Art. 47 – Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo - aggiornato al decreto legge del 9 giugno 2021, n. 80)

Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate

Art. 47 - codice del processo amministrativo

1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all’articolo 13, il deposito del ricorso è effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all’articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.
2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l’articolo 15, commi 8 e 9.
3. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2, alla ripartizione di cui al presente articolo non si applica l’articolo 15.

Art. 47 - Codice del processo amministrativo

1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all’articolo 13, il deposito del ricorso è effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all’articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.
2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l’articolo 15, commi 8 e 9.
3. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2, alla ripartizione di cui al presente articolo non si applica l’articolo 15.

Massime

Nel caso in cui il ricorso è stato proposto ad una sezione staccata del Tar e successivamente, su istanza dell’amministrazione resistente, è stato trasmesso alla Sede principale del Tribunale ai sensi dell’art. 32, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, il rispetto del termine di legge per il suo deposito va verificato con riferimento alla data in cui il ricorrente provvide a tale incombente presso la Sezione staccata. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4524 del 19 settembre 2008 (Cons. Stato n. 4524/2008)

La norma del secondo comma dell’art. 32 della L. Tar, che rende non impugnabile la decisione sulla competenza, impedisce che si possa ulteriormente discutere sulla concreta applicazione delle regole di competenza stabilite dall’articolo 2 della stessa legge. Essa non può essere applicata, invece, nell’ipotesi in cui una sezione della sede di capoluogo si è attribuita la cognizione del ricorso sulla base di una funzione di nomofilachia che la legge non le assegna, e di una «opportunità», che ovviamente non può costituire regola di determinazione della competenza. In tal modo è stato violato il principio del giudice naturale precostituito per legge sancito dall’art. 25 della Costituzione, e la pronuncia va classificata come «difetto di procedura» che, ai sensi dell’art. 35 della legge citata, impone l’annullamento della sentenza con rinvio al tribunale amministrativo regionale, che deciderà con la procedura di cui all’art. 32 ed esclusivamente in base alle regole di riparto di competenza. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1982 del 12 giugno 2008 (Cons. Stato n. 1982/2008)

La ripartizione delle competenze tra sede centrale e sezione staccata di un tribunale amministrativo ha valore di pura specificazione organizzativa che attiene alla sola distribuzione interna della competenza generale.

Ove eccepita, la questione va decisa dal presidente del tribunale con ordinanza motivata non impugnabile e, in ogni caso, non può essere fatta valere in appello come vizio della decisione di primo grado. L’inosservanza delle regole di ripartizione, in definitiva, lungi dall’incidere sul principio costituzionale del giudice naturale, si risolve in una mera irregolarità non deducibile in appello. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6771 del 30 ottobre 2003 (Cons. Stato n. 6771/2003)

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