Nel processo amministrativo l’omesso deposito di copia autenticata della sentenza oggetto di impugnazione non determina l’improcedibilità ovvero l’inammissibilità del gravame, la quale può essere invece dichiarata laddove non venga prodotta alcuna copia della sentenza resa a definizione del giudizio di primo grado. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1136 del 19 febbraio 2019 (Cons. Stato n. 1136/2019)
In tema di giudizio di ottemperanza il termine ordinario di 30 giorni dal perfezionamento della notifica dell’appello, previsto dal combinato disposto degli artt. 94 e 45, comma 1, del codice del processo amministrativo, è dimezzato a 15 giorni, per effetto del disposto dell’art. 87, comma 2, del codice per i giudizi “che si trattano in camera di consiglio”, tra cui è compreso il giudizio di ottemperanza. Pertanto, il mancato rispetto di detto termine comporta la conseguenza dell’irricevibilità del ricorso. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1179 del 27 febbraio 2018 (Cons. Stato n. 1179/2018)
Nelle controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, l’ordinario termine di 30 giorni previsto per il deposito del ricorso di appello dall’art. 94 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) è ridotto a 15 giorni, con la conseguenza che l’atto introduttivo del giudizio di impugnazione deve essere depositato, a pena di decadenza, entro il suddetto termine, decorrente dall’ultima notificazione. Dalla lettura combinata delle disposizioni normative di cui agli artt. 94 e 119 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) emerge che, nelle materie di cui alla lettera a) del medesimo art. 119, tutti i termini processuali sono dimidiati, salvo quelli espressamente previsti dalla norma; tale regola opera anche nei giudizi di appello. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 397 del 31 gennaio 2017 (Cons. Stato n. 397/2017)
Ai sensi dell’art. 94 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), nei giudizi di appello il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, ai sensi dell’art. 45 CPA. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2856 del 28 giugno 2016 (Cons. Stato n. 2856/2016)
L’art. 94 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) dispone che l’appello deve essere depositato nella segreteria del Giudice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’art. 45 CPA. Il dies a quo, pertanto, decorre dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto è stata perfezionata anche per il destinatario (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Campania, Salerno, sez. I, n. 1326/2015). Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2278 del 30 maggio 2016 (Cons. Stato n. 2278/2016)
Ai sensi dell’art. 37 comma 1, c.p.a. sussistono i presupposti per ammettere l’appellante al beneficio della rimessione in termini per errore scusabile ove il ricorso in appello sia stato notificato e depositato poche settimane dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, atteso che la nuova regola del dimezzamento dei termini endoprocessuali, fissata dall’art. 87 comma 2, di detto codice per i giudizi in camera di consiglio, rappresenta una radicale innovazione rispetto al sistema previgente. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 1578 del 11 marzo 2011 (Cons. Stato n. 1578/2011)
È improcedibile l’appello che venga depositato oltre il termine dimidiato di quindici giorni previsto dall’art. 23 bis, L. n. 1034 del 1971. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 780 del 3 febbraio 2011 (Cons. Stato n. 780/2011)
È improcedibile il ricorso in appello depositato oltre il termine decadenziale fissato dagli artt. 36, comma 5, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e 21, comma 2, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, trattandosi di principio di ordine pubblico processuale e perciò sottratto alla disponibilità delle parti, atteso che solo il tempestivo deposito del ricorso determina il sorgere del rapporto processuale e l’obbligo del giudice di pronunciare sulla domanda, a nulla rilevando l’avvenuta costituzione della parte appellata. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8605 del 7 dicembre 2010 (Cons. Stato n. 8605/2010)