Art. 80 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi

Articolo 80 - codice penale

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza (533 c.p.p.) o un decreto di condanna (459, 565 ss. c.p.p.), si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna (671 c.p.p.).

Articolo 80 - Codice Penale

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza (533 c.p.p.) o un decreto di condanna (459, 565 ss. c.p.p.), si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna (671 c.p.p.).

Massime

In tema di esecuzione di pene concorrenti, il criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen. non opera nel caso disciplinato dal successivo art. 80 di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, se diversi sono anche i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari, e, imponendosi in tal caso la formazione di cumuli differenti, il predetto criterio è applicabile, nell’ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, solo nel caso in cui la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati dalla norma predetta. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4135 del 1 febbraio 2016 (Cass. pen. n. 4135/2016)

Il criterio «moderatore» della pena previsto dall’art. 78 c.p. non opera nel caso, disciplinato dal successivo art. 80, di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, se diversi sono anche i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari, fattispecie nella quale si impone la formazione di cumuli differenti, per ognuno dei quali, isolatamente considerato, opera il detto criterio «moderatore» e sempre che si tratti di pene concorrenti, inflitte con una unica condanna o anche con condanne diverse ma riferibili ad un medesimo arco temporale, sì da giustificare almeno l’applicazione dell’istituto della continuazione. Cassazione penale, Sez. V, ordinanza n. 39946 del 13 ottobre 2004 (Cass. pen. n. 39946/2004)

In materia di cumulo di pene, vigono due principi fondamentali: il primo è quello secondo cui ciascun periodo di detenzione, per custodia cautelare o espiazione di pena, sofferto prima del cumulo, pur essendo stato determinato da uno o più titoli, allorchè si proceda all’unificazione delle pene concorrenti, non può essere riferito specificamente al titolo da cui ha tratto origine, ma va imputato unitariamente al cumulo delle pene inflitte per tutti i reati commessi precedentemente alla carcerazione di cui trattasi; il secondo è che, qualora si tratti di reati connessi e di periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi, vanno cronologicamente ordinati, da un parte, i reati e, dall’altra, i periodi di carcerazione per poi procedere ad operazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene relative a reati commessi in precedenza, fino a determinare, con l’ultima di dette operazioni, la pena residua decorrente dalla data dell’ultimo arresto o dell’ultimo reato, se commesso nel corso della carcerazione in atto. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 31214 del 15 luglio 2004 (Cass. pen. n. 31214/2004)

Nel determinare, ai sensi dell’art. 663 c.p.p., la pena da eseguirsi nel caso di esistenza, a carico del medesimo soggetto, di pene temporanee detentive concorrenti, il giudice dell’esecuzione, a norma degli artt. 78 e 80 c.p., deve dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in quanto non più concretamente eseguibili per l’intervento della causa estintiva, e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico, ponendosi tale criterio come temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte dal condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 31211 del 15 luglio 2004 (Cass. pen. n. 31211/2004)

Alla formazione del cumulo giuridico, mediante applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p., deve pervenirsi solo previo scorporo delle pene eventualmente coperte da condono, operando il detto criterio moderatore solo sull’insieme delle pene effettivamente eseguibili. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 48160 del 17 dicembre 2003 (Cass. pen. n. 48160/2003)

Ai fini del computo del termine minimo di dieci anni di pena espiata previsto dall’art. 30 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) come condizione per la concessione di permessi premio, in caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, taluno dei quali ostativo alla concessione del beneficio, una volta scisso il cumulo per considerare espiata la parte di pena conseguente alla condanna per il delitto ostativo, il dies a quo decorre dal momento di scadenza di quest’ultima e non dall’inizio della detenzione, essendo illogico rendere inoperante il cumulo giuridico delle pene al fine di ritenere espiata la parte di pena imputabile al delitto ostativo e, a un tempo, farlo rivivere al fine di far decorrere fin dall’inizio il citato termine massimo di pena espiata. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 40301 del 23 ottobre 2003 (Cass. pen. n. 40301/2003)

Ai fini dell’esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate dalla data di commissione dell’ultimo reato, ma anche quelle già espiate, che possono comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall’art. 78 c.p. o sul cumulo materiale in vista della maturazione dei requisiti temporali per l’ammissione ad eventuali benefici penitenziari, a meno che non si tratti di pene non eseguibili nel territorio dello Stato. Ne discende che la pena conseguente a condanna subita all’estero (peraltro ivi già interamente espiata), pur in presenza di riconoscimento della relativa sentenza a norma dell’art. 12 c.p., non può essere inserita nel cumulo, sia per l’assenza di una procedura di estradizione, necessaria anche in fase esecutiva, sia per la mancata previsione, tra gli effetti del riconoscimento, della possibilità di inserimento della relativa pena nel cumulo, sia perché detto inserimento non può farsi rientrare nella nozione di «altro effetto penale della condanna», previsto dal n. 1 del citato art. 12, dovendosi identificare gli altri effetti penali della condanna esclusivamente in quelle conseguenze di carattere sanzionatorio diverse dalle pene principali ed accessorie, che hanno un difetto riflesso di natura penale. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4507 del 7 agosto 2000 (Cass. pen. n. 4507/2000)

Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari (nella specie, associazione per delinquere di stampo mafioso), la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 613 del 22 marzo 1999 (Cass. pen. n. 613/1999)

