Art. 45 – Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo - aggiornato al decreto legge del 9 giugno 2021, n. 80)

Deposito del ricorso e degli altri atti processuali

Art. 45 - codice del processo amministrativo

1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all’articolo 41, comma 5.
2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante.
3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate.
4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

Art. 45 - Codice del processo amministrativo

1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all’articolo 41, comma 5.
2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante.
3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate.
4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

Massime

Non si configura la sanzione processuale della improcedibilità del ricorso, allorquando il ricorrente abbia iscritto a ruolo il giudizio col deposito della “velina” ed abbia poi depositato l’originale del ricorso notificato solo dopo la scadenza del termine fissato dall’art. 45, primo comma, del D.Lgs. n. 104/2010. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4016 del 14 giugno 2019 (Cons. Stato n. 4016/2019)

Il ricorso amministrativo non è improcedibile se il ricorrente, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 45, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 104/2010, abbia depositato l’originale dell’atto giudiziario notificato dopo la scadenza del termine perentorio previsto dal precedente comma 1 del medesimo art. 45. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 713 del 28 gennaio 2019 (Cons. Stato n. 713/2019)

Il ricorso amministrativo non può essere considerato improcedibile laddove il ricorrente abbia iscritto a ruolo il giudizio col deposito della c.d. “velina” depositando successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 104/2010 l’originale del ricorso notificato. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 704 del 28 gennaio 2019 (Cons. Stato n. 704/2019)

Nel processo amministrativo l’ordinanza di integrazione del contraddittorio deve obbligatoriamente contenere il termine perentorio entro cui effettuare le notifiche, ma non anche o non necessariamente il termine per il successivo deposito, essendo al riguardo dettata, nell’art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 104/2010 la disposizione generale, che inequivocabilmente impone un termine di trenta giorni per il deposito degli atti notificati. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1534 del 12 marzo 2018 (Cons. Stato n. 1534/2018)

In tema di giudizio di ottemperanza il termine ordinario di 30 giorni dal perfezionamento della notifica dell’appello, previsto dal combinato disposto degli artt. 94 e 45, comma 1, del codice del processo amministrativo, è dimezzato a 15 giorni, per effetto del disposto dell’art. 87, comma 2, del codice per i giudizi “che si trattano in camera di consiglio”, tra cui è compreso il giudizio di ottemperanza. Pertanto, il mancato rispetto di detto termine comporta la conseguenza dell’irricevibilità del ricorso. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1179 del 27 febbraio 2018 (Cons. Stato n. 1179/2018)

A norma dell’art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) l’onere della prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione del ricorso al destinatario è adempimento indispensabile affinché la domanda introdotta possa essere esaminata, a nulla rilevando che la disposizione citata non preveda una sanzione specifica nel caso in cui l’onere non sia adempiuto, perché già basta il divieto esplicito per il Giudice di esaminare le domande processuali contenute in atti per i quali non sia stato provato il buon esito della notifica al destinatario entro il termine ultimo del passaggio della causa in decisione (Annullamento della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, n. 3047/2016). Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 4370 del 18 settembre 2017 (Cons. Stato n. 4370/2017)

Alla stregua di quanto dispone l’art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), l’adempimento dell’onere del deposito della prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso per il destinatario è indispensabile perché la domanda introdotta possa essere esaminata. Infatti, la parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 (ossia del deposito del ricorso senza la prova dell’avvenuta notificazione) è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 4257 del 8 settembre 2017 (Cons. Stato n. 4257/2017)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), il termine per il deposito del ricorso nel rito camerale dell’ottemperanza, sia in primo che in secondo grado, è di quindici giorni decorrenti (pur se si è utilizzato il servizio postale) dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario (Conforme alla sentenza Cons. St. n. 79/2017). Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 137 del 17 gennaio 2017 (Cons. Stato n. 137/2017)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), il termine per il deposito del ricorso nel rito camerale dell’ottemperanza, sia in primo che in secondo grado, è di quindici giorni decorrenti (pur se si è utilizzato il servizio postale) dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario (Conforme alla sentenza Cons. St. n. 79/2017). Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 136 del 17 gennaio 2017 (Cons. Stato n. 136/2017)

Un ricorso innanzi al T.A.R. non può essere dichiarato inammissibile perché il suo deposito presso la Segreteria del Tribunale è stato effettuato a mezzo del servizio postale, anziché mediante consegna manuale. Invero, il principio generale, desumibile dall’art. 156 c.p.c., è quello della libertà, o della equivalenza, delle forme degli atti processuali, richiedendosi solo che la forma concretamente adottata sia idonea allo scopo voluto dalla legge; in questa prospettiva, non occorre una norma espressa per legittimare una determinata forma; al contrario, occorre una norma espressa per vietarla, ovvero per renderla obbligatoria escludendo implicitamente tutte le altre. Deve pertanto ritenersi che l’invio a mezzo posta del ricorso giurisdizionale, anche se non è espressamente consentito, non è neppure espressamente vietato, onde il ricorso depositato mediante il servizio postale non può ritenersi inammissibile.

La mancanza di una norma che espressamente consenta l’uso del mezzo postale per il deposito del ricorso non produce l’inammissibilità del ricorso depositato in tal modo, ma solo un diverso effetto giuridico: quello di porre a carico di chi se ne avvale i rischi di eventuali disfunzioni o ritardi inerenti a quel mezzo. Non si può infatti estendere al deposito del ricorso giurisdizionale il principio che ai fini dei termini di decadenza vale la data di spedizione, non quella di ricevimento dell’atto; pertanto il ricorso inviato a mezzo posta si dovrà ritenere depositato solo nel momento in cui pervenga effettivamente all’ufficio ricevimento, e vi pervenga con tutte le caratteristiche formali e tutti gli elementi di corredo che sono necessari per la sua acquisizione e la sua iscrizione nel registro generale. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 4985 del 30 novembre 2015 (Cons. Stato n. 4985/2015)

La conoscenza degli atti prodotti da altra parte del giudizio è riferibile al solo difensore, con la conseguenza che dall’avvenuto deposito degli stessi non può farsi discendere ex se una presunzione di conoscenza anche da parte del ricorrente. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2846 del 12 maggio 2011 (Cons. Stato n. 2846/2011)

Ai sensi dell’art. 37 comma 1, c.p.a. sussistono i presupposti per ammettere l’appellante al beneficio della rimessione in termini per errore scusabile ove il ricorso in appello sia stato notificato e depositato poche settimane dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, atteso che la nuova regola del dimezzamento dei termini endoprocessuali, fissata dall’art. 87 comma 2, di detto codice per i giudizi in camera di consiglio, rappresenta una radicale innovazione rispetto al sistema previgente. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 1578 del 11 marzo 2011 (Cons. Stato n. 1578/2011)

Il termine legislativamente fissato per il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice adito ha carattere perentorio in quanto, essendo espressione di un principio di ordine pubblico processuale, è sottratto alla disponibilità non solo delle parti, ma anche del giudice, il quale non può disattenderlo o prorogarlo per sopperire all’inerzia dell’interessato. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 538 del 26 gennaio 2011 (Cons. Stato n. 538/2011)

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