad un più ampio spettro di esame della vicenda, operando con la stessa efficacia anche in una direzione opposta a quella privilegiata, con la segnalazione di un possibile errore valutativo non già nel disconoscimento della colpa per (OMISSIS) ma nell’esclusione del dolo in capo agli altri imputati.
  1. Per escludere l’elemento soggettivo di maggior pregnanza si è valorizzato il fatto che “non consta che la (OMISSIS) fosse esperta di armi da fuoco, nè che lo fossero i giovani (OMISSIS) e (OMISSIS)…” (fl. 30), per poi inferirne che, se è evidente che non potettero credere alla versione del pettine, ossia che la ferita di (OMISSIS) fosse stata provocata da un pettine a punta su cui era scivolato, secondo il racconto palesemente menzognero di (OMISSIS), non può dirsi che potessero essere al pari consapevoli della “reale portata” del colpo d’arma esploso, ossia se a salve o se colpo vero.

La versione successivamente fornita da (OMISSIS), specificamente nel corso della seconda comunicazione telefonica agli operatori del 118, era palesemente falsa, e quindi riconoscibile come tale almeno dai familiari che erano presenti nell’abitazione in cui si stava svolgendo la triste vicenda. Ciò però non refluisce, nella costruzione argomentativa della sentenza impugnata, sulla conclusione tratta, ossia che gli imputati potettero prendere per buona la prima versione dei fatti, quella del colpo d’aria, per il vero pur essa definita dal giudice di primo grado una “palese menzogna”, o del colpo a salve.

Il giudice di appello non si è così soffermato a valutare che sarebbe stato assai più logico ritenere che all’ascolto di una falsa versione dei fatti, che (OMISSIS) spendeva con gli operatori del 118 a circa cinquanta minuti dall’esplosione del colpo e quindi dal ferimento di (OMISSIS), i suoi familiari avrebbero dovuto interrogarsi sulle ragioni della menzogna, avrebbero dovuto rileggere criticamente quanto a loro prima era stato detto e chiedersi perchè mai nello spazio temprale di meno di un’ora (OMISSIS) avesse cambiato versione, dal colpo d’aria o a salve al pettine a punta.

La pretermissione appena indicata segna un ulteriore tratto di manifesta illogicità della motivazione per la parte in cui si conclude per l’assenza di elementi circa la consapevolezza della natura del colpo esploso (fl 52).

  1. L’assunto della sentenza impugnata è che si debba ritenere non sufficientemente certo che (OMISSIS) e (OMISSIS)e (OMISSIS) si siano rappresentati con la lucidità e la nettezza di (OMISSIS) la possibilità dell’evento mortale (fl. 52). Se (OMISSIS) si prefigurò l’evento infausto, per poi, a giudizio della Corte di assise di appello non fare ad esso adesione, gli altri imputati non ebbero dell’evento nemmeno la rappresentazione o, almeno, l’ebbero in modo poco nitido e alquanto confuso. Dalla lettura della sentenza di primo grado si comprendono meglio le ragioni di una siffatta conclusione: costoro agirono, nell’ambito segnato dalla posizione di garanzia, con violazione dei doveri di diligenza e prudenza per non aver approfondito la questione delle reali ragioni del malessere di (OMISSIS)e quindi per non essersi fatti carico di richiedere l’intervento dei soccorsi (fl. 30 della sentenza di primo grado).
  1. Per molti aspetti già presi in esame, l’affermazione che la situazione meritasse un maggior approfondimento di esame, non potendo altrimenti essere compiutamente decrittata, non è sostenuto – e lo si è già esposto – da una motivazione adeguata, logica e coerente.

Si osserva ora, con specifica attenzione al profilo di violazione delle regole cautelari evocate, che la ricostruzione della vicenda, sì come operata dai giudici di merito, non consegna il dato certo di una sottovalutazione negligente della vicenda.

  1. Dal momento in cui avvertirono il rumore dello sparo i familiari di (OMISSIS) presero parte alla gestione dell’incidente, non si allontanarono da quel luogo per dedicarsi ai loro affari, non tornarono alle loro stanze da letto, non ripresero a fare ciò in cui erano intenti quando erano stati colti con sorpresa dal forte rumore proveniente dalla stanza da bagno. Sino alla fine, ossia fino a quando arrivarono gli operatori sanitari del 118 non abbandonarono la scena, presenziarono a tutti i momenti, noti, attraverso cui il dramma si svolse.

Appena dopo lo sparo, trasportarono il ferito in altra camera, quella da letto dei coniugi (OMISSIS), e lì lo vestirono con biancheria e abiti comodi procurati da (OMISSIS) (fl. 6 della sentenza di primo grado); ispezionarono la zona della ferita sanguinante alla ricerca del foro di uscita; provvidero a tamponare il sangue con asciugamani e a pulire le macchie con strofinacci; non trascurarono di assicurare il loro aiuto al ferito cercando di tranquillizzarlo; riposero in luogo idoneo la pistola, avendo cura di inserire la sicura, e rinvennero il bossolo. Ma, soprattutto, composero il numero telefonico 118 per chiamare i soccorsi. Ciò avvenne alle ore 23,41, circa venticinque minuti dopo che vi era stato lo sparo.

  1. L’iniziativa di chiamare i soccorsi fu di (OMISSIS). Egli non fu pertanto negligente o, almeno, lo fu sino a un certo punto, perchè poi si decise a telefonare al 118. Da quel che disse all’operatore dei soccorsi all’altro capo del telefono emerge però un comportamento su cui i giudici di merito non si sono adeguatamente soffermati.
  1. (OMISSIS) mostrò in quell’occasione di esser consapevole che (OMISSIS) stava male, molto male, perchè disse “c’è un ragazzo che si è sentito male di botto, è diventato troppo bianco, non respira più” (fl. 11 della sentenza di primo grado e fl. 6 della sentenza impugnata). L’eccessivo pallore e una significativa difficoltà di respirazione sono sintomi che tradiscono, al di là di ogni questione di competenza sanitaria, condizioni meritevoli di un pronto intervento. Quale che fosse la causa della gravità della situazione, essa era tale e come tale fu riferita.

Ma, alla domanda di cosa fosse successo, (OMISSIS) si mostrò reticente. Non disse che era stato sparato un colpo a salve, un colpo d’aria, come il padre gli aveva riferito, versione a cui, secondo i giudici di merito, con ogni probabilità aveva dato credito. Rispose che non sapeva, non sapeva spiegare e fece riferimento quanto mai vago ad uno “scherzo” e ad un forte spavento che aveva tolto il respiro (fl. 11 della sentenza di primo grado). Quindi intervenne (OMISSIS) che nulla di utile aggiunse, limitandosi a dire che il ragazzo “stava facendo il bagno…stava nella vasca”, e poi, sollecitata dalle parole di (OMISSIS) che disse che non servivano i soccorsi, interruppe la chiamata (fl. 11 della sentenza di primo grado).

  1. Sia (OMISSIS) che (OMISSIS) in quel momento erano portatori di un sapere, avevano appreso della versione del colpo a salve e, vero o falsa che fosse, non la riferirono, benchè richiesti.

La lettura di quel contegno in termini di negligenza e di imprudenza merita allora di essere approfondita e meglio spiegata, da un lato, perchè la descrizione che fecero delle condizioni di salute di (OMISSIS) sembra il frutto di una consapevolezza della gravità della situazione assai maggiore di quella indicata nella sentenza impugnata; dall’altro, perchè la reticenza è comportamento che ordinariamente muove dalla consapevolezza della difformità di quanto si dice da quel che si sa e, per questa sua cifra psicologica, non trova naturale collocazione nella categoria delle condotte colpose.

  1. Le stesse osservazioni valgono per l’esame di un significativo episodio successivo. All’infermiera (OMISSIS) – le cui dichiarazioni sono state confermate da quelle dell’autista (OMISSIS) (fl. 14) – una ragazza bionda, poi riconosciuta in (OMISSIS), non appena ella giunse presso l’abitazione della famiglia (OMISSIS), disse di non sapere cosa fosse successo, perchè lei non era stata presente. Sul punto, per il vero, si coglie anche più della reticenza.
  1. Sulla questione della presenza o meno di (OMISSIS) dentro la stanza da bagno al momento dello sparo le due sentenze si sono soffermate giungendo concordemente alla soluzione di dar credito al dato tecnico dei residui di polvere da sparo rinvenuti nelle narici dell’imputata in numero talmente basso da far escludere che fosse presente in quel momento in quel luogo, a dispetto dei contenuti di un’intercettazione ambientale che la riprese mentre mimava al fratello la scena dello sparo affermando espressamente di avervi assistito.

La motivazione con cui la sentenza di appello ha dato credito alla prova tecnica e non a quella desunta dalle intercettazioni è solo in apparenza logica: si è affermato che il dato tecnico, in ragione del fatto che nelle narici di (OMISSIS) fu trovava una sola particella, nella narice destra, consegni un risultato di certezza, nonostante, nel riassumere i contenuti dell’apporto peritale, la sentenza di primo grado dia conto dell’assunto che dalla rilevazione di almeno tre particelle si trae la certezza della presenza di una persona al momento dell’esplosione e che le particelle permangono nelle narici più a lungo che sulla pelle (fl. 8), ma non anche che il rinvenimento di una sola particella segni con certezza l’assenza dal luogo; e ciò a fronte del risultato dell’intercettazione ambientale che non può essere spiegato, per giungere ad un risultato sensibilmente diverso da quello delle parole pronunciate e dei gesti mimati, soltanto dallo stato di particolare emotività in cui si trovava (OMISSIS).

  1. In ogni caso, presente o meno che fu al momento dello sparo, è certo che accorse subito sul luogo, come la sentenza impugnata ha rilevato (fl. 29), e quindi ebbe sul fatto le stesse informazioni degli altri suoi familiari. Occorre allora spiegare come possa essere letto in termini di condotta negligente o imprudente l’atteggiamento tenuto dinnanzi all’infermiera (OMISSIS) che la interpellava su cosa fosse successo, ricevendo come risposta che lei non sapeva nulla, “lei non c’era” (fl. 14 della sentenza di primo grado).
  1. Parimenti reticente fu l’atteggiamento tenuto immediatamente dopo da (OMISSIS) quando l’infermiera (OMISSIS), entrata nell’abitazione, lo incontrò in compagnia del padre. Ai due chiese cosa fosse successo al ragazzo ferito ricevendo risposta soltanto da (OMISSIS), che disse “c’è un ragazzo che è un pò svenuto, è stato preso da un attacco di panico, una crisi di ansia”. Di fronte a questa vaga, generica e fuorviante indicazione (OMISSIS) scelse di tacere, di non correggere l’informazione; non parlò della ferita, del sangue, non intervenne nemmeno quando il padre raccontò che “il ragazzo si stava facendo la doccia nella vasca, che si scherzava sul calcio, poi è scivolato e si è ferito con un pettine a punta”, quando cioè il padre riferì di un fatto di cui, per stessa affermazione della Corte di assise di appello, doveva cogliere immediatamente la non rispondenza al vero (fl. 30).

Anche per questi profili le valutazioni di negligenza e imprudenza non sono sostenute da un apparato argomentativo adeguato, segnalando la necessità di un approfondimento di esame.

  1. Le stesse notazioni critiche valgono in riferimento alle valutazioni attinenti all’operato di (OMISSIS). L’infermiera (OMISSIS), dopo aver inutilmente interpellato (OMISSIS) e (OMISSIS) , vide un ragazzo disteso per terra e una donna, (OMISSIS), che teneva in alto le gambe del ragazzo. Il ragazzo, in stato soporoso, le disse che avvertiva dolori in tutto il corpo, e lei impiegò circa 15-20 minuti a cercare di capire cosa fosse successo, perchè nessuno dei presenti la indirizzò mostrandole la ferita a tutti nota – che era stata coperta dagli abiti puliti con cui avevano provveduto a vestito (OMISSIS), nessuno riferì del colpo d’aria o a salve, nessuno disse che avevano cercato di individuare il foro d’uscita del proiettile.

Eppure quelle informazioni sarebbero state preziose, l’operatrice sanitaria avrebbe potuto orientare i soccorsi, non si sarebbe perso del tempo nel tentativo di comprendere le ragioni di un forte malessere che tutti gli astanti potevano, sol che avessero voluto, spiegare.

  1. Va infine precisato come non sia corretta, in riferimento alla posizione di questi imputati, la scelta di qualificazione – operata in primo grado – in termini di concorso colposo nel delitto doloso configurato a carico di (OMISSIS).

Come è noto, il concorso colposo nel delitto doloso ha riguardo al caso in cui un soggetto, pur potendo prevedere l’evento, tenga una condotta colposa di contributo alla realizzazione dei propositi deliberati e concretizzati da parte dell’autore diretto, il quale agisce in dolo. La figura concorsuale dovrebbe conferire, nella prospettiva di quanti la sostengono, la possibilità di attrarre nell’area della tipicità condotte che invero, autonomamente considerate, appaiono atipiche.

Trattandosi però di condotte che si assumono colpose, pur a voler ritenere superato il principio dell’unicità del titolo soggettivo di responsabilità concorsuale e quindi ad ammettere che possa aversi concorso con una diversificazione di elemento soggettivo tra i partecipi, occorre pur sempre individuare, ai fini della punibilità di quei contributi, una previsione incriminatrice a titolo di colpa.

E infatti, a norma dell’articolo 42 c.p., comma 2, la previsione generale di punibilità dei delitti attiene alla loro forma dolosa, occorrendo, per la punibilità a titolo di colpa, una espressa previsione di legge; e la disposizione di cui all’articolo 113 c.p., limita l’incriminazione della cooperazione al delitto colposo e non ammette forme di cooperazione ad delitto doloso – v. da ultimo, Sez. 5, n. 57006 del 05/10/2018, Curti, Rv. 274626-02 e Sez. 4, n. 7032 del 19/07/2018, dep. 2019, Zampi c/ Sabatini, Rv. 276624, secondo cui “non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espressa previsione normativa, non ravvisabile nell’articolo 113 c.p., che contempla esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo”.

Su queste premesse va allora ricordato, per quel che qui interessa, che il delitto di omicidio è espressamente previsto e punito anche nella forma colposa e sulla base di un paradigma oggettivo solo causalmente orientato, con la conseguenza che, ove siano plurimi i contributi causali di produzione dell’evento, sia dolosi che colposi, si assiste al concorso di fattori causali indipendenti e quindi al concorso di condotte causali autonome, punibili per titoli soggettivi differenziati.

Se, invece, si afferma la partecipazione concorsuale nel fatto doloso di uno dei compartecipi, il paradigma normativo a cui fare riferimento è delineato dalla disposizione dell’articolo 110 c.p., nel cui ambito l’apprezzamento di diversificazioni dell’elemento soggettivo di taluno dei concorrenti può essere valutato nei limiti posti dall’articolo 116 medesimo codice.

  1. Per quanto sino ad ora esposto la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma, per un nuovo giudizio sul tema dell’elemento soggettivo in capo a tutti gli imputati che presero parte all’omicidio di (OMISSIS).
  1. L’accoglimento del ricorso del Procuratore generale e delle parti civili, in uno con la rettificazione della motivazione in punto di struttura della fattispecie criminosa rilevante, fa ritenere assorbite nelle ragioni sottese alla decisione di annullamento la valutazione dei ricorsi di (OMISSIS) , di (OMISSIS)e di (OMISSIS).

