Art. 98 – Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo - aggiornato al decreto legge del 9 giugno 2021, n. 80)

Misure cautelari

Art. 98 - codice del processo amministrativo

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 111, il giudice dell’impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall’esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.
2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili.

Art. 98 - Codice del processo amministrativo

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 111, il giudice dell’impugnazione può, su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall’esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.
2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili.

Note

Va respinta la richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado che dichiara legittima la delibera di un consiglio comunale che introduce l’obbligo di vaccinazione quale requisito di accesso alla scuola materna per l’età da zero a sei anni, se, al sommario esame proprio della fase cautelare, l’articolata motivazione della sentenza appellata resiste alle censure formulate dagli appellanti. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 1662 del 21 aprile 2017 (Cons. Stato n. 1662/2017)

L’art. 119, comma 6, c.p.c. non prefigura un tertium genus di tutela cautelare, oltre quella prevista dall’art. 62 c.p.a. nei confronti delle ordinanze cautelari e dall’art. 98 contro le sentenze del TAR, ma, senza scissione dell’azione impugnatoria, in relazione alla specificità della materia per la quale è previsto il rito abbreviato, assicura l’anticipazione dello strumento cautelare in presenza della sola pubblicazione del dispositivo. Ne consegue che l’effetto devolutivo della controversia, in un primo tratto limitato all’emissione di misure cautelari, si completa con effetto di cognizione piena del merito in relazione ai motivi di impugnativa che l’appellante è posto in grado di articolare con la pubblicazione della motivazione. Consiglio di Stato, Sez. Ad. Plen., sentenza n. 8 del 3 febbraio 2014 (Cons. Stato n. 8/2014)

Sussistono i presupposti per sospendere l’efficacia della sentenza del tribunale amministrativo regionale che aveva accolto il ricorso di un tecnico federale sanzionato dalla Federazione italiana tennis, annullando le sanzioni disciplinari inflitte e alcune disposizioni del regolamento dei tecnici. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1194 del 16 marzo 2011 (Cons. Stato n. 1194/2011)

Va sospeso il dispositivo di sentenza sino alla pubblicazione della motivazione della sentenza che definisce la causa nel merito. Infatti, nel processo amministrativo, se con la pubblicazione del dispositivo della sentenza si determina l’effetto risolutivo della misura cautelare, è solo con la pubblicazione della motivazione che la parte soccombente è posta in condizione di conoscere le ragioni della decisione e conseguentemente di autodeterminarsi circa la proprie scelte, sia sostanziali che processuali. Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza n. 25 del 12 gennaio 2011 (Cons. Stato n. 25/2011)

In sede di appello cautelare non è consentito proporre nuovi temi di indagine rispetto a quelli proposti con il ricorso in primo grado. Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza n. 4362 del 28 agosto 2007 (Cons. Stato n. 4362/2007)

È inammissibile l’appello avverso il decreto emesso dal presidente del Tar “inaudita altera parte” ai sensi dell’art. 3, L. 21 luglio 2000, n. 205, poiché tale misura ha carattere eccezionale, non rientra tra i provvedimenti di cui all’art. 21, comma 8, L. n. 1034 del 1971 e non è per sua natura impugnabile atteso che la questione allegata deve essere esaminata dal collegio nel corso della camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare secondo le procedure previste e nel rispetto del principio del contraddittorio. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5602 del 17 novembre 2000 (Cons. Stato n. 5602/2000)

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