I mezzi di correzione o di disciplina in ambito scolastico

Articolo a cura dell’Avv.ssa Ketty Colacino

Correzione

Indice

1. Introduzione
2. La condotta rilevante ex art. 571 c.p.
3. I mezzi di correzione e di disciplina
4. Riflessioni alla luce della Cassazione 28 settembre 2020 (dep. 30 ottobre 2020), n. 30221

1. Introduzione

Il codice penale prevede all’art. 571 un’ipotesi di reato che punisce chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente.
Ad una prima lettura la norma non pare porre particolari problemi. Le questioni sorgono quando si cerca di fornire una definizione di “mezzi di correzione o di disciplina”.
Il significato di mezzi di correzione o di disciplina è ormai pacifico. La giurisprudenza ritiene che il potere educativo e disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore e che non può consistere in trattamenti afflittivi dell’altrui personalità o superare i limiti previsti dall’ordinamento.
Tuttavia si rinvengono pronunce che poste tali premesse finiscono con il contraddirle, giungendo a ritenere integrato il reato di cui all’art. 571 c.p. anche nel caso di utilizzo di atti di violenza.
È questo il caso, da ultimo, della sentenza della Corte di Cassazione, sezione VI, n. 30221 del 30 ottobre 2020, nel quale la condotta di un’insegnate di scuola materna, consistita in sberle, ceffoni, tirate di capelli e urla continue ai danni degli allievi è stata qualificata come abuso dei mezzi di correzione.
Gli atti di violenza, proprio perché non possono essere considerati mezzi educativi leciti, dovrebbero portare ad escludere l’integrazione del delitto di abuso dei mezzi di correzione. Tali comportamenti potrebbero integrare, eventualmente, altre fattispecie di reato, quali percosse, lesioni ovvero maltrattamenti contro familiari o conviventi.

2. La condotta rilevante ex art. 571 c.p.

La condotta incriminata non è descritta in modo dettagliato, il legislatore si è limitato a stabilire che consiste nell’abuso dei mezzi di correzione e di disciplina nei confronti delle persone legate dal vincolo disciplinare (rapporto di autorità o di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia ovvero esercizio di una professione o di un’arte). La condotta, dunque, consiste nell’eccesso, e non nell’uso, di mezzi di correzione e di disciplina.
È il caso di chiarire che la fattispecie presuppone un comportamento del soggetto passivo contrario ad una regola disciplinare o, comunque, che richieda o giustifichi l’esercizio del potere disciplinare. In difetto di tale presupposto, l’esercizio del potere non potrebbe essere qualificato come misura di correzione o di disciplina.

3. I mezzi di correzione e di disciplina

Così definita la condotta, occorre precisare che cosa si intende per mezzi di correzione o di disciplina.
Tale espressione può essere considerata il retaggio di un’epoca ormai passata, espressiva di concezioni pedagogiche culturalmente anacronistiche e storicamente superate. La norma non è mai stata riformulata dal legislatore dall’entrata in vigore del codice nel 1930, tuttavia trattandosi di un’espressione “aperta” ed elastica, può essere interpretata in maniera dinamica adeguandola ai mutamenti della realtà, tenendo conto dell’evoluzione del costume sociale.
Il termine “correzione” deve intendersi come sinonimo di “educazione” con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo con estromissione di ogni riferimento gerarchico-autoritativo e con relazione ai contenuti di impegno solidale e responsabile che caratterizzano la posizione dell’educatore rispetto all’educando.
Alla luce di tale definizione risulta chiaro che non possono ritenersi mezzi di correzione o di disciplina i metodi violenti.
In dottrina e in giurisprudenza è stato più volte affermato che la violenza non rappresenta un mezzo lecito, poiché la Convenzione di New York del 1989 ha riconosciuto al minore il diritto ad uno sviluppo armonico della personalità, a ricevere un’educazione nel rispetto dei valori di tolleranza, dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà ed a essere tutelato da ogni forma di violenza fisica o psicologica.
Ne deriva che non può considerarsi lecito l’uso della violenza, fisica o psichica, sia pure distortamente finalizzato a scopi ritenuti educativi. Ciò sia per il primato attribuito alla dignità della persona del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione, se non addirittura di disposizione, da parte degli adulti, sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, tolleranza e convivenza, utilizzando mezzi violenti e costrittivi che tali fini apertamente contraddicono[1].
La violenza, dunque, non rappresenta un mezzo di educazione e correzione, e non essendo un mezzo lecito, non può integrare la fattispecie di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.
Per quanto riguarda l’ambito scolastico, il regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928 n. 1297, vietava espressamente l’uso di sanzioni corporali nei confronti degli studenti.
Già negli anni sessanta si rinviene una pronuncia che stabiliva che «qualunque violenza fisica sugli alunni delle pubbliche scuole, le cui infrazioni disciplinari siano assoggettate a precise punizioni (ammonizione, sospensione, espulsione, ecc.), preclude la possibilità di far rientrare le percosse nella categoria degli abusi, non essendo concepibile l’abuso di mezzi di cui non sia in alcun modo consentito l’uso»[2]. Coerentemente, i giudici avevano ritenuto integrato il reato di percosse di cui all’art. 581 c.p. a carico dell’insegnate che percuote uno scolaro, anche se l’azione è diretta a fini correttivi.
Inoltre, l’art. 2 D.P.R. n. 417/1974 “Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato” definisce che funzione del docente è indirizzare a divulgare la cultura, a contribuire all’elaborazione di essa e a dare impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e contribuire così alla formazione umana e critica della loro personalità.
È evidente come i mezzi violenti facciano parte di una concezione superata ormai da tempo e non siano più utilizzabili.