Per un verso, l’apprezzamento della necessità di un nuovo giudizio di merito in punto di elemento soggettivo implica giocoforza il preliminare riconoscimento della validità delle statuizioni circa l’esistenza del nesso di causalità materiale tra le condotte ascritte a ciascuno degli imputati e la morte di (OMISSIS); per altro verso, la rilevazione di vizi nella ricostruzione dell’elemento in soggettivo in termini di colpa, sì come denunciati dal Procuratore generale, comporta il venir meno della piattaforma valutativa e decisoria rispetto alla quale si sarebbe dovuto procedere all’esame dei motivi dei ricorsi di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS).

  1. Nè, può dirsi, come invece sostenuto da questi ultimi, che l’esclusione sia in primo che in secondo grado della fattispecie dolosa si risolva in un proscioglimento da tale addebito e quindi, per la regola contenuta nell’articolo 608 c.p.p., comma 1-bis, comporti l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero nella parte della deduzione di motivi riferibili all’articolo 606 c.p.p., lettera d) ed e).

È sufficiente sul punto osservare che una disposizione normativa che introduce una limitazione al potere di impugnazione di una parte processuale non può che essere oggetto di stretta interpretazione, in ragione sia del favor impugnationis che, in particolare, del principio di parità delle parti, con la conseguenza che il dato letterale della disposizione, con il riferimento alla “sentenza di conferma di quella di proscioglimento”, non può essere letto in modo talmente ampio da ricomprendervi anche le sentenze di condanna.

Proscioglimento e condanna sono nozioni da intendersi, ai fini di una corretta interpretazione del richiamato disposto normativo, in stretta connessione con i fatti che formano oggetto dei rispettivi accertamenti e non già con le qualificazioni che di essi ha dato il giudice. In tal modo si spiega la limitazione del potere di impugnazione con esclusione della deduzione dei vizi della motivazione in fatto e dei difetti dell’istruttoria.

  1. Anche il ricorso di (OMISSIS) non merita accoglimento. Quanto sin qui esposto dà pienamente conto della infondatezza del motivo con cui il ricorrente si è doluto dell’affermazione dell’aggravante della previsione dell’evento. Si è imposto l’annullamento della sentenza per carenze e difetti relativi all’affermazione della natura colposa del fatto e quindi non possono trovare considerazione rilievi critici che muovono necessariamente dagli assunti decisori interessati dall’annullamento. Stessa considerazione vale all’evidenza per il secondo motivo.
  1. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, (OMISSIS), secondo il principio di causalità e di soccombenza, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili con esclusivo riferimento alla loro posizione di resistenti avverso il suo ricorso.

Esse sono liquidate come da dispositivo, con una determinazione di maggiore importo in favore della parte civile (OMISSIS), in ragione del particolare impegno profuso dal patrono nel corso della discussione.

  1. La regolazione delle spese processuali del grado è rimessa al giudice del rinvio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili in relazione alla posizione degli altri imputati, i cui ricorsi, per le ragioni sopra esposte, sono rimasti assorbiti dalle ragioni sottese all’annullamento conseguente all’accoglimento dei motivi proposti dal Procuratore generale e dalle parti civili.

P.Q.M.

In accoglimento dei ricorsi del P.G. e delle parti civili, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma, assorbiti allo stato i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Rigetta il ricorso di (OMISSIS), che condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili limitatamente alla posizione di resistenti avverso il suo ricorso, spese che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per (OMISSIS), 3.600,00 per (OMISSIS) e 4.000,00 per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), oltre accessori (spese generali, IVA e CPA), per tutti, come per legge.

Rimette al definitivo la regolazione delle spese processuali, nonchè delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili in relazione alla posizione degli altri imputati.

omicidio vannini 22 marzo 2019 n. 8264

Indice

1. I fatti di causa
2. I motivi dell’impugnazione
3. La decisione della Suprema Corte
4. Massima
5. La sentenza integrale

1. I fatti di causa

La sera del 17 maggio 2015 Marco Vannini era a casa della sua fidanzata, Martina Ciontoli e, mentre si stava lavando in una vasca da bagno, veniva colpito a morte da un proiettile esploso dalla pistola custodita da Antonio Ciontoli in ragione del suo servizio professionale. Al momento dello sparo erano in casa anche la moglie del Ciontoli, Maria Pezzillo, il figlio Federico e la sua ragazza Viola Giorgini.

Oltre al gesto in sé, che ha causato l’evento morte, quello che ha fatto molto discutere è stato il mancato soccorso da parte dell’intera famiglia. Come emerso dalle chiamate effettuate al 118, infatti, la famiglia sembrava minimizzare l’accaduto, dichiarando inizialmente che non fosse nemmeno più necessario l’intervento dell’ambulanza (salvo successivo ripensamento).

Il povero Marco non è stato soccorso per un lasso di tempo importante ed è morto dopo 4 ore di agonia mentre i sanitari cercavano di portarlo in elisoccorso al policlinico di Roma.

Per questo le persone coinvolte nell’evento venivano condannati dalla Corte d’Assise d’appello alle seguenti pene:

Antonio CiontoliAnni 5 (omicidio colposo)
Martina CiontoliAnni 3
Federico CiontoliAnni 3
Viola Giorgini (Compagna di Federico)Assolta

2. I motivi dell’impugnazione

Avverso la predetta sentenza, è stato presentato ricorso da parte di tutte le parti coinvolte. Si riportano di seguito i più importanti motivi di impugnazione proposti dalle parti.
Avverso la predetta sentenza, il Procuratore generale della Corte di appello di Roma, ha proposto ricorso sulla base di diversi motivi, ovvero:
1. violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta mancanza del dolo eventuale;
2. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche;
3. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l’aggravante della previsione dell’evento;
4. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’esclusione del dolo eventuale in capo agli altri imputati;
5. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’aggravante della previsione dell’evento a carico di Federico, Martina e Maria.

Avverso la medesima sentenza i legali delle parti civili, Anna Coppi, Valerio Vannini, Marina Conte e Roberto Carlini, hanno proposto ricorso sulla base dei seguenti motivi:
1. violazione di legge e difetto di motivazione per quanto attiene alla riqualificazione del fatto imputato ad Antonio Ciontoli in termini di omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente;
2.violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità della colpa cosciente.

I legali di Antonio Ciontoli hanno proposto ricorso per i seguenti motivi:
1. Mancata motivazione circa la sussistenza di elementi di fatto dai quali dedurre che l’imputato agì nonostante la previsione dell’evento;
2. Non è adeguatamente motivato il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l’aggravante della previsione dell’evento.

3. La decisione della Suprema Corte

La prima sezione della Suprema Corte di Cassazione, a seguito di una lunga e articolata motivazione, ha accolto i ricorsi presentati dalle parti civili e dal Procuratore generale della Corte di Appello di Roma e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di assise di Roma.

4. Massima

Si configura il delitto di omicidio colposo mediante omissione ai sensi dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., e non quello, meno severamente sanzionato, di omissione di soccorso aggravato ai sensi dell’art. 593, comma terzo, cod. pen., qualora, in capo all’agente, ricorra, non già un generico obbligo di attivazione, ma una specifica posizione di garanzia avente fondamento in una legge extra-penale o in altra fonte, anche contrattuale, produttiva di obblighi giuridici, che gli attribuisca adeguati poteri per l’impedimento di eventi lesivi di altrui beni in ragione dell’incapacità del titolare di provvedervi autonomamente. (Fattispecie in tema di omicidio, con riferimento alla quale la Corte ha ritenuto che gli imputati avessero volontariamente assunto un dovere di protezione – con conseguente obbligo di impedire l’evento – nei confronti di un giovane di cui si erano presi cura nell’apprezzabile intervallo di tempo durante il quale il medesimo era sopravvissuto dopo essere stato attinto da un colpo d’arma da fuoco esploso accidentalmente da uno dei predetti mentre, trovandosi nella loro abitazione per ragioni di familiarità, era intento a farsi la doccia).

5. La sentenza integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA;

2) dalla parte civile (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

3) dalla parte civile (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

4) dalla parte civile (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

5) dalla parte civile (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

6) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

7) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

8) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

9) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

nel procedimento a carico degli ultimi quattro;

Parti civili ulteriori:

10) (OMISSIS);

11) (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/01/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SANTALUCIA GIUSEPPE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CENICCOLA ELISABETTA, che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e delle parti civili, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Roma; il rigetto del ricorso di (OMISSIS) e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

uditi i difensori:

– Avv. (OMISSIS) difensore della parte civile ricorrente (OMISSIS), che conclude per l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse della propria assistita e del ricorso del Procuratore Generale e per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alle posizioni di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e deposita conclusioni e nota spese, a cui si riporta;

– Avv. (OMISSIS) difensore delle parti civili ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e della parte civile costituita non ricorrente (OMISSIS), che conclude per l’accoglimento dei ricorsi proposti nell’interesse dei propri assistiti e del ricorso proposto dal Procuratore Generale e per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alle posizioni di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e deposita conclusioni e nota spese, a cui si riporta;

– Avv. (OMISSIS) difensore della parte civile costituita non ricorrente (OMISSIS), che conclude per l’accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale e per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alle posizioni di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e deposita conclusioni e nota spese, a cui si riporta;

– Avv. (OMISSIS) difensore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che conclude per l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse dei propri assistiti

e per l’inammissibilità o per il rigetto dei ricorsi proposti dalle parti civili e del ricorso proposto dal Procuratore generale;

– Avv. (OMISSIS) difensore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che conclude per l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse dei propri assistiti e per l’inammissibilità o per il rigetto dei ricorsi proposti dalle parti civili e del ricorso proposto dal Procuratore Generale;

– Avv. (OMISSIS) difensore di (OMISSIS), che conclude per l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse del proprio assistito e per l’inammissibilità o per il rigetto dei ricorsi proposti dalle parti civili e del ricorso proposto dal Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

  1. Con sentenza del 18 aprile 2018 la Corte di assise di Roma ha affermato la responsabilità di (OMISSIS) per il delitto di omicidio, commesso nella sua abitazione di (OMISSIS) nella tarda serata del (OMISSIS), ai danni di (OMISSIS), fidanzato di sua figlia (OMISSIS).

Secondo la contestazione (OMISSIS), simulando uno scherzo e ritenendo che la pistola semiautomatica cal. 9-380 – da lui detenuta per ragioni di servizio in qualità di appartenente alla (OMISSIS) militare e che aveva lasciato incustodita nella stanza da bagno – fosse scarica, la puntò in direzione di (OMISSIS), mentre questi stava facendo la doccia, scarrellò e premette il grilletto. Esplose quindi un colpo che raggiunse la vittima al livello della faccia esterna del terzio medio del braccio destro con tramite che attraversò il lobo superiore del polmone destro e dopo il cuore. Nonostante l’avesse ferito, ritardò i soccorsi e fornì agli operatori del 118 e al personale paramedico informazioni false e fuorvianti, così cagionando, ad avviso del giudice di primo grado, accettatone il rischio, il decesso, che avvenne alle ore 3,00 del (OMISSIS) a causa di anemia acuta meta emorragica.

La Corte di assise ha quindi condannato (OMISSIS), riconosciutane la responsabilità anche per la contravvenzione di omessa custodia dell’arma, alla pena di anni quattordici di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, e alla pena di mesi due di arresto ed Euro 300,00 di ammenda.

  1. La Corte di assise ha contestualmente affermato la responsabilità di (OMISSIS) e (OMISSIS) e di (OMISSIS), rispettivamente figli e moglie di (OMISSIS), per i quali era stata mossa la medesima imputazione di omicidio doloso, per il delitto di omicidio colposo, specificamente per concorso colposo nell’omicidio commesso da (OMISSIS), avendo escluso che alcuno di loro fosse stato presente al momento dell’esplosione del colpo di pistola e avendo accertato che non erano stati informati da (OMISSIS) dell’esatta causa del ferimento, ricondotto da quest’ultimo a “un colpo d’aria, una bolla d’aria che si era formata nella pistola” e non certo a un proiettile che aveva raggiunto la vittima.

Ad avviso della Corte di assise, loro però omisero, per un tempo apprezzabile, di meglio verificare la causa del malessere di (OMISSIS), della cui ferita erano comunque consapevoli, avendo visto l’accappatoio e un asciugamano macchiati di sangue, avendo rinvenuto il bossolo esploso ed essendo stati spettatori del progressivo peggioramento delle condizioni di salute della vittima, che per il dolore si lamentava ad alta voce.

Sono stati quindi condannati alla pena di anni tre di reclusione ciascuno, previo riconoscimento delle attenuanti generiche.

Nei confronti di altra imputata, (OMISSIS), la fidanzata di (OMISSIS) che quella sera si era trovata nell’abitazione della famiglia (OMISSIS), la Corte di assise ha pronunciato assoluzione dall’imputazione di omissione di soccorso aggravata dall’evento morte per il dubbio sulla configurabilità del dolo, dato che restò ai margini della vicenda e quindi non risultava con certezza che percepì effettivamente e valutò il reale stato di pericolo in cui versava (OMISSIS).

  1. La Corte di assise di appello, investita dell’appello del Procuratore generale e degli imputati, con sentenza del 29 gennaio 2019, ha confermato la decisione di condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS) e di (OMISSIS); ha inoltre confermato, su richiesta del Procuratore generale appellante, la pronuncia di assoluzione di (OMISSIS); ha invece riformato la sentenza nei confronti di (OMISSIS), riqualificando l’imputazione in quella di omicidio colposo con l’aggravante di aver previsto l’evento, condannandolo, previo giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche già concesse in primo grado, – alla pena di anni cinque di reclusione, ferma la condanna alle pene dell’arresto e dell’ammenda per la contravvenzione di omessa custodia dell’arma.
  1. Prima di illustrare le ragioni della decisione, la Corte di assise di appello ha riassunto alcuni dati di prova compiutamente illustrati nella sentenza di primo grado.

4.1. L’ispezione eseguita, subito dopo il decesso di (OMISSIS), nell’abitazione della famiglia (OMISSIS) condusse al rinvenimento di tracce di sangue all’ingresso, di uno strofinaccio e di un asciugamano sporchi di sangue, oltre che di un secondo asciugamano e di un accappatoio entrambi sporchi di sangue.

Nel cassettone sottostante il letto della stanza da letto di (OMISSIS) fu rinvenuta una scatola con cinquanta cartucce e due pistole, tra queste la cal. 9 che sparò, e anche un bossolo, evidentemente spostato dal luogo ove era stata esplosa la cartuccia.

4.2. Dalle registrazioni delle chiamate telefoniche all’ARES 118 è emerso che una prima chiamata fu fatta da (OMISSIS) (OMISSIS) alle 23,41, nel corso della quale riferì all’operatrice che un ragazzo, per via di uno scherzo, si era sentito male, era troppo bianco e non respirava più. A un certo punto della comunicazione telefonica intervenne una donna, la madre di (OMISSIS), per dire che il ragazzo stava facendo il bagno, stava nella vasca. Poi, però, sollecitata dalla voce di un uomo, evidentemente (OMISSIS), che avvertiva che non v’era necessità dei soccorsi, non dava più seguito alla conversazione.

Una seconda chiamata fu fatta alle ore 00,06, questa volta da (OMISSIS), che riferì che il ragazzo era caduto nella vasca e si era bucato un pochino con un pettine a punta e quindi si era messo paura. Contestualmente si avvertirono in lontananza le urla di un uomo che diceva “basta, ti prego, basta”.

