Art. 48 bis – Codice Processo Tributario

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

Conciliazione in udienza

Articolo 48 bis - codice processo tributario

(1)1. Ciascuna parte entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. All’udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo.
3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4. La commissione dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Articolo 48 bis - Codice Processo Tributario

(1)1. Ciascuna parte entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. All’udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo.
3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4. La commissione dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 9, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016.

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