Art. 75 – Codice Processo Tributario

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale

Articolo 75 - codice processo tributario

1. Alle controversie che, alla data di cui all’articolo 72, pendono davanti alla commissione tributaria centrale, o per le quali pende il termine per l’impugnativa davanti allo stesso organo, nonché alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni e integrazioni. (1)
2. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L’istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall’articolo 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L’estinzione è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l’istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall’articolo 28. (2)
3. Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anziché presentare l’istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere nello stesso termine l’esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 360 del codice di procedura civile convertendo il ricorso alla Commissione tributaria centrale in ricorso per cassazione contro la decisione impugnata, osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura civile per il procedimento davanti alla Corte di cassazione.
4. Se non è stato richiesto l’esame da parte della Corte di cassazione e l’istanza di trattazione è presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla Commissione tributaria centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione entro i termini di cui all’ articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla Commissione tributaria centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.(3)
5. [In caso di rinvio disposto dalla Commissione tributaria centrale la riassunzione deve essere fatta davanti alla commissione tributaria regionale o provinciale secondo le nuove disposizioni](4)
6. La segreteria della Commissione tributaria centrale continua a funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di cassazione o alle commissioni tributarie regionale o provinciale.

Articolo 75 - Codice Processo Tributario

1. Alle controversie che, alla data di cui all’articolo 72, pendono davanti alla commissione tributaria centrale, o per le quali pende il termine per l’impugnativa davanti allo stesso organo, nonché alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni e integrazioni. (1)
2. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L’istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall’articolo 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L’estinzione è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l’istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall’articolo 28. (2)
3. Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anziché presentare l’istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere nello stesso termine l’esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 360 del codice di procedura civile convertendo il ricorso alla Commissione tributaria centrale in ricorso per cassazione contro la decisione impugnata, osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura civile per il procedimento davanti alla Corte di cassazione.
4. Se non è stato richiesto l’esame da parte della Corte di cassazione e l’istanza di trattazione è presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla Commissione tributaria centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione entro i termini di cui all’ articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla Commissione tributaria centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.(3)
5. [In caso di rinvio disposto dalla Commissione tributaria centrale la riassunzione deve essere fatta davanti alla commissione tributaria regionale o provinciale secondo le nuove disposizioni](4)
6. La segreteria della Commissione tributaria centrale continua a funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di cassazione o alle commissioni tributarie regionale o provinciale.

Note

(1) Il presente comma prima sostituito dall’art 69 D.L. 30.08.1993, n. 331 è stato poi così modificato dall’ art. 12 D.L. 08.08.1996, n. 437.
(2) Il presente comma prima sostituito dall’art 69 D.L. 30.08.1993, n. 331 è stato poi così modificato dall’ art. 1 D.L. 26.11.1993, n. 477.
(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art 69 D.L. 30.08.1993, n. 331.
(4) Il presente comma è stato abrogato dall’art 69 D.L. 30.08.1993, n. 331.

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