Art. 88 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Vizio totale di mente

Articolo 88 - codice penale

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere (222).

Articolo 88 - Codice Penale

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere (222).

Massime

Ai fini dell’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato rilevano anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi, purché riferibili ad epoca corrispondente ed a fatti eziologicamente omogenei. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, in cui era stata riconosciuta la seminfermità dell’imputato, per avere la corte di appello omesso di considerare le conclusioni espresse dai consulenti in altri procedimenti, definiti con sentenza irrevocabile di proscioglimento per difetto di imputabilità, relativamente alla compromessa competenza dell’imputato a cogliere il disvalore delle proprie condotte e alla compromissione del volere nel momento di passaggio all’atto). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27747 del 6 ottobre 2020 (Cass. pen. n. 27747/2020)

In tema di misure cautelari personali, ai fini della operatività dell’art. 273, comma 2, cod. proc. pen., che vieta l’applicazione ogni tipo di misura cautelare se risulta che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di non punibilità, non è richiesto che questa debba essere provata in termini di certezza, ma semplicemente che esista un elevato o rilevante grado di probabilità che il fatto sia stato compiuto in presenza di essa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato una misura coercitiva sul presupposto che non fosse emerso con certezza il difetto di imputabilità dell’indagato, malgrado dagli atti risultasse che era affetto da un grave ed irreversibile “deficit” cognitivo e volitivo). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11957 del 10 aprile 2020 (Cass. pen. n. 11957/2020)

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello confermativa dell’assoluzione dell’imputato per vizio totale di mente con contestuale applicazione al medesimo di una misura di sicurezza, anche qualora sia volto a contestare esclusivamente la parte relativa a detta misura, giacché, non potendosi radicare la competenza del tribunale di sorveglianza ai sensi degli artt. 579, comma 2, e 680 cod. proc. pen., siccome riferita esclusivamente al giudizio di merito e, quindi, quanto alle impugnazioni, all’appello, residua in via ordinaria il ricorso previsto dall’art. 606 cod. proc. pen. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 51869 del 23 dicembre 2019 (Cass. pen. n. 51869/2019)

L’incapacità irreversibile dell’imputato a stare in giudizio, accertata in appello dopo la condanna in primo grado comprensiva della statuizione risarcitoria nei confronti della parte civile, determina un impedimento di carattere processuale, con conseguente impossibilità di articolare una valida difesa anche in ordine a quanto costituisce, nel processo penale, il presupposto del giudizio civile; ne consegue che è immune da vizi la sentenza di secondo grado che, nel dichiarare non doversi procedere nei confronti dell’imputato, revochi le statuizioni civili della pronunzia impugnata. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 35461 del 2 agosto 2019 (Cass. pen. n. 35461/2019)

Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, nei casi di delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, l’aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall’art. 157, comma 1, cod. pen. (Fattispecie relativa al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con contestata recidiva reiterata). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 26868 del 18 giugno 2019 (Cass. pen. n. 26868/2019)

L’infermità mentale non costituisce uno stato permanente ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato e, conseguentemente, non può essere ritenuta sulla sola base di un precedente proscioglimento dell’imputato per totale incapacità di intendere e di volere in altro procedimento. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 21826 del 28 maggio 2014 (Cass. pen. n. 21826/2014)

In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, possono rientrare nel concetto di “infermità” anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, purchè siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, e sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa, mentre nessun rilievo deve riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei caratteri predetti, nonché agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità. (Fattispecie relativa a disturbo dell’adattamento dipendente da una situazione psichica riconducibile alla condizione lavorativa e compatibile con lo stress da mobbing, ritenuto però non incidente sulla carenza di lucidità e sulla consapevolezza delle azioni delittuose commesse). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 48841 del 5 dicembre 2013 (Cass. pen. n. 48841/2013)

In tema di capacità di intendere e di volere, il mero dato anagrafico dell’età avanzata (nella specie ottanta anni) e la presenza di momentanei “deficit” mnemonici non possono costituire, di per se stessi, indici di assenza o riduzione di detta capacità, tali da dar luogo alla necessità di perizia psichiatrica. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 34785 del 26 settembre 2011 (Cass. pen. n. 34785/2011)

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, nessun rilievo può assumere la presenza, in capo all’autore della condotta delittuosa, di un generico stato di agitazione determinato da una crisi di astinenza dall’abituale consumo di sostanze stupefacenti, e non accompagnato da una grave e permanente compromissione delle sue funzioni intellettive e volitive. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la su descritta condizione integra gli estremi di uno stato emotivo e passionale, valutabile nella determinazione del trattamento sanzionatorio). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 17305 del 5 maggio 2011 (Cass. pen. n. 17305/2011)

