Art. 3 – Codice Processo Tributario

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

Difetto di giurisdizione

Articolo-3-codice-processo-tributario

1. Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.
2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’art. 41, primo comma, del codice di procedura civile.

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1. Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.
2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’art. 41, primo comma, del codice di procedura civile.

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