Esecuzione forzata presso terzi: Nell’accertamento dell’obbligo del terzo, il debitore esecutato è litisconsorte necessario (Cass. Sez. III Civile, Ordinanza n. 26329 del 17 Ottobre 2019)

L’ordinanza in esame ha chiarito la modalità con cui dovrà avvenire l’accertamento dell’obbligo terzo in ragione della legge n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014.

Debitore esecutato cass. Civ. Sezione iii n. 26329 del 17/10/2019

Indice

1. I fatti di causa
2. I motivi dell’impugnazione
3. La decisione della Suprema Corte
4. Massima
5. La sentenza integrale

1. I fatti di causa

I pignoranti sottoponevano a pignoramento il denaro depositato presso società per azioni, in qualità di terza pignorata.

La banca non effettuava la consueta dichiarazione richiesta dall’art. 547 c.p.c. e i creditori hanno comunque ottenuto una ordinanza che assegnava la somma giacente sul conto corrente bancario, in virtù di assenza di contestazione.

Avverso la ordinanza di assegnazione, la banca spiegava opposizione, sulla base dell’art. 617 c.p.c., con annessa istanza sospensiva. Il giudice ha rigettato l’istanza, indicando la continuazione del giudizio.

La banca, quindi, proponeva opposizione agli atti esecutivi e al contempo, il collegio, adito ai sensi dell’articolo 669-terdecies c.p.c., riformava l’ordinanza che aveva rigettato l’istanza di sospensione.

All’esito del giudizio di merito, il Tribunale di Palermo, accoglieva l’opposizione proposta dall’istituto di credito e rendeva nulla l’ordinanza di assegnazione precedentemente resa.

2. I motivi dell’impugnazione

A questo punto, i debitori hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., ovvero sull’assunto che “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”.

3. La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte, per il mezzo dell’ordinanza in esame, ha ritenuto opportuno rigettare le istanze proposte dai ricorrenti poiché gli stessi abbiano omesso una indicazione adeguata del nominativo del debitore esecutato, che dovrà essere ritenuto litisconsorte necessario in siffatta circostanza.

4. Massima

Nell’accertamento dell’obbligo del terzo, come disciplinato a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c., il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all’accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorchè la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti.

5. La sentenza integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19401/2016 R.G. proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), domiciliati, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 2, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2911 del Tribunale di Palermo depositata il 27 maggio 2016;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso e il controricorso.

RITENUTO

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sottoponevano a pignoramento tutte le somme a qualsiasi titolo depositate presso (OMISSIS) s.p.a., terzo pignorato. La banca ometteva di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 547 c.p.c. e i creditori, previa notificazione dell’ordinanza di rinvio prevista dall’articolo 548 c.p.c., ottenevano un’ordinanza di assegnazione per Euro 160.821,00 in base alla presunzione di non contestazione.

Contro tale ordinanza la banca proponeva opposizione, ex articolo 617 c.p.c., chiedendone preliminarmente la sospensione. Il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza, disponendo per la prosecuzione del giudizio nel merito.

La banca introduceva l’opposizione agli atti esecutivi nella fase di merito. Nel frattempo, il collegio, adito ai sensi dell’articolo 669-terdecies c.p.c., riformava l’ordinanza che aveva rigettato l’istanza di sospensione, sospendendo il processo esecutivo.

Infine, il Tribunale di Palermo, decidendo nel merito, accoglieva l’opposizione proposta da (OMISSIS) s.p.a. e annullava l’ordinanza di assegnazione resa in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Costoro hanno proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, basato su due motivi. (OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il ricorso e’ inammissibile in quanto l’esposizione dei fatti, richiesta dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ insufficiente.

In particolare, risulta decisiva la circostanza che i ricorrenti abbiano omesso di indicare adeguatamente il nominativo del debitore esecutato, il quale e’ litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato (Sez. 3, Sentenza n. 217 del 09/01/2007, Rv. 594666 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 10/05/2000, Rv. 536349 – 01).

Tale principio deve essere mantenuto fermo anche dopo le modifiche apportate agli articoli 548 e 549 c.p.c., che hanno trasformato tale giudizio in un accertamento incidentale con rito camerale devoluto alla cognizione funzionale diretta del giudice dell’esecuzione. Infatti, il giudizio e’ pur sempre rivolto all’accertamento dell’esistenza di un rapporto di dare/avere intercorrente fra il terzo pignorato e il debitore esecutato e quindi interessa anche quest’ultimo, sebbene la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti. Tuttavia, l’esigenza di tutelare l’integrita’ del contraddittorio si avverte solamente nel caso in cui il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, nei casi previsti dall’articolo 548 c.p.c., u.c. e dall’articolo 549 c.p.c., giacche’ nella fase sommaria innanzi al giudice dell’esecuzione il debitore esecutato gia’ partecipa al processo di espropriazione.

Tanto premesso, si deve rilevare che l’omessa indicazione, in ricorso, del nominativo del debitore esecutato impedisce a questa Corte di esercitare il potere-dovere di ordinare l’integrazione del contraddittorio. Si tratta, quindi, di una carenza espositiva decisiva, che determina l’inammissibilita’ del ricorso.

