Art. 734 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

Articolo 734 - codice penale

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità, è punito con l’ammenda da € 1.032 a € 6.197 (162).

Articolo 734 - Codice Penale

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità, è punito con l’ammenda da € 1.032 a € 6.197 (162).

Massime

Il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti ed allorché consti di atti plurimi frazionati e protratti nel tempo si consuma al momento della cessazione dell’attività vietata. (Fattispecie relativa a coltivazione di una cava in zona sottoposta a vincolo paesaggistico). Cass. pen. sez. III 7 agosto 2003 n. 33550 

La distruzione o l’alterazione del paesaggio si verifica nell’ipotesi di costruzione o demolizione all’epoca della ultimazione delle due attività. In quel momento il danno è ormai intervenuto. La successiva protrazione del medesimo non configura una prosecuzione della condotta ormai esaurita ma soltanto un effetto duraturo nel tempo. Il reato ha carattere di permanenza che termina con la «cessazione dei lavori». Cass. pen. sez. II 26 agosto 1994 n. 9229

La distruzione o l’alterazione del paesaggio si verifica nell’ipotesi di costruzione o demolizione all’epoca della ultimazione delle due attività. In quel momento in danno è ormai intervenuto. La successiva protrazione del medesimo non configura una prosecuzione della condotta ormai esaurita ma soltanto un effetto duraturo nel tempo. Il reato è quindi permanente ma detta permanenza termina con la cessazione dei lavori. Cass. pen. sez. III ord. 13 settembre 1993 n. 1695

La contravvenzione di deturpamento o alterazione di bellezze naturali (nella specie sistemazione di un cartellone pubblicitario stradale) ha natura di reato permanente poiché la condotta non si esaurisce con la sistemazione dell’ostacolo alle bellezze naturali ma perdura fino alla sua rimozione. Cass. pen. sez. III 21 giugno 1993 n. 6200

La contravvenzione di cui all’art. 734 c.p. si configura come un reato di danno e non di pericolo (o di danno presunto) richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l’alterazione delle bellezze protette. Pertanto non è sufficiente per integrare gli estremi del reato né l’esecuzione di un’opera né la semplice alterazione dello stato naturale delle cose sottoposte a vincolo ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il deturpamento delle bellezze naturali. Cass. pen. Sezioni Unite 12 gennaio 1993 n. 248

Configurando la contravvenzione di cui all’art. 734 c.p. un reato di danno e non di pericolo (o di danno presunto) essendo richiesto per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l’alterazione delle bellezze protette rientra nell’esclusivo potere del giudice accertare se in concreto l’opera eseguita abbia distrutto alterato deturpato od occultato le bellezze naturali soggette al vincolo paesaggistico indipendentemente dalla concessione o dell’autorizzazione o del nulla-osta amministrativo. Cass. pen. Sezioni Unite 12 gennaio 1993 n. 248

Il reato di cui all’art. 734 c.p. è di danno concreto poiché la norma postula il deturpamento o l’alterazione delle bellezze naturali indipendentemente dal nulla osta paesistico. La relativa valutazione è riservata al motivato apprezzamento dei giudici di merito. Cass. pen. sez. III 13 novembre 1992 n. 10956

Il reato di cui all’art. 734 c.p. è reato istantaneo ad effetti permanenti. Esso può anche avere natura permanente quando la costruzione si protragga nel tempo. In ambedue i casi cessata l’attività permangono solo effetti permanenti giuridicamente irrilevanti ai fini della configurabilità della prosecuzione della condotta tipica. (Nella specie la Cassazione ha affermato il principio in relazione all’impossibilità di sequestro preventivo di opera già completata da tempo). Cass. pen. sez. III 29 aprile 1991

Per la realizzazione del reato previsto dall’art 734 cod. pen. non è necessaria l’irreparabile distruzione o alterazione della bellezza naturale di un determinato luogo soggetto a vincolo paesaggistico essendo sufficiente che a causa delle nuove opere edilizie siano in qualsiasi modo alterate o turbate le visioni di bellezza estetica e panoramica offerte dalla natura. Cass. pen. sez. III 10 marzo 2015 n. 10030

