Indice
1. I fatti di causa
2. I motivi dell’impugnazione
3. La decisione della Suprema Corte
4. Massima
5. La sentenza integrale
1. I fatti di causa
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione del Gip del locale Tribunale che, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato l’imputata colpevole dei delitti di esercizio abusivo della professione di avvocato, falso e truffa aggravata ai danni di T.A. e T.M., condannandola alla pena di anni quattro di reclusione, previo riconoscimento del vincolo della continuazione.
In base all’accusa, l’imputata avrebbe speso il titolo di Avvocato, mai conseguito, in qualità di delegata dal sig. T.A. per trattare la liquidazione di un sinistro stradale di cui era rimasto vittima in data 24/3/2007 con la compagnia assicurativa “Le Generali”, incassando successivamente i relativi assegni.
La ricorrente era altresì imputata del delitto di cui all’art. 640 c.p. in quanto T.A., avendo affidato alla stessa la cura dei propri interessi, conferendole apposita delega per trattare il risarcimento del danno a seguito del sinistro, per effetto dell’accreditamento dell’imputata come avvocato, subiva il danno costituito dalla mancata percezione delle somme a tale titolo liquidate dalla Compagnia assicuratrice e lucrate dalla ricorrente.
2. I motivi dell’impugnazione
Il difensore dell’imputata, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, deducendo i seguenti motivi:
- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 348 c.p. .
La Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado sulla base di una nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 11545/2011), ritenendo che l’attività svolta dalla prevenuta, pur non strettamente riservata agli avvocati, presenterebbe i requisiti di continuità, sistematicità e organizzazione richiesti per l’integrazione dell’illecito.
Secondo la tesi difensiva, la Corte territoriale ha errato nel confermare il giudizio di responsabilità in quanto l’attività in concreto svolta dall’imputata non richiede l’abilitazione professionale, potendo essere esercitata da un qualsiasi delegato; inoltre, a parer della difesa, la sentenza di secondo grado:
– è andata in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità ritenendo configurato il requisito della continuità sulla base della durata dell’assistenza legale prestata al denunziante;
– ha omesso la motivazione sul requisito della sistematicità;
– ha giustificato l’asserita ricorrenza del requisito dell’organizzazione con riferimenti incongrui alla delega sottoscritta dal T. e alla falsa procura speciale, senza considerare che siffatto elemento non può che connotare l’attività sul piano dei mezzi impiegati nel suo svolgimento e non l’atto compiuto.
- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla fattispecie di truffa.
Lamenta il difensore che la Corte territoriale nel confermare la responsabilità della ricorrente per il delitto di truffa ha reso una motivazione censurabile affermando, a confutazione dei rilievi difensivi, la non necessaria identità tra la persona indotta in errore e il soggetto che pone in essere l’atto dispositivo, senza considerare che siffatta scissione è ammissibile solo laddove il terzo goda di un potere dispositivo sulla sfera patrimoniale aggredita, nella specie da escludere, dal momento che con tutta evidenza il denunziante T., soggetto indotto in errore, non aveva alcun potere dispositivo sul patrimonio delle compagnie assicuratrici che hanno effettuato gli esborsi.
3. La decisione della Suprema Corte
La seconda sezione della Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in esame, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi di doglianza, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Nel caso che ci occupa, è interessante comprendere il ragionamento adottato dai giudici di legittimità nel valutare la condotta dell’imputata al fine di determinare se qualsiasi attività, posta in essere spendendo un titolo mai conseguito, possa integrare il reato di esercizio abusivo della professione, oppure se, come sostenuto dalla ricorrente, il delitto di cui all’art. 348 c.p. si configuri solo nel caso di attività per le quali è richiesta l’abilitazione.
A tal proposito, è necessario esaminare, in via preliminare, una celebre pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. pen., S.U. n.11545 del 15/12/2011 – dep. 2012, Cani, Rv. 251819) chiamate a risolvere il contrasto interpretativo venutosi a creare in merito all’ambito di operatività della fattispecie di reato ex art. 348 c.p; la questione sottoposta alle SS.UU. concerne la punibilità delle condotte di tenuta della contabilità aziendale, di redazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei relativi pagamenti compiute in modo continuativo, organizzato e retribuito da chi non sia iscritto all’albo professionale dei ragionieri, periti commerciali e dottori commercialisti.
La soluzione offerta dalla Corte nella sua massima composizione, è compendiata nel principio di diritto secondo il quale “integra il reato di esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e – almeno minimale – organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Cass. pen., Sez. Unite n. 11545/2011, Cani, Rv. 251819).
Appare di tutta evidenza, alla stregua di tale principio, che la Corte abbia voluto porre al riparo il cittadino dal rischio di affidarsi a soggetti inesperti o indegni di svolgere professioni di particolare rilevanza sociale e, al contempo, abbia inteso accordare particolare tutela alle professioni stesse, il cui concreto esercizio è subordinato all’ottenimento di un titolo abilitante.
Tornando alla fattispecie in esame, il Supremo Collegio ha ritenuto priva di fondamento la tesi difensiva secondo la quale i principi espressi nella predetta sentenza non sarebbero stati correttamente applicati al caso concreto.
Secondo la Corte, la decisione dei giudici di merito può ritenersi pienamente coerente con i criteri enunciati dalle SS.UU. e si pone perfettamente in linea, inoltre, con la legge che disciplina l’ordinamento della professione forense, richiamata nella sentenza d’appello quale norma integratrice del precetto penale; la L. 31 dicembre 2012, n. 247 infatti, all’art. 2, comma 6, prevede espressamente la competenza degli avvocati in relazione all’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale “se svolta in modo continuativo, sistematico ed organizzato”.
Ad avviso della Corte dunque, la sentenza di secondo grado ha operato correttamente nel ritenere integrato il requisito della “continuità e sistematicità” sulla base della lunga durata dell’ “assistenza legale” prestata alla persona offesa dalla prevenuta (accreditatasi verso i propri clienti quale avvocato esperto del settore), poiché protrattasi per circa tre anni e riguardante due pratiche di risarcimento del danno; per quanto attiene al requisito dell’ ”organizzazione” – che “deve essere apprezzato sinergicamente con il requisito delle continuità o sistematicità, di cui costituisce un predicato concernente una seppur rudimentale strutturazione dell’attività professionale abusiva, non identificabile necessariamente con la disponibilità di uno studio legale ovvero di un apparato che lo sostenga”- la Corte d’Appello di Milano ha giustamente evocato le modalità del rapporto intrattenuto con la vittima consistito in una serie di attività non occasionali, svolte in maniera precisa e puntuale e frutto di un’accurata pianificazione quali l’accompagnamento dell’infortunato in occasione di alcune visite mediche e la predisposizione di una delega a trattare con la compagnia assicuratrice, nonché la redazione di una falsa procura speciale legittimante l’incasso a firma del notaio M. .
Alla luce dei principi enunciati e all’esito di un’attenta analisi delle argomentazioni difensive, la Suprema Corte ha concluso sostenendo che “nella specie, l’abusiva e diffusa spendita dell’inesistente titolo professionale, accompagnata dallo svolgimento di una protratta attività di consulenza e mediazione legale con le controparti fino alla liquidazione dei danni relativi a due sinistri denunziati, i cui importi sono stati incassati anche in forza di una procura speciale falsa all’uopo formata, danno conto della sussistenza della fattispecie ascritta, essendo stata l’attività illecita sostenuta dall’artificiosa creazione e dal successivo mantenimento di un rapporto fiduciario con i T., avente le caratteristiche di continuità, onerosità e prestazione di mezzi e asserite competenze tecniche dell’esercizio della professionale legale”.
4. Massima
Ai fini della sussistenza del delitto di esercizio abusivo della professione forense, in virtù dell’ art. 2, comma 6, L. n. 247/2012, assume rilevanza anche l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.
