Art. 77 – Codice Processo Tributario

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze

Articolo 77 - codice processo tributario

1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell’art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all’intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite alla data di insediamento delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorchè abrogate ai sensi dell’art. 71.

Articolo 77 - Codice Processo Tributario

1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell’art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all’intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite alla data di insediamento delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorchè abrogate ai sensi dell’art. 71.

Istituti giuridici

Novità giuridiche