Per la sussistenza del reato di cui all’art. 734 c.p. non è necessario che l’alterazione del luogo protetto abbia carattere primario ma la condotta di deturpamento può anche essere successiva ad altri fatti sempre che il giudice motivi adeguatamente in ordine al verificarsi della permanente menomazione della situazione di bellezza naturale attribuita al sito. (Nel caso di specie la Suprema Corte pur ritenendo ammissibile il reato de quo in caso di condotta successiva a ripetuti comportamenti di illecito abbandono di rifiuti ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna perché il giudice del merito non aveva dato congrua motivazione in ordine alla concreta idoneità causale della condotta di deturpamento). Cass. pen. sez. III 3 dicembre 2004 n. 46992

Il reato di cui all’art. 734 c.p. (distruzione e deturpamento delle bellezze naturali) si configura in presenza di un effettivo e grave danno ambientale che risulta anche da una diversa destinazione (lottizzazione) impressa all’opera rispetto all’autorizzazione ottenuta (residence con attrezzature sportive e per il tempo libero) tenuto conto dei rilievi attinenti alla viabilità della zona di certo insufficiente per servire un insediamento abitativo stabile quale quello risultante dalla lottizzazione nonchè alla totale mancanza di opere di urbanizzazione al servizio dello stesso. Cass. pen. sez. IV 23 luglio 2004 n. 32125

L’eventuale autorizzazione amministrativa anche se regolare non esclude la sussistenza del reato di cui all’art. 734 c.p. ma può assumere semmai rilevanza in materia di valutazione dell’elemento psicologico del reato spettando al giudice penale di verificare a fronte di una compromissione del paesaggio e dell’ambiente la corrispondenza delle opere al provvedimento nonchè la liceità e legittimità (ma non l’opportunità) dei relativi atti amministrativi in quanto l’eventuale illegittimità di tali atti potrebbe essa stessa costituire elemento essenziale della fattispecie criminosa. (In conformità a tali principi la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con il quale il Tribunale della Libertà aveva rigettato l’appello proposto dal P.M. avverso il decreto del Gip che aveva disposto il sequestro preventivo di opere edilizie soltanto per il reato di lottizzazione abusiva e non anche per i reati pure contestati di cui al’art. 734 c.p. ed artt. 1 quinquies Legge 431/85 e 163 D.L.vo 490/99 sul rilievo che la sussistenza del fumus fosse esclusa dalla presenza delle prescritte autorizzazioni amministrative delle quali non era ravvisabile l’illegittimità). Cass. pen. sez. IV 23 luglio 2004 n. 32125

In tema di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale ai fini della applicabilità della ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 734 c.p. l’accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’autorità è demandata al giudice penale atteso che trattasi di reato di danno per il quale l’accertamento dell’evento concretante la contravvenzione spetta al giudice e ciò indipendentemente da ogni valutazione effettuata dalla pubblica amministrazione il cui provvedimento può assumere rilevanza nella valutazione dell’elemento psicologico del reato. Cass. pen. sez. III 30 marzo 2004 n. 15299

In materia di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale gli interventi su beni tutelati previamente assentiti dal provvedimento autorizzatorio dell’autorità preposta alla tutela del vincolo non possono integrare il reato di cui all’art. 734 c.p. distruzione o deturpamento di bellezze naturali fatto salvo il giudizio incidentale di legittimità attribuito al giudice ordinario sulla comparazione tra i beni e gli interessi in conflitto. Cass. pen. sez. III 24 marzo 2004 n. 14433

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 734 c.p. distruzione o deturpamento di bellezze naturali non è sufficiente una qualsiasi alterazione naturalistica del sito in questione ma è necessario che quella specifica alterazione incida sulla bellezza naturale così che si realizzi quantomeno una lesione o anche un semplice turbamento del godimento estetico dei visitatori o utenti anche potenziali del luogo. Cass. pen. sez. III 28 novembre 2002 n. 40267

