Art. 734 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale

Articolo 734 bis - codice penale

Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater.1, (1) 600 quinquies (2) 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l’arresto da tre a sei mesi.

Articolo 734 bis - Codice Penale

Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater.1, (1) 600 quinquies (2) 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l’arresto da tre a sei mesi.

Note

(1) Le parole: «600 ter, 600 quater» sono state così sostituite dalle attuali da: «600 ter e 600 quater …» fino a: «… articolo 600 quater1,» dall’art. 9 della L. 6 febbraio 2006, n. 38.
(2) Le parole: «600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies» sono state inserite dall’art. 8 della L. 3 agosto 1998, n. 269.

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