Riders: per il Tribunale di Milano sono lavoratori subordinati a tempo indeterminato e pieno

Trib. Milano, sez. lav., 20 aprile 2022, n. 1018

Il presente articolo considera la recente sentenza emessa dal Tribunale di Milano, sez. lav., in data 20 aprile 2022, n. 1018, con la quale il Giudice di merito ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra un rider e la relativa piattaforma di food delivery.
Tale pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più maggioritario volto ad assicurare – anche a tale categoria – le tutele e i diritti propri dei lavoratori subordinati.

Riders

1. Il fatto

Il giudizio aveva ad oggetto la qualificazione del rapporto di lavoro intercorrente tra un rider ed una nota società di food delivery, sorto dalla stipulazione di un “contratto di lavoro autonomo” e avente ad oggetto il ritiro, da parte del primo, di cibo e/o bevande presso ristoranti o altri partner, e la consegna degli stessi, con un mezzo di locomozione proprio, ai clienti della Compagnia. Dopo poco meno di sei mesi dalla sottoscrizione del predetto contratto, il rider presentava ricorso al Tribunale di Milano per vedere accertata la natura subordinata del rapporto lavorativo oggetto del medesimo.

2. Svolgimento del processo

All’esito dell’istruttoria era emerso che la prestazione lavorativa resa dal rider non fosse connotata dai requisiti propri del lavoro autonomo ma invero da quelli tipici della subordinazione.
Dalle dichiarazioni testimoniali, infatti, era emerso come l’offerta della prestazione lavorativa da parte del rider avvenisse tramite un sistema di prenotazione via app (installata sul cellulare del lavoratore), tramite la quale quest’ultimo, ogni lunedì, effettuava le prenotazioni delle sessioni di lavoro per tutta la settimana entrante, selezionando giorno e ora messi a disposizione dalla piattaforma.
L’accesso alla prenotazione era suddiviso in fasce orarie, alle quali il rider poteva accedere in base a: (i)
c.d. “valori degli indici di prenotazione” conseguiti dal lavoratore in base al suo grado di affidabilità (a sua volta calcolato sul numero delle occasioni in cui il rider, pur avendo prenotato la sessione di lavoro, non effettuava il login nell’app nei primi 15 minuti dall’inizio della sessione); (ii) il suo grado di partecipazione durante le sessioni “più rilevanti per il consumo di cibo a domiciliostabilite dalla Società (dal venerdì alla domenica nella fascia oraria 20:00-22:00).
Così, l’accesso alla prima fascia di prenotazione (quella delle ore 11:00), sicuramente più vantaggiosa essendo in quel momento prenotabili tutti i turni disponibili nella settimana, era consentita solo ai riders che presentavano un valore massimo dei predetti indici, mentre i riders con indici inferiori potevano accedere solo alle fasce di prenotazione successive (quelle delle 15:00 e delle 17:00) con minore disponibilità di turni di lavoro prenotabili.
I testi escussi avevano inoltre evidenziato come, il lavoratore, per poter ricevere le proposte, dovesse collegarsi all’app almeno 15 minuti prima dell’inizio della fascia oraria in cui aveva prenotato la sua sessione e altresì trovarsi fisicamente vicino alla sede del ristorante o del bar da cui il cliente aveva ordinato il cibo e/o le bevande.
Infine, pur essendo il rider libero di accettare, ignorare o rifiutare le proposte di consegna ricevute e pur non fornendo la Società titolare della piattaforma alcuna indicazioni in merito alle tempistiche in cui effettuare la consegna e/o sul percorso da seguire, quest’ultima, grazie ad un sistema di geolocalizzazione, conosceva costantemente la posizione geografica del lavoratore mentre questo era online ed eseguiva la prestazione e poteva contattarlo in qualsiasi momento in caso di anomalie nella consegna.