4.3. L’ambulanza giunse presso l’abitazione della famiglia (OMISSIS) alle ore 00,22 circa (fl. 13 della sentenza di primo grado). All’infermiera, sig.ra (OMISSIS), (OMISSIS) disse di non sapere cosa fosse successo. Fu (OMISSIS), alla presenza del figlio (OMISSIS), a dire che il ragazzo era “un pò svenuto”, era “stato preso da un attacco di panico, una crisi di ansia”, per poi precisare che “il ragazzo si stava facendo la doccia nella vasca, che si scherzava sul calcio, che poi era scivolato e si era ferito con un pettine a punta”.

4.4. (OMISSIS) (OMISSIS) dichiarò di essere uscita dal bagno quando il padre entrava, di non aver visto le pistole e di essere tornata in bagno appena sentito un gran rumore e di aver visto per terra una pistola.

(OMISSIS) (OMISSIS) riferì di aver sentito un forte rumore verso le 23,15, di essersi recato in bagno e di aver visto che lì c’erano sorella e padre, oltre a (OMISSIS) seduto nella vasca da bagno. Disse di aver visto una pistola per terra, che il padre gli chiese di mettere via, quindi lui la portò al piano terra mettendo la sicura.

Sia (OMISSIS) che (OMISSIS) dissero che in quel frangente il padre riferì loro che era stato un colpo d’aria.

(OMISSIS) rese sul punto dichiarazioni convergenti.

4.5. Dall’esame dei prelievi dei residui di polvere da sparo si riscontrò che particelle significative vi erano nelle narici di (OMISSIS) (dodici particelle), in numero ben superiore a quello (tre) che dimostra con certezza la presenza al momento dello sparo. Nelle narici di (OMISSIS) fu rinvenuta una sola particella e in quella di (OMISSIS) nessuna. Da qui la conclusione che al momento dello sparo non ci fosse (OMISSIS). In senso contrario a tale conclusione milita il risultato di una intercettazione ambientale effettuata presso la Caserma dei Carabinieri (del (OMISSIS)), da cui si trae che (OMISSIS) descrisse al fratello la scena dello sparo come se vi avesse assistito: “io l’ho visto quando papà puntava la pistola… e papà gli ha detto: è uno scherzo”. Secondo le Corti territoriali, in quel frangente, pieno di emotività, la ragazza si limitò a ripetere quanto aveva appreso dal padre nei giorni successivi al fatto.

  1. Tanto premesso, la Corte di assise di appello ha così argomentato.
  1. (OMISSIS) esplose colposamente, secondo lo stesso capo di imputazione, il colpo di pistola che raggiunse (OMISSIS). Quindi ritardò i soccorsi e dette informazioni false e fuorvianti ai soccorritori infine intervenuti, per il prevalente intento di attenuare le prevedibili conseguenze dannose nel suo ambiente lavorativo. Rivelò quanto realmente accaduto, ossia che (OMISSIS) era stato colpito da un colpo di pistola, soltanto al momento del ricovero al Posto di primo intervento di (OMISSIS), chiedendo al medico di turno di falsificare il referto e di non specificare la causa della lesione.

Anche successivamente, in sede di interrogatorio dinnanzi al pubblico ministero, continuò a mentire, affermando che la pistola gli era scivolata e che il colpo era partito accidentalmente nell’atto della caduta dell’arma. Dichiarò il vero soltanto a fronte della contestazione dei contenuti delle intercettazioni ambientali fatte nei locali della Compagnia CC. di Civitavecchia.

  1. I suoi familiari non erano a conoscenza di quanto accaduto. Non risulta che (OMISSIS) fosse esperta di armi da fuoco nè che lo fossero (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS). Seppure è certo che non potessero credere alla versione del padre, che aveva infine riferito di un ferimento con un pettine a punta, quando pure compresero che era stato esploso un colpo di pistola non ebbero consapevolezza della reale portata della vicenda, o almeno ciò non può essere probatoriamente affermato.

La prova scientifica costituita dall’esame dei residui di polvere da sparo ha condotto ad escludere che (OMISSIS) (OMISSIS) fosse presente nel bagno quando fu esploso il colpo di pistola. Comunque, i familiari di (OMISSIS) avvertirono il rumore dello sparo, immediatamente dopo videro la pistola sul pavimento del bagno, e (OMISSIS) provvide a rimuoverla e riporla in altro luogo, sotto il suo letto. A distanza di pochissimo tempo (OMISSIS) rinvenne il bossolo e lo disse ai suoi. Da qui la conclusione che a nessuno di loro poteva sfuggire che era stato esploso un colpo di pistola, fatto questo che li avrebbe dovuti indurre a interrogarsi meglio sulla veridicità della tesi del colpo d’aria.

Dal momento in cui ebbero la percezione di quanto acceduto, i familiari si adeguarono alla condotta tenuta dal congiunto e lo coprirono assecondando il suo intento di attenuare le prevedibili conseguenze dannose. Non solo non allertarono immediatamente i soccorsi, ma, quando poi lo fecero, dettero informazioni ingannevoli, tacendo, sia nel corso delle telefonate che alla presenza degli operatori del 118, la reale dinamica del ferimento. Violarono in tal modo l’obbligo giuridico di impedire l’evento, radicato nel generale principio del neminem laedere, che avrebbe imposto una condotta ben diversa da quella tenuta.

  1. I periti, con i quali hanno concordato i consulenti di parte, hanno affermato che le lesioni subite da (OMISSIS) presentavano caratteri di unicità, in particolare per la carenza di segni esterni e per la relativa paucisintomaticità e la sua lunga sopravvivenza dopo il ferimento.

La ferita si presentava in apparenza come una ferita al braccio, con un foro d’entrata di modeste dimensioni, e il proiettile fu trattenuto all’interno del corpo. Non vi fu un massiccio sanguinamento, e una rilevante quantità di sangue fu rinvenuta in sede autoptica nei cavi pleurici.

  1. Non è però controversa l’esistenza del nesso causale fra l’esplosione del colpo di pistola e il decesso: in più, una ferita con quelle caratteristiche aumentava le possibilità di sopravvivenza e imponeva l’adozione di immediati soccorsi. Il ritardo nei soccorsi si protrasse per circa 110 minuti ed ebbe un ruolo decisivo nel causare la morte di (OMISSIS), che non si sarebbe verificata se i soccorsi fossero stati tempestivi.
  1. (OMISSIS) agì con colpa e non con dolo (eventuale). Non è infatti sufficiente, per poter affermare la sussistenza del dolo, che si riscontri l’accettazione del rischio che l’evento si produca: occorre un quid pluris, come affermato di recente dalle Sezioni unite – Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261105.

Esso è costituito dall’accertamento che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento (cd. formula di Frank). (OMISSIS) tenne il comportamento prima descritto per il fine di evitare conseguenze sul piano lavorativo, che sarebbero state ineluttabili se fossero emerse l’imprudenza, l’imperizia e la negligenza nella custodia e nella gestione delle armi da sparo.

Da un esame di tutti gli indicatori del dolo emerge il contrasto del fine della condotta, come prima focalizzato, con la tesi dell’adesione volontaria all’evento morte. Dato quel fine, che costituì il collante di tutta la condotta, è illogico ritenere che (OMISSIS) volle la morte di (OMISSIS), che avrebbe comportato non solo gli stessi effetti negativi dell’accertamento del ferimento ma che avrebbe determinato un aggravio di responsabilità, anche per i suoi familiari.

  1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso tutte le parti, ivi comprese le parti civili.
  1. Il procuratore generale della Corte di appello di Roma ha articolato più motivi.

12.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta mancanza del dolo eventuale in capo ad (OMISSIS).

Il giudice di appello si è sottratto al dovere di motivazione rafforzata che opera pur quando una fattispecie criminosa più grave sia sostituita, all’esito del giudizio di appello, con altra meno grave.

Ha poi valorizzato soltanto due degli indicatori individuati dalla sentenza delle Sezioni unite – Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261105 – ed ha errato nel ritenere che ciascuno di essi debba necessariamente ricorrere, e con la stessa intensità, ai fini dell’integrazione del dolo eventuale.

Le Sezioni unite, invero, hanno delineato un sistema indiziario aperto, modulabile in base alle peculiari circostanze del caso concreto ed è quindi logico operare una graduazione di tali indicatori, contestualizzandoli nella vicenda concreta.

L’indicatore più importante nel caso in esame è quello della lontananza dalla condotta standard, in quanto (OMISSIS) e gli altri imputati tennero un comportamento abnorme e notevolmente difforme rispetto alla condotta alternativa da essi esigibile.

Anche l’indicatore relativo alla personalità, alla storia e alle precedenti esperienze del reo – sotto il profilo delle capacità professionali per poter contrastare la verificazione dell’evento – depone a favore della configurabilità del dolo eventuale. (OMISSIS) non aveva alcuna competenza per scongiurare la morte della vittima, sicchè la morte non poteva non apparire evento altamente probabile, sostanzialmente certo.

Un indicatore significativo è quello della durata e della ripetizione della condotta. La reiterata condotta omissiva e menzognera provocò un ritardo abnorme nei soccorsi, il che depone a favore di una effettiva ponderazione dei possibili risultati a cui poteva condurre l’azione compiuta.

Quanto poi all’indicatore relativo alla condotta successiva all’evento, va osservato che il contegno di tutti gli imputati, come si trae dalle intercettazioni ambientali, fu quello di concordare una falsa e menzognera versione dei fatti da consegnare all’Autorità giudiziaria. È evidente che tal tipo di condotta contrasta con l’ipotesi che in precedenza non fosse stato previsto e accettato l’evento mortale.

Altro indice convergente sul dolo è quello che attiene alla probabilità di verificazione dell’evento. Seppure non nell’immediatezza, le caratteristiche e le peculiarità della ferita si dimostrarono critiche e infine gravi, ed emerse la necessità di rapidi soccorsi. (OMISSIS), che peraltro è un militare, aveva piena contezza della gravità del ferimento, anche perchè non aveva individuato il foro di uscita del proiettile, esploso da circa 30-40 cm con arma micidiale. Non poteva allora non prevedere, con una probabilità talmente elevata da essere prossima alla certezza, che da lì a breve sarebbe sopraggiunta la morte.

Circa poi l’indice del fine della condotta e della sua compatibilità con gli eventi collaterali e l’indice delle conseguenze negative o lesive per l’agente in caso di verificazione dell’evento, la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata è illogica, dal momento che già il solo ferimento di (OMISSIS) rendeva ab origine impossibile la realizzazione dell’obiettivo prefissato, perchè già con tale evento l’imputato sarebbe stato esposto a possibili ripercussioni sul piano lavorativo.

Dal fine dell’imputato di occultare o ridimensionare la sua condotta illecita non si può evincere che avesse escluso a priori il verificarsi dell’evento morte.

La Corte di assise di appello ha ancora errato nell’affermare la centralità della formula di Frank, formula di difficile inquadramento per i delitti di sangue, anche e soprattutto alla luce delle considerazioni della sentenza delle Sezioni unite, secondo cui il giudizio controfattuale è esperibile solo quando si dispone di informazioni altamente affidabili che consentano di rispondere con sicurezza alla domanda su quel che avrebbe fatto l’agente se avesse conseguito la previsione della sicura verificazione dell’evento illecito collaterale.

12.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche per (OMISSIS). Il mutamento di qualificazione giuridica operato dal giudice di appello ben consentiva una nuova e motivata valutazione circa la meritevolezza delle attenuanti.

12.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l’aggravante della previsione dell’evento. La motivazione data per giustificare l’equivalenza avrebbe meglio e più adeguatamente sostenuto il giudizio di subvalenza, evenienza non presa in considerazione dalla Corte di assise di appello. Posta a fondamento del giudizio di equivalenza si appalesa invero illogica, dato che le definizioni di condotta odiosa, assolutamente anti-doverosa e aspramente censurabile, estremamente riprorevole ben avrebbero dato conto della subvalenza.

12.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’esclusione del dolo eventuale in capo agli imputati (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS). Costoro tennero reiteratamente una condotta reticente, menzognera e omissiva al punto da aderire all’evento morte. Dettero un apporto causale determinante alla realizzazione dell’evento, contribuendo ad elaborare e a sostenere reiteratamente una versione dei fatti inverosimile e mai univoca, impedendo così un intervento tempestivo, efficace e con esito sicuramente fausto.

(OMISSIS), come si desume in specie dall’intercettazione ambientale, fu presente nella stanza da bagno al momento in cui fu esploso il colpo d’arma che attinse (OMISSIS); è quindi illogica la motivazione della Corte di assise di appello secondo cui la prova scientifica non consente di collocare l’imputata nell’area di esplosione al momento dell’esplosione stessa.

(OMISSIS) accorse subito nella stanza da bagno quando sentì il forte rumore provocato dallo sparo: quindi rinvenne il bossolo e individuò il foro di entrata del proiettile tentando, senza esito, di individuare, unitamente al padre, quello di uscita. Alla prima chiamata al 118 offrì una versione dei fatti lontana dal vero, riferendo di un inverosimile attacco di panico. Egli ebbe chiara contezza della gravità delle condizioni di (OMISSIS) e quindi si rappresentò il possibile insorgere di un’emorragia letale, anche per le grida strazianti della vittima.

(OMISSIS) dette causa alla morte di (OMISSIS) sostenendo la condotta menzognera del marito, senza mai contraddirlo neppure al momento dell’arrivo dei soccorritori. Ella tacque ostinatamente e reiteratamente che il ferimento di (OMISSIS) fosse stato cagionato da un’arma a fuoco e non da un pettine a punta.

12.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’aggravante della previsione dell’evento a carico di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Costoro, come si è detto esponendo le ragioni del motivo proposto in via principale, ebbero un significativo lasso di tempo per avere piena cognizione dell’accaduto e la concreta rappresentazione dell’evento morte che da lì a breve sarebbe sopravvenuto. La sentenza impugnata è carente e illogica nella parte in cui evidenzia un difetto di consapevolezza in capo ai prossimi congiunti di (OMISSIS) circa la reale portata del colpo esploso e, di conseguenza, circa la mancata rappresentazione della possibilità della morte.

  1. Il difensore della parte civile (OMISSIS), avv.to (OMISSIS), e il difensore delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avv.to (OMISSIS), con atti separati, hanno proposto ricorso articolando più motivi dai contenuti sovrapponibili, e ciò ne consente una unitaria illustrazione.

13.1. Con un primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per quanto attiene alla riqualificazione del fatto imputato ad (OMISSIS) in termini di omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente.

In modo contraddittorio la sentenza impugnata ha annullato la valenza fortemente indiziante del dolo eventuale, espressa dall’esame dell’indice della “lontananza della condotta tenuta da quella doverosa”, valorizzando in modo illogico l’elemento costituito dalla finalità della condotta, individuata nell’intento di evitare conseguenze dannose in ambito lavorativo. Essa non fa infatti comprendere sulla base di quale ragionamento il decesso di (OMISSIS), nella ipotizzata prospettazione di (OMISSIS), avrebbe comportato il rischio assai maggiore che fosse accertata la sua responsabilità per il colpo d’arma da fuoco che aveva colpito la vittima.

È invece logico ritenere che proprio la morte della vittima potesse essere considerata, con valutazione ex ante, evento che avrebbe reso più difficile l’accertamento delle modalità del fatto, e che quindi avrebbe salvaguardato in misura maggiore l’interesse ad evitare conseguenze dannose in ambito lavorativo.

Si consideri poi che dall’esame degli altri indici, costituiti dalla “personalità e dalle pregresse esperienze dell’imputato”, dalla “durata e dalla ripetizione dell’azione”, dalla “probabilità di verificazione dell’evento”, emerge, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del dolo eventuale.

