Art. 12 – Codice Terzo settore

(D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

Denominazione sociale

Art. 12 - codice terzo settore

1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all’articolo 4, comma 3.
3. L’indicazione di ente del Terzo settore o dell’acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.

Art. 12 - Codice Terzo settore

1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all’articolo 4, comma 3.
3. L’indicazione di ente del Terzo settore o dell’acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.

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