5. La sentenza integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde – Presidente
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere
Dott. DE SANTIS Anna – rel. Consigliere
Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere
Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza resa in data 4/4/2018 dalla Corte d’Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 26/9/2019 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen., Dott. Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi, chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione del Gip del locale Tribunale in data 18/3/2016, che -in esito a giudizio abbreviato- aveva dichiarato l’imputata colpevole dei delitti di esercizio abusivo della professione di avvocato, falso e truffa aggravata ai danni di (OMISSIS) e (OMISSIS), condannandola alla pena di anni quattro di reclusione, previo riconoscimento del vincolo della continuazione.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata, Avv. (OMISSIS), deducendo:
2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’articolo 348 c.p. La difesa, premesso che al capo a) si addebita all’imputata di aver speso il titolo di avvocato – mai conseguito – per farsi delegare dal sig. (OMISSIS) a trattare la liquidazione di un sinistro stradale occorsogli in data 24/3/2007 con la compagnia assicurativa (OMISSIS), incassando successivamente i relativi assegni, lamenta che la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilita’ nonostante l’attivita’ svolta dall’imputata non richieda l’abilitazione professionale e possa essere esercitata da un qualsiasi delegato, motivando la propria decisione con il richiamo giurisprudenziale alle SS.UU. Cani e reputando che l’attivita’ svolta dalla prevenuta, pur non strettamente riservata agli avvocati, presenterebbe i requisiti di continuativita’, sistematicita’ e organizzazione richiesti per l’integrazione dell’illecito. In particolare, la sentenza ha ritenuto la continuativita’ sulla base della durata dell’assistenza legale prestata al denunziante, in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza di legittimita’; ha omesso la motivazione sul requisito della sistematicita’ ed ha giustificato l’asserita ricorrenza del requisito dell’organizzazione con riferimenti incongrui alla delega sottoscritta dal (OMISSIS) e alla falsa procura speciale, senza considerare che siffatto elemento non puo’ che connotare l’attivita’ sul piano dei mezzi impiegati nel suo svolgimento e non l’atto compiuto;
2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla fattispecie di truffa. Lamenta il difensore che la Corte territoriale nel confermare la responsabilita’ della ricorrente per il delitto di truffa ha reso una motivazione censurabile affermando, a confutazione dei rilievi difensivi, la non necessaria identita’ fra la persona indotta in errore e il soggetto che pone in essere l’atto dispositivo, senza considerare che siffatta scissione e’ ammissibile solo laddove il terzo goda di un potere dispositivo sulla sfera patrimoniale aggredita, nella specie da escludere, dal momento che con tutta evidenza il denunziante (OMISSIS), soggetto indotto in errore, non aveva alcun potere dispositivo sul patrimonio delle compagnie assicuratrici che hanno effettuato gli esborsi. La difesa reputa, altresi’, che in caso di difforme opinione della Corte adita, si profilerebbe un contrasto giurisprudenziale la cui soluzione dovrebbe essere demandata alle Sezioni Unite.
Quanto al rigetto dell’eccezione di nullita’ ex articolo 522 c.p.p. sollevata dalla difesa, avendo il primo giudice ritenuto la ravvisabilita’ nei fatti di due distinte condotte di truffa, l’una ai danni del (OMISSIS), l’altra delle compagnie assicurative, la difesa segnala come la Corte territoriale, pur convalidando l’assunto del Gip, ne ha tuttavia corretto la motivazione, ritenendo la configurabilita’ di due episodi truffaldini ai danni rispettivamente delle Assicurazioni Generali di Imperia e di Milano e non del (OMISSIS) e della Compagnia Assicurativa.
Per altro verso, la ricorrente sostiene che la qualificazione giuridica del fatto deve ritenersi erronea poiche’ con riguardo all’incasso del risarcimento erogato dalla Compagnia Generali Assicurazioni di Imperia il (OMISSIS) aveva rilasciato una delega all’imputata, la quale era dunque autorizzata alla riscossione sicche’ si sarebbe dovuta ravvisare in luogo della truffa la fattispecie di appropriazione indebita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo che revoca in dubbio la sussistenza del delitto di esercizio abusivo della professione forense e’ manifestamente infondato. La difesa dubita della corretta applicazione nella specie dei principi fissati da Sez. U.,n. 11545 del 15/12/2011, Cani, Rv. 251819, secondo cui integra il reato di esercizio abusivo di una professione ex articolo 348 c.p. il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorche’ lo stesso compimento venga realizzato con modalita’ tali, per continuativita’, onerosita’ e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attivita’ professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011 – dep. 2012, Cani, Rv. 251819;Sez. 6, n. 23843 del 15/05/2013, Mappa, Rv. 255673; n. 33464 del 10/05/2018, Melis, Rv. 273788).
3.1 La Corte territoriale ha richiamato, quale norma integratrice del precetto penale, la L. 31 dicembre 2012, n. 247 che disciplina l’ordinamento della professione forense e all’articolo 2, comma 6, espressamente prevede la competenza degli avvocati in relazione all’attivita’ professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, “se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato”. Ha, quindi, evidenziato la lunga durata dell'”assistenza legale” prestata dalla prevenuta a (OMISSIS), protrattasi per circa tre anni e relativa a due pratiche di risarcimento del danno, l’una concernente le conseguenze pregiudizievoli del sinistro stradale subito dal querelante nel 2007, l’altra, la responsabilita’ professionale dei medici dell’Ospedale (OMISSIS) che l’avevano avuto in cura; ha segnalato che la (OMISSIS) era stata accreditata come avvocata esperta del settore da un’amica di famiglia e che era stata altra “cliente” della prevenuta, la Signora (OMISSIS), a riferire a (OMISSIS) che l’imputata non era iscritta all’Ordine degli Avvocati, sebbene spendesse il relativo titolo, e che nel suo caso aveva illecitamente riscosso e trattenuto il risarcimento a lei destinato.
Quanto all’organizzazione, la Corte ha evocato in concreto le modalita’ del rapporto intrattenuto con i (OMISSIS), l’accompagnamento dell’infortunato in occasione di alcune visite mediche, la predisposizione di una delega a trattare con la compagnia assicuratrice e di una falsa procura speciale legittimante l’incasso a firma del Notaio (OMISSIS), circostanze che depongono per un’attivita’ non occasionale ed estemporanea ma oggetto di accurata pianificazione.
3.2 Osserva al riguardo la Corte che l’indice dell’organizzazione deve essere apprezzato sinergicamente con il requisito della continuita’ o sistematicita’, di cui costituisce un predicato concernente una seppur rudimentale strutturazione dell’attivita’ professionale abusiva, non identificabile necessariamente con la disponibilita’ di uno studio “legale” ovvero di un apparato strumentale che la sostenga.
La sentenza Cani, che la difesa richiama a fondamento dei rilievi in questa sede introdotti, ha evidenziato che il compimento di atti non esclusivi di una professione soggetta a peculiari vincoli d’esercizio e, in particolare, all’iscrizione nel relativo albo non puo’ ritenersi sottratta alla necessita’ di “tutelare il cittadino dal rischio di affidarsi, per determinate esigenze, a soggetti inesperti nell’esercizio della professione o indegni di esercitarla”, aggiungendo che quando tali attivita’ siano svolte in modo continuativo e creando tutte le apparenze (organizzazione, remunerazione, ecc.) del loro compimento da parte di soggetto munito del titolo abilitante, le stesse costituiscono espressione tipica della relativa professione e realizzano quindi i presupposti dell’abusivo esercizio, sanzionato dalla norma penale.
La giurisprudenza valorizza, dunque, le connotazioni di abitualita’ che sottendono il concetto stesso di esercizio di una professione, trattandosi di modalita’ suscettibili di ingenerare affidamento nei terzi rispetto all’espletamento di atti qualificanti, anche se non riservati, mediante l’accreditamento di un apparente legittimo patrocinio, conforme ai fini di tutela degli interessi del fruitore, presidiati dai presupposti di onorabilita’, competenza ed etica professionale propri dello specifico ordinamento.