La sentenza impugnata, una volta affermato che l’imputato si rappresentò l’evento morte addirittura come “probabile”, avrebbe dovuto indicare, per escludere il dolo eventuale in favore della colpa cosciente, quali concreti elementi consentissero all’imputato di escludere la verificazione dell’evento.

In modo illogico, invece, ha fatto leva sull’indice della finalità della condotta, ragionando come se l’occultamento della responsabilità per un reato fosse più o meno agevole a seconda della maggiore o minore gravità dello stesso. I due piani sono invece nettamente separati e indipendenti, perchè un conto è la gravità del reato, un conto è la più o meno alta possibilità di occultarlo con successo.

Il vero è che (OMISSIS), consapevole di aver esploso un colpo di pistola, di aver colpito con un proiettile che era rimasto all’interno del corpo della vittima, e rappresentandosi la probabilità della morte, fece di tutto per occultare le proprie responsabilità, prima rifiutandosi di chiamare i soccorsi e poi, a fronte della chiamata fatta dal figlio, rassicurando i soccorritori sul fatto che non serviva un loro intervento. E ciò senza essere in grado di apprestare alcuna cura alternativa al ferito o di predisporre altri interventi idonei a scongiurare l’evento infausto.

Dopo, quando il fatto della morte divenne ineluttabile, all’arrivo dei soccorritori, infine chiamati, continuò a mentire sulle cause del malore, tacendo ai sanitari l’essenziale notizia, ossia che la patologia da trattare era una ferita da arma da fuoco.

Ancora successivamente, quando (OMISSIS) giunse al Pronto soccorso, temendo che potesse riferire ai medici quanto era accaduto, tentò di guadagnarsi la complicità del medico di turno, dando lui la notizia dell’esplosione del colpo d’arma da fuoco ma al contempo chiedendo che la notizia fosse tenuta riservata e non fosse indicata nel referto, così da tutelare le sue aspettative di non perdere il posto di lavoro. Questo comportamento, che integra l’ipotesi dell’istigazione non accolta a commettere un reato, ne esprime la proclività a delinquere e rende ancor più incomprensibile l’affermazione della sentenza secondo cui l’azione pianificata dall’imputato debba essere incompatibile con l’accettazione dell’evento morte del (OMISSIS).

Altra illogicità rilevante che inficia la motivazione della sentenza è il non aver inteso che il comportamento mendace che (OMISSIS) tenne anche successivamente, nel corso dell’interrogatorio, non è compatibile con l’ipotesi che agì prevedendo sì l’evento ma con la convinzione che non si sarebbe verificato.

Bene ha invece operato il giudice di primo grado, che ha incluso tra gli indici rivelatori del dolo eventuale il fatto che, anche dopo la morte di (OMISSIS), (OMISSIS) continuò a tenere le stesse identiche condotte svianti e depistanti.

13.2. Con un secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità della colpa cosciente. Dei vari indicatori della colpa cosciente la sentenza ne ha trascurato alcuni che, nel caso in esame, sono decisivi per escludere la colpa cosciente e confermare la sussistenza del dolo eventuale. L’indice del comportamento contestuale o immediatamente successivo al fatto opera nel senso dell’assenza di qualsiasi fattiva e spontanea opera di soccorso da parte dell’imputato che, invero, tutto fece per impedire, sviare e comunque rallentare qualsiasi soccorso. L’indice della storia e delle pregresse esperienze professionali conduce pur esso alla sussistenza del dolo eventuale, perchè l’imputato non poteva in alcun modo confidare su proprie esperienze o capacità professionali per dominare il rischio creato dalla sua stessà condotta e per escludere che l’evento infausto, pur oggetto di sua rappresentazione in termini di probabilità, potesse non verificarsi.

  1. I difensori di (OMISSIS), avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), hanno articolato più motivi.

14.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di assise di appello, nel riqualificare l’imputazione in omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente, non ha dato adeguata motivazione circa la sussistenza di elementi di fatto dai quali dedurre che l’imputato agì nonostante la previsione dell’evento.

14.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Non è adeguatamente motivato il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l’aggravante della previsione dell’evento. Non v’è poi motivazione circa la scelta di determinazione della pena movendo dal massimo edittale.

  1. Il difensore di (OMISSIS), avv.to (OMISSIS), ha articolato più motivi.

15.1. Con i primi tre motivi ha dedotto vizi di violazione di legge e difetto di motivazione. Il delitto di omicidio colposo, per il quale (OMISSIS) ha riportato condanna, non può essere configurato per l’impossibilità di ravvisare in capo allo stesso una posizione di garanzia capace di attivare la clausola di equivalenza di cui all’articolo 40 cpv. c.p.. La sussistenza di una posizione di garanzia, costituita da obblighi di protezione o di controllo, deve apprezzarsi ex ante, a prescindere dal verificarsi dell’evento. Il principio del neminem laedere, evocato in sentenza, non giova a ravvisare un obbligo giuridico di impedire l’evento. Potrebbero in astratto ipotizzarsi le fattispecie di omissione di soccorso o di favoreggiamento personale in favore del padre: ma in ordine alla prima si rileva l’assenza di un requisito essenziale, quale il dolo, e in ordine alla seconda non può che evidenziarsi la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’articolo 384 c.p., avendo il ricorrente agito, in ipotesi, in favore del padre.

Quel che emerge è che i giudici di merito hanno operato una sovrapposizione di piani, confondendo l’obbligo di attivarsi con l’obbligo giuridico di impedire l’evento.

15.2. Con i motivi quarto, quinto e sesto ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Tali censure sono proposte per il caso di mancato accoglimento del motivo relativo al difetto di tipicità per mancanza di una posizione di garanzia. Il ricorrente immediatamente e spontaneamente chiamò i soccorsi componendo il numero telefonico 118, chiese reiteratamente l’intervento e fornì una ricostruzione di quanto era accaduto del tutto in linea con quelle che al momento erano le sue conoscenze.

Egli non fu presente all’esplosione del colpo di pistola e seppe dal padre che era partito un colpo a salve e che (OMISSIS) si era talmente spaventato da avere un attacco di panico. Si ha allora che la richiesta di intervento al 118 fu una condotta sollecitatoria idonea ad escludere la sussistenza dell’ipotesi di omicidio colposo in forma omissiva.

Appena dopo aver rinvenuto il bossolo esploso, il ricorrente insistette fortemente con il padre affinchè questi chiamasse nuovamente i soccorsi, riuscendo nel suo intento. Si tratta di un’ulteriore condotta di sollecitazione che esclude la sussistenza di profili di colpa penalmente rilevante.

Per il resto, non v’è prova alcuna che fu presente al momento in cui il padre parlò con il personale infermieristico intervenuto in soccorso e quindi che ascoltò e apprese la versione falsa e reticente che il padre stava fornendo, sì da essere obbligato a un intervento correttivo e chiarificatore con le parziali conoscenze di cui disponeva. E ciò a prescindere dalla considerazione se tali corrette informazioni, ove consegnate ai soccorritori, avrebbero potuto, con alto grado di probabilità, impedire la morte.

15.3. Con il settimo e l’ottavo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di assise di appello ha confermato assertivamente, e senza una reale e adeguata motivazione, la pena irrogata in primo grado. La determinazione della pena in misura così elevata è avvenuta in violazione dei parametri oggettivi e soggettivi dell’articolo 133 c.p. e con scelte che non hanno tenuto conto del contesto assolutamente eccezionale, complesso e di assai difficile interpretazione e gestione per quanti ne furono coinvolti.

  1. I difensori di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS), avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), hanno articolato più motivi.

16.1. Con il primo motivo hanno dedotto, al pari di quanto già detto in ordine al ricorso dell’avv.to (OMISSIS) per il solo (OMISSIS), vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di mancata individuazione di una posizione di garanzia, tale da fondare l’obbligo di impedire l’evento e quindi assegnare rilevanza causale al preteso comportamento omissivo.

16.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di assise di appello è incorsa in contraddizione nella parte in cui, da un lato, ha affermato, in linea con le risultanze peritali, che non era possibile per gli imputati rendersi conto della reale gravità delle lesioni riportate dalla vittima, attese le caratteristiche di unicità e paucisintomaticità della ferita, e, dall’altro, che le condizioni di salute del ferito, particolarmente gravi, erano tali da far configurare in capo agli imputati un preciso obbligo di garanzia e di attivazione.

Gli indici valorizzati dalla Corte territoriale per attestare la particolare gravità (esigue macchie di sangue sull’accappatoio, urla e pallore della vittima) sono invero maggiormente compatibili con uno stato di reversibilità delle condizioni della vittima. Se così è, le condotte dei ricorrenti successivamente allo sparo si posero in linea con la situazione da costoro percepibile, in modo conforme all’informazione del colpo d’aria, almeno sino al ritrovamento del bossolo che avvenne a distanza di tempo, intorno alla mezzanotte. Sino a quel momento fecero pieno affidamento nella capacità di (OMISSIS) di rimediare alla situazione anche in ragione dell’impossibilità di verificare personalmente la reale gravità delle condizioni di salute di (OMISSIS).

Peraltro, la regola cautelare asseritamente violata è individuata nell’obbligo di immediato soccorso, la cui violazione risponde ad una fattispecie omissiva propria, come quella di cui all’articolo 593 c.p., e non ad una figura criminosa omissiva impropria come quella ex articolo 589 c.p.. Si tratta di un macroscopico errore di impostazione.

16.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La sentenza è segnata da incoerenza per la parte in cui dà per acquisita in capo agli imputati la mancata consapevolezza dell’esplosione del colpo d’arma da fuoco e poi afferma il mendacio degli imputati nei confronti dei soccorritori e degli operatori del 118. Questa contraddizione ha determinato l’errore di qualificazione giuridica. Quando tennero i comportamenti incriminati l’unico reato commesso era quello di lesioni colpose e non certo l’omicidio, perchè la morte non si era verificata. Il loro mendacio dunque doveva essere inquadrato come favoreggiamento personale, non punibile perchè commesso in favore di un prossimo congiunto, ai sensi dell’articolo 384 c.p..

16.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione di un trattamento sanzionatorio eccessivo e non rispettoso dei parametri oggettivi e soggettivi di cui all’articolo 133 c.p..

  1. Il difensore delle parti civili, avv.to (OMISSIS), ha proposto memoria a sostegno del ricorso del procuratore generale presso la Corte di appello di Roma. Ha in particolare esposto le ragioni per le quali è del tutto illogico distinguere la posizione processuale dei figli e della moglie di (OMISSIS) dalla posizione di questi, perchè anche loro ebbero modo di accorgersi compiutamente nell’immediatezza di quanto era in realtà accaduto. Ha quindi evidenziato il travisamento dei fatti nella parte in cui la sentenza ha ritenuto non provata la presenza di (OMISSIS) al momento dello sparo.
  1. Successivamente gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), difensori di (OMISSIS), hanno depositato memoria con cui hanno illustrato le ragioni per le quali i ricorsi delle parti civili devono essere dichiarati inammissibili o comunque rigettati. Hanno preso in esame le argomentazioni ivi svolte in ordine agli indici sintomatici della sussistenza del dolo eventuale intendendone dimostrare l’illogicità. Parimenti hanno fatto per la parte in cui i ricorsi hanno inteso sostenere la tesi dell’erroneità della decisione in punto di configurabilità della colpa cosciente in luogo del dolo eventuale.
  1. L’avv.to (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), ha depositato memoria con cui ha specificamente replicato al ricorso del procuratore generale e in particolare a quanto ivi argomentato con i motivi quarto e quinto, attinenti direttamente alla posizione di (OMISSIS).

Il ricorso del procuratore generale è inammissibile, perchè non si è confrontato criticamente con le argomentazioni della sentenza e ha riproposto una diversa, ed errata, ricostruzione in punto di fatto della vicenda.

Si è invero di fronte ad una cd. doppia conforme, con identica ricostruzione del fatto sia in primo che in secondo grado, senza che il ricorrente abbia individuato profili di travisamento del fatto o della prova.

In caso di doppia conforme, con concorde esclusione della qualificazione giuridica più grave proposta in sede di esercizio dell’azione, deve valere la regola codicistica che, per il caso di cd. doppia conforme di proscioglimento, esclude che il pubblico ministero possa proporre ricorso per cassazione per vizi attinenti alla motivazione.

In ogni caso l’istruttoria ha accertato che (OMISSIS) non fu a conoscenza del grave pericolo di vita in cui versava (OMISSIS) e che quindi non impedì o ritardò deliberatamente i soccorsi, perchè il rinvenimento del bossolo e la conseguente ispezione del corpo di (OMISSIS) avvennero in un momento sensibilmente successivo alla prima chiamata al 118 e nel momento immediatamente precedente la seconda chiamata, fatta da (OMISSIS) proprio su insistenza di (OMISSIS).

Infine, il quinto motivo è inammissibile: con esso si propone, peraltro per la prima volta in sede di legittimità, la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell’aggravante comune della cd. colpa cosciente. La legge, invece, circoscrive la legittimazione del pubblico ministero all’impugnazione della sentenza di condanna ai casi in cui sia stato modificato il titolo di reato o sia stata esclusa la sussistenza di un’aggravante ad effetto speciale o sia stata stabilita una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

  1. Gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto memoria difensiva in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), con cui hanno sollecitato la dichiarazione di inammissibilità, o comunque il rigetto, del ricorso del procuratore generale svolgendo argomentazioni sovrapponibili a quelle contenute nella memoria proposta per (OMISSIS) in riferimento ai ricorsi delle parti civili, e in quella che gli stessi difensori hanno depositato in difesa soltanto di (OMISSIS) in relazione al ricorso del procuratore generale, e di cui si è prima detto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. I ricorsi del Procuratore generale e delle parti civili sono meritevoli di accoglimento per le ragioni che si espongono.
  1. Essi denunciano in via principale il mancato riconoscimento del dolo eventuale nel reato di omicidio addebitato sia ad (OMISSIS) che ai suoi familiari e, per tale via, deducono anche e implicitamente un vizio relativo alla qualificazione del fatto, per l’ovvia ragione che il discorso sul dolo implica, per necessità logico – giuridica, la deduzione dell’erronea individuazione della norma incriminatrice.
  1. Il tema dell’elemento soggettivo deve essere inquadrato all’interno della complessa vicenda che i giudici di merito hanno concordemente scomposto in due tratti di condotte, l’uno riferito soltanto ad (OMISSIS), l’altro anche ai suoi familiari, moglie e figli.

La prima condotta – che nel capo di imputazione è posta alla stregua di un antefatto (“dopo che (OMISSIS)… aveva esploso colposamente….”) – si sostanziò nell’esplosione colposa di un colpo d’arma da fuoco che procurò una lesione alla vittima; la seconda consistette nel ritardo nell’attivazione dei soccorsi e nelle false informazioni date agli operatori sanitari che infine intervennero.

  1. Quindi, secondo la Corte di assise di appello, i temi decisori sono costituiti, oltre che dall’esistenza o meno delle condotte dilatorie e mendaci e dalla loro incidenza sull’evento morte, dalla sussistenza o meno della posizione di garanzia in capo agli imputati; successivamente, dai profili soggettivi di responsabilità, questione ritenuta di centrale importanza (fl. 25).

Sulla posizione di garanzia l’esame è stato condotto in riguardo agli imputati che tennero i comportamenti rilevanti soltanto per il secondo tratto di condotta che, come detto, si compose di ritardi nei soccorsi e di false informazioni agli operatori sanitari.

