Abbreviare l’ergastolo. Ossimoro o garanzia difensiva?

Articolo a cura dell’Avv.ssa Silvia Salvato

Note a sentenza Corte Costituzionale n. 260/2020 del 18.11.2020 (dep. 03.12.2020)

Con la sentenza n. 260/2020 del 18.11.2020 (depositata il 03.12.2020) la Corte Costituzionale ha esaminato le questioni sollevate dal Tribunale di La Spezia, dalla Corte d’Assise di Napoli e dal Tribunale di Piacenza sulla inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati puniti con la pena dell’ergastolo, dichiarando le stesse infondate.
La Consulta ha analizzato le singole censure formulate dai giudici a quibus, ritenendo la disciplina introdotta con la Legge n. 33 del 12.04.2019 – che ha modificato l’art. 438 c.p.p., introducendo il comma 1bis – espressione della discrezionalità legislativa in materia processuale, non in contrasto con i principi di uguaglianza (art. 3 Costituzione), con la presunzione di non colpevolezza (art. 27 Costituzione), con il diritto di difesa (art. 24 Costituzione) né contro i principi del giusto processo, con precipuo riferimento alla ragionevole durata dello stesso (art. 111 Costituzione, con riferimento all’art. 6 CEDU).

Ergastolo

Indice

1. La disciplina oggetto di censura e le questioni di legittimità sollevate
2. La decisione della Corte
3. Considerazioni conclusive

1. La disciplina oggetto di censura e le questioni di legittimità sollevate

L’art. 438 del Codice di Procedura Penale, rubricato “Presupposti del giudizio abbreviato”, al comma 1bis espressamente prevede: “Non è ammesso il giudizio abbreviato per i reati puniti con la pena dell’ergastolo”
Tale disposizione è stata introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. a), L. 12 aprile 2019, n. 33, a decorrere dal 20 aprile 2019 e, a norma dell’art. 5 comma 1 della medesima Legge n. 33/2019, le disposizioni in essa contenute si applicano ai fatti commessi successivamente alla data del 20 aprile 2019. 
La disciplina de qua viene sottoposta a censure di incostituzionalità da tre diverse Autorità rimettenti, con argomentazioni in parte comuni ed in parte riferibili a diversi principi aventi tutela costituzionale.
Tutti i giudici rimettenti dubitano della compatibilità con i principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione del divieto di accesso al giudizio abbreviato sancito dall’art. 438 comma 1bis c.p.p.
La preclusione censurata porterebbe infatti ad applicazioni discriminatorie, addivenendosi in tal modo ad una ingiustificata parificazione di trattamento di situazioni differenti e ad una diversa disciplina di situazioni identiche o affini.