Nella specie, l’abusiva e diffusa spendita dell’inesistente titolo professionale, accompagnata dallo svolgimento di una protratta attivita’ di consulenza e mediazione legale con le controparti fino alla liquidazione dei danni relativi ai due sinistri denunziati, i cui importi sono stati incassati anche in forza di una procura speciale falsa all’uopo formata, danno conto della sussistenza della fattispecie ascritta, essendo stata l’attivita’ illecita sostenuta dall’artificiosa creazione e dal successivo mantenimento di un rapporto fiduciario con i (OMISSIS), avente le caratteristiche di continuita’, onerosita’ e prestazione di mezzi e asserite competenze tipiche dell’esercizio della professione legale.
4. Quanto alla fattispecie di truffa, questa Corte ha chiarito, con insegnamento cui deve darsi continuita’, che l’integrazione del reato non implica la necessaria identita’ fra la persona indotta in errore e la persona offesa, e cioe’ titolare dell’interesse patrimoniale leso, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata ad un soggetto diverso dal titolare del patrimonio, sempre che sussista il rapporto causale tra induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno (Sez. 2, n. 10085 del 21/02/2008 – dep. 05/03/2008, Minci, Rv. 239508; n. 2281 del 06/10/2015,dep. 2016, PM in proc. Della Monica e altro, Rv. 265773; n. 39958 del 19/07/2018, Ferrigno, Rv. 273820).
L’isolato, difforme, precedente citato dalla difesa, secondo cui e’ necessaria la identita’ soggettiva tra il soggetto che, indotto in errore dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno, acquisendo rilievo l’atto di disposizione patrimoniale del terzo ingannato solo nel caso in cui questi abbia la gestione degli interessi patrimoniali del titolare e la possibilita’ di compiere atti aventi efficacia nella sfera patrimoniale aggredita (Sez. 5, n. 18968 del 18/01/2017, F, Rv. 271060), e’ relativo ad una vicenda che vedeva il ricorrente imputato per furto aggravato dal mezzo fraudolento e costituisce affermazione resa nell’ambito della diagnosi differenziale tra il reato giudicato e quello di truffa in assenza di un’analisi ermeneutica suscettibile di inficiare gli approdi dell’orientamento dominante.
Infatti, secondo lo schema normativo nella truffa all’induzione in errore deve conseguire l’ingiusto profitto con altrui danno e nell’indispensabile rapporto eziologico tra la condotta strumentale e l’evento non e’ giuridicamente necessitata la coincidenza dell’indotto in errore con il soggetto passivo del danno che pure, nella specie, ricorre. Infatti, il (OMISSIS), avendo affidato alla (OMISSIS) la cura dei propri interessi, conferendole apposita delega per trattare il risarcimento del danno a seguito dei sinistri di cui era rimasto vittima nel 2007, per effetto dell’accreditamento dell’imputata come avvocato, subiva il danno costituito dalla mancata percezione delle somme a tale titolo liquidate dalla Compagnia assicuratrice e lucrate dalla ricorrente. Le Compagnie assicuratrici che procedettero all’erogazione degli importi oggetto di transazione hanno, dunque, compiuto atti dispositivi che non risultano frutto dell’induzione in errore operata dalla (OMISSIS), attesa l’effettiva esistenza dei contenziosi risarcitori per i danni subiti dal (OMISSIS), agendo in veste di obbligati al risarcimento per conto del responsabile del sinistro stradale e dell’Istituto Ospedaliero (OMISSIS).
L’errore nella ricostruzione difensiva e’ determinato dall’omessa considerazione che l’oggetto della condotta truffaldina e’ costituito dalla gestione, ottenuta fraudolentemente dalla prevenuta, dei diritti risarcitori del (OMISSIS) nei confronti dei soggetti obbligati e coperti da assicurazione per i sinistri causati, la cui liquidazione, lungi dal confluire nel patrimonio dell’offeso,veniva volta a profitto personale da parte della ricorrente. La contestazione formulata in rubrica e’,dunque, corretta al pari della ritenuta continuazione in relazione alle due distinte pratiche risarcitorie.
Palesemente destituito di pregio risulta anche l’ulteriore rilievo in punto di qualificazione giuridica giacche’, come gia’ chiarito, l’induzione in errore cade nella fase di affidamento dell’incarico “professionale” alla (OMISSIS) che evidentemente fin dall’inizio intendeva agire in rem propriam al fine di appropriarsi degli importi liquidati. Questa Corte ha, infatti, in piu’ occasioni precisato che sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l’artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione (Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013, Actis, Rv. 257340;Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016, Losito, Rv. 269234).
5. Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Esercizio abusivo della professione di avvocato anche in caso di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale svolta in modo continuato (Cass. Pen. sez. II, 26/09/2019 n. 46865)
La Suprema Corte, con sentenza n. 46865 del 2019, è tornata a pronunciarsi sui confini per il legittimo esercizio della professione forense ribadendo i presupposti necessari per la configurabilità del reato di “Abusivo esercizio di una professione” disciplinato dall’art. 348 del codice penale.
La fattispecie in esame, inserita nel Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), Capo II (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione) punisce “chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 10.000 a euro 50.000”.
Con tale disposizione, il legislatore ha inteso tutelare gli interessi della collettività al regolare svolgimento delle professioni per le quali sono richieste una speciale abilitazione e l’iscrizione ad appositi albi o elenchi, garantendo, al contempo, che determinate attività delicate e socialmente rilevanti vengano svolte solamente da chi possegga gli accertati requisiti morali e professionali.
L’art. 348 c.p. ha natura di norma penale in bianco in quanto postula, come si evince dalla stessa formulazione del testo normativo (cfr. l’avverbio “abusivamente”), l’esistenza di altre disposizioni di legge che prescrivano, per l’esercizio di determinate professioni, il rilascio dell’apposita abilitazione; “trattasi propriamente di altre disposizioni che, essendo sottintese nell’art. 348 c.p., sono integrative della norma penale ed entrano a far parte del suo contenuto quasi per incorporazione, cosicché la violazione di esse si risolve in violazione della norma incriminatrice” (Cass., sez. III, n. 2546/1996).
Indice
1. I fatti di causa
2. I motivi dell’impugnazione
3. La decisione della Suprema Corte
4. Massima
5. La sentenza integrale
1. I fatti di causa
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione del Gip del locale Tribunale che, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato l’imputata colpevole dei delitti di esercizio abusivo della professione di avvocato, falso e truffa aggravata ai danni di T.A. e T.M., condannandola alla pena di anni quattro di reclusione, previo riconoscimento del vincolo della continuazione.
In base all’accusa, l’imputata avrebbe speso il titolo di Avvocato, mai conseguito, in qualità di delegata dal sig. T.A. per trattare la liquidazione di un sinistro stradale di cui era rimasto vittima in data 24/3/2007 con la compagnia assicurativa “Le Generali”, incassando successivamente i relativi assegni.
La ricorrente era altresì imputata del delitto di cui all’art. 640 c.p. in quanto T.A., avendo affidato alla stessa la cura dei propri interessi, conferendole apposita delega per trattare il risarcimento del danno a seguito del sinistro, per effetto dell’accreditamento dell’imputata come avvocato, subiva il danno costituito dalla mancata percezione delle somme a tale titolo liquidate dalla Compagnia assicuratrice e lucrate dalla ricorrente.
2. I motivi dell’impugnazione
Il difensore dell’imputata, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, deducendo i seguenti motivi:
La Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado sulla base di una nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 11545/2011), ritenendo che l’attività svolta dalla prevenuta, pur non strettamente riservata agli avvocati, presenterebbe i requisiti di continuità, sistematicità e organizzazione richiesti per l’integrazione dell’illecito.