In riferimento ad (OMISSIS), autore esclusivo del primo segmento di condotta, le due sentenze di merito non hanno approfondito il tema del nesso di causalità tra la condotta tenuta dopo il ferimento colposo e la morte di (OMISSIS); le differenze che hanno ritenuto di cogliere rispetto alla posizione degli altri imputati hanno riguardato soltanto il profilo soggettivo, nei termini quanto meno di una sua maggiore consapevolezza di quanto era accaduto ed aveva determinato il malessere della vittima, fermo restando che anche (OMISSIS), al pari degli altri imputati, prese parte al secondo tratto di condotta, strutturalmente omissiva.

  1. Invero, secondo la descrizione d’imputazione e quanto poi accertato dalle sentenze di merito, le omissioni si combinarono con porzioni di condotte attive, tra le quali assunsero particolare importanza il rendere false informazioni agli operatori sanitari su quanto realmente accaduto, dopo aver provveduto a sciacquare la ferita e vestire (OMISSIS) in modo da far cessare la perdita di sangue ed occultare la ferita (v., infra, par. 18); e però, ad una considerazione unitaria di quel tratto di condotta, la cifra unificante del ritardo nelle chiamate e delle menzogne agli operatori sanitari fu proprio l’omissione di una tempestiva sollecitazione di utili soccorsi. Le false informazioni furono quindi un modo per restare inerti e per non dare corso ad una tempestiva richiesta dei soccorsi che, invece, avrebbero potuto efficacemente intervenire a tutela e protezione del bene della vita di (OMISSIS).
  1. Una condotta omissiva fu tenuta da tutti gli imputati nel segmento successivo all’esplosione di un colpo di pistola, ascrivibile soltanto ad (OMISSIS), che, dopo il ferimento colposo, rimase inerte, quindi disse il falso ostacolando i soccorsi; la morte di (OMISSIS) sopraggiunse da lì a poco quale conseguenza sia delle lesioni causate dal colpo di pistola che della mancanza di soccorsi che certamente, se tempestivamente attivati, avrebbero scongiurato l’effetto infausto.

Secondo la ricostruzione fatta propria dalla sentenza impugnata, i risultati dell’indagine sulla premessa della rilevanza causale delle condotte omissive non possono allora che riguardare anche la posizione di (OMISSIS).

  1. La Corte di assise di appello ha scartato l’ipotesi di qualificazione secondo la norma incriminatrice dell’omissione di soccorso ed ha invece guardato alla previsione di cui all’articolo 40 cpv. c.p., fondando l’obbligo giuridico di impedire l’evento sul “principio generalissimo del neminem laedere” (fl. 31).

Ha in tal modo definito un punto che la sentenza di primo grado ha trattato in modo alquanto impreciso.

La sentenza di primo grado ha assegnato rilevanza causale alle condotte omissive per mezzo del “dovere giuridico di garantire il soccorso a chi ne abbia necessità” (fl. 30), facendo intendere così di aver spostato l’attenzione dalla posizione di garanzia di cui all’articolo 40, cpv., c.p. all’obbligo di attivarsi in favore di chi venga trovato in pericolo, secondo il paradigma di cui all’articolo 593 c.p..

Immediatamente dopo ha invece affermato che i comportamenti gravemente negligenti, imprudenti e lesivi dell’obbligo di garanzia nei confronti del ferito, andarono “ben oltre la mera omissione del soccorso, integrando, piuttosto, il più grave delitto di cui all’articolo 589 c.p. ” (fl. 31). Il dovere di soccorso del ferito, prima evocato, ha quindi ceduto il passo ad un obbligo di protezione derivante da una posizione di garanzia, la cui violazione ha determinato quell’andare oltre delle condotte verso un piano di rilevanza penale di maggior disvalore.

  1. Nel rispondere al rilievo circa la configurabilità, almeno in astratto, di un addebito di omissione di soccorso la Corte di assise di appello ha affermato che tale fattispecie non è applicabile a chi si è reso responsabile dell’aggravamento delle condizioni del ferito, “avendo agito senza attenersi alle regole di cautela imposte dalla posizione di garanzia” (fl 32).

Ha ulteriormente chiarito, sempre in riguardo alla richiamata disposizione incriminatrice, che nel caso concreto si assiste a un difetto delle condizioni di tipicità. Gli imputati, questa la tesi sinteticamente esposta, non potrebbero rispondere di tal delitto perchè non si sono imbattuti, non hanno trovato un ferito, secondo la lettera della disposizione incriminatrice che punisce “chiunque, trovando… una persona ferita…” ma sono stati essi stessi responsabili dell’aggravamento della condizione del ferito…” (fl. 32).

  1. La soluzione, pur corretta, è sostenuta da una motivazione non condivisibile, che deve pertanto essere rettificata.
  1. Quanto alla dedotta non configurabilità del delitto per limiti inerenti alla descrizione del contesto in cui l’omissione si colloca, non è dubbio che non possa rispondere del delitto colui che abbia (volontariamente) dato causa alla situazione di pericolo in cui versa la vittima.

Ma la conclusione dell’estraneità delle condotte all’area dell’omissione di soccorso non può dipendere dal fatto che gli imputati non “trovarono” un ferito, sì come la norma postula, perchè, così impostato il ragionamento, si incorre in un vizio logico determinato dalla confusione tra le due diverse sequenze, cronologicamente ordinate, di cui si compone il fatto secondo la premessa dalla stessa Corte di assise di appello formulata.

  1. Gli imputati, secondo la ricostruzione delle due sentenze, non appena avvertirono il forte rumore provocato dallo sparo, accorsero nella stanza da bagno e si trovarono di fronte ad un ferito, sì come la disposizione incriminatrice richiede.

Dunque, sul piano oggettivo, la situazione che si venne a determinare fu conforme al tipo descritto dalla norma.

Si consideri, del resto, che da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l’espressione trovando non va intesa in senso letterale (come si desume anche dalla relazione al codice del 1887 – codice Zanardelli del 1889 -), poichè, secondo la mens legis, vanno compresi tra i soggetti attivi anche coloro che si siano trovati presenti prima che si verificasse l’evento, oppure che abbiano assistito al fatto” – Sez. 5, n. 3894 del 21/11/1974, dep. 1975, Luini, Rv. 129683 -. E, ancora, ha aggiunto che “il termine trovare deve intendersi nel senso di imbattersi, venire in presenza di, e implica un contatto materiale diretto, attraverso gli organi sensoriali, con l’oggetto del ritrovamento”, senza che rilevi “la presenza in loco dell’agente prima che il pericolo sorga, non potendo escludersi l’obbligo del soccorso sol perchè il contatto sensoriale fra agente e soccorrendo si verifica non a causa di una condotta posta in essere dal primo ma a causa di una condotta dello stesso soccorrendo o di terzi” – Sez. 5, n. 6339 del 31/01/1978, Ballestrero, Rv. 139066.

  1. Lo stesso ragionamento vale per la posizione di (OMISSIS), seppure questi fu autore del presupposto dell’intera vicenda, ossia del ferimento colposo ascrittogli.

Anche (OMISSIS), appena dopo aver colpito (OMISSIS), venne a trovarsi di fronte ad un ferito e quindi anche lui fu immediatamente gravato dall’obbligo giuridico di attivarsi per dare avviso di quanto accaduto e assicurare un soccorso alla vittima. Se il colpò partì accidentalmente, senza che lui volesse quanto commesso, dal momento che, secondo quanto dallo stesso dichiarato, credeva che l’arma fosse scarica, dovette allora essere sorpreso da un fatto per lui non prevedibile e, al pari degli altri, si trovò al cospetto di un ferito bisognoso di soccorso.

Altro sarebbe stato se si fosse ritenuto che avesse sparato con la volontà di ferire o uccidere, perchè l’ordinamento non può logicamente assegnare un obbligo di soccorso alla persona che la situazione di pericolo ha volontariamente causato sin da subito con il proposito di ledere o, ancor meglio, uccidere.

In senso contrario, ma solo su quest’ultimo aspetto, si pronunciò molti anni addietro Sez. 1, n. 6938 del 14/12/1989, dep. 1990, Di Venuto, Rv. 184307, secondo cui “il dovere di prestare assistenza ad una persona ferita, previsto dall’articolo 593 cpv. c.p., si impone anche a chi ha cagionato volontariamente le ferite mediante un delitto contro la persona senza il fine di uccidere, per cui se egli non adempie a tale dovere risponde, in concorso materiale, del delitto di omissione di soccorso e di quello precedentemente commesso contro la stessa persona”. Questa interpretazione sembra essere tuttavia ormai superata, come si desume da una assai meno datata pronuncia, per la quale “in tema di circolazione stradale, ai fini della configurabilità dei reati ascrivibili all’utente della strada per aver omesso di fermarsi e di portare soccorso a norma dell’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7, l’incidente, che costituisce il presupposto dell’obbligo di attivarsi, deve essere il risultato di un comportamento colposo dell’agente, poichè, ove lo stesso derivi da una condotta dolosa, il disvalore dell’omissione non trova sanzione in reati autonomi rispetto alla fattispecie lesiva della vita o dell’incolumità individuale” – Sez. 6, n. 17621 del 18/03/2014, V, Rv. 261428.

  1. Residua allora l’aspetto più importante dell’affermazione della impugnata sentenza, ossia che gli imputati, ivi compreso per quanto già esposto (OMISSIS), non possono rispondere del delitto di omissione di soccorso perchè quel che venne in rilievo non fu un mero obbligo di soccorso ma un obbligo di protezione derivante da una posizione di garanzia.

Tutti gli imputati intervennero, con le loro condotte sostanzialmente omissive, dopo che il ferimento di (OMISSIS) si era già verificato; e quindi incisero sull’aggravamento delle sue condizioni, sì come ricordato dalla Corte di assise di appello, violando un obbligo di intervento qualitativamente diverso dal mero obbligo di soccorso ed espressivo di una posizione di garanzia.

  1. La distinzione tra i due obblighi è stata chiarita dall’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che, da un lato, ha individuato la posizione di garanzia nell’obbligo gravante su categorie predeterminate di soggetti a cui la legge extrapenale o altra fonte giuridica – quale il contratto – capace di produrre un obbligo assegni a terzi adeguati poteri per l’impedimento di eventi offensivi di beni altrui, la cui tutela è a loro affidata in ragione dell’incapacità dei titolari di provvedere autonomamente alla loro protezione; e, dall’altro, ha messo in evidenza che l’obbligo di attivarsi è invece quello di agire a tutela di certi beni che sorge in capo a soggetti privi di poteri giuridici impeditivi dell’evento al verificarsi di un determinato presupposto di fatto individuato dalla stessa norma incriminatrice.

Tale è l’obbligo di attivazione che la norma incriminatrice dell’omissione di soccorso pone in capo a chiunque – pur privo, ancor prima che la situazione d’insorgenza dell’obbligo si realizzi, di alcun potere di impedimento dell’evento lesivo – trovi, si imbatta, in una persona che necessiti di assistenza e, appunto, di soccorso.

  1. La differenza tra posizione di garanzia ex articolo 40, cpv. c.p. e obbligo di attivarsi per soccorso ai sensi dell’articolo 593 c.p., non corre sul piano della idoneità a qualificare come causali le condotte omissive in riferimento all’evento morte.

Se ne trae conferma inequivoca proprio nella disposizione incriminatrice dell’omissione di soccorso, e specificamente in quella parte ove si prevede l’aumento o il raddoppio della pena per il caso in cui dalla condotta omissiva dell’avviso all’Autorità o dell’assistenza derivi, rispettivamente, una lesione personale o la morte. La relazione causale con l’evento infausto muta la struttura del reato omissivo che, in ragione dell’evento aggravatore, si connota non già per il pericolo ma per l’effettiva lesione al bene tutelato.

In questo senso si è espressa di recente Sez. F, n. 38200 del 23/08/2019, Simoncini, Rv. 277290, che ha precisato la diversa natura della fattispecie di cui all’articolo 593 c.p., comma 3, rispetto a quella di cui ai commi precedenti, stabilendo che l’ipotesi aggravata si struttura non già come reato di pericolo di natura omissiva ma come reato omissivo improprio di danno, “posto a carico dell’agente in virtù della derivazione causale dell’evento morte dalla… condotta inosservante dell’obbligo di avviso e di soccorso”.

Quanto appena detto non legittima però la conclusione di una piena equipollenza tra le due posizioni, perchè una sostanziale differenza residua sul piano delle conseguenze sanzionatorie.

  1. Nella configurazione del reato di omissione di soccorso l’evento morte si atteggia ad evento aggravatore che, nel disegno originario del codice, avrebbe dovuto essere imputato all’autore del fatto omissivo a titolo di responsabilità oggettiva.

Come è noto, però, l’interpretazione costituzionalmente orientata, dal principio di personalità della responsabilità penale, ha condotto progressivamente a modellare le varie ipotesi di responsabilità oggettiva presenti nel codice in termini di responsabilità a titolo di colpa: così è stato per il delitto preterintenzionale, per la struttura composita della fattispecie della morte come conseguenza non voluta di un delitto doloso (articolo 586 c.p.), e per i reati aggravati dall’evento. Valga ora il riferimento a quanto autorevolmente affermato in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (articolo 586 c.p.) da Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci, Rv. 24338101, secondo cui “ai fini della imputazione della conseguenza ulteriore non voluta di un reato-base doloso, la colpa non può essere presunta in forza della sola violazione della legge incriminatrice del reato doloso”; e, ancora, “l’evento non voluto sia comunque soggettivamente collegabile all’agente, ovvero sia a lui rimproverabile a titolo di colpa in concreto, valutata secondo i normali criteri di valutazione della colpa nei reati colposi”.

Anche nella fattispecie aggravata di cui all’articolo 593 c.p., comma 3, opera dunque il criterio di imputazione per colpa, come affermato dalla citata sentenza Sez. F, n. 38200 del 23/08/2019, Simoncini, Rv. 277290, secondo cui l’evento morte è riconducibile all’omissione dell’agente ove essa sia qualificabile come colposa.

Se allora si pone mente al fatto che l’omicidio commesso per colpa in forza di una condotta omissiva rilevante ex articolo 40, cpv. c.p. è punito in modo sostanzialmente più grave del delitto di omissione di soccorso aggravato dall’evento morte che, per quanto appena primo detto, è parimenti imputabile a titolo di colpa, occorre prendere atto che l’elemento differenziale capace di spiegare la diversità di trattamento risiede appunto nella presenza nell’un caso e non nell’altro di una posizione di garanzia.

Il rilievo non vale invece per il caso in cui l’evento morte sia voluto da chi si renda responsabile dell’omissione di soccorso, perchè la volontà dell’evento fa trasmodare il reato in quello di omicidio doloso con totale assorbimento in esso del delitto di omissione di soccorso.

  1. Nella vicenda che portò alla morte di (OMISSIS), la posizione degli imputati non può essere qualificata dal generale dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica, evocato dalla Corte di assise di appello, perchè esso incombe su qualunque consociato e non ha alcuna capacità selettiva per la costituzione di obblighi qualificati di agire in capo soltanto a taluni soggetti che possano così dirsi garanti della protezione dei beni giuridici nella titolarità di altri soggetti.

Ma, ancora e di più, il generale dovere di non arrecare offesa agli altrui beni non significa all’evidenza che chiunque, gravato da questo dovere, sia per ciò solo titolare di poteri impeditivi della verificazione di un evento lesivo in danno di un’altra persona.