4. Riflessioni alla luce della Cassazione 28 settembre 2020 (dep. 30 ottobre 2020), n. 30221

L’impressione che emerge dalla lettura delle sentenze in materia è quella che la giurisprudenza si improvvisa educatore, interpretando la norma nel benevolo tentativo di porre dei limiti al potere disciplinare dell’insegnate al fine di disporre una maggior tutela per il minore, con risultati alcune volte criticabili.
Nel caso in esame i fatti originariamente inquadrati come maltrattamenti ex art. 572 c.p. venivano riqualificati ex art. 571 c.p.
La condotta posta in essere dall’insegnante, consistita in sberle, strattonamenti e urla, veniva ricondotta nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione per la natura non generalizzata, ma contenuta e limitata di tali atti. La Corte specifica che si tratta di atti inseribili nel metodo educativo seguito dall’insegnante, più rigido di quello di altri, ma inidoneo a legittimare le condotte accertate.
Alla luce di quanto esposto, secondo cui l’abuso di mezzi di correzione ha quale presupposto logico e necessario l’esistenza di un uso lecito del mezzo impiegato, non si comprende come si sia potuto addivenire ad una riqualificazione ex art. 571 c.p. dato l’impiego da parte dell’agente di mezzi non consentiti dall’ordinamento.
Se è vero che l’insegnate è titolare del potere educativo e disciplinare, questo, tuttavia, deve essere esercitato con mezzi consentiti e conformi rispetto alla finalità che attraverso tale potere il docente persegue, cosa che pare non sia accaduta nella situazione in esame.
La condotta dell’agente appare senz’altro illegittima poiché utilizza metodi, la violenza fisica, non consentiti dall’ordinamento e deleteria nelle sue implicazioni pedagogiche.
Gli stessi giudici nel corso della motivazione parlano di comportamenti bruschi e violenti, che per definizione non possono considerarsi leciti.
Ciò posto, appare contraddittorio condannare per “abuso di mezzi di correzione” chi utilizza un mezzo che non è di correzione.
Dalla sentenza emerge che i metodi impiegati dall’insegnante non sono mezzi di educazione e, allora, non si tratterebbe di un’ipotesi di abuso dei mezzi di correzione e si dovrebbe ritenere la vicenda estranea all’ambito applicativo dell’art. 571 c.p.
La riqualificazione del fatto ex art. 571 c.p. rispetto all’originaria formulazione, motivata sulla base che i comportamenti dell’insegnante siano riconducibili ad un “metodo di insegnamento rigido piuttosto che ad un consapevole intento maltrattante”, porta a pensare che si sia operata questa scelta per facilità nel dimostrare il reato di cui all’art. 571 c.p. rispetto a quello di cui all’art. 572 c.p.
Più correttamente la condotta dell’insegnate sarebbe potuta essere riqualificata in percosse o lesioni, ma non nell’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.


[1] Cassazione penale, sezione VI, 7 febbraio 2005, n. 16491, che riprende Cassazione penale, sezione VI, 18 marzo 1996, n. 4904.
[2] Cassazione penale, sezione II, 28 luglio 1965, n. 958.