Secondo la tesi difensiva, la Corte territoriale ha errato nel confermare il giudizio di responsabilità in quanto l’attività in concreto svolta dall’imputata non richiede l’abilitazione professionale, potendo essere esercitata da un qualsiasi delegato; inoltre, a parer della difesa, la sentenza di secondo grado:
– è andata in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità ritenendo configurato il requisito della continuità sulla base della durata dell’assistenza legale prestata al denunziante;
– ha omesso la motivazione sul requisito della sistematicità;
– ha giustificato l’asserita ricorrenza del requisito dell’organizzazione con riferimenti incongrui alla delega sottoscritta dal T. e alla falsa procura speciale, senza considerare che siffatto elemento non può che connotare l’attività sul piano dei mezzi impiegati nel suo svolgimento e non l’atto compiuto.
Lamenta il difensore che la Corte territoriale nel confermare la responsabilità della ricorrente per il delitto di truffa ha reso una motivazione censurabile affermando, a confutazione dei rilievi difensivi, la non necessaria identità tra la persona indotta in errore e il soggetto che pone in essere l’atto dispositivo, senza considerare che siffatta scissione è ammissibile solo laddove il terzo goda di un potere dispositivo sulla sfera patrimoniale aggredita, nella specie da escludere, dal momento che con tutta evidenza il denunziante T., soggetto indotto in errore, non aveva alcun potere dispositivo sul patrimonio delle compagnie assicuratrici che hanno effettuato gli esborsi.
3. La decisione della Suprema Corte
La seconda sezione della Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in esame, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi di doglianza, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Nel caso che ci occupa, è interessante comprendere il ragionamento adottato dai giudici di legittimità nel valutare la condotta dell’imputata al fine di determinare se qualsiasi attività, posta in essere spendendo un titolo mai conseguito, possa integrare il reato di esercizio abusivo della professione, oppure se, come sostenuto dalla ricorrente, il delitto di cui all’art. 348 c.p. si configuri solo nel caso di attività per le quali è richiesta l’abilitazione.
A tal proposito, è necessario esaminare, in via preliminare, una celebre pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. pen., S.U. n.11545 del 15/12/2011 – dep. 2012, Cani, Rv. 251819) chiamate a risolvere il contrasto interpretativo venutosi a creare in merito all’ambito di operatività della fattispecie di reato ex art. 348 c.p; la questione sottoposta alle SS.UU. concerne la punibilità delle condotte di tenuta della contabilità aziendale, di redazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei relativi pagamenti compiute in modo continuativo, organizzato e retribuito da chi non sia iscritto all’albo professionale dei ragionieri, periti commerciali e dottori commercialisti.
La soluzione offerta dalla Corte nella sua massima composizione, è compendiata nel principio di diritto secondo il quale “integra il reato di esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e – almeno minimale – organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Cass. pen., Sez. Unite n. 11545/2011, Cani, Rv. 251819).
Appare di tutta evidenza, alla stregua di tale principio, che la Corte abbia voluto porre al riparo il cittadino dal rischio di affidarsi a soggetti inesperti o indegni di svolgere professioni di particolare rilevanza sociale e, al contempo, abbia inteso accordare particolare tutela alle professioni stesse, il cui concreto esercizio è subordinato all’ottenimento di un titolo abilitante.
Tornando alla fattispecie in esame, il Supremo Collegio ha ritenuto priva di fondamento la tesi difensiva secondo la quale i principi espressi nella predetta sentenza non sarebbero stati correttamente applicati al caso concreto.
Secondo la Corte, la decisione dei giudici di merito può ritenersi pienamente coerente con i criteri enunciati dalle SS.UU. e si pone perfettamente in linea, inoltre, con la legge che disciplina l’ordinamento della professione forense, richiamata nella sentenza d’appello quale norma integratrice del precetto penale; la L. 31 dicembre 2012, n. 247 infatti, all’art. 2, comma 6, prevede espressamente la competenza degli avvocati in relazione all’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale “se svolta in modo continuativo, sistematico ed organizzato”.
Ad avviso della Corte dunque, la sentenza di secondo grado ha operato correttamente nel ritenere integrato il requisito della “continuità e sistematicità” sulla base della lunga durata dell’ “assistenza legale” prestata alla persona offesa dalla prevenuta (accreditatasi verso i propri clienti quale avvocato esperto del settore), poiché protrattasi per circa tre anni e riguardante due pratiche di risarcimento del danno; per quanto attiene al requisito dell’ ”organizzazione” – che “deve essere apprezzato sinergicamente con il requisito delle continuità o sistematicità, di cui costituisce un predicato concernente una seppur rudimentale strutturazione dell’attività professionale abusiva, non identificabile necessariamente con la disponibilità di uno studio legale ovvero di un apparato che lo sostenga”- la Corte d’Appello di Milano ha giustamente evocato le modalità del rapporto intrattenuto con la vittima consistito in una serie di attività non occasionali, svolte in maniera precisa e puntuale e frutto di un’accurata pianificazione quali l’accompagnamento dell’infortunato in occasione di alcune visite mediche e la predisposizione di una delega a trattare con la compagnia assicuratrice, nonché la redazione di una falsa procura speciale legittimante l’incasso a firma del notaio M. .
Alla luce dei principi enunciati e all’esito di un’attenta analisi delle argomentazioni difensive, la Suprema Corte ha concluso sostenendo che “nella specie, l’abusiva e diffusa spendita dell’inesistente titolo professionale, accompagnata dallo svolgimento di una protratta attività di consulenza e mediazione legale con le controparti fino alla liquidazione dei danni relativi a due sinistri denunziati, i cui importi sono stati incassati anche in forza di una procura speciale falsa all’uopo formata, danno conto della sussistenza della fattispecie ascritta, essendo stata l’attività illecita sostenuta dall’artificiosa creazione e dal successivo mantenimento di un rapporto fiduciario con i T., avente le caratteristiche di continuità, onerosità e prestazione di mezzi e asserite competenze tecniche dell’esercizio della professionale legale”.
4. Massima
Ai fini della sussistenza del delitto di esercizio abusivo della professione forense, in virtù dell’ art. 2, comma 6, L. n. 247/2012, assume rilevanza anche l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.
5. La sentenza integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde – Presidente
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere
Dott. DE SANTIS Anna – rel. Consigliere
Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere
Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza resa in data 4/4/2018 dalla Corte d’Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 26/9/2019 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen., Dott. Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi, chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione del Gip del locale Tribunale in data 18/3/2016, che -in esito a giudizio abbreviato- aveva dichiarato l’imputata colpevole dei delitti di esercizio abusivo della professione di avvocato, falso e truffa aggravata ai danni di (OMISSIS) e (OMISSIS), condannandola alla pena di anni quattro di reclusione, previo riconoscimento del vincolo della continuazione.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata, Avv. (OMISSIS), deducendo:
2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’articolo 348 c.p. La difesa, premesso che al capo a) si addebita all’imputata di aver speso il titolo di avvocato – mai conseguito – per farsi delegare dal sig. (OMISSIS) a trattare la liquidazione di un sinistro stradale occorsogli in data 24/3/2007 con la compagnia assicurativa (OMISSIS), incassando successivamente i relativi assegni, lamenta che la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilita’ nonostante l’attivita’ svolta dall’imputata non richieda l’abilitazione professionale e possa essere esercitata da un qualsiasi delegato, motivando la propria decisione con il richiamo giurisprudenziale alle SS.UU. Cani e reputando che l’attivita’ svolta dalla prevenuta, pur non strettamente riservata agli avvocati, presenterebbe i requisiti di continuativita’, sistematicita’ e organizzazione richiesti per l’integrazione dell’illecito. In particolare, la sentenza ha ritenuto la continuativita’ sulla base della durata dell’assistenza legale prestata al denunziante, in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza di legittimita’; ha omesso la motivazione sul requisito della sistematicita’ ed ha giustificato l’asserita ricorrenza del requisito dell’organizzazione con riferimenti incongrui alla delega sottoscritta dal (OMISSIS) e alla falsa procura speciale, senza considerare che siffatto elemento non puo’ che connotare l’attivita’ sul piano dei mezzi impiegati nel suo svolgimento e non l’atto compiuto;
2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla fattispecie di truffa. Lamenta il difensore che la Corte territoriale nel confermare la responsabilita’ della ricorrente per il delitto di truffa ha reso una motivazione censurabile affermando, a confutazione dei rilievi difensivi, la non necessaria identita’ fra la persona indotta in errore e il soggetto che pone in essere l’atto dispositivo, senza considerare che siffatta scissione e’ ammissibile solo laddove il terzo goda di un potere dispositivo sulla sfera patrimoniale aggredita, nella specie da escludere, dal momento che con tutta evidenza il denunziante (OMISSIS), soggetto indotto in errore, non aveva alcun potere dispositivo sul patrimonio delle compagnie assicuratrici che hanno effettuato gli esborsi. La difesa reputa, altresi’, che in caso di difforme opinione della Corte adita, si profilerebbe un contrasto giurisprudenziale la cui soluzione dovrebbe essere demandata alle Sezioni Unite.
