Art. 33 – Codice Processo Tributario

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

Trattazione in camera di consiglio

Articolo 33 - codice processo tributario

1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’art. 32, comma 2. (1)
2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.
3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.

Articolo 33 - Codice Processo Tributario

1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’art. 32, comma 2. (1)
2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.
3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.

Note

(1) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 53, primo comma e 101, primo comma, della Costituzione (C.cost. 20.04 – 23.04 1998, n. 141 G.U. 29.04.1998, n. 17 Prima Serie Speciale).

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