Art. 15 – Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo - aggiornato al decreto legge del 9 giugno 2021, n. 80)

Rilievo dell'incompetenza

Art. 15 - codice del processo amministrativo

1. Il difetto di competenza è rilevato d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.
2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa.
3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all’articolo 87, comma 3.
4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l’ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza.
5. L’ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all’articolo 16. Il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza. L’ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare può essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda cautelare.
6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell’ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7.
7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza che regola la competenza.
8. La domanda cautelare può essere riproposta al giudice dichiarato competente.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall’ordinanza presidenziale di cui all’articolo 47, comma 2.

Art. 15 - Codice del processo amministrativo

1. Il difetto di competenza è rilevato d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.
2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa.
3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all’articolo 87, comma 3.
4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l’ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza.
5. L’ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all’articolo 16. Il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza. L’ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare può essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda cautelare.
6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell’ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7.
7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza che regola la competenza.
8. La domanda cautelare può essere riproposta al giudice dichiarato competente.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall’ordinanza presidenziale di cui all’articolo 47, comma 2.

Massime

Ai sensi dell’art. 15, comma 4, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), se il Giudice inizialmente adito declina con ordinanza la propria competenza territoriale in favore di altro Giudice, la causa continua dinanzi al Giudice indicato come competente se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al Giudice dichiarato competente (Riforma della sentenza breve del T.a.r. Campania, Salerno, sez. I, n. 1595/2016). Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2439 del 24 maggio 2017 (Cons. Stato n. 2439/2017)

L’incompetenza funzionale, rilevabile d’ufficio e inderogabile, è deducibile anche con l’appello ai sensi dell’art. 15, comma 1, c.p.a., a nulla rilevando che non sia stata eccepita in primo grado. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1554 del 20 aprile 2016 (Cons. Stato n. 1554/2016)

Il divieto del c.d. ius novorum in appello, nel giudizio amministrativo, non si estende alle eccezioni e questioni processuali e sostanziali che siano rilevabili anche d’ufficio ma, fatti salvi gli effetti del giudicato interno sulla statuizione recata sul punto dalla sentenza di primo grado e lo speciale regime delle questioni di giurisdizione e competenza (ex artt. 9 e 15 D.Lgs. n. 104/2010, CPA), consente la delibazione per la prima volta in appello (tra l’altro) delle eccezioni di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso per carenza di una condizione dell’azione quale l’interesse a ricorrere. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 73 del 13 gennaio 2016 (Cons. Stato n. 73/2016)

La tardività del ricorso di primo grado è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di appello, atteso che il citato art. 35 non pone limitazioni al rilievo d’ufficio in grado di appello, a differenza di quanto dispongono gli artt. 9 e 15 cod. proc. amm., rispettivamente per la questione di giurisdizione e per la questione di competenza. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4625 del 5 ottobre 2015 (Cons. Stato n. 4625/2015)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. – degli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi sull’istanza cautelare, nelle more della pronuncia del giudice competente sulla controversia. Infatti, l’eventuale accoglimento della questione prospettata dal rimettente porterebbe a consentire alla parte di adire un giudice incompetente, ossia individuato in violazione di qualsiasi criterio di riparto della competenza, e di ottenere da questi una pronuncia cautelare; è evidente che sarebbe proprio tale opzione processuale a determinare la lesione, tra gli altri, dei principi enunciati dagli artt. 24 e 111 Cost. Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 23 giugno 2014 (Corte cost. n. 182/2014)

L’erronea indicazione del tribunale amministrativo regionale, ritenuto competente dalla parte che ha sollevata la relativa eccezione è causa d’inammissibilità del regolamento di competenza proposto, non potendo il Consiglio di Stato investito della questione spingersi fino ad attribuire la competenza ad un Tar diverso da quello indicato dalla parte che ha eccepito l’incompetenza del giudice adito, potendo solo accogliere o respingere l’istanza di regolamento. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2083 del 14 aprile 2014 (Cons. Stato n. 2083/2014)

Non è consentito al Consiglio di Stato pronunciarsi in grado d’appello su una misura cautelare disposta dal giudice che sia stato riconosciuto incompetente. Consiglio di Stato, Sez. Ad. Plen., sentenza n. 11 del 7 maggio 2013 (Cons. Stato n. 11/2013)

Non è possibile, o ammissibile, un’analisi sulla reale natura di controinteressati dei diversi soggetti, sia per dedurne che l’istanza di regolamento debba essere notificata a soggetti diversi da quelli evocati in giudizio ma in possesso della reale qualità di controinteressati, sia per escludere che debba essere notificata ad alcuno dei soggetti concretamente evocati in giudizio, in quanto privi della qualità reale di controinteressati.

La possibilità di integrare successivamente il contraddittorio, prevista per il ricorso giurisdizionale amministrativo dall’art. 21 comma 1, della L. n. 1034 del 1971, non è data anche per l’istanza di regolamento di competenza la quale deve essere notificata a pena di inammissibilità a tutte le “parti in causa”. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3891 del 4 agosto 2008 (Cons. Stato n. 3891/2008)

L’art. 31 comma 3 L. Tar impone che il ricorso per regolamento di competenza venga notificato a tutte le “parti in causa” e si riferisce a tutte le parti evocate in giudizio anche se non costituite, o, comunque, presenti nel giudizio perché spontaneamente costituitesi fino al momento della costituzione del soggetto che propone l’istanza di regolamento, con esclusione, quindi, di tutti i possibili controinteressati ai quali l’atto introduttivo del giudizio non sia stato ancora notificato e di tutti i possibili interventori non ancora costituitisi. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2556 del 7 maggio 2001 (Cons. Stato n. 2556/2001)

Il Consiglio di Stato, in caso di reiezione dell’istanza di regolamento di competenza, deve condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese relative a tale fase del giudizio mentre, in caso di accoglimento dell’istanza, può disporre sia nel senso della condanna della parte soccombente al pagamento delle spese medesime, sia, ove ne ricorrano i presupposti, alla loro compensazione. Consiglio di Stato, Sez. Ad. Plen., sentenza n. 14 del 1 giugno 2000 (Cons. Stato n. 14/2000)

In sede di decisione sul regolamento di competenza il Consiglio di Stato può soltanto accogliere o respingere l’istanza di regolamento di competenza, ma non può attribuire la competenza ad un tribunale amministrativo regionale diverso da quello indicato dal soggetto che ha eccepito l’incompetenza del tribunale adito. Consiglio di Stato, Sez. Ad. Plen., sentenza n. 2 del 20 gennaio 1997 (Cons. Stato n. 2/1997)

È inammissibile il regolamento preventivo di competenza che, ai sensi dell’art. 31, comma 1 e 2, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, non sia stato notificato “a tutte le parti in causa che non vi abbiano aderito”, intesa questa espressione come riferentesi alle sole parti evocate in giudizio (parti in causa quindi nel senso di parti evocate in giudizio anche se in esso non ancora costituite) o comunque in esso presenti perché spontaneamente costituitesi, fino al momento della costituzione di chi propone l’istanza. Consiglio di Stato, Sez. Ad. Plen., sentenza n. 15 del 16 maggio 1985 (Cons. Stato n. 15/1985)

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