Quanto al rigetto dell’eccezione di nullita’ ex articolo 522 c.p.p. sollevata dalla difesa, avendo il primo giudice ritenuto la ravvisabilita’ nei fatti di due distinte condotte di truffa, l’una ai danni del (OMISSIS), l’altra delle compagnie assicurative, la difesa segnala come la Corte territoriale, pur convalidando l’assunto del Gip, ne ha tuttavia corretto la motivazione, ritenendo la configurabilita’ di due episodi truffaldini ai danni rispettivamente delle Assicurazioni Generali di Imperia e di Milano e non del (OMISSIS) e della Compagnia Assicurativa.
Per altro verso, la ricorrente sostiene che la qualificazione giuridica del fatto deve ritenersi erronea poiche’ con riguardo all’incasso del risarcimento erogato dalla Compagnia Generali Assicurazioni di Imperia il (OMISSIS) aveva rilasciato una delega all’imputata, la quale era dunque autorizzata alla riscossione sicche’ si sarebbe dovuta ravvisare in luogo della truffa la fattispecie di appropriazione indebita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo che revoca in dubbio la sussistenza del delitto di esercizio abusivo della professione forense e’ manifestamente infondato. La difesa dubita della corretta applicazione nella specie dei principi fissati da Sez. U.,n. 11545 del 15/12/2011, Cani, Rv. 251819, secondo cui integra il reato di esercizio abusivo di una professione ex articolo 348 c.p. il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorche’ lo stesso compimento venga realizzato con modalita’ tali, per continuativita’, onerosita’ e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attivita’ professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011 – dep. 2012, Cani, Rv. 251819;Sez. 6, n. 23843 del 15/05/2013, Mappa, Rv. 255673; n. 33464 del 10/05/2018, Melis, Rv. 273788).
3.1 La Corte territoriale ha richiamato, quale norma integratrice del precetto penale, la L. 31 dicembre 2012, n. 247 che disciplina l’ordinamento della professione forense e all’articolo 2, comma 6, espressamente prevede la competenza degli avvocati in relazione all’attivita’ professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, “se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato”. Ha, quindi, evidenziato la lunga durata dell'”assistenza legale” prestata dalla prevenuta a (OMISSIS), protrattasi per circa tre anni e relativa a due pratiche di risarcimento del danno, l’una concernente le conseguenze pregiudizievoli del sinistro stradale subito dal querelante nel 2007, l’altra, la responsabilita’ professionale dei medici dell’Ospedale (OMISSIS) che l’avevano avuto in cura; ha segnalato che la (OMISSIS) era stata accreditata come avvocata esperta del settore da un’amica di famiglia e che era stata altra “cliente” della prevenuta, la Signora (OMISSIS), a riferire a (OMISSIS) che l’imputata non era iscritta all’Ordine degli Avvocati, sebbene spendesse il relativo titolo, e che nel suo caso aveva illecitamente riscosso e trattenuto il risarcimento a lei destinato.
Quanto all’organizzazione, la Corte ha evocato in concreto le modalita’ del rapporto intrattenuto con i (OMISSIS), l’accompagnamento dell’infortunato in occasione di alcune visite mediche, la predisposizione di una delega a trattare con la compagnia assicuratrice e di una falsa procura speciale legittimante l’incasso a firma del Notaio (OMISSIS), circostanze che depongono per un’attivita’ non occasionale ed estemporanea ma oggetto di accurata pianificazione.
3.2 Osserva al riguardo la Corte che l’indice dell’organizzazione deve essere apprezzato sinergicamente con il requisito della continuita’ o sistematicita’, di cui costituisce un predicato concernente una seppur rudimentale strutturazione dell’attivita’ professionale abusiva, non identificabile necessariamente con la disponibilita’ di uno studio “legale” ovvero di un apparato strumentale che la sostenga.
La sentenza Cani, che la difesa richiama a fondamento dei rilievi in questa sede introdotti, ha evidenziato che il compimento di atti non esclusivi di una professione soggetta a peculiari vincoli d’esercizio e, in particolare, all’iscrizione nel relativo albo non puo’ ritenersi sottratta alla necessita’ di “tutelare il cittadino dal rischio di affidarsi, per determinate esigenze, a soggetti inesperti nell’esercizio della professione o indegni di esercitarla”, aggiungendo che quando tali attivita’ siano svolte in modo continuativo e creando tutte le apparenze (organizzazione, remunerazione, ecc.) del loro compimento da parte di soggetto munito del titolo abilitante, le stesse costituiscono espressione tipica della relativa professione e realizzano quindi i presupposti dell’abusivo esercizio, sanzionato dalla norma penale.
La giurisprudenza valorizza, dunque, le connotazioni di abitualita’ che sottendono il concetto stesso di esercizio di una professione, trattandosi di modalita’ suscettibili di ingenerare affidamento nei terzi rispetto all’espletamento di atti qualificanti, anche se non riservati, mediante l’accreditamento di un apparente legittimo patrocinio, conforme ai fini di tutela degli interessi del fruitore, presidiati dai presupposti di onorabilita’, competenza ed etica professionale propri dello specifico ordinamento.
Nella specie, l’abusiva e diffusa spendita dell’inesistente titolo professionale, accompagnata dallo svolgimento di una protratta attivita’ di consulenza e mediazione legale con le controparti fino alla liquidazione dei danni relativi ai due sinistri denunziati, i cui importi sono stati incassati anche in forza di una procura speciale falsa all’uopo formata, danno conto della sussistenza della fattispecie ascritta, essendo stata l’attivita’ illecita sostenuta dall’artificiosa creazione e dal successivo mantenimento di un rapporto fiduciario con i (OMISSIS), avente le caratteristiche di continuita’, onerosita’ e prestazione di mezzi e asserite competenze tipiche dell’esercizio della professione legale.
4. Quanto alla fattispecie di truffa, questa Corte ha chiarito, con insegnamento cui deve darsi continuita’, che l’integrazione del reato non implica la necessaria identita’ fra la persona indotta in errore e la persona offesa, e cioe’ titolare dell’interesse patrimoniale leso, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata ad un soggetto diverso dal titolare del patrimonio, sempre che sussista il rapporto causale tra induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno (Sez. 2, n. 10085 del 21/02/2008 – dep. 05/03/2008, Minci, Rv. 239508; n. 2281 del 06/10/2015,dep. 2016, PM in proc. Della Monica e altro, Rv. 265773; n. 39958 del 19/07/2018, Ferrigno, Rv. 273820).
