Il diritto alla riscossione delle imposte soggiace al termine di prescrizione decennale, così come indicato dall’art. 2946 c.c. (Cass. Civ. Sez. 6 Ord. n. 10547 del 15 aprile 2019)

La Suprema Corte, con ordinanza n. 10547 del 2019 ha rimarcato il concetto secondo cui il termine di prescrizione da tenere in considerazione in materia di tributi deve essere quello indicato dall’articolo 2946 del codice civile, a meno che non vi sia espressa e diversa disposizione legislativa.

Riscossione prescrizione cass civ sez civ-vi n-10547 15-04-2019

Indice

1. I fatti di causa
2. I motivi dell’impugnazione
3. La decisione della Suprema Corte
4. Massima
5. La sentenza integrale

1. I fatti di causa

L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione al fine di ottenere la cassazione della sentenza n. 7445 del 2015 emessa dalla commissione tributaria della provincia di Milano e poi confermata dalla Commissione Tributaria regionale, per il mezzo della quale è stato rimarcato il principio indicato dalla Suprema Corte, in precedente pronuncia, secondo cui la mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale non comporta “l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello lungo decennale, in quanto tale conversione opera solo in presenza di un titolo derivante da sentenza passata in giudicato”.

2. I motivi dell’impugnazione

Con unico motivo di impugnazione l’agenzia delle entrate, ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale abbia sbagliato nel ritenere che in caso di mancata impugnazione di una cartella esattoriale avente ad oggetto crediti di natura erariale, la stessa si prescriva nel termine di cinque anni e non di dieci.

3. La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte ha deciso per l’accoglimento del ricorso, sulla base di un consolidato orientamento della stessa Corte, secondo il quale il credito di natura erariale non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’articolo 2948 del codice civile. È soggetto invece al termine ordinario decennale previsto dall’art. 2946 c.c.

4. Massima

Il diritto alla riscossione di un’imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c., ove la legge non disponga diversamente, salvi, in quest’ultima ipotesi, gli effetti del giudicato sui termini cd. brevi di prescrizione.

5. La sentenza integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9678-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – (OMISSIS), (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3646/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 19/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate – (OMISSIS) (ADER) propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello dell’Agente della (OMISSIS) ed accolto l’appello incidentale (sulle spese di lite) proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza n. 7445 del 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in rigetto del ricorso proposto avverso intimazione per mancato pagamento di cartella esattoriale concernente IRPEF 2003, addizionali, sanzioni ed interessi, notificato il 9 aprile 2008 e non impugnata;

il contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1.1. preliminarmente va respinta l’eccezione, sollevata dal controricorrente, di tardività della notifica del ricorso, che risulta, invece, effettuata entro sei mesi dal deposito della sentenza (19 settembre 2017), non notificata, termine non ancora scaduto, quindi, alla data del 19 marzo 2018, giorno di consegna della raccomandata per la notifica eseguita a mezzo del servizio postale, come attestato dal timbro apposto in calce dall’impiegato postale;

1.2. parimenti infondata è l’eccezione relativa al preteso difetto di rappresentanza dell’ATER, laddove il controricorrente afferma che il ricorso sarebbe stato proposto per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, priva di rappresentanza ex lege dell’Ente;

1.3. sul punto va richiamata la recente pronuncia della Corte (n. 28684/2018), che ha affermato i principi di seguito illustrati quanto alla difesa in giudizio dell’Ader;

1.4. il Decreto Legge n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016, che ha disposto (articolo 1, comma 1) la soppressione di Equitalia a far data dal 1 luglio 2017, mediante cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ed estinzione ope legis delle società del relativo gruppo svolgenti attività di (OMISSIS) nazionale.

Funzione, quest’ultima, che è stata contestualmente assegnata (comma 2) all’Agenzia delle entrate, la quale la esercita tramite la neo-costituita Agenzia delle Entrate- (OMISSIS), prevede, al comma 8, che “l’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, articolo 43, di cui al Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale”; il legislatore ha altresì stabilito che il nuovo ente possa anche avvalersi di avvocati del libero foro, “sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo” e secondo i parametri selettivi di affidamento di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), statuendo inoltre che: l’ente possa “avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente”; “ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici”, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, possa in ogni caso “assumere direttamente la trattazione della causa”; trovando applicazione, quanto a capacità processuale, il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 11, comma 2, concernente la costituzione in giudizio “diretta” avanti alle commissioni tributarie;