Il criterio della pena comminata in astratto dal legislatore quale criterio discretivo dell’accesso al rito non parrebbe peraltro idoneo, secondo i Tribunali, ad individuare concretamente le condotte connotate da un maggior disvalore e, quindi, apparentemente meritevoli di un trattamento – anche processuale – più severo.
Sul punto, il Tribunale di Piacenza censura la norma di recente conio anche in ragione dell’irragionevole attribuzione all’ufficio del Pubblico Ministero del potere, attraverso la contestazione di un’aggravante che comporti in astratto l’applicazione della pena dell’ergastolo, di individuare ex se le modalità di svolgimento del giudizio.
Le ulteriori argomentazioni svolte dai giudici a quibus riguardano la violazione dell’art. 111 della Costituzione, nella parte in cui afferma il principio di ragionevole durata del processo (sancito altresì dall’art. 6 della CEDU).
Sotto questo profilo, precludere ipso iure all’imputato di un delitto astrattamente punito con la pena dell’ergastolo la possibilità di definire il giudizio nelle forme del rito abbreviato sacrificherebbe le esigenze di rapidità della decisione, specialmente per gli imputati che si trovino in custodia cautelare o, più in generale, per coloro i quali intendano ottenere quanto prima una statuizione che affermi l’insussistenza della loro responsabilità penale, evitando i tempi dibattimentali, condizionati da innumerevoli fattori, quali l’organizzazione del Tribunale o la reperibilità dei testimoni.
Ulteriori censure riguardano la violazione dell’art. 24 della Costituzione, che stabilisce l’inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, nell’accezione dello stesso qualificabile come “diritto di accesso ai riti”.
La violazione dell’art. 24, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione, coinvolgerebbe anche il “diritto al rispetto della dignità e della riservatezza” dell’imputato, che la celebrazione del rito camerale maggiormente garantirebbe, rispetto al pubblico dibattimento. Secondo tale prospettazione, propria dell’ordinanza di rimessione della Corte d’Assise di Napoli, tale profilo di riservatezza sarebbe corollario proprio del diritto di difesa, in una prospettazione che valorizza la scelta processuale dell’imputato come decisione non squisitamente tecnica ma finalizzata a tutelare interessi che riguardano la dignità dello stesso, al di là del mero accertamento processuale.
Un’argomentazione che rimette l’imputato al centro del processo e coglie una evidente disparità di trattamento tra chi è imputato di un delitto astrattamente punito con la pena dell’ergastolo e tutti gli altri imputati; tutti presunti non colpevoli, in ossequio al principio sancito dall’art. 27 comma 2 della Costituzione.

2. La decisione della Corte

La Corte Costituzionale, dopo una breve disamina delle disposizioni susseguitesi nel tempo in merito alla possibilità, per l’imputato di reati punibili in astratto con la pena dell’ergastolo, di accedere al rito abbreviato, si sofferma su una propria precedente decisione, assunta con ordinanza n. 163 del 1992, nella quale ritenne che l’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati sopra menzionati non fosse di per sé irragionevole, né determinasse ingiustificate disparità di trattamento rispetto ad altri reati.
Nella parte motiva della sentenza la Corte sottolinea l’errore logico-interpretativo nel quale sono incorsi i giudici rimettenti: gli stessi lamentano l’ingiustificata equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, di situazioni tra loro differenti. Tale doglianza, tuttavia, avrebbe dovuto essere rivolta alle disposizioni che individuano la pena dell’ergastolo per determinati fatti e, quindi, avrebbe dovuto riguardare le singole fattispecie di reato che tipizzano i fatti puniti con la pena perpetua.
In altri termini, la disciplina censurata altro non è che un riflesso processuale proprio della previsione della pena dell’ergastolo per determinate ipotesi delittuose (assunta come legittima dalle Autorità rimettenti) e la Corte non ritiene che una preclusione generalizzata rispetto a tale categoria di reati – peraltro omogenea, sotto il profilo sanzionatorio – possa portare alla violazione del diritto di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.
Trattandosi peraltro di reati puniti con una pena di specie diversa rispetto alla reclusione, ontologicamente destinataria di una valutazione di maggior disvalore penale da parte del legislatore del Codice penale, non può dirsi irragionevole una disposizione processuale che precluda l’accesso al rito abbreviato per gli imputati di tali delitti.
La Corte si sofferma poi sull’esistenza, nell’Ordinamento, di altre ipotesi preclusive tipizzate dal legislatore rispetto all’accesso ad istituti sostanziali o processuali, come nel caso della disciplina della prescrizione o della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., o della disciplina delle misure cautelari personali, affermandone la legittimità, tanto più se riferibile a reati connotati da un maggior disvalore penale.
Proprio rispetto alle esigenze di politica criminale che hanno portato alla riforma introdotta con la Legge n. 33 del 2019, la Corte evidenzia come le finalità ispiratrici di una norma possano essere o meno condivise, ma le stesse non paiono ex se connotate da manifesta irragionevolezza e attengono alla sfera di discrezionalità propria del legislatore.
In ogni caso, l’obbligo di celebrazione di questi procedimenti in pubblico dibattimento comporta la possibilità per l’imputato di difendersi pienamente, così come per la vittima del reato di fornire elementi di prova nel processo. Il diritto ad un processo pubblico è peraltro garanzia per l’imputato.
In merito alla ritenuta volontà del legislatore di rendere certa l’applicazione della pena dell’ergastolo per determinati reati, la Corte ricorda che in ogni caso l’imputazione deve essere vagliata, nel corso del giudizio, dapprima dal Giudice in udienza preliminare ed in seguito all’esito del dibattimento e, in ogni caso, l’imputato potrebbe essere mandato assolto o allo stesso, in caso di condanna, potrebbe applicarsi una pena detentiva diversa dall’ergastolo, in ragione del riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti.
La Corte esclude che l’Ordinamento stabilisca un generale “diritto dell’imputato alla scelta del rito”, ritenendo che tale principio trovi applicazione solo nell’ipotesi in cui il legislatore ha previsto la sua esperibilità in presenza di certe condizioni; condizioni che potrebbero anche sopraggiungere nel corso del giudizio, nell’ipotesi in cui venisse modificata l’imputazione o non venisse riconosciuta l’aggravante preclusiva.
Da ultimo, in ordine alla censura riferibile all’art. 111 della Costituzione, la Corte osserva che spetta al legislatore operare il bilanciamento tra le finalità che lo stesso intende perseguire e gli inconvenienti propri della nuova disciplina. In ogni caso, la celebrazione del giudizio nelle forme ordinarie non determina ex se una irragionevole durata del processo.