La concessione delle circostanze attenuanti generiche non è incompatibile con la riconosciuta esistenza di un disturbo della personalità, ancorché non riconducibile allo schema tipico del vizio di mente, in quanto sono diversi i presupposti logico-giuridici delle prime e del secondo, attenendo il disturbo border-line all’imputabilità del soggetto e inerendo, invece, le attenuanti generiche alla valutazione della gravità del fatto-reato. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 37353 del 10 ottobre 2007 (Cass. pen. n. 37353/2007)

In tema di imputabilità, esula dalla nozione di infermità mentale il gruppo delle cosiddette «abnormità psichiche» come nevrosi d’ansia o reazioni a «corto circuito» che hanno natura transitoria e non sono indicative di uno stato morboso, inteso come ragionevole alterazione della capacità di intendere e di volere, sicché non in grado di incidere sull’imputabilità del soggetto che ne è portatore. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21867 del 5 giugno 2007 (Cass. pen. n. 21867/2007)

In tema di imputabilità, il «disturbo antisociale della personalità» può rientrare nella nozione di infermità e può incidere, escludendola o scemandola grandemente, sulla capacità di intendere o di volere. Quest’ultima può assumere rilevanza autonoma anche in presenza di accertata capacità di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa, solo quando gli impulsi della azione, pur riconosciuta come riprovevole dall’agente, siano tali da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze. (Fattispecie nella quale l’imputato di furto di una autovettura aveva dedotto di essere affetto da un disturbo della personalità che lo induceva a compiere furti nei cimiteri. I giudici di merito lo avevano condannato escludendo la rilevanza della pur ipotizzabile incapacità di volere e la Corte ha ritenuto tale motivazione non contraddittoria, osservando che la esistenza di un impulso non può essere considerata come causa da sola sufficiente a determinare un’azione incoerente con il sistema di valori di chi la compie, essendo onere dell’interessato dimostrare il carattere cogente, nel singolo caso, dell’impulso stesso). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8282 del 8 marzo 2006 (Cass. pen. n. 8282/2006)

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, il disturbo della personalità, di consistenza, intensità e gravità, tale da incidere sulla capacità di intendere e volere, a differenza delle anomalie del carattere, può essere preso in esame anche se non rientrante nel concetto di infermità mentale quando si traduca in uno status patologico in grado di escludere o scemare grandemente la capacità. Tale può essere anche uno stato emotivo e passionale, dovuto allo stress conseguente alla crisi del rapporto coniugale, che determini una compromissione della capacità di volere e si associ ad uno status patologico anche se di natura transeunte. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1038 del 12 gennaio 2006 (Cass. pen. n. 1038/2006)

L’infermità mentale di cui agli artt. 88 e 89 c.p. è concetto più ampio rispetto a quello di «malattia mentale» potendo in essa rientrare anche i disturbi della personalità che per consistenza, rilevanza e gravità siano tali da incidere concretamente sulla capacità d’intendere e di volere, proponendosi, quindi, come causa idonea ad escluderla o grandemente scemarla. Al fine di non allargare eccessivamente il campo della non imputabilità, deve trattarsi di un disturbo idoneo a determinare (e che abbia, in effetti, determinato) una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente o in grave misura) che, incolpevolmente, rende l’agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente e liberamente autodeterminarsi, e, inoltre, deve essere individuabile un nesso eziologico tra il disturbo mentale ed il fatto-reato che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 16574 del 3 maggio 2005 (Cass. pen. n. 16574/2005)

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i «disturbi della personalità», che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di «infermità», purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di «infermità». (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente escluso il vizio parziale di mente sul rilievo che il disturbo paranoideo, dal quale, secondo le indicazioni della perizia psichiatrica, risultava affetto l’autore dell’omicidio, non rientrava tra le alterazioni patologiche clinicamente accertabili, corrispondenti al quadro di una determinata malattia psichica, per cui, in quanto semplice «disturbo della personalità», non integrava quella nozione di «infermità» presa in considerazione dal codice penale). Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 9163 del 8 marzo 2005 (Cass. pen. n. 9163/2005)