In presenza di una pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, a detto cumulo la somma complessiva di pena espiata in custodia cautelare, qualora i periodi di carcerazione preventiva si riferiscano a condanne per reati commessi in tempi diversi, prima, durante e dopo la detenzione. In tal caso, il cumulo dovrà eseguirsi tra il residuo di pena da espiare e la pena irrogata per il reato successivamente commesso e così via fino all’esaurimento delle pene concorrenti irrogate per reati successivamente commessi, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l’esecuzione. Ne consegue che, nell’ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, il criterio moderatore previsto dall’art. 78 c.p. è applicabile solo nel caso che la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati nella norma predetta. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4940 del 18 novembre 1998 (Cass. pen. n. 4940/1998)

La pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; ne consegue l’illegittimità dell’esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all’inizio dell’esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell’effettuazione del cumulo da parte del P.M. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2932 del 11 giugno 1998 (Cass. pen. n. 2932/1998)

In presenza di una pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi non è possibile procedere ad un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, da detto cumulo la somma complessiva del presofferto in custodia cautelare, qualora tali periodi di conciliazione si riferiscono a condanne per reati commessi prima, durante e dopo la detenzione. In tal caso infatti il presofferto verrebbe calcolato anche con riferimento a reati commessi necessariamente, violando con il disposto dell’art. 657, comma 4, c.p.p., in base al quale la custodia cautelare e la pena espiata senza titolo sono computate solo con riferimento a reati precedentemente commessi. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3628 del 27 settembre 1994 (Cass. pen. n. 3628/1994)

I benefici eventualmente spettanti al condannato in applicazione di amnistie o condoni non possono mai detrarsi dal cumulo giuridico risultante ex art. 7 della L. n. 34 del 1987 in tema di misure per chi si dissocia dal terrorismo, bensì dal cumulo aritmetico risultante dalla somma delle pene irrogate con le sentenze alle quali sono state applicate le diminuzioni di pena previste dagli artt. 2 e 3 della predetta legge. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2818 del 22 agosto 1994 (Cass. pen. n. 2818/1994)

Quando per delitti di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale contro la stessa persona siano state pronunciate più sentenze di condanna, la pena complessiva da espiare non può eccedere – ma non può, ovviamente, essere inferiore – anni ventidue e mesi sei e la pena così determinata deve essere considerata pena unica, con evidente esplicita deroga alla disciplina comune in materia di cumulo dettata dal codice penale; con la conseguenza che la decorrenza non può che essere fissata alla data dell’arresto, a nulla rilevando la data dell’ultimo reato commesso (ma sempre che questo sia stato posto in essere entro il 31 dicembre 1993). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3756 del 2 novembre 1993 (Cass. pen. n. 3756/1993)

Il criterio secondo il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 78 e 80 c.p., quando in sede di esecuzione deve provvedersi al cumulo delle pene inflitte con più sentenze di condanna, occorre anzitutto cumulare le pene relative ai reati commessi prima della detenzione (tenendo conto delle limitazioni di cui al n. 1 dell’art. 78 c.p.) e poi procedere a tanti distinti e successivi cumuli quanti sono i reati commessi durante (e dopo) la detenzione stessa, comprendendo in ciascuno dei cumuli successivi sia la parte di pena risultante dal cumulo precedente e non ancora espiata alla data del reato sia la pena relativa a quest’ultimo e determinando la decorrenza dalla data del nuovo reato o dall’arresto a seconda che il nuovo reato sia stato commesso durante l’espiazione della pena precedente ovvero dopo la sua interruzione, non trova applicazione nell’ipotesi di cumulo speciale di cui all’art. 7, della L. 18 febbraio 1987, n. 34 (misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo). In forza di tale norma, invero, per i reati di terrorismo, alla duplice condizione della dissociazione e della data di commissione (entro il 31 dicembre 1983) dei reati ricompresi nel cumulo, il tetto massimo di «pena complessiva da espiare» deve essere inderogabilmente fissato nella misura di anni ventidue e mesi sei di reclusione, e la decorrenza è quella dell’arresto a nulla rilevando la data dell’ultimo reato commesso. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1915 del 8 giugno 1993 (Cass. pen. n. 1915/1993)

Nel caso in cui una persona sia stata condannata per più reati, le cause estintive del reato o della pena non possono operare sul cumulo complessivo delle pene inflitte per i vari reati concorrenti ma debbono separatamente riguardare i reati o le pene che ne sono specifico oggetto, previo scioglimento, quando necessario, dell’operata unificazione. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3482 del 15 ottobre 1992 (Cass. pen. n. 3482/1992)

In caso di pene inflitte con plurime sentenze per reati commessi, in parte, prima dell’inizio della espiazione e, in parte, nel corso di questa, occorre unificare anzitutto quelle relative a tutti i reati del primo gruppo e poi procedere a tanti distinti e successivi cumuli quanti sono i reati commessi nel corso dell’espiazione, secondo il loro ordine cronologico, comprendendo in ciascuno dei cumuli parziali la porzione di pena determinata con il cumulo precedente, che doveva ancora essere espiata alla data di commissione del nuovo reato, unitamente alla pena relativa a quest’ultimo, e così via fino all’ultimo dei reati per cui è intervenuta condanna. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 266 del 28 febbraio 1992 (Cass. pen. n. 266/1992)

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