Art. 206 – Codice della proprietà industriale

(D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

Obbligo del segreto professionale

Articolo 206 codice proprietà industriale

1. Il consulente in proprietà industriale ha l’obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applica l’articolo 200 del codice di procedura penale.

1. Il consulente in proprietà industriale ha l’obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applica l’articolo 200 del codice di procedura penale.

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