Nel caso in cui risulti accertata l’esistenza soltanto di un vincolo idrogeologico interessante la zona ove è stata eseguita la costruzione abusiva con esclusione di qualsiasi vincolo paesaggistico comunque imposto non è configurabile il reato di cui all’art. 1 sexies legge 8 agosto 1985 n. 431 né quello di cui all’art. 734 c.p. che presuppone l’imposizione di un vincolo a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio. Cass. pen. sez. III 13 maggio 1997 n. 4423

In tema di coltivazione di cave la competenza esclusiva riconosciuta alla regione dallo statuto speciale della Regione Siciliana (art. 14 lett. f e lett. h) non menoma le competenze del giudice penale in materia di tutela ambientale. Per tale ragione pur prevedendo la legge della regione siciliana 9 dicembre 1980 n. 127 che l’autorizzazione rilasciata per l’attività estrattiva dal distretto minerario escluda la necessità della concessione sindacale di natura urbanistica (sostituita da un attestato sindacale di conformità urbanistica e da un’approvazione di massima da parte del comune) e pur prevedendo inoltre la legge regionale che l’autorizzazione da parte del distretto minerario possa essere rilasciata quando il parere dell’autorità preposta al vincolo paesistico richiesta non sia comunicata entro sessanta giorni nondimeno è legittimo il sequestro di una cava attivata in mancanza del nulla osta della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali in relazione alla violazione dell’art. 734 c.p. e 1 sexies legge 8 agosto 1985 n. 431. La norma infatti deve essere interpretata nell’unico modo compatibile con i principi costituzionali e cioè nel senso che pur potendo l’autorità mineraria rilasciare l’autorizzazione rimane impregiudicato il problema della conformità ai vincoli ambientali e la mancanza dell’autorizzazione della sovrintendenza integra l’ipotesi contravvenzionale prevista dall’art. 1 sexies legge 8 agosto 1985 n. 431 che è reato formale di pericolo presunto. Cass. pen. sez. III 3 marzo 1997 n. 107

In materia di esercizio di cave in zone sottoposte a vincolo ai sensi della L. 8 agosto 1985 n. 431 il fatto che la cava sia in attività da lungo tempo (nel caso di specie dal 1961) non è sufficiente ad escludere di per sè la sussistenza delle ipotesi delittuose previste dall’art. 1 sexies della legge e dall’art. 734 c.p. sul presupposto della già compiuta modificazione dell’ambiente ma è necessario verificare in ogni caso se l’attività è stata legittimamente iniziata (essendo comunque necessaria l’autorizzazione prevista dall’art. 7 della L. 29 giugno 1939 n. 1497 come regolata dalla L. 431/85) se siano state rispettate le prescrizioni della normativa regionale se si sia già verificata in fatto un’irreversibile compromissione dei valori paesaggistici se la prosecuzione dell’attività estrattiva sia suscettibile in astratto di recare ulteriore pregiudizio al bene vincolato. (Affermando il principio di cui in massima la Corte rigettando il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo ha affermato che dalla configurabilità del reato deriva la possibilità di disporre legittimamente la misura cautelare reale e la insindacabilità del provvedimento sotto il profilo della inesistenza del fumus commissi delicti). Cass. pen. sez. III 17 maggio 1996 n. 1777

In presenza di un provvedimento dell’autorità amministrativa cui compete la gestione del vincolo posto a protezione del bene ambientale le opere autorizzate non possono integrare il reato di cui all’art. 734 c.p. perché l’autorizzazione costituisce un modo di gestione del vincolo sul luogo protetto secondo regole alle quali la norma penale effettua rinvio. Al giudice penale spetta il riscontro della effettiva esecuzione delle opere nei limiti in cui la P.A. ne ha autorizzato l’impatto sul territorio nonché la valutazione della liceità e della legittimità (ma non dell’opportunità) dei relativi atti amministrativi in quanto l’illegittimità di tali atti ben potrebbe presentarsi essa stessa come elemento essenziale della fattispecie criminosa. Cass. pen. sez. III 27 marzo 1996 n. 3125