L’isolato, difforme, precedente citato dalla difesa, secondo cui e’ necessaria la identita’ soggettiva tra il soggetto che, indotto in errore dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno, acquisendo rilievo l’atto di disposizione patrimoniale del terzo ingannato solo nel caso in cui questi abbia la gestione degli interessi patrimoniali del titolare e la possibilita’ di compiere atti aventi efficacia nella sfera patrimoniale aggredita (Sez. 5, n. 18968 del 18/01/2017, F, Rv. 271060), e’ relativo ad una vicenda che vedeva il ricorrente imputato per furto aggravato dal mezzo fraudolento e costituisce affermazione resa nell’ambito della diagnosi differenziale tra il reato giudicato e quello di truffa in assenza di un’analisi ermeneutica suscettibile di inficiare gli approdi dell’orientamento dominante.
Infatti, secondo lo schema normativo nella truffa all’induzione in errore deve conseguire l’ingiusto profitto con altrui danno e nell’indispensabile rapporto eziologico tra la condotta strumentale e l’evento non e’ giuridicamente necessitata la coincidenza dell’indotto in errore con il soggetto passivo del danno che pure, nella specie, ricorre. Infatti, il (OMISSIS), avendo affidato alla (OMISSIS) la cura dei propri interessi, conferendole apposita delega per trattare il risarcimento del danno a seguito dei sinistri di cui era rimasto vittima nel 2007, per effetto dell’accreditamento dell’imputata come avvocato, subiva il danno costituito dalla mancata percezione delle somme a tale titolo liquidate dalla Compagnia assicuratrice e lucrate dalla ricorrente. Le Compagnie assicuratrici che procedettero all’erogazione degli importi oggetto di transazione hanno, dunque, compiuto atti dispositivi che non risultano frutto dell’induzione in errore operata dalla (OMISSIS), attesa l’effettiva esistenza dei contenziosi risarcitori per i danni subiti dal (OMISSIS), agendo in veste di obbligati al risarcimento per conto del responsabile del sinistro stradale e dell’Istituto Ospedaliero (OMISSIS).
L’errore nella ricostruzione difensiva e’ determinato dall’omessa considerazione che l’oggetto della condotta truffaldina e’ costituito dalla gestione, ottenuta fraudolentemente dalla prevenuta, dei diritti risarcitori del (OMISSIS) nei confronti dei soggetti obbligati e coperti da assicurazione per i sinistri causati, la cui liquidazione, lungi dal confluire nel patrimonio dell’offeso,veniva volta a profitto personale da parte della ricorrente. La contestazione formulata in rubrica e’,dunque, corretta al pari della ritenuta continuazione in relazione alle due distinte pratiche risarcitorie.
Palesemente destituito di pregio risulta anche l’ulteriore rilievo in punto di qualificazione giuridica giacche’, come gia’ chiarito, l’induzione in errore cade nella fase di affidamento dell’incarico “professionale” alla (OMISSIS) che evidentemente fin dall’inizio intendeva agire in rem propriam al fine di appropriarsi degli importi liquidati. Questa Corte ha, infatti, in piu’ occasioni precisato che sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l’artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione (Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013, Actis, Rv. 257340;Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016, Losito, Rv. 269234).
5. Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Indice
1. I fatti di causa
2. I motivi dell’impugnazione
3. La decisione della Suprema Corte
4. Massima
5. La sentenza integrale
1. I fatti di causa
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione del Gip del locale Tribunale che, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato l’imputata colpevole dei delitti di esercizio abusivo della professione di avvocato, falso e truffa aggravata ai danni di T.A. e T.M., condannandola alla pena di anni quattro di reclusione, previo riconoscimento del vincolo della continuazione.
In base all’accusa, l’imputata avrebbe speso il titolo di Avvocato, mai conseguito, in qualità di delegata dal sig. T.A. per trattare la liquidazione di un sinistro stradale di cui era rimasto vittima in data 24/3/2007 con la compagnia assicurativa “Le Generali”, incassando successivamente i relativi assegni.
La ricorrente era altresì imputata del delitto di cui all’art. 640 c.p. in quanto T.A., avendo affidato alla stessa la cura dei propri interessi, conferendole apposita delega per trattare il risarcimento del danno a seguito del sinistro, per effetto dell’accreditamento dell’imputata come avvocato, subiva il danno costituito dalla mancata percezione delle somme a tale titolo liquidate dalla Compagnia assicuratrice e lucrate dalla ricorrente.
2. I motivi dell’impugnazione
Il difensore dell’imputata, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, deducendo i seguenti motivi:
La Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado sulla base di una nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 11545/2011), ritenendo che l’attività svolta dalla prevenuta, pur non strettamente riservata agli avvocati, presenterebbe i requisiti di continuità, sistematicità e organizzazione richiesti per l’integrazione dell’illecito.
Secondo la tesi difensiva, la Corte territoriale ha errato nel confermare il giudizio di responsabilità in quanto l’attività in concreto svolta dall’imputata non richiede l’abilitazione professionale, potendo essere esercitata da un qualsiasi delegato; inoltre, a parer della difesa, la sentenza di secondo grado:
– è andata in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità ritenendo configurato il requisito della continuità sulla base della durata dell’assistenza legale prestata al denunziante;
– ha omesso la motivazione sul requisito della sistematicità;
– ha giustificato l’asserita ricorrenza del requisito dell’organizzazione con riferimenti incongrui alla delega sottoscritta dal T. e alla falsa procura speciale, senza considerare che siffatto elemento non può che connotare l’attività sul piano dei mezzi impiegati nel suo svolgimento e non l’atto compiuto.
Lamenta il difensore che la Corte territoriale nel confermare la responsabilità della ricorrente per il delitto di truffa ha reso una motivazione censurabile affermando, a confutazione dei rilievi difensivi, la non necessaria identità tra la persona indotta in errore e il soggetto che pone in essere l’atto dispositivo, senza considerare che siffatta scissione è ammissibile solo laddove il terzo goda di un potere dispositivo sulla sfera patrimoniale aggredita, nella specie da escludere, dal momento che con tutta evidenza il denunziante T., soggetto indotto in errore, non aveva alcun potere dispositivo sul patrimonio delle compagnie assicuratrici che hanno effettuato gli esborsi.
3. La decisione della Suprema Corte
La seconda sezione della Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in esame, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi di doglianza, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Nel caso che ci occupa, è interessante comprendere il ragionamento adottato dai giudici di legittimità nel valutare la condotta dell’imputata al fine di determinare se qualsiasi attività, posta in essere spendendo un titolo mai conseguito, possa integrare il reato di esercizio abusivo della professione, oppure se, come sostenuto dalla ricorrente, il delitto di cui all’art. 348 c.p. si configuri solo nel caso di attività per le quali è richiesta l’abilitazione.
A tal proposito, è necessario esaminare, in via preliminare, una celebre pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. pen., S.U. n.11545 del 15/12/2011 – dep. 2012, Cani, Rv. 251819) chiamate a risolvere il contrasto interpretativo venutosi a creare in merito all’ambito di operatività della fattispecie di reato ex art. 348 c.p; la questione sottoposta alle SS.UU. concerne la punibilità delle condotte di tenuta della contabilità aziendale, di redazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei relativi pagamenti compiute in modo continuativo, organizzato e retribuito da chi non sia iscritto all’albo professionale dei ragionieri, periti commerciali e dottori commercialisti.
La soluzione offerta dalla Corte nella sua massima composizione, è compendiata nel principio di diritto secondo il quale “integra il reato di esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e – almeno minimale – organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Cass. pen., Sez. Unite n. 11545/2011, Cani, Rv. 251819).
Appare di tutta evidenza, alla stregua di tale principio, che la Corte abbia voluto porre al riparo il cittadino dal rischio di affidarsi a soggetti inesperti o indegni di svolgere professioni di particolare rilevanza sociale e, al contempo, abbia inteso accordare particolare tutela alle professioni stesse, il cui concreto esercizio è subordinato all’ottenimento di un titolo abilitante.