  1. Come accertato nei giudizi di merito, l’esplosione asseritamente colposa del colpo di pistola causò una ferita definita dai periti atipica, non tanto e non solo per la relativa paucisintomaticità ma anche per la lunga sopravvivenza del ferito, in conseguenza del fatto che il colpo non produsse una lacerazione, una devastazione dei tessuti e assicurò “una sopravvivenza non ordinaria nei casi di ferita da arma da fuoco” (fl. 27).

Si ebbe dunque un lungo lasso temporale durante il quale (OMISSIS) e i suoi familiari si presero cura di (OMISSIS), che pure non perse coscienza.

(OMISSIS) si trovava nell’abitazione della famiglia (OMISSIS) in ragione della relazione affettiva che lo legava a (OMISSIS). Con l’intero nucleo familiare della fidanzata era in rapporti di spiccata confidenza, di tipo sostanzialmente familiare.

Non può altrimenti spiegarsi la naturalezza con cui (OMISSIS) potette entrare nella stanza da bagno nel momento in cui lui era intento a farsi una doccia, e lì rimanere intrattenendo una discussione sulle armi e addirittura secondo la versione da lui data e accreditata nella contestazione – inscenare uno scherzo impugnando la pistola che aveva recuperato proprio in quel frangente per poi puntargliela contro (fl. 6 della sentenza di primo grado).

Come si legge nella sentenza di primo grado i vicini di casa della famiglia (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sentirono dopo lo sparo le grida di un ragazzo che chiedeva aiuto, rivolgendo con un “vi prego, aiutatemi” una ben precisa richiesta di soccorso ai (OMISSIS), e voci di donna, quindi – deve ritenersi di (OMISSIS) e/o di (OMISSIS), che “cercavano di tranquillizzarlo”, che “lo tranquillizzavano” (fl. 30).

È allora del tutto logico concludere che (OMISSIS), rimasto ferito in conseguenza di quello che si è ritenuto un anomalo incidente, restò affidato alle cure di (OMISSIS) e dei di lui familiari.

(OMISSIS) notò la perdita di sangue dalla ferita, provvide a sciacquare il braccio del ferito, “così da far cessare l’uscita di sangue”; poi, unitamente ai familiari, lo portò nella stanza da letto e lì lo vestirono “con abiti procurati da (OMISSIS)” (fl. 3). Tutti presero parte alla gestione delle conseguenze dell’incidente: si informarono su quanto accaduto, recuperarono la pistola e provvidero a riporla in un luogo sicuro, rinvennero il bossolo, eliminarono le macchie di sangue con strofinacci e successivamente composero una prima volta il numero telefonico di chiamata dei soccorsi.

Già questa sequenza di azioni rende chiaro che (OMISSIS) e i suoi familiari assunsero volontariamente rispetto a (OMISSIS), rimasto ferito nella loro abitazione, un dovere di protezione e quindi un obbligo di impedire conseguenze dannose per i suoi beni, anzitutto la vita.

  1. In questo senso deve leggersi il riferimento della sentenza impugnata al fatto che i figli e la moglie di (OMISSIS), “soggetti istruiti, maggiorenni…” furono “… pienamente consapevoli della reale gravità dell’accaduto sin quasi dallo stesso momento in cui ne fu consapevole il feritore” (fl. 31). Questa consapevolezza, ancor prima di esser valutata sul piano dei profili soggettivi di responsabilità, ha segnato l’assunzione volontaria del dovere di protezione in favore di (OMISSIS) non appena questi rimase ferito e ben prima che l’evento morte ebbe a verificarsi.

Il dovere del neminem laedere si concretizzò in tal modo, in ragione delle peculiarità del caso, ossia di un ferimento verificatosi quando la vittima era ospite della famiglia della giovane fidanzata, in un preciso obbligo di protezione. Di esso gli imputati si fecero carico assumendo interamente, in luogo del titolare del bene esposto a pericolo, la gestione del pericolo che si prospettava.

  1. Ciò che avvenne è quindi valutabile secondo il principio di diritto, più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “si delinea una posizione di garanzia a condizione che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poichè il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica – anche negoziale – abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l’evento dannoso sia cagionato. (La Corte ha anche precisato che un soggetto può dirsi titolare di una posizione di garanzia, se ha la possibilità, con la sua condotta attiva, di influenzare il decorso degli eventi, indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico garantito)” – Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010, Quaglierini e altri, Rv. 248849.
  1. La Corte di assise di appello ha negato la sussistenza del dolo eventuale in capo ad (OMISSIS) facendo un uso non accorto delle indicazioni interpretative contenute nella sentenza delle Sezioni unite di questa Corte – Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261105.

Il portato di questa importante pronuncia è che al dolo deve in ogni caso essere riconosciuta, quale che sia la forma in cui esso si articola, una componente volontaristica e quindi spiccatamente naturalistica, non surrogabile con requisiti essenzialmente normativi. Il dolo eventuale, allora, non è altro che una forma di un unico e unitario istituto, e quindi partecipa, al pari delle altre, sia dell’elemento della rappresentazione che della volontà, in piena corrispondenza con la definizione generale di cui all’articolo 43 c.p.. La sua legittimazione si fonda proprio su tale norma, che rende necessario il riscontro di un atteggiamento psichico reale, di una effettiva espressione di volontà.

In questa prospettiva non ha alcuna importanza stabilire se si sia di fronte ad un nucleo di volontà definibile in senso stretto secondo i canoni della scienza psicologica o se, invece, si abbia un atteggiamento psichico solo normativamente assimilabile, perchè quel che rileva sul piano delle scelte giuridiche è la definizione normativa di volontà, che comprende ma non si esaurisce nelle determinazioni intenzionali.

La volontà si esprime, quando è in gioco il dolo eventuale, nella consapevole e ponderata adesione all’evento. Non può dunque più parlarsi di mera accettazione del rischio, ma occorre aver riguardo alla volontà intesa come accettazione dell’evento, perchè questo è il modo con cui può volersi un dato futuro al momento in cui si attua una opzione per una condotta.

Nel concreto confronto dell’agente con l’evento e infine nell’adesione, nell’accettazione che l’evento si realizzi, si sostanzia la ragione della rimproverabilità della condotta, e quindi della colpevolezza.

  1. Le difficoltà per l’interprete non sono tanto di definizione, di inquadramento dommatico, quanto di accertamento.

Il tema dell’accertamento, come hanno ben ricordato le Sezioni unite, è di particolare complessità “dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall’id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l’espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici” (fl. 148).

Ed è su questo terreno, di ricostruzione indiziaria dell’elemento soggettivo, che la sentenza impugnata rivela errori applicativi e difetti di motivazione.

  1. La Corte di assise di appello ha passato in rassegna i vari indicatori che l’elaborazione giurisprudenziale ha nel tempo affinato per l’indagine sul dolo eventuale, sì come richiamati dalla più volte citata sentenza delle Sezioni unite con l’importante precisazione che sono solo alcuni tra quelli possibili e formano un catalogo aperto, dovendosi in ogni caso aver riguardo alla vicenda concreta, che “può mostrare plurimi segni peculiari in grado di orientare la delicata indagine giudiziaria sul dolo eventuale” (fl. 187).
  1. Il perno intorno al quale ruota il ragionamento è che il fine che animò la condotta di (OMISSIS) in riferimento al più volte menzionato secondo tratto di condotta, dal ferimento colposo in poi, fu di evitare conseguenze dannose sul piano lavorativo; e che l’affermazione di tale finalità è incompatibile, in netto contrasto, con l’assunto di un’adesione volontaria all’evento morte.

La morte di (OMISSIS) avrebbe infatti comportato un aggravio di responsabilità a suo carico; si argomenta nel senso che, se (OMISSIS) cercò di occultare l’avvenuto ferimento con l’arma in dotazione, tentando così di evitare che si risalisse alla sua responsabilità per aver fatto un uso incauto della pistola, certo non volle, non accettò mai che si verificasse la morte di (OMISSIS), perchè questo evento avrebbe comportato per lui e i suoi familiari conseguenze dannose ancora maggiori.

L’argomentazione è manifestamente illogica.

  1. L’affermazione di quella finalità non comporta per nulla, secondo quel criterio di necessità ritenuto dalla sentenza impugnata, che (OMISSIS) non volle la morte.

Un dato era ormai irreversibile, ossia il ferimento con un proiettile esploso dall’arma che lui aveva in dotazione per ragioni di ufficio.

Sia che (OMISSIS) sopravvivesse sia che morisse, quel fatto non poteva essere posto nel nulla, non poteva essere occultato.

In più, se (OMISSIS) non fosse morto avrebbe potuto raccontare quel che era accaduto, ed è dunque assai più logico ritenere, muovendosi sul piano della ricostruzione indiziaria individuato dalla Corte di assise di appello, che la sua morte ben potesse essere considerata evento non già che avrebbe svelato in maggior misura le responsabilità di (OMISSIS), ma che, all’opposto, avrebbe reso più disagevole l’accertamento di dette responsabilità, proprio perchè si sarebbe sostanziata nella soppressione di una importante fonte di prova.

Soltanto con la morte di (OMISSIS) si sarebbe potuto confidare che, fermo il dato non altrimenti occultabile dell’avvenuto sparo per mezzo di quella pistola – non si trascuri che (OMISSIS) aveva accertato che il proiettile non era fuoriuscito dal corpo della vittima (fl. 39) -, le Autorità non avrebbero potuto disporre del corredo di informazioni necessarie alla compiuta ricostruzione, anche in punto dei profili soggettivi di responsabilità, di quanto accaduto quella sera nell’abitazione della famiglia (OMISSIS).

Quanto appena esposto non implica che si debba propendere per la tesi, mai prospettata dall’accusa, che l’imputato perseguì proprio l’obiettivo della morte di (OMISSIS), ma piuttosto a evidenziare come il ragionamento del giudice di appello abbia illogicamente conferito all’indicatore preso in esame un valore indiziario non adeguatamente giustificato.

  1. L’indicatore costituito dall’apprezzamento delle conseguenze negative per (OMISSIS) in caso di verificazione dell’evento morte è stato del pari mal utilizzato.

Il giudice di appello ha ancora una volta fatto leva sull’argomento che l’imputato non potette ignorare che la morte avrebbe comportato indagini sulla esatta dinamica dell’accaduto, ma ha trascurato un rilievo di segno opposto, ossia che la ricostruzione della vicenda, nella prospettazione ex ante dell’imputato, sarebbe stata comunque inevitabile una volta che il colpo di pistola era stato esploso e aveva ferito (OMISSIS).

Sopravvissuto o meno il ferito, l’accertamento sarebbe stato assai poco evitabile: ed anzi, proprio col pensare che la morte non si sarebbe verificata, il timore di un accertamento di responsabilità ancora più completo e fedele ai fatti sarebbe stato ragionevolmente più fondato, perchè le indagini si sarebbero potute avvalere del contributo di conoscenze della vittima.

Del tutto illogica è poi la notazione che la richiesta fatta al Dott. (OMISSIS), al P.I.T. di (OMISSIS), di non far menzione nei referti del colpo d’arma da fuoco come causa del ferimento fu indicativa del radicato convincimento di (OMISSIS) che (OMISSIS) non sarebbe morto (fl. 49).

Se mai, sul piano delle logiche inferenze capaci di testare la bontà di un risultato indiziario, quell’episodio potrebbe indurre ad una opposta deduzione: confidando nel fatto che (OMISSIS), morendo, non avrebbe potuto più dichiarare altrimenti, il tentativo di occultare la verità dei fatti doveva necessariamente comportare la ricerca della complicità del Dott. (OMISSIS), che restava a quel punto unica fonte di prova, almeno per questa parte, di quanto accaduto, fatta eccezione ovviamente dei familiari di (OMISSIS) che però si erano già mostrati assolutamente disponibili a fornire versioni di comodo.

  1. La Corte di assise di appello ha, per altro verso, affermato che (OMISSIS) evitò consapevolmente e reiteratamente di osservare l’unica possibile condotta in quelle circostanze di tempo e di luogo, e cioè l’immediata chiamata dei soccorsi. E ciò fece – ha proseguito – ben sapendo di aver esploso un colpo di pistola, e quindi con chiara rappresentazione – espressa con la formula di forte valenza logica del “non poteva non rappresentarsi” – della verificazione dell’evento più tragico (fl. 48).

Non ha però sul punto considerato, dando causa quanto meno ad una carenza di motivazione, che, se così fu, non venne in rilievo un comportamento impulsivo, repentino, e quindi scarsamente compatibile con la disponibilità di uno spazio di ponderazione delle conseguenze che sarebbero potute derivare; ma, al contrario, un contesto che favoriva la considerazione delle diverse opzioni, e quindi – è logico ritenere – che induceva ad uno specifico confronto con le conseguenze della condotta per la quale si determinò.

  1. Ancora, la condotta di (OMISSIS), si è osservato, fu “assolutamente anti-doverosa e aspramente censurabile” (fl. 47); egli, militare e possessore di armi, ebbe chiara e nitida rappresentazione dell’evento infausto, fu “perfettamente in grado di rendersi conto degli effetti del colpo” (fl. 48).

Anche per questo profilo la Corte di assise di appello è incorsa in un rilevante vizio di motivazione. Se le pregresse esperienze erano di tal tipo, e cioè non idonee a fare acquisire particolari abilità nel fronteggiare evenienze del genere, e cioè ferimenti accidentali con le armi da fuoco, sarebbe stato doveroso chiedersi, onde evitare manifeste illogicità nello svolgimento argomentativo, su quale base l’imputato potesse razionalmente fondare il convincimento che l’evento non si sarebbe verificato.

  1. Ove si fosse supposto che (OMISSIS) avesse in cuor suo sperato che (OMISSIS) non sarebbe morto e che, aggrappato a questa speranza, avesse accantonato nel suo animo, in quei momenti certo non facili, il dubbio circa l’evento infausto, lo avesse in qualche modo rimosso, sarebbe stato allora necessario indagare – e ciò la Corte di assise di appello non ha fatto – su quali aspetti di oggettiva serietà avrebbe potuto fare affidamento per far sì che la speranza potesse strutturarsi in una convinzione di buona fede che la morte non si sarebbe verificata.
  1. Anche la negazione di valenza indiziaria attribuita al mendacio successivo di (OMISSIS) non trova giustificazione in solidi argomenti logici. È possibile ritenere che il falso dichiarato nel corso dell’interrogatorio dinnanzi al pubblico ministero, sostenendo la tesi del colpo partito accidentalmente, fu finalizzato a contenere, a ridurre le responsabilità con quanto commesso, ma deve evidenziarsi, per un’adeguata valutazione, che quel mendacio ha segnato una linea di continuità assolutamente omogenea con il comportamento tenuto sin da subito, immediatamente dopo il ferimento, improntato a continue falsità e reticenze. Il fatto che le condotte mendaci furono tenute anche successivamente può attestare proprio quel che il giudice di appello ha ritenuto di poter escludere.

La persistenza e la pervicacia nel mendacio non consentono d’altra parte di apprezzare quello scarto nell’atteggiamento psicologico su cui ragionevolmente fondare il convincimento che l’evento morte in qualche modo colse di sorpresa (OMISSIS), ove si supponga che avesse maturato il convincimento che non si sarebbe verificato.