1.5. la norma ha esteso, dunque, l’inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria, oltre che espressamente agli uffici dell’Agenzia delle entrate ed a quelli dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (come già si riteneva) ed alle cancellerie o segreterie dell’ufficio giudiziario (come già previsto dal comma 3 bis), anche all’ufficio dell’agente della (OMISSIS), il quale quindi deve stare in giudizio – in particolare, solo nel giudizio di merito – direttamente (o mediante la struttura territoriale sovraordinata), cioè in persona dell’organo che ne ha la rappresentanza verso l’esterno o di uno o più suoi dipendenti dallo a stesso organo all’uopo delegati, e non può farsi rappresentare in giudizio da un soggetto esterno alla sua organizzazione, tranne che nelle ipotesi in cui può avvalersi della difesa dell’avvocatura dello Stato, come espressamente previsto dal cit. decreto legge, articolo 1, comma 8, sebbene detto ente non appartenga propriamente all’ambito delle Amministrazioni dello Stato – trattandosi di ente pubblico economico – alle quali normalmente si riferisce la previsione circa la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio per il tramite dell’Avvocatura dello Stato (Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 1);

1.7. a tal proposito, va rammentato che l’Avvocatura dello Stato, in aggiunta al patrocinio obbligatorio in favore delle Amministrazioni dello Stato, può essere autorizzata ad assumere la rappresentanza e difesa anche di Amministrazioni pubbliche non statali e di enti pubblici sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato (c.d. patrocinio autorizzato); condizione necessaria per l’esercizio di questo patrocinio è l’esistenza di un provvedimento di autorizzazione che, in virtu’ di quanto disposto dall’articolo 43 cit., può essere costituito da una “disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto”, i quali, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 12 gennaio 1991, n. 13, articolo 11, devono essere “promossi di concerto” con i Ministri della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze;

1.8. quando sia intervenuto il detto provvedimento, la rappresentanza e la difesa in giudizio sono assunte dall’Avvocatura “in via organica ed esclusiva” (TU cit., articolo 43, come modificato dalla L. n. 103 del 1979, articolo 11), sicchè si applicano le stesse regole del patrocinio obbligatorio, fatta salva l’ipotesi di un conflitto con lo Stato o con le Regioni. Salva la suddetta ipotesi di conflitto di interessi, le Amministrazioni e gli enti suindicati (anche regionali) possono decidere di non avvalersi della Avvocatura dello Stato soltanto “in casi speciali” e previa adozione di “apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza”; si tratta, quindi, di una facoltà esercitabile in casi di carattere eccezionale, come è stato espressamente confermato nel parere del Consiglio di Stato, Sez. IL 29 ottobre 1986, n. 2025 e nella deliberazione della Corte dei Conti 6 aprile 1984, n. 1432, con riguardo al patrocinio delle Università statali e degli altri istituti statali di istruzione superiore;

1.9. la citata recente normativa, in coerenza con il Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 43, espressamente richiamato, secondo cui “l’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti all’autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o anche alla sola vigilanza dello Stato, sempre che sia stata autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento con regio decreto”, introduce il patrocinio autorizzato ai fini della rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura, anzichè quello obbligatorio come quella prevista per gli enti pubblici statali dal predetto R.D., articolo 9; con i conseguenti limitati effetti propri di tale forma di rappresentanza consistenti nell’esclusione della necessità del mandato e, salvi i casi di conflitto, nella facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro e non dell’Avvocatura dello Stato solo in casi eccezionali previa la suddetta apposita e motivata delibera dell’organo di vigilanza;

1.12. ne consegue il rigetto dell’eccezione sollevata dal controricorrente sul preteso difetto di ius postulandi dell’Avvocatura dello Stato;

2.1. con il ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta che la CTR abbia erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento, relativa a crediti erariali (IRPEF), si prescriva nel termine quinquennale in mancanza di impugnazione;

2.2. con la sentenza n. 23397 del 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sancendo che la mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale non determina da sola l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello lungo decennale, in quanto tale conversione opera solo in presenza di un titolo derivante da sentenza passata in giudicato;

2.3. in altri termini è stato ribadito come l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’articolo 2953 c.c.; tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di (OMISSIS) mediante ruolo o comunque di (OMISSIS) coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’articolo 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. in tal senso anche Cass. n. 11800/2018);

2.4. va, tuttavia, posto in rilievo che, secondo un altrettanto consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. nn. 16713/2016, 24322/2014, 22977/2010, 2941/2007), “il credito erariale per la (OMISSIS) dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’articolo 2948 c.c., n. 4, “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’articolo 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi”;

2.5. da queste pronunce di diritto si ricava la conclusione che i crediti di imposta sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex articolo 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e salvo l’actio judicati;

