Art. 103 – Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo - aggiornato al decreto legge del 9 giugno 2021, n. 80)

Riserva facoltativa di appello

Art. 103 - codice del processo amministrativo

1. Contro le sentenze non definitive è proponibile l’appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l’appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.

Art. 103 - Codice del processo amministrativo

1. Contro le sentenze non definitive è proponibile l’appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l’appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.

Massime

L’impugnativa delle sentenze non definitive del giudice amministrativo è disciplinata esclusivamente dall’art. 103 c.p.a., ai sensi del quale contro le sentenze non definitive è proponibile l’appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l’appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale, non applicandosi le norme dettate in materia dal codice dell’art. 340 c.p.c. (conferma Tar Lazio Latina, sez. I, n. 396/2016). Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5114 del 6 novembre 2017 (Cons. Stato n. 5114/2017)

Quando in primo grado il ricorrente è risultato vincitore ed uno dei soccombenti, sia esso l’amministrazione o uno dei controinteressati, proponga appello, gli altri soccombenti in primo grado non sono parti necessarie del giudizio di appello, in quanto essi non possono integrare il thema decidendum una volta decorsi i termini per proporre autonomo gravame, (conferma Tar Calabria Catanzaro, sez. I, n. 250/2017). Quando l’amministrazione impugna la sentenza che ha annullato un proprio atto, non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati soccombenti in primo grado, anch’essi legittimati a proporre appello siccome titolari di una posizione di cointeresse rispetto a quella dell’amministrazione appellante. Essi insieme, infatti, tendono alla conservazione del provvedimento impugnato e hanno come contraltare il ricorrente in primo grado che mira al suo annullamento. Altrimenti, la notificazione dell’appello, anche ai controinteressati soccombenti in primo grado, avrebbe il mero significato di una litis denuntiatio. Nel caso in cui l’amministrazione impugna la sentenza che ha annullato il provvedimento impugnato, è sufficiente la notificazione dell’appello al ricorrente in primo grado e non deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soccombenti. (conferma Tar Calabria Catanzaro, sez. I, n. 250/2017).

Nell’ipotesi in cui uno dei soggetti soccombenti in primo grado impugna la sentenza, non tutti gli altri soccombenti sono parti necessarie nel giudizio d’appello. Quando l’amministrazione impugna la sentenza che ha annullato un proprio atto non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati soccombenti in primo grado, anch’essi legittimati a proporre appello siccome titolari di una posizione di cointeresse rispetto a quella dell’amministrazione appellante. Essi insieme, infatti, tendono alla conservazione del provvedimento impugnato e hanno come contraltare il ricorrente in primo grado che mira al suo annullamento. Altrimenti, la notificazione dell’appello, anche ai controinteressati soccombenti in primo grado, avrebbe il mero significato di una litis denuntiatio; sicché il giudice d’appello non deve disporre l’integrazione del contraddittorio, che comporterebbe solo un differimento della soluzione della lite. Così che, nel caso in cui l’amministrazione impugna la sentenza che ha annullato il provvedimento impugnato, è sufficiente la notificazione dell’appello al ricorrente in primo grado e non deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soccombenti. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5104 del 6 novembre 2017 (Cons. Stato n. 5104/2017)

Il tema dell’impugnazione delle sentenze non definitive è espressamente risolto nel processo amministrativo dall’art. 103 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) che, dettando una disciplina ad hoc rende evidente l’incompatibilità con le norme del codice di procedura civile, e quindi la loro inapplicabilità (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, sez. IV, n. 1478 del 2014) (Conforme alla sentenza Cons. St. n. 4002/2015). Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4004 del 26 agosto 2015 (Cons. Stato n. 4004/2015)

Il tema dell’impugnazione delle sentenze non definitive è espressamente risolto nel processo amministrativo dall’art. 103 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) che, dettando una disciplina ad hoc rende evidente l’incompatibilità con le norme del codice di procedura civile, e quindi la loro inapplicabilità (Riforma della sentenza del T.a.r. Lombardia, sez. IV, n. 1475 del 2014) (Conforme alla sentenza Cons. St. n. 4002/2015). Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4003 del 26 agosto 2015 (Cons. Stato n. 4003/2015)

Nell’ambito di un quadro normativo sensibile all’esigenza costituzionale di una piena protezione dell’interesse legittimo come posizione sostanziale correlata ad un bene della vita, la mancata previsione, nel testo finale del codice del processo amministrativo, dell’azione generale di accertamento non preclude la praticabilità di una tecnica di tutela, ammessa dai principali ordinamenti europei, che ha un fondamento nelle norme immediatamente precettive dettate dalla Carta fondamentale al fine di garantire la piena e completa protezione dell’interesse legittimo (artt. 24, 103 e 113 – D.Lgs. n. 104/2010). Consiglio di Stato, Sez. Ad. Plen., sentenza n. 15 del 29 luglio 2011 (Cons. Stato n. 15/2011)

In mancanza di specifica normativa espressa, la disciplina dell’appello contro le sentenze parziali del tribunale amministrativo regionale deve essere desunta, per analogia ed in applicazione del principio generale di concentrazione processuale, dagli art. 340 c.p.c., che prevede la riserva facoltativa di appello differito e 129 disp. att., che prescrive la formulazione della riserva, a pena di decadenza entro il termine per appellare, con atto notificato al procuratore delle parti costituite o, personalmente, alle parti non costituite e, nel caso di sentenza parziale non notificata, entro la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa, con atto notificato o con dichiarazione orale da inserirsi nel verbale dell’udienza ovvero, con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegare a verbale. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1121 del 1 marzo 2001 (Cons. Stato n. 1121/2001)

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