  1. La Corte di assise di appello si è poi avvalsa dell’indicatore del giudizio controfattuale di cui alla formula di Frank e, ancora una volta, è incorsa nello stesso vizio logico che ha riguardato l’uso indiziario di altri indicatori, quello attinente alle finalità della condotta (par. 25) e quello, prossimo, delle conseguenze negative in caso di verificazione dell’evento (par. 26). La premessa è che quel che (OMISSIS) volle evitare fu che si accertasse che aveva sparato e allora, questa la conclusione, non avrebbe potuto volere l’evento che inevitabilmente avrebbe comportato l’emersione proprio del fatto che voleva occultare.

Si è così insistito nel trascurare che la morte non avrebbe rivelato nulla più di quanto lo stesso fatto del ferimento era capace di significare, ossia che (OMISSIS) era stato colpito da un colpo d’arma da fuoco esploso proprio dalla pistola in dotazione ad (OMISSIS).

Non ha consistenza logica l’assunto secondo cui, se avesse avuto certezza della verificazione dell’evento, si sarebbe certo trattenuto dalla condotta illecita.

Al di là delle difficoltà nell’esperire “il controfattuale e di rispondere con sicurezza alla domanda su ciò che l’agente avrebbe fatto se avesse conseguito la previsione della sicura verificazione dell’evento illecito collaterale” – come ricordato da Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, cit. – quel che rende inattendibili le conclusioni tratte è la premessa, logicamente non validata, su cui il giudizio è costruito.

  1. Ma v’è di più. La formula di Frank, secondo quanto già prospettato in dottrina, non è strumento affidabile di indagine quando il caso da esaminare si connota per un evento il cui verificarsi, pur messo in conto in modo calcolato, comporti per l’autore della condotta il sostanziale, più o meno integrale, fallimento del piano. L’evento collaterale è infatti, in tale ipotesi, in relazione di incompatibilità con il fine perseguito dall’agente, come attestato dall’esempio di colui che, al fine di ottenere determinate informazioni, sottoponga a sevizie una persona che, proprio per le sevizie subite, muoia e quindi non sia più nelle condizioni di riferire quanto l’agente desiderava conoscere.

Con l’applicazione della menzionata formula dovrebbe dirsi che il seviziatore, ove avesse previsto come certo l’evento morte, si sarebbe astenuto dall’agire o almeno dall’agire in quel modo; ma non sfuggirebbe ad alcuno l’assurdità della soluzione di escludere proprio in tale ipotesi il dolo eventuale.

La conclusione, che nell’esempio dell’aguzzino appare all’evidenza come paradossale, è riproposta, in forma più attenuata ma con la stessa valenza eristica, nel ragionamento condotto dal giudice di appello, quando ha insistito sulla relazione di sostanziale incompatibilità tra il fine di evitare conseguenze pregiudizievoli in ambito lavorativo e la morte di (OMISSIS).

Il vero è che anche nell’ipotesi in cui la verificazione dell’evento collaterale rappresenti il fallimento del piano non può escludersi che l’agente abbia operato una consapevole opzione accettando la verificazione dell’evento.

Può infatti accadere che nell’agente prevalga la speranza, il desiderio di realizzare un certo risultato anche di fronte all’eventualità che proprio quella condotta renda definitivamente non realizzabile il risultato perseguito.

  1. Altro errore della sentenza impugnata è consistito nel ritenere che la statuizione del giudice di primo grado di riconoscimento delle attenuanti generiche non fosse rivedibile, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, pur se il fatto imputato è stato qualificato in omicidio colposo con significativo mutamento della decisione assunta in precedenza.

Il giudice di appello non ha a tal proposito considerato che le valutazioni di minore disvalore del fatto, implicate dalle attenuanti generiche. sono strettamente connesse al giudizio sulla fattispecie, sì che il mutamento della stessa non può che comportare il venir meno di preclusioni legate all’effetto devolutivo dell’appello.

  1. La Corte di assise di appello ha confermato la condanna di primo grado, pronunciata nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) con affermazione del profilo colposo, dal momento che: non è stato accertato se ebbero consapevolezza circa la natura del colpo esploso, se a salve o vero e proprio colpo micidiale; costoro invece furono rassicurati da (OMISSIS) circa il fatto che non si era verificato nulla di grave; e comunque si trovarono di fronte ad una ferita dalle caratteristiche peculiari per la particolare carenza di segni esterni.

Ha però ritenuto che, almeno da un certo momento in poi dall’avvenuto ferimento, ebbero conoscenza di quanto fosse accaduto e quindi tennero “un comportamento negligente e imprudente, e lesivo del neminem laedere e della posizione di garanzia che erano venuti ad occupare” (fl. 52).

In conformità con il giudice di primo grado, quello di appello ha ritenuto che gli imputati ebbero sì immediata consapevolezza che era stato esploso un colpo di pistola, ma non v’è prova che ebbero anche certezza che si fosse trattato di un vero colpo e non di un colpo a salve (fl. 29).

Osserva al riguardo la Corte di assise di appello che, siccome omisero per un tempo apprezzabile di meglio verificare le reali cause del malessere di (OMISSIS) – e quindi di richiedere con la necessaria tempestività l’intervento dei soccorsi e poi di chiarire agli operatori sanitari quanto era a loro conoscenza -, agirono con colpa.

Peraltro, ha aggiunto, non v’è certezza circa il concorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) e di (OMISSIS) nel mendacio agli operatori del 118, per un rilevato ma non meglio descritto contrasto tra le dichiarazioni rese dall’infermiera (OMISSIS) e dall’autista dell’autoambulanza (OMISSIS) (fl. 30).

  1. Le argomentazioni utilizzate per sostenere l’affermazione della colpa, in luogo del dolo, non persuadono perchè manifestamente illogiche e contraddittorie.
  1. I giudici di merito hanno condiviso l’assunto che l’aver visto una pistola per terra appena dopo il fragore dello sparo e il pressochè immediato rinvenimento del bossolo da parte di (OMISSIS) , comunicato immediatamente agli altri familiari (fl. 29), potettero far ritenere agli imputati, accorsi nella stanza da bagno, verosimile – anzi vera – l’affermazione di (OMISSIS) che si era trattato di un colpo a salve.

Hanno però tralasciato di approfondire, come invece doveva essere fatto, un aspetto di sicuro interesse e cioè che, stando alle dichiarazioni di (OMISSIS) e di (OMISSIS), il padre aveva detto nell’immediatezza non già che aveva sparato a salve ma che era “partito un colpo d’aria”; e che, secondo quanto dichiarato da (OMISSIS), pur ella accorsa nell’immediatezza dello sparo, (OMISSIS) (cioè, (OMISSIS)), da lei interpellato, aveva detto: “è partito un colpo d’aria…è da tanto che non uso la pistola ed è rimasta una bolla d’aria…” (fl. 6 e fl. 29 della sentenza di primo grado).

I giudici avrebbero allora dovuto spiegare se lo sparo di un colpo d’aria, secondo quanto affermato da (OMISSIS), equivalga all’esplosione di un colpo a salve. Il punto non è stato trattato, anche se il colpo d’aria, secondo le frasi profferite da (OMISSIS), sembra dover essere qualcosa di significativamente diverso dal colpo a salve e in qualche modo descrivibile come il rumore provocato in un’arma scarica da una sacca d’aria formatasi al suo interno una volta che venga premuto il grilletto; mentre il colpo a salve è proprio l’esplosione di un colpo che non contiene però il proiettile.

Ove il colpo d’aria fosse – come sembra doversi ritenere – qualcosa di fenomenicamente diverso dal colpo a salve, il giudizio di merito avrebbe dovuto confrontarsi con il dato riferito.

Tutti gli imputati ebbero cognizione che era stato sparato un colpo, oltre che per il rumore avvertito, anche per il bossolo che (OMISSIS) rinvenne subito dandone immediatamente comunicazione agli altri, come del resto confermato da (OMISSIS) nel corso dell’interrogatorio dinnanzi al pubblico ministero (fl 29 della sentenza di primo grado).

  1. Ma, ancora.

Il colpo a salve, lo si è detto, è tale perchè non espelle un proiettile. Eppure, la sentenza di primo grado non ha mancato di ricordare che l’incidente aveva causato una ferita sanguinante anche se in misura modesta, che aveva sporcato l’accappatoio indossato da (OMISSIS) e che aveva reso necessario un tentativo di tamponamento, come dimostra il rinvenimento di un asciugamano macchiato di sangue, evidentemente utilizzato a tal fine (fl. 29 della sentenza id primo grado).

E sempre dalla sentenza di primo grado si trae che subito dopo il decesso fu eseguita una ispezione nell’abitazione della famiglia (OMISSIS), che portò al rinvenimento di tracce di sangue all’ingresso e, oltre che dell’asciugamano e dell’accappatoio sporchi di sangue di cui prima si è detto, anche di uno strofinaccio e di un altro asciugamano, pur essi sporchi di sangue (fl. 4).

La sentenza impugnata ha poi aggiunto che macchie di sangue, del sangue di (OMISSIS), furono trovate sui pantaloni di (OMISSIS) e, per quel che più deve ora interessare, sui pantaloni e la canottiera di (OMISSIS) (fl. 6); e non ha dimenticato di evidenziare che unitamente ad (OMISSIS) fu (OMISSIS) ad effettuare, alla presenza della madre (OMISSIS), un esame esterno del corpo di (OMISSIS), per individuare il foro di uscita del proiettile (fl. 14; fl. 39).

  1. Del resto, ne ha dato atto la sentenza di primo grado, (OMISSIS)urlava per il dolore e lo faceva in modo talmente forte che le sue urla, i suoi lamenti furono distintamente avvertiti dai vicini di casa (fl. 30).

La Corte di assise, che procedette all’ascolto diretto delle registrazioni delle conversazioni telefoniche con gli operatori del 118, ne ha dato atto, definendole “vere e proprie grida”, “acute urla” (fl. 30 della sentenza di primo grado).

  1. In ragione di questi significativi aspetti della vicenda, i giudici di merito avrebbero dovuto interrogarsi con assai maggiore approfondimento, da un lato, sul se possa essere plausibile che uno spavento dovuto al fragore dell’esplosione di un colpo d’arma all’interno di un ambiente chiuso causi quel tipo di conseguenze dolorose; dall’altro e soprattutto, avrebbero dovuto chiedersi quale rilevanza potette avere per la comprensione degli imputati di quanto era accaduto e della reale gravità del fatto quel che la sentenza di primo grado non esita a definire, con indubbi profili di interna contraddittorietà, la “palese menzogna” di (OMISSIS) circa l’origine del forte rumore in un colpo d’aria (fl. 27), una volta che si è affermato che (OMISSIS) perse sangue, che ciò fece in misura tale da indurre a manovre di tamponamento che imbrattarono uno strofinaccio e due asciugamani, che il sangue sporcò i vestiti indossati dalla fidanzata e, soprattutto, che (OMISSIS), presente la madre, cercò di individuare nel corpo del ferito il foro di uscita di un proiettile.
  1. Deve allora rilevarsi la manifesta illogicità e la contraddittorietà dell’affermazione che (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) seppero che si era trattato di un colpo d’aria o a salve ma non ebbero contezza che ad esplodere era stato un vero e proprio colpo di pistola che aveva raggiunto (OMISSIS).

In tal senso è soprattutto il particolare della ricerca del foro d’uscita del proiettile a privare del tutto di logicità e coerenza la già malferma argomentazione, ove sono indicati ma non sufficientemente indagati particolari invero significativi della vicenda, quali le urla di dolore, il sangue fuoriuscito dalla ferita, il rinvenimento del bossolo.

  1. La Corte di assise di appello è incappata in un paralogismo perchè ha considerato i dati di pregnanza indiziaria per la ricostruzione dell’elemento soggettivo (la visione della ferita sanguinante; la constatazione della mancanza del foro d’uscita del proiettile; il mendacio o, quanto meno la reticenza, sul reale accadimento) e, in specie, l’esser stati comuni a tutti gli imputati – fl. 39 -, per inferire che la sentenza di primo grado era criticabile nella parte in cui aveva diversificato la conclusione in punto di elemento soggettivo, con l’affermazione della colpa soltanto per (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) e non anche per (OMISSIS). Non si è così avveduta che quelle ragioni di critica della decisione di primo grado aprivano ad un più ampio spettro di esame della vicenda, operando con la stessa efficacia anche in una direzione opposta a quella privilegiata, con la segnalazione di un possibile errore valutativo non già nel disconoscimento della colpa per (OMISSIS) ma nell’esclusione del dolo in capo agli altri imputati.
  1. Per escludere l’elemento soggettivo di maggior pregnanza si è valorizzato il fatto che “non consta che la (OMISSIS) fosse esperta di armi da fuoco, nè che lo fossero i giovani (OMISSIS) e (OMISSIS)…” (fl. 30), per poi inferirne che, se è evidente che non potettero credere alla versione del pettine, ossia che la ferita di (OMISSIS) fosse stata provocata da un pettine a punta su cui era scivolato, secondo il racconto palesemente menzognero di (OMISSIS), non può dirsi che potessero essere al pari consapevoli della “reale portata” del colpo d’arma esploso, ossia se a salve o se colpo vero.

La versione successivamente fornita da (OMISSIS), specificamente nel corso della seconda comunicazione telefonica agli operatori del 118, era palesemente falsa, e quindi riconoscibile come tale almeno dai familiari che erano presenti nell’abitazione in cui si stava svolgendo la triste vicenda. Ciò però non refluisce, nella costruzione argomentativa della sentenza impugnata, sulla conclusione tratta, ossia che gli imputati potettero prendere per buona la prima versione dei fatti, quella del colpo d’aria, per il vero pur essa definita dal giudice di primo grado una “palese menzogna”, o del colpo a salve.

Il giudice di appello non si è così soffermato a valutare che sarebbe stato assai più logico ritenere che all’ascolto di una falsa versione dei fatti, che (OMISSIS) spendeva con gli operatori del 118 a circa cinquanta minuti dall’esplosione del colpo e quindi dal ferimento di (OMISSIS), i suoi familiari avrebbero dovuto interrogarsi sulle ragioni della menzogna, avrebbero dovuto rileggere criticamente quanto a loro prima era stato detto e chiedersi perchè mai nello spazio temprale di meno di un’ora (OMISSIS) avesse cambiato versione, dal colpo d’aria o a salve al pettine a punta.

La pretermissione appena indicata segna un ulteriore tratto di manifesta illogicità della motivazione per la parte in cui si conclude per l’assenza di elementi circa la consapevolezza della natura del colpo esploso (fl 52).

  1. L’assunto della sentenza impugnata è che si debba ritenere non sufficientemente certo che (OMISSIS) e (OMISSIS)e (OMISSIS) si siano rappresentati con la lucidità e la nettezza di (OMISSIS) la possibilità dell’evento mortale (fl. 52). Se (OMISSIS) si prefigurò l’evento infausto, per poi, a giudizio della Corte di assise di appello non fare ad esso adesione, gli altri imputati non ebbero dell’evento nemmeno la rappresentazione o, almeno, l’ebbero in modo poco nitido e alquanto confuso. Dalla lettura della sentenza di primo grado si comprendono meglio le ragioni di una siffatta conclusione: costoro agirono, nell’ambito segnato dalla posizione di garanzia, con violazione dei doveri di diligenza e prudenza per non aver approfondito la questione delle reali ragioni del malessere di (OMISSIS)e quindi per non essersi fatti carico di richiedere l’intervento dei soccorsi (fl. 30 della sentenza di primo grado).
  1. Per molti aspetti già presi in esame, l’affermazione che la situazione meritasse un maggior approfondimento di esame, non potendo altrimenti essere compiutamente decrittata, non è sostenuto – e lo si è già esposto – da una motivazione adeguata, logica e coerente.

