Art. 46 – Codice Processo Tributario

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

Articolo 46 - codice processo tributario

1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell’art. 28. (1)
3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.(1

Articolo 46 - Codice Processo Tributario

1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell’art. 28. (1)
3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.(1

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato/sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016.

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