(1)1. Avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi può essere proposto ricorso per cassazione, entro il termine di cui all’articolo 325 del Codice di procedura civile, per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell’articolo 360, primo comma, del Codice di procedura civile.
2. Si applica l’articolo 373 del Codice di procedura civile.
3. La sentenza della Commissione è impugnabile per revocazione ai sensi dell’articolo 395 e seguenti del Codice di procedura civile.
4. Il termine per il ricorso per revocazione è di trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza, nei casi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedura civile, e di trenta giorni dalla data di conoscenza dell’evento, nei casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile.