Art. 73 – Codice Processo Tributario

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

Articolo abrogato - Istanza di trattazione

Articolo 73 - codice processo tributario

(1)[1. Il ricorrente e qualsiasi altra parte nelle controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado sono tenuti a presentare entro sei mesi dalla data di cui all’art. 72 apposita istanza di trattazione alla segreteria delle commissioni tributarie provinciale o regionale competenti.
2. L’istanza di trattazione sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, deve contenere gli estremi della controversia e del procedimento a cui si riferisce e deve essere notificata, spedita o consegnata alla segreteria a norma dell’art. 20.
3. Se nel termine di cui al comma 1 nessuna delle parti ha notificato, spedito o consegnato l’istanza di trattazione nelle forme indicate al comma precedente, il processo di primo grado o quello d’appello, a seconda dei casi, è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione, di cui viene data comunicazione alle parti a cura della segreteria.
4. Contro il decreto di cui al comma precedente è ammesso reclamo al collegio nei modi e termini previsti dall’art. 28].

Articolo 73 - Codice Processo Tributario

(1)[1. Il ricorrente e qualsiasi altra parte nelle controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado sono tenuti a presentare entro sei mesi dalla data di cui all’art. 72 apposita istanza di trattazione alla segreteria delle commissioni tributarie provinciale o regionale competenti.
2. L’istanza di trattazione sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, deve contenere gli estremi della controversia e del procedimento a cui si riferisce e deve essere notificata, spedita o consegnata alla segreteria a norma dell’art. 20.
3. Se nel termine di cui al comma 1 nessuna delle parti ha notificato, spedito o consegnato l’istanza di trattazione nelle forme indicate al comma precedente, il processo di primo grado o quello d’appello, a seconda dei casi, è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione, di cui viene data comunicazione alle parti a cura della segreteria.
4. Contro il decreto di cui al comma precedente è ammesso reclamo al collegio nei modi e termini previsti dall’art. 28].

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art 69 D.L. 30.08.1993, n. 331.

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