L’esposizione dei fatti e’ carente anche sotto altro profilo. Considerata la deduzione del vizio di ultrapetizione (primo motivo), i ricorrenti avrebbero dovuto quantomeno riportare espressamente le ragioni dell’opposizione proposta dalla banca, della quale invece si dice solamente, in modo molto generico, che era stata proposta solamente per dedurre un vizio di notifica.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico dei ricorrenti in solido, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresi’ i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da loro proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

debitore esecutato Cass. Civ. Sezione III n. 26329 del 17/10/2019

Indice

1. I fatti di causa
2. I motivi dell’impugnazione
3. La decisione della Suprema Corte
4. Massima
5. La sentenza integrale

1. I fatti di causa

I pignoranti sottoponevano a pignoramento il denaro depositato presso società per azioni, in qualità di terza pignorata.

La banca non effettuava la consueta dichiarazione richiesta dall’art. 547 c.p.c. e i creditori hanno comunque ottenuto una ordinanza che assegnava la somma giacente sul conto corrente bancario, in virtù di assenza di contestazione.

Avverso la ordinanza di assegnazione, la banca spiegava opposizione, sulla base dell’art. 617 c.p.c., con annessa istanza sospensiva. Il giudice ha rigettato l’istanza, indicando la continuazione del giudizio.

La banca, quindi, proponeva opposizione agli atti esecutivi e al contempo, il collegio, adito ai sensi dell’articolo 669-terdecies c.p.c., riformava l’ordinanza che aveva rigettato l’istanza di sospensione.

All’esito del giudizio di merito, il Tribunale di Palermo, accoglieva l’opposizione proposta dall’istituto di credito e rendeva nulla l’ordinanza di assegnazione precedentemente resa.

2. I motivi dell’impugnazione

A questo punto, i debitori hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., ovvero sull’assunto che “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”.

3. La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte, per il mezzo dell’ordinanza in esame, ha ritenuto opportuno rigettare le istanze proposte dai ricorrenti poiché gli stessi abbiano omesso una indicazione adeguata del nominativo del debitore esecutato, che dovrà essere ritenuto litisconsorte necessario in siffatta circostanza.

4. Massima

Nell’accertamento dell’obbligo del terzo, come disciplinato a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c., il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all’accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorchè la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti.

5. La sentenza integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19401/2016 R.G. proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), domiciliati, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 2, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2911 del Tribunale di Palermo depositata il 27 maggio 2016;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso e il controricorso.

RITENUTO

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sottoponevano a pignoramento tutte le somme a qualsiasi titolo depositate presso (OMISSIS) s.p.a., terzo pignorato. La banca ometteva di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 547 c.p.c. e i creditori, previa notificazione dell’ordinanza di rinvio prevista dall’articolo 548 c.p.c., ottenevano un’ordinanza di assegnazione per Euro 160.821,00 in base alla presunzione di non contestazione.

Contro tale ordinanza la banca proponeva opposizione, ex articolo 617 c.p.c., chiedendone preliminarmente la sospensione. Il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza, disponendo per la prosecuzione del giudizio nel merito.

La banca introduceva l’opposizione agli atti esecutivi nella fase di merito. Nel frattempo, il collegio, adito ai sensi dell’articolo 669-terdecies c.p.c., riformava l’ordinanza che aveva rigettato l’istanza di sospensione, sospendendo il processo esecutivo.

Infine, il Tribunale di Palermo, decidendo nel merito, accoglieva l’opposizione proposta da (OMISSIS) s.p.a. e annullava l’ordinanza di assegnazione resa in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Costoro hanno proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, basato su due motivi. (OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il ricorso e’ inammissibile in quanto l’esposizione dei fatti, richiesta dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ insufficiente.

In particolare, risulta decisiva la circostanza che i ricorrenti abbiano omesso di indicare adeguatamente il nominativo del debitore esecutato, il quale e’ litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato (Sez. 3, Sentenza n. 217 del 09/01/2007, Rv. 594666 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 10/05/2000, Rv. 536349 – 01).

Tale principio deve essere mantenuto fermo anche dopo le modifiche apportate agli articoli 548 e 549 c.p.c., che hanno trasformato tale giudizio in un accertamento incidentale con rito camerale devoluto alla cognizione funzionale diretta del giudice dell’esecuzione. Infatti, il giudizio e’ pur sempre rivolto all’accertamento dell’esistenza di un rapporto di dare/avere intercorrente fra il terzo pignorato e il debitore esecutato e quindi interessa anche quest’ultimo, sebbene la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti. Tuttavia, l’esigenza di tutelare l’integrita’ del contraddittorio si avverte solamente nel caso in cui il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, nei casi previsti dall’articolo 548 c.p.c., u.c. e dall’articolo 549 c.p.c., giacche’ nella fase sommaria innanzi al giudice dell’esecuzione il debitore esecutato gia’ partecipa al processo di espropriazione.

Tanto premesso, si deve rilevare che l’omessa indicazione, in ricorso, del nominativo del debitore esecutato impedisce a questa Corte di esercitare il potere-dovere di ordinare l’integrazione del contraddittorio. Si tratta, quindi, di una carenza espositiva decisiva, che determina l’inammissibilita’ del ricorso.

L’esposizione dei fatti e’ carente anche sotto altro profilo. Considerata la deduzione del vizio di ultrapetizione (primo motivo), i ricorrenti avrebbero dovuto quantomeno riportare espressamente le ragioni dell’opposizione proposta dalla banca, della quale invece si dice solamente, in modo molto generico, che era stata proposta solamente per dedurre un vizio di notifica.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico dei ricorrenti in solido, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresi’ i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da loro proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.