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1. Introduzione
2. La condotta rilevante ex art. 571 c.p.
3. I mezzi di correzione e di disciplina
4. Riflessioni alla luce della Cassazione 28 settembre 2020 (dep. 30 ottobre 2020), n. 30221

1. Introduzione

Il codice penale prevede all’art. 571 un’ipotesi di reato che punisce chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente.
Ad una prima lettura la norma non pare porre particolari problemi. Le questioni sorgono quando si cerca di fornire una definizione di “mezzi di correzione o di disciplina”.
Il significato di mezzi di correzione o di disciplina è ormai pacifico. La giurisprudenza ritiene che il potere educativo e disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore e che non può consistere in trattamenti afflittivi dell’altrui personalità o superare i limiti previsti dall’ordinamento.
Tuttavia si rinvengono pronunce che poste tali premesse finiscono con il contraddirle, giungendo a ritenere integrato il reato di cui all’art. 571 c.p. anche nel caso di utilizzo di atti di violenza.
È questo il caso, da ultimo, della sentenza della Corte di Cassazione, sezione VI, n. 30221 del 30 ottobre 2020, nel quale la condotta di un’insegnate di scuola materna, consistita in sberle, ceffoni, tirate di capelli e urla continue ai danni degli allievi è stata qualificata come abuso dei mezzi di correzione.
Gli atti di violenza, proprio perché non possono essere considerati mezzi educativi leciti, dovrebbero portare ad escludere l’integrazione del delitto di abuso dei mezzi di correzione. Tali comportamenti potrebbero integrare, eventualmente, altre fattispecie di reato, quali percosse, lesioni ovvero maltrattamenti contro familiari o conviventi.

2. La condotta rilevante ex art. 571 c.p.

La condotta incriminata non è descritta in modo dettagliato, il legislatore si è limitato a stabilire che consiste nell’abuso dei mezzi di correzione e di disciplina nei confronti delle persone legate dal vincolo disciplinare (rapporto di autorità o di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia ovvero esercizio di una professione o di un’arte). La condotta, dunque, consiste nell’eccesso, e non nell’uso, di mezzi di correzione e di disciplina.
È il caso di chiarire che la fattispecie presuppone un comportamento del soggetto passivo contrario ad una regola disciplinare o, comunque, che richieda o giustifichi l’esercizio del potere disciplinare. In difetto di tale presupposto, l’esercizio del potere non potrebbe essere qualificato come misura di correzione o di disciplina.

3. I mezzi di correzione e di disciplina

Così definita la condotta, occorre precisare che cosa si intende per mezzi di correzione o di disciplina.
Tale espressione può essere considerata il retaggio di un’epoca ormai passata, espressiva di concezioni pedagogiche culturalmente anacronistiche e storicamente superate. La norma non è mai stata riformulata dal legislatore dall’entrata in vigore del codice nel 1930, tuttavia trattandosi di un’espressione “aperta” ed elastica, può essere interpretata in maniera dinamica adeguandola ai mutamenti della realtà, tenendo conto dell’evoluzione del costume sociale.
Il termine “correzione” deve intendersi come sinonimo di “educazione” con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo con estromissione di ogni riferimento gerarchico-autoritativo e con relazione ai contenuti di impegno solidale e responsabile che caratterizzano la posizione dell’educatore rispetto all’educando.
Alla luce di tale definizione risulta chiaro che non possono ritenersi mezzi di correzione o di disciplina i metodi violenti.
In dottrina e in giurisprudenza è stato più volte affermato che la violenza non rappresenta un mezzo lecito, poiché la Convenzione di New York del 1989 ha riconosciuto al minore il diritto ad uno sviluppo armonico della personalità, a ricevere un’educazione nel rispetto dei valori di tolleranza, dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà ed a essere tutelato da ogni forma di violenza fisica o psicologica.
Ne deriva che non può considerarsi lecito l’uso della violenza, fisica o psichica, sia pure distortamente finalizzato a scopi ritenuti educativi. Ciò sia per il primato attribuito alla dignità della persona del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione, se non addirittura di disposizione, da parte degli adulti, sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, tolleranza e convivenza, utilizzando mezzi violenti e costrittivi che tali fini apertamente contraddicono[1].
La violenza, dunque, non rappresenta un mezzo di educazione e correzione, e non essendo un mezzo lecito, non può integrare la fattispecie di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.
Per quanto riguarda l’ambito scolastico, il regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928 n. 1297, vietava espressamente l’uso di sanzioni corporali nei confronti degli studenti.
Già negli anni sessanta si rinviene una pronuncia che stabiliva che «qualunque violenza fisica sugli alunni delle pubbliche scuole, le cui infrazioni disciplinari siano assoggettate a precise punizioni (ammonizione, sospensione, espulsione, ecc.), preclude la possibilità di far rientrare le percosse nella categoria degli abusi, non essendo concepibile l’abuso di mezzi di cui non sia in alcun modo consentito l’uso»[2]. Coerentemente, i giudici avevano ritenuto integrato il reato di percosse di cui all’art. 581 c.p. a carico dell’insegnate che percuote uno scolaro, anche se l’azione è diretta a fini correttivi.
Inoltre, l’art. 2 D.P.R. n. 417/1974 “Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato” definisce che funzione del docente è indirizzare a divulgare la cultura, a contribuire all’elaborazione di essa e a dare impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e contribuire così alla formazione umana e critica della loro personalità.
È evidente come i mezzi violenti facciano parte di una concezione superata ormai da tempo e non siano più utilizzabili.