Il concetto di infermità mentale recepito dal nostro codice penale è più ampio rispetto a quello di malattia mentale, di guisa che, non essendo tutte le malattie di mente inquadrate nella classificazione scientifica delle infermità, nella categoria dei malati di mente potrebbero rientrare anche dei soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, nel caso che queste si manifestino con elevato grado di intesità e con forme più complesse tanto da integrare gli estremi di una vera e propria psicosi. In tal caso — al fine della esclusione o della riduzione della imputabilità — è, comunque, necessario accertare l’esistenza di un effettivo rapporto tra il complesso delle anomalie psichiche effettivamente riscontrate nel singolo soggetto e il determinismo dell’azione delittuosa da lui commessa, chiarendo se tale complesso di anomalie psichiche, al quale viene riconosciuto il valore di malattia, abbia avuto un rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 19532 del 24 aprile 2003 (Cass. pen. n. 19532/2003)

L’accertamento del fatto-reato in tutte le sue componenti, comprese quelle circostanziali, presenta carattere di priorità rispetto a quello dell’imputabilità del soggetto cui il fatto medesimo viene attribuito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha censurato la decisione del giudice d’appello il quale, investito di gravame proposto dall’imputato avverso sentenza con la quale il medesimo era stato assolto per vizio totale di mente, con applicazione di misura di sicurezza, aveva ritenuto di non poter prendere in esame la richiesta di attenuanti generiche avanzata dall’appellante giacché in tal modo avrebbe indebitamente espresso, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, un implicito giudizio di colpevolezza). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29106 del 18 luglio 2001 (Cass. pen. n. 29106/2001)

Allorché le conclusioni degli esperti che hanno ricevuto incarico di eseguire perizia psichiatrica sull’imputato (nella specie, in differenti gradi del giudizio) siano insanabilmente divergenti, il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento concernente la capacità di intendere e di volere deve necessariamente riguardare i criteri che hanno determinato la scelta tra le opposte tesi scientifiche: il che equivale a verificare se il giudice del merito abbia dato congrua ragione della scelta e si sia soffermato sulle tesi che ha creduto di non dovere seguire e se, nell’effettuare tale operazione, abbia tenuto costantemente presenti le altre risultanze processuali e abbia con queste confrontato le tesi recepite. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8076 del 7 luglio 2000 (Cass. pen. n. 8076/2000)

Per escludere (o diminuire) l’imputabilità, l’intossicazione da sostanze stupefacenti non solo deve essere cronica (cioè stabile), ma deve produrre un’alterazione psichica permanente, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un’azione strettamente collegata all’assunzione di sostanze stupefacenti; lo stato di tossicodipendenza non costituisce, pertanto, di per sè, indizio di malattia mentale o di alterazione psichica. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7885 del 16 giugno 1999 (Cass. pen. n. 7885/1999)

L ‘infermità mentale non costituisce uno stato permanente ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato; essa non può essere ritenuta sulla sola base di un precedente proscioglimento dell’imputato per totale incapacità di intendere e di volere. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3843 del 2 dicembre 1997 (Cass. pen. n. 3843/1997)

Il concetto di infermità mentale recepito dal nostro codice penale è più ampio rispetto a quello di malattia mentale, di guisa che, non essendo tutte le malattie di mente inquadrate nella classificazione scientifica delle infermità, nella categoria dei malati di mente potrebbero rientrare anche dei soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, nel caso che queste si manifestino con elevato grado di intensità e con forme più complesse tanto da integrare gli estremi di una vera e propria psicosi. In tal caso — al fine della esclusione o della riduzione della imputabilità — è, comunque, necessario accertare l’esistenza di un effettivo rapporto tra il complesso delle anomalie psichiche effettivamente riscontrate nel singolo soggetto e il determinismo dell’azione delittuosa da lui commessa, chiarendo se tale complesso di anomalie psichiche, al quale viene riconosciuto il valore di malattia, abbia avuto un rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3536 del 16 aprile 1997 (Cass. pen. n. 3536/1997)

Non tutti gli stati di tossicomania, la quale è una dipendenza meramente psichica alla droga, o di tossicodipendenza, che è una assuefazione cronica alla stessa, producono di per sé alterazione mentale rilevante agli effetti di cui agli artt. 88 e 89 c.p., ma solo quegli stati di grave intossicazione da sostanze stupefacenti che determinano un vero e proprio stato patologico psicofisico dell’imputato, incidendo profondamente sui processi intellettivi o volitivi di quest’ultimo. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6357 del 24 giugno 1996 (Cass. pen. n. 6357/1996)