In presenza di un’autorizzazione paesistica rilasciata ai sensi dell’art. 7 della L. n. 1497 del 1939 dall’autorità amministrativa cui compete la gestione del vincolo posto a protezione del bene ambientale non è configurabile il reato di cui all’art. 734 c.p. nella realizzazione di opere autorizzate in quanto detto provvedimento costituisce un modo di gestione del vincolo sul luogo protetto secondo regole alle quali la norma penale effettua rinvio. Al giudice penale spetta riscontrare l’effettiva esecuzione delle opere nei limiti in cui la P.A. ne ha autorizzato l’impatto sul territorio nonché la liceità e la legittimità (ma non l’opportunità) dei relativi atti amministrativi. Cass. pen. sez. III 27 marzo 1996 n. 3125

La contravvenzione prevista dall’art. 734 c.p. – distruzione o deturpamento di bellezze naturali – può coesistere e concorrere con quella di cui all’art. 1 sexies della L. 8 agosto 1985 n. 431 in tema di tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Mentre infatti nel reato di cui all’art. 734 c.p. il precetto si può individuare nel divieto di cagionare distruzione o deturpamento di bellezze naturali nel reato di cui all’art. 1 sexies il precetto è quello di non porre in essere attività in certe zone senza l’autorizzazione amministrativa a prescindere dal risultato dell’attività stessa con riguardo alle bellezze naturali aggredite le quali possono risultare anche non danneggiate dall’attività non autorizzata. L’oggettività fattuale è parimenti diversa: nel primo reato consiste nella distruzione e nel deturpamento di bellezze naturali nel secondo reato nell’eseguire un’attività senza la previa autorizzazione amministrativa. Cass. pen. sez. VI 9 settembre 1994 n. 9749

Per la sussistenza del reato di cui all’art. 734 c.p. non è necessario che l’alterazione del luogo protetto abbia carattere primario potendo anche l’opera abusiva seguire altre e così concorrere ad alterare la conformazione originaria del paesaggio. Cass. pen. Sezioni Unite 10 gennaio 1994 n. 72

Ai fini dell’applicazione dell’art. 734 c.p. è demandato sempre al giudice penale l’accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’autorità indipendentemente da ogni valutazione della pubblica amministrazione della quale – se intervenuta – il giudice dovrà – con adeguata motivazione – tenere conto. (La Cassazione ha evidenziato che l’eventuale autorizzazione amministrativa non esclude la sussistenza della violazione delle bellezze naturali ma può assumere semmai rilevanza in materia di valutazione dell’elemento psicologico o della gravità del reato spettando unicamente al giudice penale l’accertamento del verificarsi dell’evento concretante la contravvenzione). Cass. pen. Sezioni Unite 12 gennaio 1993 n. 248

In tema di distruzione o deturpamento di bellezze naturali va esclusa la sussistenza dell’elemento psicologico qualora sia stata rilasciata l’autorizzazione paesistica. Quando l’entità dell’alterazione infici – per la sua enormità – la presunzione di legittimità del nullaosta su cui il soggetto aveva ragione di confidare il reato è però ugualmente configurabile. Cass. pen. sez. III 13 novembre 1992 n. 10956

In tema di alterazione delle bellezze naturali non è necessario che il danno cagionato sia irreparabile o di consistente gravità. La lesione infatti sussiste sia quando la bellezza possa essere successivamente ripristinata sia quando la gravità pur non eccezionale sia non momentanea diversamente mancherebbe un danno apprezzabile. Cass. pen. sez. III 14 marzo 1992 n. 2685

In tema di alterazione delle bellezze naturali l’evento consiste nella diminuzione del pregresso godimento estetico della località. Ciò avviene anche quando vengono frapposti ostacoli che ne impediscono la punibilità. (Nella specie è stata ritenuta la responsabilità del Sindaco del Comune di Napoli per il mancato ripristino della Villa Comunale pur in presenza di delibera che disponeva il restauro. La Villa non soltanto era in stato di degrado ma si era ridotta secondo il giudice del merito ad una autorimessa pubblica per la massiccia e costante presenza di autovetture lasciate in sosta). Cass. pen. sez. III 14 marzo 1992 n. 2685