Tornando alla fattispecie in esame, il Supremo Collegio ha ritenuto priva di fondamento la tesi difensiva secondo la quale i principi espressi nella predetta sentenza non sarebbero stati correttamente applicati al caso concreto.
Secondo la Corte, la decisione dei giudici di merito può ritenersi pienamente coerente con i criteri enunciati dalle SS.UU. e si pone perfettamente in linea, inoltre, con la legge che disciplina l’ordinamento della professione forense, richiamata nella sentenza d’appello quale norma integratrice del precetto penale; la L. 31 dicembre 2012, n. 247 infatti, all’art. 2, comma 6, prevede espressamente la competenza degli avvocati in relazione all’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale “se svolta in modo continuativo, sistematico ed organizzato”.
Ad avviso della Corte dunque, la sentenza di secondo grado ha operato correttamente nel ritenere integrato il requisito della “continuità e sistematicità” sulla base della lunga durata dell’ “assistenza legale” prestata alla persona offesa dalla prevenuta (accreditatasi verso i propri clienti quale avvocato esperto del settore), poiché protrattasi per circa tre anni e riguardante due pratiche di risarcimento del danno; per quanto attiene al requisito dell’ ”organizzazione” – che “deve essere apprezzato sinergicamente con il requisito delle continuità o sistematicità, di cui costituisce un predicato concernente una seppur rudimentale strutturazione dell’attività professionale abusiva, non identificabile necessariamente con la disponibilità di uno studio legale ovvero di un apparato che lo sostenga”- la Corte d’Appello di Milano ha giustamente evocato le modalità del rapporto intrattenuto con la vittima consistito in una serie di attività non occasionali, svolte in maniera precisa e puntuale e frutto di un’accurata pianificazione quali l’accompagnamento dell’infortunato in occasione di alcune visite mediche e la predisposizione di una delega a trattare con la compagnia assicuratrice, nonché la redazione di una falsa procura speciale legittimante l’incasso a firma del notaio M. .
Alla luce dei principi enunciati e all’esito di un’attenta analisi delle argomentazioni difensive, la Suprema Corte ha concluso sostenendo che “nella specie, l’abusiva e diffusa spendita dell’inesistente titolo professionale, accompagnata dallo svolgimento di una protratta attività di consulenza e mediazione legale con le controparti fino alla liquidazione dei danni relativi a due sinistri denunziati, i cui importi sono stati incassati anche in forza di una procura speciale falsa all’uopo formata, danno conto della sussistenza della fattispecie ascritta, essendo stata l’attività illecita sostenuta dall’artificiosa creazione e dal successivo mantenimento di un rapporto fiduciario con i T., avente le caratteristiche di continuità, onerosità e prestazione di mezzi e asserite competenze tecniche dell’esercizio della professionale legale”.
4. Massima
Ai fini della sussistenza del delitto di esercizio abusivo della professione forense, in virtù dell’ art. 2, comma 6, L. n. 247/2012, assume rilevanza anche l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.
5. La sentenza integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde – Presidente
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere
Dott. DE SANTIS Anna – rel. Consigliere
Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere
Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza resa in data 4/4/2018 dalla Corte d’Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 26/9/2019 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen., Dott. Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi, chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione del Gip del locale Tribunale in data 18/3/2016, che -in esito a giudizio abbreviato- aveva dichiarato l’imputata colpevole dei delitti di esercizio abusivo della professione di avvocato, falso e truffa aggravata ai danni di (OMISSIS) e (OMISSIS), condannandola alla pena di anni quattro di reclusione, previo riconoscimento del vincolo della continuazione.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata, Avv. (OMISSIS), deducendo:
2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’articolo 348 c.p. La difesa, premesso che al capo a) si addebita all’imputata di aver speso il titolo di avvocato – mai conseguito – per farsi delegare dal sig. (OMISSIS) a trattare la liquidazione di un sinistro stradale occorsogli in data 24/3/2007 con la compagnia assicurativa (OMISSIS), incassando successivamente i relativi assegni, lamenta che la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilita’ nonostante l’attivita’ svolta dall’imputata non richieda l’abilitazione professionale e possa essere esercitata da un qualsiasi delegato, motivando la propria decisione con il richiamo giurisprudenziale alle SS.UU. Cani e reputando che l’attivita’ svolta dalla prevenuta, pur non strettamente riservata agli avvocati, presenterebbe i requisiti di continuativita’, sistematicita’ e organizzazione richiesti per l’integrazione dell’illecito. In particolare, la sentenza ha ritenuto la continuativita’ sulla base della durata dell’assistenza legale prestata al denunziante, in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza di legittimita’; ha omesso la motivazione sul requisito della sistematicita’ ed ha giustificato l’asserita ricorrenza del requisito dell’organizzazione con riferimenti incongrui alla delega sottoscritta dal (OMISSIS) e alla falsa procura speciale, senza considerare che siffatto elemento non puo’ che connotare l’attivita’ sul piano dei mezzi impiegati nel suo svolgimento e non l’atto compiuto;
2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla fattispecie di truffa. Lamenta il difensore che la Corte territoriale nel confermare la responsabilita’ della ricorrente per il delitto di truffa ha reso una motivazione censurabile affermando, a confutazione dei rilievi difensivi, la non necessaria identita’ fra la persona indotta in errore e il soggetto che pone in essere l’atto dispositivo, senza considerare che siffatta scissione e’ ammissibile solo laddove il terzo goda di un potere dispositivo sulla sfera patrimoniale aggredita, nella specie da escludere, dal momento che con tutta evidenza il denunziante (OMISSIS), soggetto indotto in errore, non aveva alcun potere dispositivo sul patrimonio delle compagnie assicuratrici che hanno effettuato gli esborsi. La difesa reputa, altresi’, che in caso di difforme opinione della Corte adita, si profilerebbe un contrasto giurisprudenziale la cui soluzione dovrebbe essere demandata alle Sezioni Unite.
Quanto al rigetto dell’eccezione di nullita’ ex articolo 522 c.p.p. sollevata dalla difesa, avendo il primo giudice ritenuto la ravvisabilita’ nei fatti di due distinte condotte di truffa, l’una ai danni del (OMISSIS), l’altra delle compagnie assicurative, la difesa segnala come la Corte territoriale, pur convalidando l’assunto del Gip, ne ha tuttavia corretto la motivazione, ritenendo la configurabilita’ di due episodi truffaldini ai danni rispettivamente delle Assicurazioni Generali di Imperia e di Milano e non del (OMISSIS) e della Compagnia Assicurativa.
Per altro verso, la ricorrente sostiene che la qualificazione giuridica del fatto deve ritenersi erronea poiche’ con riguardo all’incasso del risarcimento erogato dalla Compagnia Generali Assicurazioni di Imperia il (OMISSIS) aveva rilasciato una delega all’imputata, la quale era dunque autorizzata alla riscossione sicche’ si sarebbe dovuta ravvisare in luogo della truffa la fattispecie di appropriazione indebita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo che revoca in dubbio la sussistenza del delitto di esercizio abusivo della professione forense e’ manifestamente infondato. La difesa dubita della corretta applicazione nella specie dei principi fissati da Sez. U.,n. 11545 del 15/12/2011, Cani, Rv. 251819, secondo cui integra il reato di esercizio abusivo di una professione ex articolo 348 c.p. il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorche’ lo stesso compimento venga realizzato con modalita’ tali, per continuativita’, onerosita’ e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attivita’ professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011 – dep. 2012, Cani, Rv. 251819;Sez. 6, n. 23843 del 15/05/2013, Mappa, Rv. 255673; n. 33464 del 10/05/2018, Melis, Rv. 273788).
