1. Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
1. Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
1. Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
Nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile costituisce un istituto di carattere eccezionale, in quanto in deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione; è dunque istituto di stretta interpretazione, operante in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2864 del 3 maggio 2019 (Cons. Stato n. 2864/2019)
Nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile di cui all’art. 37 D.Lgs. 104/2010 costituisce un istituto di carattere eccezionale, in quanto deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini d’impugnazione. Di conseguenza la sopra citata norma deve considerarsi di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave “vulnus” del pariordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 902 del 6 febbraio 2019 (Cons. Stato n. 902/2019)
Va escluso che una mera controversia interpretativa possa incidere sul principio generale di perentorietà dei termini processuali, tenuto conto della natura eccezionale e quindi, di stretta interpretazione della norma di cui all’art. 37 D.Lgs. 104/2010. La consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, integra la sussistenza di una condizione dell’azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all’impugnazione dell’atto (così determinando quella piena conoscenza indicata dalla norma), mentre la conoscenza integrale del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi. Infatti, la stessa previsione dell’istituto dei motivi aggiunti – per il tramite dei quali il ricorrente può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento di proposizione ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta – comprova la fondatezza dell’interpretazione resa in ordine al significato della piena conoscenza. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 401 del 16 gennaio 2019 (Cons. Stato n. 401/2019)
La concessione del beneficio dell’errore scusabile costituisce uno strumento eccezionale da accordarsi con estrema parsimonia, tenendo conto del rischio della violazione dei termini perentori processuali e dell’alterazione della regola della parità delle armi nel processo che potrebbe conseguirne, cosicché l’art. 37 del D.Lgs. n. 104/2010 va considerato norma di stretta interpretazione. In definitiva, il beneficio della rimessione in termini va limitato al caso di oscurità del quadro normativo, alle oscillazioni della giurisprudenza, a comportamenti ambigui dell’Amministrazione, al caso fortuito ed alla forza maggiore. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 345 del 14 gennaio 2019 (Cons. Stato n. 345/2019)
Dev’essere concesso il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell’art. 37 del c.p.a., in favore di una impresa che ha notificato il ricorso avverso l’affidamento di una concessione dopo la scadenza del termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 5, c.p.a. (ma nel rispetto di quello, ordinario, di sessanta giorni). Consiglio di Stato, Sez. Ad. Plen., sentenza n. 22 del 27 luglio 2016 (Cons. Stato n. 22/2016)
L’istituto del beneficio dell’errore scusabile previsto dall’art. 37 c.p.a. riveste carattere eccezionale (nella misura in cui si risolve in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali), ed è soggetto a regole di stretta interpretazione, poiché i termini processuali sono stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale e hanno applicazione oggettiva.
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I presupposti per la concessione dell’errore scusabile sono individuabili esclusivamente nell’oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell’Amministrazione, nell’ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore (in applicazione del principio nella specie è stato ritenuto inapplicabile l’istituto per l’inammissibilità del ricorso notificato al controinteressato non a mani proprie ma a mani di un collega d’ufficio). Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2638 del 15 giugno 2016 (Cons. Stato n. 2638/2016)
Nell’ambito delle materie soggette ai termini dimidiati ex art. 23 bis L. n. 1034/1971, è riconoscibile l’errore scusabile al ricorrente che non abbia rispettato i termini per la proposizione dell’appello nel caso in cui il Giudice non abbia applicato le regole del relativo rito speciale (nella specie il Tar non aveva depositato il dispositivo della sentenza entro sette giorni dalla camera di consiglio come previsto dall’art. 23 bis). Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1175 del 24 febbraio 2011 (Cons. Stato n. 1175/2011)
L’art. 37 c.p.a., nella parte in cui stabilisce che la rimessione in termini per errore scusabile può essere disposta solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, è norma di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe alla fine risolversi in un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti richiamato dall’art. 2, comma 1, dello stesso Codice, sul versante del rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale. Consiglio di Stato, Sez. Ad. Plen., sentenza n. 3 del 2 dicembre 2010 (Cons. Stato n. 3/2010)
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