Art. 19 – Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo - aggiornato al decreto legge del 9 giugno 2021, n. 80)

Verificatore e consulente tecnico

Art. 19 - codice del processo amministrativo

1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o più consulenti.
2. L’incarico di consulenza può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio. La verificazione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.
3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.

Art. 19 - Codice del processo amministrativo

1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o più consulenti.
2. L’incarico di consulenza può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio. La verificazione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.
3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.

Massime

Nel giudizio davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, la verificazione è nulla qualora non vengano comunicati alle parti costituite giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni tecniche e tale omissione comporti una lesione del diritto di difesa. Nel giudizio su atti amministrativi (nella specie, davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche), la verificazione, come la consulenza tecnica d’ufficio, è mezzo di valutazione della prova. In forza del principio generale del contraddittorio, la verificazione è nulla qualora non siano stati comunicati alle parti giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni tecniche e ne sia derivato pregiudizio al diritto di difesa. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 10794 del 26 maggio 2015 (Cass. civ. n. 10794/2015)

Implicando il giudizio di anomalia valutazioni di carattere tecnico, tale giudizio ben può essere sindacato dal giudice, anche con il supporto di un c.t.u. o di un verificatore, onde verificare la correttezza dell’iter logico, dell’impianto motivazionale, l’esattezza dei presupposti di fatto e dell’applicazione delle regole tecniche; ove, tuttavia, la regola tecnica non sia univoca, essendo altrettanto valide diverse soluzioni tecniche, il giudice e il c.t.u. (o verificatore) non possono sostituirsi all’amministrazione che sia pervenuta ad una soluzione tecnica che, ancorché opinabile, sia tuttavia accettabile secondo lo stato dell’arte e della tecnica. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2384 del 20 aprile 2009 (Cons. Stato n. 2384/2009)

Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni a contenuto tecnico specialistico espresse in sede di verifica del possesso dei requisiti psico-attitudinali di un finanziere consente il pieno e diretto accertamento dei fatti presi in esame dall’amministrazione, non già la loro sostituzione con un diverso giudizio tecnico formulato per il tramite del consulente verificatore. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4961 del 25 settembre 2007 (Cons. Stato n. 4961/2007)

La radicale assenza di ogni elemento di prova dei fatti allegati non è suscettibile di essere colmata con l’invocato espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, atteso che detto mezzo è finalizzato all’apprezzamento di elementi di prova aliunde ricavabili. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 7601 del 30 dicembre 2005 (Cons. Stato n. 7601/2005)

La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire l’onere probatorio che incombe sulle parti in causa e che non risulta adempiuto, non essendo stato fornito alcun elemento, neppure indiziario, volto a mettere seriamente ed obiettivamente in dubbio le conclusioni raggiunte con i provvedimenti impugnati. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4958 del 22 settembre 2005 (Cons. Stato n. 4958/2005)

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