4. Riflessioni alla luce della Cassazione 28 settembre 2020 (dep. 30 ottobre 2020), n. 30221

L’impressione che emerge dalla lettura delle sentenze in materia è quella che la giurisprudenza si improvvisa educatore, interpretando la norma nel benevolo tentativo di porre dei limiti al potere disciplinare dell’insegnate al fine di disporre una maggior tutela per il minore, con risultati alcune volte criticabili.
Nel caso in esame i fatti originariamente inquadrati come maltrattamenti ex art. 572 c.p. venivano riqualificati ex art. 571 c.p.
La condotta posta in essere dall’insegnante, consistita in sberle, strattonamenti e urla, veniva ricondotta nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione per la natura non generalizzata, ma contenuta e limitata di tali atti. La Corte specifica che si tratta di atti inseribili nel metodo educativo seguito dall’insegnante, più rigido di quello di altri, ma inidoneo a legittimare le condotte accertate.
Alla luce di quanto esposto, secondo cui l’abuso di mezzi di correzione ha quale presupposto logico e necessario l’esistenza di un uso lecito del mezzo impiegato, non si comprende come si sia potuto addivenire ad una riqualificazione ex art. 571 c.p. dato l’impiego da parte dell’agente di mezzi non consentiti dall’ordinamento.
Se è vero che l’insegnate è titolare del potere educativo e disciplinare, questo, tuttavia, deve essere esercitato con mezzi consentiti e conformi rispetto alla finalità che attraverso tale potere il docente persegue, cosa che pare non sia accaduta nella situazione in esame.
La condotta dell’agente appare senz’altro illegittima poiché utilizza metodi, la violenza fisica, non consentiti dall’ordinamento e deleteria nelle sue implicazioni pedagogiche.
Gli stessi giudici nel corso della motivazione parlano di comportamenti bruschi e violenti, che per definizione non possono considerarsi leciti.
Ciò posto, appare contraddittorio condannare per “abuso di mezzi di correzione” chi utilizza un mezzo che non è di correzione.
Dalla sentenza emerge che i metodi impiegati dall’insegnante non sono mezzi di educazione e, allora, non si tratterebbe di un’ipotesi di abuso dei mezzi di correzione e si dovrebbe ritenere la vicenda estranea all’ambito applicativo dell’art. 571 c.p.
La riqualificazione del fatto ex art. 571 c.p. rispetto all’originaria formulazione, motivata sulla base che i comportamenti dell’insegnante siano riconducibili ad un “metodo di insegnamento rigido piuttosto che ad un consapevole intento maltrattante”, porta a pensare che si sia operata questa scelta per facilità nel dimostrare il reato di cui all’art. 571 c.p. rispetto a quello di cui all’art. 572 c.p.
Più correttamente la condotta dell’insegnate sarebbe potuta essere riqualificata in percosse o lesioni, ma non nell’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.


[1] Cassazione penale, sezione VI, 7 febbraio 2005, n. 16491, che riprende Cassazione penale, sezione VI, 18 marzo 1996, n. 4904.
[2] Cassazione penale, sezione II, 28 luglio 1965, n. 958.