Art. 91 – Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo - aggiornato al decreto legge del 9 giugno 2021, n. 80)

Mezzi di impugnazione

Art. 91 - codice del processo amministrativo

1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 91 - Codice del processo amministrativo

1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Massime

Ai sensi degli artt. 91, 92 e 101, co. 1, D.Lgs. 104/2010 nell’ambito del giudizio di appello si farà esclusivo riferimento ai mezzi di gravame posti a sostegno dei ricorsi in appello, senza tenere conto di ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 6418 del 14 novembre 2018 (Cons. Stato n. 6418/2018)

In virtù del combinato disposto degli artt. 91, 92 e 101, co. 1, D.Lgs. 104/2010 il giudice di appello fa esclusivo riferimento alle censure poste a sostegno del ricorso in appello e già proposte in primo grado senza tenere conto di motivi “nuovi” e ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 6245 del 5 novembre 2018 (Cons. Stato n. 6245/2018)

La soccombenza determina l’interesse ad impugnare e deve essere valutata, non solo alla stregua del dispositivo della sentenza, ma anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione, e occorre tenere conto, in particolare, di quelle che siano suscettibili di passare in giudicato quali presupposti logici necessari della decisione. La soccombenza si deve considerare in senso pratico, ossia in relazione ad un pregiudizio concreto ed attuale, e non già teorico. Violano il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali, le censure sviluppate nelle memorie successivamente depositate, in quanto intempestive. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2028 del 30 marzo 2018 (Cons. Stato n. 2028/2018)

In tema di impugnazioni delle sentenze del Consiglio di Stato, nei giudizi aventi ad oggetto le controversie di cui all’art. 119, primo comma, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la dimidiazione dei termini previsti dall’art. 92, terzo comma, come desumibile dallo specifico tenore letterale del combinato disposto dei commi secondo e settimo dell’art. 119, non è applicabile al ricorso per Cassazione di cui all’art. 91 del medesimo decreto, restando, quindi, la proposizione di tale mezzo assoggettata agli ordinari e generali termini sanciti dal codice di procedura civile. (Dichiara inammissibile, Cons. St., 27/12/2011). Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 9688 del 22 aprile 2013 (Cass. civ. n. 9688/2013)

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