3.1 La Corte territoriale ha richiamato, quale norma integratrice del precetto penale, la L. 31 dicembre 2012, n. 247 che disciplina l’ordinamento della professione forense e all’articolo 2, comma 6, espressamente prevede la competenza degli avvocati in relazione all’attivita’ professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, “se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato”. Ha, quindi, evidenziato la lunga durata dell'”assistenza legale” prestata dalla prevenuta a (OMISSIS), protrattasi per circa tre anni e relativa a due pratiche di risarcimento del danno, l’una concernente le conseguenze pregiudizievoli del sinistro stradale subito dal querelante nel 2007, l’altra, la responsabilita’ professionale dei medici dell’Ospedale (OMISSIS) che l’avevano avuto in cura; ha segnalato che la (OMISSIS) era stata accreditata come avvocata esperta del settore da un’amica di famiglia e che era stata altra “cliente” della prevenuta, la Signora (OMISSIS), a riferire a (OMISSIS) che l’imputata non era iscritta all’Ordine degli Avvocati, sebbene spendesse il relativo titolo, e che nel suo caso aveva illecitamente riscosso e trattenuto il risarcimento a lei destinato.
Quanto all’organizzazione, la Corte ha evocato in concreto le modalita’ del rapporto intrattenuto con i (OMISSIS), l’accompagnamento dell’infortunato in occasione di alcune visite mediche, la predisposizione di una delega a trattare con la compagnia assicuratrice e di una falsa procura speciale legittimante l’incasso a firma del Notaio (OMISSIS), circostanze che depongono per un’attivita’ non occasionale ed estemporanea ma oggetto di accurata pianificazione.
3.2 Osserva al riguardo la Corte che l’indice dell’organizzazione deve essere apprezzato sinergicamente con il requisito della continuita’ o sistematicita’, di cui costituisce un predicato concernente una seppur rudimentale strutturazione dell’attivita’ professionale abusiva, non identificabile necessariamente con la disponibilita’ di uno studio “legale” ovvero di un apparato strumentale che la sostenga.
La sentenza Cani, che la difesa richiama a fondamento dei rilievi in questa sede introdotti, ha evidenziato che il compimento di atti non esclusivi di una professione soggetta a peculiari vincoli d’esercizio e, in particolare, all’iscrizione nel relativo albo non puo’ ritenersi sottratta alla necessita’ di “tutelare il cittadino dal rischio di affidarsi, per determinate esigenze, a soggetti inesperti nell’esercizio della professione o indegni di esercitarla”, aggiungendo che quando tali attivita’ siano svolte in modo continuativo e creando tutte le apparenze (organizzazione, remunerazione, ecc.) del loro compimento da parte di soggetto munito del titolo abilitante, le stesse costituiscono espressione tipica della relativa professione e realizzano quindi i presupposti dell’abusivo esercizio, sanzionato dalla norma penale.
La giurisprudenza valorizza, dunque, le connotazioni di abitualita’ che sottendono il concetto stesso di esercizio di una professione, trattandosi di modalita’ suscettibili di ingenerare affidamento nei terzi rispetto all’espletamento di atti qualificanti, anche se non riservati, mediante l’accreditamento di un apparente legittimo patrocinio, conforme ai fini di tutela degli interessi del fruitore, presidiati dai presupposti di onorabilita’, competenza ed etica professionale propri dello specifico ordinamento.
Nella specie, l’abusiva e diffusa spendita dell’inesistente titolo professionale, accompagnata dallo svolgimento di una protratta attivita’ di consulenza e mediazione legale con le controparti fino alla liquidazione dei danni relativi ai due sinistri denunziati, i cui importi sono stati incassati anche in forza di una procura speciale falsa all’uopo formata, danno conto della sussistenza della fattispecie ascritta, essendo stata l’attivita’ illecita sostenuta dall’artificiosa creazione e dal successivo mantenimento di un rapporto fiduciario con i (OMISSIS), avente le caratteristiche di continuita’, onerosita’ e prestazione di mezzi e asserite competenze tipiche dell’esercizio della professione legale.
4. Quanto alla fattispecie di truffa, questa Corte ha chiarito, con insegnamento cui deve darsi continuita’, che l’integrazione del reato non implica la necessaria identita’ fra la persona indotta in errore e la persona offesa, e cioe’ titolare dell’interesse patrimoniale leso, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata ad un soggetto diverso dal titolare del patrimonio, sempre che sussista il rapporto causale tra induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno (Sez. 2, n. 10085 del 21/02/2008 – dep. 05/03/2008, Minci, Rv. 239508; n. 2281 del 06/10/2015,dep. 2016, PM in proc. Della Monica e altro, Rv. 265773; n. 39958 del 19/07/2018, Ferrigno, Rv. 273820).
L’isolato, difforme, precedente citato dalla difesa, secondo cui e’ necessaria la identita’ soggettiva tra il soggetto che, indotto in errore dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione patrimoniale e il soggetto passivo del danno, acquisendo rilievo l’atto di disposizione patrimoniale del terzo ingannato solo nel caso in cui questi abbia la gestione degli interessi patrimoniali del titolare e la possibilita’ di compiere atti aventi efficacia nella sfera patrimoniale aggredita (Sez. 5, n. 18968 del 18/01/2017, F, Rv. 271060), e’ relativo ad una vicenda che vedeva il ricorrente imputato per furto aggravato dal mezzo fraudolento e costituisce affermazione resa nell’ambito della diagnosi differenziale tra il reato giudicato e quello di truffa in assenza di un’analisi ermeneutica suscettibile di inficiare gli approdi dell’orientamento dominante.
Infatti, secondo lo schema normativo nella truffa all’induzione in errore deve conseguire l’ingiusto profitto con altrui danno e nell’indispensabile rapporto eziologico tra la condotta strumentale e l’evento non e’ giuridicamente necessitata la coincidenza dell’indotto in errore con il soggetto passivo del danno che pure, nella specie, ricorre. Infatti, il (OMISSIS), avendo affidato alla (OMISSIS) la cura dei propri interessi, conferendole apposita delega per trattare il risarcimento del danno a seguito dei sinistri di cui era rimasto vittima nel 2007, per effetto dell’accreditamento dell’imputata come avvocato, subiva il danno costituito dalla mancata percezione delle somme a tale titolo liquidate dalla Compagnia assicuratrice e lucrate dalla ricorrente. Le Compagnie assicuratrici che procedettero all’erogazione degli importi oggetto di transazione hanno, dunque, compiuto atti dispositivi che non risultano frutto dell’induzione in errore operata dalla (OMISSIS), attesa l’effettiva esistenza dei contenziosi risarcitori per i danni subiti dal (OMISSIS), agendo in veste di obbligati al risarcimento per conto del responsabile del sinistro stradale e dell’Istituto Ospedaliero (OMISSIS).
L’errore nella ricostruzione difensiva e’ determinato dall’omessa considerazione che l’oggetto della condotta truffaldina e’ costituito dalla gestione, ottenuta fraudolentemente dalla prevenuta, dei diritti risarcitori del (OMISSIS) nei confronti dei soggetti obbligati e coperti da assicurazione per i sinistri causati, la cui liquidazione, lungi dal confluire nel patrimonio dell’offeso,veniva volta a profitto personale da parte della ricorrente. La contestazione formulata in rubrica e’,dunque, corretta al pari della ritenuta continuazione in relazione alle due distinte pratiche risarcitorie.
Palesemente destituito di pregio risulta anche l’ulteriore rilievo in punto di qualificazione giuridica giacche’, come gia’ chiarito, l’induzione in errore cade nella fase di affidamento dell’incarico “professionale” alla (OMISSIS) che evidentemente fin dall’inizio intendeva agire in rem propriam al fine di appropriarsi degli importi liquidati. Questa Corte ha, infatti, in piu’ occasioni precisato che sussiste il delitto di truffa e non quello di appropriazione indebita quando l’artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione (Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013, Actis, Rv. 257340;Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016, Losito, Rv. 269234).
5. Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
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