3. Considerazioni conclusive

La sentenza oggetto di odierno commento argomenta puntualmente in merito ad ogni censura sollevata dai rimettenti.
Ritiene chi scrive che la questione relativa alla violazione del diritto di difesa possa trovare ulteriori sviluppi argomentativi sotto due profili: da un lato, evidenziando le caratteristiche proprio del giudizio abbreviato, unico tra i riti alternativi a prevedere un vero e proprio accertamento di merito da parte del giudice; trattasi peraltro dell’unico rito scelto unilateralmente dall’imputato, al quale è data possibilità, attraverso il proprio consenso, di derogare al principio di formazione della prova nel contraddittorio in virtù di quanto stabilito dall’art. 111 comma 5 Costituzione. Dall’altro, valorizzando l’accesso al rito abbreviato quale espressione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Costituzione, in quanto rappresenta l’unica opzione riconosciuta al solo imputato che, con tale scelta, torna al centro del giudizio, per tutelare la propria dignità di presunto innocente.

ergastolo

Indice

1. La disciplina oggetto di censura e le questioni di legittimità sollevate
2. La decisione della Corte
3. Considerazioni conclusive

1. La disciplina oggetto di censura e le questioni di legittimità sollevate

L’art. 438 del Codice di Procedura Penale, rubricato “Presupposti del giudizio abbreviato”, al comma 1bis espressamente prevede: “Non è ammesso il giudizio abbreviato per i reati puniti con la pena dell’ergastolo”
Tale disposizione è stata introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. a), L. 12 aprile 2019, n. 33, a decorrere dal 20 aprile 2019 e, a norma dell’art. 5 comma 1 della medesima Legge n. 33/2019, le disposizioni in essa contenute si applicano ai fatti commessi successivamente alla data del 20 aprile 2019. 
La disciplina de qua viene sottoposta a censure di incostituzionalità da tre diverse Autorità rimettenti, con argomentazioni in parte comuni ed in parte riferibili a diversi principi aventi tutela costituzionale.
Tutti i giudici rimettenti dubitano della compatibilità con i principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione del divieto di accesso al giudizio abbreviato sancito dall’art. 438 comma 1bis c.p.p.
La preclusione censurata porterebbe infatti ad applicazioni discriminatorie, addivenendosi in tal modo ad una ingiustificata parificazione di trattamento di situazioni differenti e ad una diversa disciplina di situazioni identiche o affini.
Il criterio della pena comminata in astratto dal legislatore quale criterio discretivo dell’accesso al rito non parrebbe peraltro idoneo, secondo i Tribunali, ad individuare concretamente le condotte connotate da un maggior disvalore e, quindi, apparentemente meritevoli di un trattamento – anche processuale – più severo.
Sul punto, il Tribunale di Piacenza censura la norma di recente conio anche in ragione dell’irragionevole attribuzione all’ufficio del Pubblico Ministero del potere, attraverso la contestazione di un’aggravante che comporti in astratto l’applicazione della pena dell’ergastolo, di individuare ex se le modalità di svolgimento del giudizio.
Le ulteriori argomentazioni svolte dai giudici a quibus riguardano la violazione dell’art. 111 della Costituzione, nella parte in cui afferma il principio di ragionevole durata del processo (sancito altresì dall’art. 6 della CEDU).
Sotto questo profilo, precludere ipso iure all’imputato di un delitto astrattamente punito con la pena dell’ergastolo la possibilità di definire il giudizio nelle forme del rito abbreviato sacrificherebbe le esigenze di rapidità della decisione, specialmente per gli imputati che si trovino in custodia cautelare o, più in generale, per coloro i quali intendano ottenere quanto prima una statuizione che affermi l’insussistenza della loro responsabilità penale, evitando i tempi dibattimentali, condizionati da innumerevoli fattori, quali l’organizzazione del Tribunale o la reperibilità dei testimoni.
Ulteriori censure riguardano la violazione dell’art. 24 della Costituzione, che stabilisce l’inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, nell’accezione dello stesso qualificabile come “diritto di accesso ai riti”.
La violazione dell’art. 24, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione, coinvolgerebbe anche il “diritto al rispetto della dignità e della riservatezza” dell’imputato, che la celebrazione del rito camerale maggiormente garantirebbe, rispetto al pubblico dibattimento. Secondo tale prospettazione, propria dell’ordinanza di rimessione della Corte d’Assise di Napoli, tale profilo di riservatezza sarebbe corollario proprio del diritto di difesa, in una prospettazione che valorizza la scelta processuale dell’imputato come decisione non squisitamente tecnica ma finalizzata a tutelare interessi che riguardano la dignità dello stesso, al di là del mero accertamento processuale.
Un’argomentazione che rimette l’imputato al centro del processo e coglie una evidente disparità di trattamento tra chi è imputato di un delitto astrattamente punito con la pena dell’ergastolo e tutti gli altri imputati; tutti presunti non colpevoli, in ossequio al principio sancito dall’art. 27 comma 2 della Costituzione.

