Art. 28 – Codice Terzo settore

(D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

Responsabilità

Art. 28 - codice terzo settore

1. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili. (1)

Art. 28 - Codice Terzo settore

1. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili. (1)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 03.08.2018, n. 105 con decorrenza dal 11.09.2018.

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