Si osserva ora, con specifica attenzione al profilo di violazione delle regole cautelari evocate, che la ricostruzione della vicenda, sì come operata dai giudici di merito, non consegna il dato certo di una sottovalutazione negligente della vicenda.

  1. Dal momento in cui avvertirono il rumore dello sparo i familiari di (OMISSIS) presero parte alla gestione dell’incidente, non si allontanarono da quel luogo per dedicarsi ai loro affari, non tornarono alle loro stanze da letto, non ripresero a fare ciò in cui erano intenti quando erano stati colti con sorpresa dal forte rumore proveniente dalla stanza da bagno. Sino alla fine, ossia fino a quando arrivarono gli operatori sanitari del 118 non abbandonarono la scena, presenziarono a tutti i momenti, noti, attraverso cui il dramma si svolse.

Appena dopo lo sparo, trasportarono il ferito in altra camera, quella da letto dei coniugi (OMISSIS), e lì lo vestirono con biancheria e abiti comodi procurati da (OMISSIS) (fl. 6 della sentenza di primo grado); ispezionarono la zona della ferita sanguinante alla ricerca del foro di uscita; provvidero a tamponare il sangue con asciugamani e a pulire le macchie con strofinacci; non trascurarono di assicurare il loro aiuto al ferito cercando di tranquillizzarlo; riposero in luogo idoneo la pistola, avendo cura di inserire la sicura, e rinvennero il bossolo. Ma, soprattutto, composero il numero telefonico 118 per chiamare i soccorsi. Ciò avvenne alle ore 23,41, circa venticinque minuti dopo che vi era stato lo sparo.

  1. L’iniziativa di chiamare i soccorsi fu di (OMISSIS). Egli non fu pertanto negligente o, almeno, lo fu sino a un certo punto, perchè poi si decise a telefonare al 118. Da quel che disse all’operatore dei soccorsi all’altro capo del telefono emerge però un comportamento su cui i giudici di merito non si sono adeguatamente soffermati.
  1. (OMISSIS) mostrò in quell’occasione di esser consapevole che (OMISSIS) stava male, molto male, perchè disse “c’è un ragazzo che si è sentito male di botto, è diventato troppo bianco, non respira più” (fl. 11 della sentenza di primo grado e fl. 6 della sentenza impugnata). L’eccessivo pallore e una significativa difficoltà di respirazione sono sintomi che tradiscono, al di là di ogni questione di competenza sanitaria, condizioni meritevoli di un pronto intervento. Quale che fosse la causa della gravità della situazione, essa era tale e come tale fu riferita.

Ma, alla domanda di cosa fosse successo, (OMISSIS) si mostrò reticente. Non disse che era stato sparato un colpo a salve, un colpo d’aria, come il padre gli aveva riferito, versione a cui, secondo i giudici di merito, con ogni probabilità aveva dato credito. Rispose che non sapeva, non sapeva spiegare e fece riferimento quanto mai vago ad uno “scherzo” e ad un forte spavento che aveva tolto il respiro (fl. 11 della sentenza di primo grado). Quindi intervenne (OMISSIS) che nulla di utile aggiunse, limitandosi a dire che il ragazzo “stava facendo il bagno…stava nella vasca”, e poi, sollecitata dalle parole di (OMISSIS) che disse che non servivano i soccorsi, interruppe la chiamata (fl. 11 della sentenza di primo grado).

  1. Sia (OMISSIS) che (OMISSIS) in quel momento erano portatori di un sapere, avevano appreso della versione del colpo a salve e, vero o falsa che fosse, non la riferirono, benchè richiesti.

La lettura di quel contegno in termini di negligenza e di imprudenza merita allora di essere approfondita e meglio spiegata, da un lato, perchè la descrizione che fecero delle condizioni di salute di (OMISSIS) sembra il frutto di una consapevolezza della gravità della situazione assai maggiore di quella indicata nella sentenza impugnata; dall’altro, perchè la reticenza è comportamento che ordinariamente muove dalla consapevolezza della difformità di quanto si dice da quel che si sa e, per questa sua cifra psicologica, non trova naturale collocazione nella categoria delle condotte colpose.

  1. Le stesse osservazioni valgono per l’esame di un significativo episodio successivo. All’infermiera (OMISSIS) – le cui dichiarazioni sono state confermate da quelle dell’autista (OMISSIS) (fl. 14) – una ragazza bionda, poi riconosciuta in (OMISSIS), non appena ella giunse presso l’abitazione della famiglia (OMISSIS), disse di non sapere cosa fosse successo, perchè lei non era stata presente. Sul punto, per il vero, si coglie anche più della reticenza.
  1. Sulla questione della presenza o meno di (OMISSIS) dentro la stanza da bagno al momento dello sparo le due sentenze si sono soffermate giungendo concordemente alla soluzione di dar credito al dato tecnico dei residui di polvere da sparo rinvenuti nelle narici dell’imputata in numero talmente basso da far escludere che fosse presente in quel momento in quel luogo, a dispetto dei contenuti di un’intercettazione ambientale che la riprese mentre mimava al fratello la scena dello sparo affermando espressamente di avervi assistito.

La motivazione con cui la sentenza di appello ha dato credito alla prova tecnica e non a quella desunta dalle intercettazioni è solo in apparenza logica: si è affermato che il dato tecnico, in ragione del fatto che nelle narici di (OMISSIS) fu trovava una sola particella, nella narice destra, consegni un risultato di certezza, nonostante, nel riassumere i contenuti dell’apporto peritale, la sentenza di primo grado dia conto dell’assunto che dalla rilevazione di almeno tre particelle si trae la certezza della presenza di una persona al momento dell’esplosione e che le particelle permangono nelle narici più a lungo che sulla pelle (fl. 8), ma non anche che il rinvenimento di una sola particella segni con certezza l’assenza dal luogo; e ciò a fronte del risultato dell’intercettazione ambientale che non può essere spiegato, per giungere ad un risultato sensibilmente diverso da quello delle parole pronunciate e dei gesti mimati, soltanto dallo stato di particolare emotività in cui si trovava (OMISSIS).

  1. In ogni caso, presente o meno che fu al momento dello sparo, è certo che accorse subito sul luogo, come la sentenza impugnata ha rilevato (fl. 29), e quindi ebbe sul fatto le stesse informazioni degli altri suoi familiari. Occorre allora spiegare come possa essere letto in termini di condotta negligente o imprudente l’atteggiamento tenuto dinnanzi all’infermiera (OMISSIS) che la interpellava su cosa fosse successo, ricevendo come risposta che lei non sapeva nulla, “lei non c’era” (fl. 14 della sentenza di primo grado).
  1. Parimenti reticente fu l’atteggiamento tenuto immediatamente dopo da (OMISSIS) quando l’infermiera (OMISSIS), entrata nell’abitazione, lo incontrò in compagnia del padre. Ai due chiese cosa fosse successo al ragazzo ferito ricevendo risposta soltanto da (OMISSIS), che disse “c’è un ragazzo che è un pò svenuto, è stato preso da un attacco di panico, una crisi di ansia”. Di fronte a questa vaga, generica e fuorviante indicazione (OMISSIS) scelse di tacere, di non correggere l’informazione; non parlò della ferita, del sangue, non intervenne nemmeno quando il padre raccontò che “il ragazzo si stava facendo la doccia nella vasca, che si scherzava sul calcio, poi è scivolato e si è ferito con un pettine a punta”, quando cioè il padre riferì di un fatto di cui, per stessa affermazione della Corte di assise di appello, doveva cogliere immediatamente la non rispondenza al vero (fl. 30).

Anche per questi profili le valutazioni di negligenza e imprudenza non sono sostenute da un apparato argomentativo adeguato, segnalando la necessità di un approfondimento di esame.

  1. Le stesse notazioni critiche valgono in riferimento alle valutazioni attinenti all’operato di (OMISSIS). L’infermiera (OMISSIS), dopo aver inutilmente interpellato (OMISSIS) e (OMISSIS) , vide un ragazzo disteso per terra e una donna, (OMISSIS), che teneva in alto le gambe del ragazzo. Il ragazzo, in stato soporoso, le disse che avvertiva dolori in tutto il corpo, e lei impiegò circa 15-20 minuti a cercare di capire cosa fosse successo, perchè nessuno dei presenti la indirizzò mostrandole la ferita a tutti nota – che era stata coperta dagli abiti puliti con cui avevano provveduto a vestito (OMISSIS), nessuno riferì del colpo d’aria o a salve, nessuno disse che avevano cercato di individuare il foro d’uscita del proiettile.

Eppure quelle informazioni sarebbero state preziose, l’operatrice sanitaria avrebbe potuto orientare i soccorsi, non si sarebbe perso del tempo nel tentativo di comprendere le ragioni di un forte malessere che tutti gli astanti potevano, sol che avessero voluto, spiegare.

  1. Va infine precisato come non sia corretta, in riferimento alla posizione di questi imputati, la scelta di qualificazione – operata in primo grado – in termini di concorso colposo nel delitto doloso configurato a carico di (OMISSIS).

Come è noto, il concorso colposo nel delitto doloso ha riguardo al caso in cui un soggetto, pur potendo prevedere l’evento, tenga una condotta colposa di contributo alla realizzazione dei propositi deliberati e concretizzati da parte dell’autore diretto, il quale agisce in dolo. La figura concorsuale dovrebbe conferire, nella prospettiva di quanti la sostengono, la possibilità di attrarre nell’area della tipicità condotte che invero, autonomamente considerate, appaiono atipiche.

Trattandosi però di condotte che si assumono colpose, pur a voler ritenere superato il principio dell’unicità del titolo soggettivo di responsabilità concorsuale e quindi ad ammettere che possa aversi concorso con una diversificazione di elemento soggettivo tra i partecipi, occorre pur sempre individuare, ai fini della punibilità di quei contributi, una previsione incriminatrice a titolo di colpa.

E infatti, a norma dell’articolo 42 c.p., comma 2, la previsione generale di punibilità dei delitti attiene alla loro forma dolosa, occorrendo, per la punibilità a titolo di colpa, una espressa previsione di legge; e la disposizione di cui all’articolo 113 c.p., limita l’incriminazione della cooperazione al delitto colposo e non ammette forme di cooperazione ad delitto doloso – v. da ultimo, Sez. 5, n. 57006 del 05/10/2018, Curti, Rv. 274626-02 e Sez. 4, n. 7032 del 19/07/2018, dep. 2019, Zampi c/ Sabatini, Rv. 276624, secondo cui “non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espressa previsione normativa, non ravvisabile nell’articolo 113 c.p., che contempla esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo”.

Su queste premesse va allora ricordato, per quel che qui interessa, che il delitto di omicidio è espressamente previsto e punito anche nella forma colposa e sulla base di un paradigma oggettivo solo causalmente orientato, con la conseguenza che, ove siano plurimi i contributi causali di produzione dell’evento, sia dolosi che colposi, si assiste al concorso di fattori causali indipendenti e quindi al concorso di condotte causali autonome, punibili per titoli soggettivi differenziati.

Se, invece, si afferma la partecipazione concorsuale nel fatto doloso di uno dei compartecipi, il paradigma normativo a cui fare riferimento è delineato dalla disposizione dell’articolo 110 c.p., nel cui ambito l’apprezzamento di diversificazioni dell’elemento soggettivo di taluno dei concorrenti può essere valutato nei limiti posti dall’articolo 116 medesimo codice.

  1. Per quanto sino ad ora esposto la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma, per un nuovo giudizio sul tema dell’elemento soggettivo in capo a tutti gli imputati che presero parte all’omicidio di (OMISSIS).
  1. L’accoglimento del ricorso del Procuratore generale e delle parti civili, in uno con la rettificazione della motivazione in punto di struttura della fattispecie criminosa rilevante, fa ritenere assorbite nelle ragioni sottese alla decisione di annullamento la valutazione dei ricorsi di (OMISSIS) , di (OMISSIS)e di (OMISSIS).

Per un verso, l’apprezzamento della necessità di un nuovo giudizio di merito in punto di elemento soggettivo implica giocoforza il preliminare riconoscimento della validità delle statuizioni circa l’esistenza del nesso di causalità materiale tra le condotte ascritte a ciascuno degli imputati e la morte di (OMISSIS); per altro verso, la rilevazione di vizi nella ricostruzione dell’elemento in soggettivo in termini di colpa, sì come denunciati dal Procuratore generale, comporta il venir meno della piattaforma valutativa e decisoria rispetto alla quale si sarebbe dovuto procedere all’esame dei motivi dei ricorsi di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS).

  1. Nè, può dirsi, come invece sostenuto da questi ultimi, che l’esclusione sia in primo che in secondo grado della fattispecie dolosa si risolva in un proscioglimento da tale addebito e quindi, per la regola contenuta nell’articolo 608 c.p.p., comma 1-bis, comporti l’inammissibilità del ricorso del pubblico ministero nella parte della deduzione di motivi riferibili all’articolo 606 c.p.p., lettera d) ed e).

È sufficiente sul punto osservare che una disposizione normativa che introduce una limitazione al potere di impugnazione di una parte processuale non può che essere oggetto di stretta interpretazione, in ragione sia del favor impugnationis che, in particolare, del principio di parità delle parti, con la conseguenza che il dato letterale della disposizione, con il riferimento alla “sentenza di conferma di quella di proscioglimento”, non può essere letto in modo talmente ampio da ricomprendervi anche le sentenze di condanna.

Proscioglimento e condanna sono nozioni da intendersi, ai fini di una corretta interpretazione del richiamato disposto normativo, in stretta connessione con i fatti che formano oggetto dei rispettivi accertamenti e non già con le qualificazioni che di essi ha dato il giudice. In tal modo si spiega la limitazione del potere di impugnazione con esclusione della deduzione dei vizi della motivazione in fatto e dei difetti dell’istruttoria.

  1. Anche il ricorso di (OMISSIS) non merita accoglimento. Quanto sin qui esposto dà pienamente conto della infondatezza del motivo con cui il ricorrente si è doluto dell’affermazione dell’aggravante della previsione dell’evento. Si è imposto l’annullamento della sentenza per carenze e difetti relativi all’affermazione della natura colposa del fatto e quindi non possono trovare considerazione rilievi critici che muovono necessariamente dagli assunti decisori interessati dall’annullamento. Stessa considerazione vale all’evidenza per il secondo motivo.
  1. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, (OMISSIS), secondo il principio di causalità e di soccombenza, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili con esclusivo riferimento alla loro posizione di resistenti avverso il suo ricorso.

Esse sono liquidate come da dispositivo, con una determinazione di maggiore importo in favore della parte civile (OMISSIS), in ragione del particolare impegno profuso dal patrono nel corso della discussione.

  1. La regolazione delle spese processuali del grado è rimessa al giudice del rinvio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili in relazione alla posizione degli altri imputati, i cui ricorsi, per le ragioni sopra esposte, sono rimasti assorbiti dalle ragioni sottese all’annullamento conseguente all’accoglimento dei motivi proposti dal Procuratore generale e dalle parti civili.

P.Q.M.

In accoglimento dei ricorsi del P.G. e delle parti civili, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma, assorbiti allo stato i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Rigetta il ricorso di (OMISSIS), che condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili limitatamente alla posizione di resistenti avverso il suo ricorso, spese che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per (OMISSIS), 3.600,00 per (OMISSIS) e 4.000,00 per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), oltre accessori (spese generali, IVA e CPA), per tutti, come per legge.

Rimette al definitivo la regolazione delle spese processuali, nonchè delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili in relazione alla posizione degli altri imputati.