Art. 10 – Codice Terzo settore

(D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Art. 10 - codice terzo settore

1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 10 - Codice Terzo settore

1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

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