2.6. la sentenza impugnata, laddove afferma che il credito erariale scaturente dalle cartelle esattoriali relative a mancato pagamento “IRPEF 2003, addizionali, sanzioni ed interessi”, in quanto non impugnate, sarebbe sottoposto alla prescrizione quinquennale, non si è attenuta ai suddetti principi atteso che il credito IRPEF è soggetto alla prescrizione decennale;

2.7. la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all’affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008);

  1. quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

riscossione prescrizione cass civ sez civ-vi n-10547 15-04-2019

Indice

1. I fatti di causa
2. I motivi dell’impugnazione
3. La decisione della Suprema Corte
4. Massima
5. La sentenza integrale

1. I fatti di causa

L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione al fine di ottenere la cassazione della sentenza n. 7445 del 2015 emessa dalla commissione tributaria della provincia di Milano e poi confermata dalla Commissione Tributaria regionale, per il mezzo della quale è stato rimarcato il principio indicato dalla Suprema Corte, in precedente pronuncia, secondo cui la mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale non comporta “l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello lungo decennale, in quanto tale conversione opera solo in presenza di un titolo derivante da sentenza passata in giudicato”.

2. I motivi dell’impugnazione

Con unico motivo di impugnazione l’agenzia delle entrate, ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale abbia sbagliato nel ritenere che in caso di mancata impugnazione di una cartella esattoriale avente ad oggetto crediti di natura erariale, la stessa si prescriva nel termine di cinque anni e non di dieci.

3. La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte ha deciso per l’accoglimento del ricorso, sulla base di un consolidato orientamento della stessa Corte, secondo il quale il credito di natura erariale non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’articolo 2948 del codice civile. È soggetto invece al termine ordinario decennale previsto dall’art. 2946 c.c.

4. Massima

Il diritto alla riscossione di un’imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c., ove la legge non disponga diversamente, salvi, in quest’ultima ipotesi, gli effetti del giudicato sui termini cd. brevi di prescrizione.

5. La sentenza integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9678-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – (OMISSIS), (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3646/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 19/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate – (OMISSIS) (ADER) propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello dell’Agente della (OMISSIS) ed accolto l’appello incidentale (sulle spese di lite) proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza n. 7445 del 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in rigetto del ricorso proposto avverso intimazione per mancato pagamento di cartella esattoriale concernente IRPEF 2003, addizionali, sanzioni ed interessi, notificato il 9 aprile 2008 e non impugnata;

il contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1.1. preliminarmente va respinta l’eccezione, sollevata dal controricorrente, di tardività della notifica del ricorso, che risulta, invece, effettuata entro sei mesi dal deposito della sentenza (19 settembre 2017), non notificata, termine non ancora scaduto, quindi, alla data del 19 marzo 2018, giorno di consegna della raccomandata per la notifica eseguita a mezzo del servizio postale, come attestato dal timbro apposto in calce dall’impiegato postale;

1.2. parimenti infondata è l’eccezione relativa al preteso difetto di rappresentanza dell’ATER, laddove il controricorrente afferma che il ricorso sarebbe stato proposto per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, priva di rappresentanza ex lege dell’Ente;

1.3. sul punto va richiamata la recente pronuncia della Corte (n. 28684/2018), che ha affermato i principi di seguito illustrati quanto alla difesa in giudizio dell’Ader;

1.4. il Decreto Legge n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016, che ha disposto (articolo 1, comma 1) la soppressione di Equitalia a far data dal 1 luglio 2017, mediante cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ed estinzione ope legis delle società del relativo gruppo svolgenti attività di (OMISSIS) nazionale.

Funzione, quest’ultima, che è stata contestualmente assegnata (comma 2) all’Agenzia delle entrate, la quale la esercita tramite la neo-costituita Agenzia delle Entrate- (OMISSIS), prevede, al comma 8, che “l’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, articolo 43, di cui al Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale”; il legislatore ha altresì stabilito che il nuovo ente possa anche avvalersi di avvocati del libero foro, “sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo” e secondo i parametri selettivi di affidamento di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), statuendo inoltre che: l’ente possa “avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente”; “ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici”, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, possa in ogni caso “assumere direttamente la trattazione della causa”; trovando applicazione, quanto a capacità processuale, il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 11, comma 2, concernente la costituzione in giudizio “diretta” avanti alle commissioni tributarie;