2. La decisione della Corte

La Corte Costituzionale, dopo una breve disamina delle disposizioni susseguitesi nel tempo in merito alla possibilità, per l’imputato di reati punibili in astratto con la pena dell’ergastolo, di accedere al rito abbreviato, si sofferma su una propria precedente decisione, assunta con ordinanza n. 163 del 1992, nella quale ritenne che l’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati sopra menzionati non fosse di per sé irragionevole, né determinasse ingiustificate disparità di trattamento rispetto ad altri reati.
Nella parte motiva della sentenza la Corte sottolinea l’errore logico-interpretativo nel quale sono incorsi i giudici rimettenti: gli stessi lamentano l’ingiustificata equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, di situazioni tra loro differenti. Tale doglianza, tuttavia, avrebbe dovuto essere rivolta alle disposizioni che individuano la pena dell’ergastolo per determinati fatti e, quindi, avrebbe dovuto riguardare le singole fattispecie di reato che tipizzano i fatti puniti con la pena perpetua.
In altri termini, la disciplina censurata altro non è che un riflesso processuale proprio della previsione della pena dell’ergastolo per determinate ipotesi delittuose (assunta come legittima dalle Autorità rimettenti) e la Corte non ritiene che una preclusione generalizzata rispetto a tale categoria di reati – peraltro omogenea, sotto il profilo sanzionatorio – possa portare alla violazione del diritto di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.
Trattandosi peraltro di reati puniti con una pena di specie diversa rispetto alla reclusione, ontologicamente destinataria di una valutazione di maggior disvalore penale da parte del legislatore del Codice penale, non può dirsi irragionevole una disposizione processuale che precluda l’accesso al rito abbreviato per gli imputati di tali delitti.
La Corte si sofferma poi sull’esistenza, nell’Ordinamento, di altre ipotesi preclusive tipizzate dal legislatore rispetto all’accesso ad istituti sostanziali o processuali, come nel caso della disciplina della prescrizione o della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., o della disciplina delle misure cautelari personali, affermandone la legittimità, tanto più se riferibile a reati connotati da un maggior disvalore penale.
Proprio rispetto alle esigenze di politica criminale che hanno portato alla riforma introdotta con la Legge n. 33 del 2019, la Corte evidenzia come le finalità ispiratrici di una norma possano essere o meno condivise, ma le stesse non paiono ex se connotate da manifesta irragionevolezza e attengono alla sfera di discrezionalità propria del legislatore.
In ogni caso, l’obbligo di celebrazione di questi procedimenti in pubblico dibattimento comporta la possibilità per l’imputato di difendersi pienamente, così come per la vittima del reato di fornire elementi di prova nel processo. Il diritto ad un processo pubblico è peraltro garanzia per l’imputato.
In merito alla ritenuta volontà del legislatore di rendere certa l’applicazione della pena dell’ergastolo per determinati reati, la Corte ricorda che in ogni caso l’imputazione deve essere vagliata, nel corso del giudizio, dapprima dal Giudice in udienza preliminare ed in seguito all’esito del dibattimento e, in ogni caso, l’imputato potrebbe essere mandato assolto o allo stesso, in caso di condanna, potrebbe applicarsi una pena detentiva diversa dall’ergastolo, in ragione del riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti.
La Corte esclude che l’Ordinamento stabilisca un generale “diritto dell’imputato alla scelta del rito”, ritenendo che tale principio trovi applicazione solo nell’ipotesi in cui il legislatore ha previsto la sua esperibilità in presenza di certe condizioni; condizioni che potrebbero anche sopraggiungere nel corso del giudizio, nell’ipotesi in cui venisse modificata l’imputazione o non venisse riconosciuta l’aggravante preclusiva.
Da ultimo, in ordine alla censura riferibile all’art. 111 della Costituzione, la Corte osserva che spetta al legislatore operare il bilanciamento tra le finalità che lo stesso intende perseguire e gli inconvenienti propri della nuova disciplina. In ogni caso, la celebrazione del giudizio nelle forme ordinarie non determina ex se una irragionevole durata del processo.

3. Considerazioni conclusive

La sentenza oggetto di odierno commento argomenta puntualmente in merito ad ogni censura sollevata dai rimettenti.
Ritiene chi scrive che la questione relativa alla violazione del diritto di difesa possa trovare ulteriori sviluppi argomentativi sotto due profili: da un lato, evidenziando le caratteristiche proprio del giudizio abbreviato, unico tra i riti alternativi a prevedere un vero e proprio accertamento di merito da parte del giudice; trattasi peraltro dell’unico rito scelto unilateralmente dall’imputato, al quale è data possibilità, attraverso il proprio consenso, di derogare al principio di formazione della prova nel contraddittorio in virtù di quanto stabilito dall’art. 111 comma 5 Costituzione. Dall’altro, valorizzando l’accesso al rito abbreviato quale espressione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Costituzione, in quanto rappresenta l’unica opzione riconosciuta al solo imputato che, con tale scelta, torna al centro del giudizio, per tutelare la propria dignità di presunto innocente.