Poiché l’imputabilità di cui all’art. 88 c.p. e la capacità di partecipare al processo penale di cui all’art. 70 c.p.p., pur costituendo stati soggettivi accomunati dall’infermità mentale, operano su piani del tutto diversi ed autonomi, non ha alcuna incidenza sull’accertamento della capacità dell’imputato di essere parte e sulla eventuale sospensione del procedimento l’impedimento, derivante dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 425, n. 1, c.p.p., all’adozione, nell’udienza preliminare, della pronuncia di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, conseguentemente deve considerarsi abnorme, e come tale immediatamente ricorribile per cassazione, il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare che disattende la richiesta di accertamenti sulla capacità dell’imputato di parteciparvi, argomentando che il difetto di imputabilità può essere dichiarato solo dal giudice del dibattimento: tale rifiuto incide infatti su uno dei fondamentali e indefettibili presupposti richiesti dalla legge ai fini della costituzione e dello svolgimento del rapporto processuale, il cui cardine è rappresentato dal fatto che esso deve necessariamente far capo ad un soggetto capace di partecipare coscientemente al processo, come premessa essenziale della possibilità di autodifesa e quale garanzia del «giusto processo» presidiata dall’art. 24 della Costituzione. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1381 del 17 maggio 1995 (Cass. pen. n. 1381/1995)

In tema di imputabilità di persone concorrenti nel reato, accertata la piena capacità di intendere e di agire di ciascun singolo imputato, non è corretto dedurre la seminfermità di mente dall’intreccio delle interazioni e dalle influenze reciproche che si verificano in occasione di una azione collettiva. Dal principio che la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.) si desume, in negativo, la impossibilità per il singolo di escludere la responsabilità di un evento conseguente alla sua azione con riferimento a motivi inerenti all’elemento psicologico e alla imputabilità che non siano a lui personalmente ascrivibili. L’art. 86 c.p., che prevede la responsabilità esclusiva di colui che mette altri nello stato di incapacità di intendere e di volere, al fine di fargli commettere un reato, in luogo delle responsabilità di colui che in concreto agisce, passa pur sempre attraverso la non imputabilità (art. 111 c.p.) del soggetto agente, che opera come mero strumento dell’altro con atti materiali privi di qualsiasi nesso psicologico con l’evento a causa della sua incapacità psichica determinata dal terzo. I rapporti tra coagenti nell’azione criminale e le conseguenze di tali relazioni sono disciplinati dal capo III del titolo IV c.p., in tema di concorso di persone nel reato (artt. 112, 114, 115). L’influenza sul singolo dei comportamenti di terzi è considerata dall’art. 62 n. 2 (provocazione) e n. 3 (suggestione di una folla in tumulto). Al di là delle attenuanti previste dal legislatore per tali ipotesi, quali correttivi alla netta chiusura rispetto alla rilevanza degli stati emotivi e passionali operata dall’art. 90 c.p., non è consentito desumere dalle suggestioni di terzi elementi da cui trarre conseguenze in ordine alla imputabilità di un soggetto non ritenuto infermo o seminfermo di mente. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3240 del 18 marzo 1994 (Cass. pen. n. 3240/1994)

In tema di imputabilità, gli artt. 88 e 89 c.p. postulano una infermità di tale natura e intensità da compromettere seriamente i processi conoscitivi e volitivi della persona, eliminando o attenuando la capacità della medesima di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di comprenderne, quindi, il disvalore sociale, nonché di determinarsi in modo autonomo. Le infermità che influiscono sulla imputabilità sono le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze cerebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche. Queste ultime sono contraddistinte da un complesso di fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici di uno stato di normalità per qualità e non per quantità, come accade invece per il vasto gruppo delle «abnormità psichiche», quali le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno stato morboso e si sostanziano in anomalie del carattere o della sfera affettiva, non rilevanti ai fini dell’applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p. Ne consegue che, quando a causa di una situazione conflittuale dovuta a particolari tensioni psichiche si determini un’accentuazione di alcuni tratti del carattere del soggetto, inducendolo, come avviene nelle reazioni «a corto circuito», a tenere una condotta animale, non si può certamente parlare di malattia di mente, sicché la disposizione cui occorre riferirsi è quella di cui all’art. 90 c.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4954 del 13 maggio 1993 (Cass. pen. n. 4954/1993)

L’epilessia non costituisce di per sé una malattia che comporti uno stato permanente di infermità mentale nel soggetto; la incapacità di intendere o volere è invece ravvisabile nel momento del raptus, vale a dire allorché il malato è colto da una crisi epilettica che, provocando movimenti e spasmi incontrollabili possa determinare movimenti degli arti e del corpo dei quali il malato, in quel momento, non può rendersi conto. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3031 del 26 marzo 1993 (Cass. pen. n. 3031/1993)

