Il Giudice d’appello, qualora il ricorso risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, al fine di evitare un inutile annullamento con rinvio, può statuire anche nel caso in cui il contraddittorio non sia integro. Consiglio di Stato, Sez. Ad. Plen., sentenza n. 15 del 28 settembre 2018 (Cons. Stato n. 15/2018)
Nel giudizio amministrativo, in linea di principio, resta ferma la priorità logica della questione pregiudiziale, ma eccezionali esigenze di semplificazione possono giustificare l’esame prioritario di altri aspetti della lite (artt. 49, co. 2, e 74 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. II, n. 14142/2015). In ossequio al (superiore) principio di economia processuale, il Giudice Amministrativo può, in concreto, ritenere preferibile esaminare prioritariamente il ricorso principale rispetto a quello incidentale, quanto meno nei casi in cui esso (quello principale) sia palesemente infondato, irricevibile, inammissibile o improcedibile, sulla scorta del paradigma sancito dagli artt. 49, co. 2, e 74 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. II, n. 14142/2015). Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3752 del 31 agosto 2016 (Cons. Stato n. 3752/2016)
Nel giudizio amministrativo ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), la mancata integrazione del contraddittorio entro il termine assegnato determina l’improcedibilità del ricorso (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, n. 13528/2015). Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3592 del 10 agosto 2016 (Cons. Stato n. 3592/2016)
Nel processo amministrativo l’integrazione del contraddittorio, in base al principio di economia degli atti giuridici ed in particolare processuali, non è richiesta nei casi in cui il ricorso sia manifestamente inammissibile o infondato (art. 49 d.lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I ter, 10 marzo 2015, n. 3957). Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 1120 del 21 marzo 2016 (Cons. Stato n. 1120/2016)
Allorché il Giudice Amministrativo abbia esercitato la facoltà di fissare il termine sia per la notifica che per il deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio, tali termini (di per sé eccezionali rispetto a quelli ordinariamente fissati per l’instaurazione del contradditorio) devono essere rispettati a pena di irricevibilità del ricorso (art. 49 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. I, 1 aprile 2015, n. 1897) (Conforme alla sentenza Cons. St. n. 788/2016). Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 789 del 26 febbraio 2016 (Cons. Stato n. 789/2016)
Il principio del doppio grado del giudizio rileva nei confronti di tutte le parti e va di regola rispettato. Secondo l’art. 49, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) il Giudice può non disporre l’integrazione del contraddittorio nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato e non anche quando intenda accogliere il ricorso (Dichiara nulla la sentenza del T.a.r. Campania, Salerno, n. 2395 del 2013). Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4049 del 31 agosto 2015 (Cons. Stato n. 4049/2015)
L’art. 49 c.p.a. prevede, su un piano generale, che il giudice può non ordinare l’integrazione del contraddittorio «nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato». La ratio perseguita dalla norma è quella, non sussistendo il rischio di pregiudizio del diritto di difesa, di economia processuale. La valorizzazione della ragione giustificativa del citato art. 49 porta a ritenere che lo stesso sia applicabile anche nel caso in cui le concrete modalità di accoglimento del ricorso in materia di accesso sono tali da escludere la possibilità di pregiudizio della posizione dei controinteressati. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1034 del 23 febbraio 2012 (Cons. Stato n. 1034/2012)
Ai sensi degli artt. 49, comma 2, e 95, comma 5, c.p.a., nel processo amministrativo di primo e di secondo grado non si dispone l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso è palesemente infondato. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2032 del 1 aprile 2011 (Cons. Stato n. 2032/2011)