Art. 38 – Codice Processo Tributario

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

Richiesta di copie e notificazione della sentenza

Articolo 38 - codice processo tributario

1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese [a norma dell’art. 25, comma 2]. (1)
2. Le parti hanno l’onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell’articolo 16 depositando, nei successivi trenta giorni, l’originale o copia autentica dell’originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l’inserisce nel fascicolo d’ufficio. (2)
3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l’art. 327 comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza. 

Articolo 38 - Codice Processo Tributario

1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese [a norma dell’art. 25, comma 2]. (1)
2. Le parti hanno l’onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell’articolo 16 depositando, nei successivi trenta giorni, l’originale o copia autentica dell’originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l’inserisce nel fascicolo d’ufficio. (2)
3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l’art. 327 comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza. 

Note

(1) Le parole tra parentesi quadre, contenute nel presente comma, sono state abrogate dall’art. 299, D.P.R. 30.05.2002, n. 115 con decorrenza dal 01.07.2002
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 3 D.L. 25.03.2010, n. 40 con decorrenza dal 26.03.2010.

Istituti giuridici

Novità giuridiche