1.5. la norma ha esteso, dunque, l’inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria, oltre che espressamente agli uffici dell’Agenzia delle entrate ed a quelli dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (come già si riteneva) ed alle cancellerie o segreterie dell’ufficio giudiziario (come già previsto dal comma 3 bis), anche all’ufficio dell’agente della (OMISSIS), il quale quindi deve stare in giudizio – in particolare, solo nel giudizio di merito – direttamente (o mediante la struttura territoriale sovraordinata), cioè in persona dell’organo che ne ha la rappresentanza verso l’esterno o di uno o più suoi dipendenti dallo a stesso organo all’uopo delegati, e non può farsi rappresentare in giudizio da un soggetto esterno alla sua organizzazione, tranne che nelle ipotesi in cui può avvalersi della difesa dell’avvocatura dello Stato, come espressamente previsto dal cit. decreto legge, articolo 1, comma 8, sebbene detto ente non appartenga propriamente all’ambito delle Amministrazioni dello Stato – trattandosi di ente pubblico economico – alle quali normalmente si riferisce la previsione circa la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio per il tramite dell’Avvocatura dello Stato (Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 1);

1.7. a tal proposito, va rammentato che l’Avvocatura dello Stato, in aggiunta al patrocinio obbligatorio in favore delle Amministrazioni dello Stato, può essere autorizzata ad assumere la rappresentanza e difesa anche di Amministrazioni pubbliche non statali e di enti pubblici sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato (c.d. patrocinio autorizzato); condizione necessaria per l’esercizio di questo patrocinio è l’esistenza di un provvedimento di autorizzazione che, in virtu’ di quanto disposto dall’articolo 43 cit., può essere costituito da una “disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto”, i quali, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 12 gennaio 1991, n. 13, articolo 11, devono essere “promossi di concerto” con i Ministri della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze;

1.8. quando sia intervenuto il detto provvedimento, la rappresentanza e la difesa in giudizio sono assunte dall’Avvocatura “in via organica ed esclusiva” (TU cit., articolo 43, come modificato dalla L. n. 103 del 1979, articolo 11), sicchè si applicano le stesse regole del patrocinio obbligatorio, fatta salva l’ipotesi di un conflitto con lo Stato o con le Regioni. Salva la suddetta ipotesi di conflitto di interessi, le Amministrazioni e gli enti suindicati (anche regionali) possono decidere di non avvalersi della Avvocatura dello Stato soltanto “in casi speciali” e previa adozione di “apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza”; si tratta, quindi, di una facoltà esercitabile in casi di carattere eccezionale, come è stato espressamente confermato nel parere del Consiglio di Stato, Sez. IL 29 ottobre 1986, n. 2025 e nella deliberazione della Corte dei Conti 6 aprile 1984, n. 1432, con riguardo al patrocinio delle Università statali e degli altri istituti statali di istruzione superiore;

1.9. la citata recente normativa, in coerenza con il Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 43, espressamente richiamato, secondo cui “l’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti all’autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o anche alla sola vigilanza dello Stato, sempre che sia stata autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento con regio decreto”, introduce il patrocinio autorizzato ai fini della rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura, anzichè quello obbligatorio come quella prevista per gli enti pubblici statali dal predetto R.D., articolo 9; con i conseguenti limitati effetti propri di tale forma di rappresentanza consistenti nell’esclusione della necessità del mandato e, salvi i casi di conflitto, nella facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro e non dell’Avvocatura dello Stato solo in casi eccezionali previa la suddetta apposita e motivata delibera dell’organo di vigilanza;

1.12. ne consegue il rigetto dell’eccezione sollevata dal controricorrente sul preteso difetto di ius postulandi dell’Avvocatura dello Stato;

2.1. con il ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta che la CTR abbia erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento, relativa a crediti erariali (IRPEF), si prescriva nel termine quinquennale in mancanza di impugnazione;

2.2. con la sentenza n. 23397 del 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sancendo che la mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale non determina da sola l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello lungo decennale, in quanto tale conversione opera solo in presenza di un titolo derivante da sentenza passata in giudicato;

2.3. in altri termini è stato ribadito come l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’articolo 2953 c.c.; tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di (OMISSIS) mediante ruolo o comunque di (OMISSIS) coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’articolo 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. in tal senso anche Cass. n. 11800/2018);

2.4. va, tuttavia, posto in rilievo che, secondo un altrettanto consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. nn. 16713/2016, 24322/2014, 22977/2010, 2941/2007), “il credito erariale per la (OMISSIS) dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’articolo 2948 c.c., n. 4, “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’articolo 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi”;

2.5. da queste pronunce di diritto si ricava la conclusione che i crediti di imposta sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex articolo 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e salvo l’actio judicati;

2.6. la sentenza impugnata, laddove afferma che il credito erariale scaturente dalle cartelle esattoriali relative a mancato pagamento “IRPEF 2003, addizionali, sanzioni ed interessi”, in quanto non impugnate, sarebbe sottoposto alla prescrizione quinquennale, non si è attenuta ai suddetti principi atteso che il credito IRPEF è soggetto alla prescrizione decennale;

2.7. la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all’affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008);

  1. quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.