Le leggi 28 gennaio 1977 n. 10 e 28 febbraio 1985 n. 47 disciplinano espressamente qualsiasi trasformazione urbanistica e non solo edilizia. L’attività di apertura e coltivazione di cave rientra nella disciplina urbanistica comportando una oggettiva e spesso rilevante trasformazione morfologica del territorio sicché la mancanza del preventivo assenso del comune nella forma della concessione è sanzionata penalmente ex art. 20 lett. b L. n. 47 del 1985 e se l’area è sottoposta a vincoli ambientali ex art. 20 lett. c stessa legge con l’eventuale concorso dell’art. 734 c.p. Cass. pen. sez. III 3 marzo 1992 n. 2332

Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 1 sexies L. 8 agosto 1985 n. 431 in tema di tutela delle zone di particolare interesse ambientale non può parlarsi o è comunque irrilevante di inesistenza assoluta di danno ambientale solo perché l’imputato sia stato assolto dal reato di cui all’art. 734 c.p. (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali) che è bensì reato di danno ma la cui sussistenza non condiziona quella del reato ex art. 1 sexies legge citata consistente quest’ultimo nella condotta di chi compie qualsiasi modificazione dell’assetto del territorio senza autorizzazione o – il che è equivalente giuridicamente – in essenziale difformità dalle precise prescrizioni imposte dall’atto autorizzativo. Cass. pen. sez. III 20 giugno 1991 n. 6844

In tema di distruzione o deturpamento di bellezze naturali l’art. 734 c.p. adotta la tecnica del rinvio formale non ricettizio ad altra fonte che fornisce le regole di qualificazione della distruzione o deturpamento di quella specie di beni culturali costituito dai beni ambientali. Per definire il concetto di bellezza naturale non può farsi esclusivo riferimento alla L. 29 giugno 1939 n. 1497 che tutela i beni paesistici quale fonte di godimento estetico ma – alla luce dei principi costituzionali (art. 9 Cost.) – va considerato il bene ambientale unitariamente considerato. Ne deriva che la tutela fornita dall’art. 734 c.p. ha per oggetto le menomazioni permanenti o le distruzioni dell’ambiente in tutte le sue componenti essenziali ivi compresa la fauna e la ora. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuta corretta l’applicazione dell’art. 734 c.p. relativamente a ripetuti episodi di inquinamento che avevano provocato estese morie di pesci negli allevamenti e nel fiume oggetto di speciale protezione paesistica). Cass. pen. sez. II 6 aprile 1991 n. 3852

In tema di configurabilità del reato di deturpamento di bellezze naturali di cui all’art. 734 c.p. l’eventuale precedente violazione dei valori paesaggistici da parte di terzi non vale ad escludere la lesione dell’interesse pubblico tutelato dal vincolo paesaggistico. Cass. pen. sez. III 1 marzo 1991 n. 2710

In tema di cosiddetto condono edilizio la contravvenzione di cui all’art. 734 c.p. è estinta per il pagamento dell’oblazione seguito dal rilascio della concessione e dell’autorizzazione paesaggistica. La natura di reato di danno non è di ostacolo poiché l’ampia formula utilizzata dal comma ottavo dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994 – secondo cui occorre un’espressa autorizzazione in sanatoria differente dal semplice parere di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985 e successive modiche ed integrazioni – rende possibile l’inclusione della violazione de qua tra quelle estinguibili. Cass. pen. sez. III 12 marzo 1997 n. 2420

Attesa la natura del reato permanente in cui la condotta e l’evento si presentano come un complesso unitario sostenuto dalla volontà di protrarre nel tempo la violazione le cause estintive del reato operano sullo stesso soltanto se la permanenza sia cessata. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto che a seguito dell’oblazione prevista dall’art. 38 L. n. 47 del 1985 si fossero estinti il reato edilizio ed altri connessi rientranti tra quelli considerati dalla succitata norma salvo quello di cui all’art. 221 T.U. leggi sanitarie giacché la consumazione di questo si era protratta anche dopo il verificarsi della causa estintiva in parola e conseguentemente in ordine a tale reato nonché a quello di cui all’art. 734 c.p. con esso legato dal nesso della continuazione e che in mancanza di tale nesso sarebbe invece risultato estinto per prescrizione). Cass. pen. Sezioni Unite 10 gennaio 1994 n. 72

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