3. La sentenza del Tribunale di Milano

Gli elementi emersi dal quadro probatorio hanno portato il Tribunale a ritenere che l’attività lavorativa del ricorrente presentasse i connotati propri del lavoro subordinato, essendo caratterizzata da “un’incidenza diretta da parte della società titolare della piattaforma sulle modalità di esecuzione”, sui tempi e sui luoghi della prestazione e dall’assenza di un’effettiva e concreta libertà di organizzazione del rider.
Più nello specifico, il Giudice meneghino ha rilevato, in primo luogo, come il sistema di prenotazione dei turni settimanali non fosse libero, ma condizionato dal punteggio posseduto dal lavoratore in base agli indici di prenotazione, così di fatto incidendo sulla libertà di determinare il quando (la fascia oraria) di svolgimento dell’attività.
Tale meccanismo di classificazione, per l’organo giudicante, induceva il rider ad effettuare tempestivamente (entro 15 min prima) il login nelle sessioni prenotate (per evitare di perdere punti “affidabilità”) e a rendersi disponibile nelle sessioni che la datrice aveva indicato come “più rilevanti”.
La decurtazione del punteggio, così come operata dalla resistente, si configurava dunque come esercizio non solo di un potere disciplinare nei confronti del rider (sanzionando un rendimento del lavoratore inferiore alle sue potenzialità con il divieto di accesso alla prima finestra di prenotazione e, quindi, alla possibilità di lavorare a condizioni migliori o più vantaggiose), ma anche quale “manifestazione di un più generale potere direttivo” inducendo il lavoratore a tenere quei comportamenti idonei a fargli acquisire il massimo del punteggio per poter accedere alle fasce orarie più vantaggiose. Comportamenti che dunque risultavano di fatto etero-diretti.
Il Tribunale ha infine evidenziato come le “modalità di assegnazione degli incarichi di consegna (in base all’algoritmo)” costringessero “il lavoratore a essere a disposizione del datore di lavoro nel periodo di tempo antecedente l’assegnazione, mediante la connessione dell’app, e ad essere fisicamente vicino ai locali di ritiro” obbligando così il rider ad essere già disponibile ad effettuare la consegna e precludendo allo stesso di ricevere offerte relative a locali più distanti. Tale meccanismo restringeva di fatto la sua libertà decisionale circa le prestazioni da eseguire e dunque anche in ordine al quantum dell’attività lavorativa.
Alla luce delle considerazioni esposte, il Tribunale di Milano ha quindi accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento del lavoratore al 6° livello del CCNL Commercio.

4. Conclusioni

La pronuncia in commento rappresenta un’ulteriore conferma dell’orientamento giurisprudenziale ormai maggioritario che tende a qualificare i riders come lavoratori subordinati e a garantire così agli stessi tutte le garanzie conseguono a tale qualificazione.
A chiusura del presente articolo, peraltro, si segnala che in linea con principi fissati dalla giurisprudenza sembra stia lavorando anche il Legislatore, con un disegno di legge sulle piattaforme digitali volto ad introdurre “una presunzione di rapporto di lavoro subordinato” qualora la piattaforma esercitasse “il controllo su determinati elementi dell’esecuzione del lavoro” così da rendere più agevolare a tali categorie di lavoratori la prova della natura del rapporto lavorativo.

riders

1. Il fatto

Il giudizio aveva ad oggetto la qualificazione del rapporto di lavoro intercorrente tra un rider ed una nota società di food delivery, sorto dalla stipulazione di un “contratto di lavoro autonomo” e avente ad oggetto il ritiro, da parte del primo, di cibo e/o bevande presso ristoranti o altri partner, e la consegna degli stessi, con un mezzo di locomozione proprio, ai clienti della Compagnia. Dopo poco meno di sei mesi dalla sottoscrizione del predetto contratto, il rider presentava ricorso al Tribunale di Milano per vedere accertata la natura subordinata del rapporto lavorativo oggetto del medesimo.

2. Svolgimento del processo

All’esito dell’istruttoria era emerso che la prestazione lavorativa resa dal rider non fosse connotata dai requisiti propri del lavoro autonomo ma invero da quelli tipici della subordinazione.
Dalle dichiarazioni testimoniali, infatti, era emerso come l’offerta della prestazione lavorativa da parte del rider avvenisse tramite un sistema di prenotazione via app (installata sul cellulare del lavoratore), tramite la quale quest’ultimo, ogni lunedì, effettuava le prenotazioni delle sessioni di lavoro per tutta la settimana entrante, selezionando giorno e ora messi a disposizione dalla piattaforma.
L’accesso alla prenotazione era suddiviso in fasce orarie, alle quali il rider poteva accedere in base a: (i)
c.d. “valori degli indici di prenotazione” conseguiti dal lavoratore in base al suo grado di affidabilità (a sua volta calcolato sul numero delle occasioni in cui il rider, pur avendo prenotato la sessione di lavoro, non effettuava il login nell’app nei primi 15 minuti dall’inizio della sessione); (ii) il suo grado di partecipazione durante le sessioni “più rilevanti per il consumo di cibo a domiciliostabilite dalla Società (dal venerdì alla domenica nella fascia oraria 20:00-22:00).
Così, l’accesso alla prima fascia di prenotazione (quella delle ore 11:00), sicuramente più vantaggiosa essendo in quel momento prenotabili tutti i turni disponibili nella settimana, era consentita solo ai riders che presentavano un valore massimo dei predetti indici, mentre i riders con indici inferiori potevano accedere solo alle fasce di prenotazione successive (quelle delle 15:00 e delle 17:00) con minore disponibilità di turni di lavoro prenotabili.
I testi escussi avevano inoltre evidenziato come, il lavoratore, per poter ricevere le proposte, dovesse collegarsi all’app almeno 15 minuti prima dell’inizio della fascia oraria in cui aveva prenotato la sua sessione e altresì trovarsi fisicamente vicino alla sede del ristorante o del bar da cui il cliente aveva ordinato il cibo e/o le bevande.
Infine, pur essendo il rider libero di accettare, ignorare o rifiutare le proposte di consegna ricevute e pur non fornendo la Società titolare della piattaforma alcuna indicazioni in merito alle tempistiche in cui effettuare la consegna e/o sul percorso da seguire, quest’ultima, grazie ad un sistema di geolocalizzazione, conosceva costantemente la posizione geografica del lavoratore mentre questo era online ed eseguiva la prestazione e poteva contattarlo in qualsiasi momento in caso di anomalie nella consegna.