L’epilessia non deve essere considerata una patologia tale da causare una permanente deficienza psichica giacché in periodi extra-accessuali il soggetto ha piena capacità di intendere e di volere e conserva lucidità e completa consapevolezza delle proprie azioni. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9889 del 16 ottobre 1992 (Cass. pen. n. 9889/1992)

Ai fini della sussistenza del vizio di mente, anche nei casi di epilessia conclamata i soggetti che ne soffrono non patiscono alcuna diminuzione delle loro capacità psichiche, al di fuori dei momenti di crisi e al di fuori dei casi in cui, per la gravità e il decorso del male, la personalità e l’integrità psichica del malato ne vengono seriamente incise. (Nella specie si è ritenuta irrilevante la circostanza del pregresso riconoscimento di persone dovuto alla predetta patologia, attesa la diversità di valutazione tra capacità lavorativa e capacità di intendere e di volere). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4041 del 3 aprile 1992 (Cass. pen. n. 4041/1992)

Alla stregua degli studi psichiatrici scientifici ormai consolidati, si deve distinguere tra psicosi e psicopatia, l’una considerata vera e propria patologia mentale, tale da alterare i processi intellettivi o volitivi, l’altra da valutarsi alla stregua di una mera caratteropatia, cioè come anomalia del carattere, non incidente sulla sfera intellettiva o della volontà e, quindi, non tale da annullare o da scemare grandemente la capacità di intendere o di volere. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 299 del 15 gennaio 1992 (Cass. pen. n. 299/1992)

Gli artt. 88 e 89 del codice penale che disciplinano, rispettivamente, l’infermità totale o parziale di mente, come cause che escludono o diminuiscono notevolmente l’imputabilità, ossia la capacità di intendere e di volere, postulano — secondo il sistema accolto dal codice — l’esistenza di una vera e propria malattia mentale, ossia di uno stato patologico, comprensivo delle malattie (fisiche e mentali), in senso stretto, che incidono sui processi volitivi e intellettivi della persona o delle anomalie psichiche, che seppure non classificabili, secondo precisi schemi nosografici, perché sprovvisti di una sicura base organica, siano tali, per la loro intensità da escludere totalmente o scemare grandemente la capacità di intendere (ossia la capacità del soggetto di rendersi conto del valore delle proprie azioni, e, quindi ad apprenderne il disvalore sociale) e di volere (ossia l’attitudine del soggetto ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che ne motivano l’azione e, comunque, in modo coerente con le rappresentazioni apprese) del colpevole. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 958 del 24 aprile 1991 (Cass. pen. n. 958/1991)

L’infermità mentale ex artt. 88 e 89 c.p. presuppone l’esistenza di un vero e proprio stato patologico idoneo ad alterare i processi dell’intelligenza e della volontà con esclusione o notevole diminuzione della capacità di intendere e di volere, sicché esulano da tale nozione sia le anomalie caratteriali non conseguenti ad uno stato patologico, sia uno sviluppo intellettuale non molto progredito, in assenza di fattori patologici. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6234 del 30 aprile 1990 (Cass. pen. n. 6234/1990)

Stabilire se un soggetto, nei singoli casi, sia nel momento del fatto privo di capacità di intendere e di volere, ovvero abbia la stessa grandemente scemata ovvero lo stabilire se trattasi di soggetto con personalità anormale, costituisce una questione di fatto il cui esame compete istituzionalmente al giudice di merito. Costui deve avvalersi dell’ausilio di perizia psichiatrica ed il suo giudizio si rende insindacabile in sede di legittimità quando si riveli esaurientemente motivato, anche con il solo richiamo alle conclusioni e valutazioni della perizia. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 723 del 21 gennaio 1989 (Cass. pen. n. 723/1989)

L’infermità di mente, che esclude o diminuisce la imputabilità, deve sempre dipendere da una causa patologica, produttiva di alterazione dei processi volitivi o intellettivi. La sindrome ansiosa depressiva, invece, in quanto si innesta su una ipermotiva personalità di base, e in quanto è determinata da una esasperazione del rapporto del soggetto con l’ambiente, non è associabile ad alcuna entità nosologica. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11061 del 15 novembre 1988 (Cass. pen. n. 11061/1988)

L’accertamento sull’infermità di mente dell’imputato va compiuto in relazione al fatto concreto addebitato ed al tempo in cui il fatto medesimo è stato commesso. L’indagine già esperita in altro processo non è pertanto mai vincolante nel successivo giudizio, poiché la malattia precedentemente diagnosticata può successivamente essere guarita o scemata o localizzata ad una determinata sfera d’attività. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4385 del 24 aprile 1982 (Cass. pen. n. 4385/1982)

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