Art. 65 – Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo - aggiornato al decreto legge del 9 giugno 2021, n. 80)

Istruttoria presidenziale e collegiale

Art. 65 - codice del processo amministrativo

1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria.
2. Quando l’istruttoria è disposta dal collegio, questo provvede con ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione è sempre adottata dal collegio.
3. Ove l’amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell’articolo 46, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l’esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.

Art. 65 - Codice del processo amministrativo

1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria.
2. Quando l’istruttoria è disposta dal collegio, questo provvede con ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione è sempre adottata dal collegio.
3. Ove l’amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell’articolo 46, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l’esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.

Massime

Nel processo amministrativo, il quale a differenza del processo civile non è distinto in varie fasi, il termine fissato dal giudice per l’adempimento istruttorio deve ritenersi meramente ordinatorio, non essendo la sua inosservanza sanzionata da decadenze o preclusioni dalle norme regolatrici del potere istruttorio (artt. 65 e 68 D.Lgs. n. 104/2010 – CPA) (Conferma delia sentenza del T.a.r. Calabria – Catanzaro, sez. I, n. 697/2004). Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 1515 del 31 marzo 2014 (Cons. Stato n. 1515/2014)

Il giudice di appello può sempre fare ricorso al potere istruttorio previsto dall’art. 65, c. 3, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), anche in presenza di una carente istruttoria processuale del giudice di primo grado. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 4546 del 13 settembre 2013 (Cons. Stato n. 4546/2013)

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