3. La sentenza del Tribunale di Milano

Gli elementi emersi dal quadro probatorio hanno portato il Tribunale a ritenere che l’attività lavorativa del ricorrente presentasse i connotati propri del lavoro subordinato, essendo caratterizzata da “un’incidenza diretta da parte della società titolare della piattaforma sulle modalità di esecuzione”, sui tempi e sui luoghi della prestazione e dall’assenza di un’effettiva e concreta libertà di organizzazione del rider.
Più nello specifico, il Giudice meneghino ha rilevato, in primo luogo, come il sistema di prenotazione dei turni settimanali non fosse libero, ma condizionato dal punteggio posseduto dal lavoratore in base agli indici di prenotazione, così di fatto incidendo sulla libertà di determinare il quando (la fascia oraria) di svolgimento dell’attività.
Tale meccanismo di classificazione, per l’organo giudicante, induceva il rider ad effettuare tempestivamente (entro 15 min prima) il login nelle sessioni prenotate (per evitare di perdere punti “affidabilità”) e a rendersi disponibile nelle sessioni che la datrice aveva indicato come “più rilevanti”.
La decurtazione del punteggio, così come operata dalla resistente, si configurava dunque come esercizio non solo di un potere disciplinare nei confronti del rider (sanzionando un rendimento del lavoratore inferiore alle sue potenzialità con il divieto di accesso alla prima finestra di prenotazione e, quindi, alla possibilità di lavorare a condizioni migliori o più vantaggiose), ma anche quale “manifestazione di un più generale potere direttivo” inducendo il lavoratore a tenere quei comportamenti idonei a fargli acquisire il massimo del punteggio per poter accedere alle fasce orarie più vantaggiose. Comportamenti che dunque risultavano di fatto etero-diretti.
Il Tribunale ha infine evidenziato come le “modalità di assegnazione degli incarichi di consegna (in base all’algoritmo)” costringessero “il lavoratore a essere a disposizione del datore di lavoro nel periodo di tempo antecedente l’assegnazione, mediante la connessione dell’app, e ad essere fisicamente vicino ai locali di ritiro” obbligando così il rider ad essere già disponibile ad effettuare la consegna e precludendo allo stesso di ricevere offerte relative a locali più distanti. Tale meccanismo restringeva di fatto la sua libertà decisionale circa le prestazioni da eseguire e dunque anche in ordine al quantum dell’attività lavorativa.
Alla luce delle considerazioni esposte, il Tribunale di Milano ha quindi accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento del lavoratore al 6° livello del CCNL Commercio.

4. Conclusioni

La pronuncia in commento rappresenta un’ulteriore conferma dell’orientamento giurisprudenziale ormai maggioritario che tende a qualificare i riders come lavoratori subordinati e a garantire così agli stessi tutte le garanzie conseguono a tale qualificazione.
A chiusura del presente articolo, peraltro, si segnala che in linea con principi fissati dalla giurisprudenza sembra stia lavorando anche il Legislatore, con un disegno di legge sulle piattaforme digitali volto ad introdurre “una presunzione di rapporto di lavoro subordinato” qualora la piattaforma esercitasse “il controllo su determinati elementi dell’esecuzione del lavoro” così da rendere più agevolare a tali categorie di lavoratori la prova della natura del rapporto lavorativo.