Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare è punito con l’ammenda fino a € 30 (162).
Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare è punito con l’ammenda fino a € 30 (162).
Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare è punito con l’ammenda fino a € 30 (162).
La contravvenzione di cui all’articolo 731 cod. pen. relativa alla inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori da parte dei genitori esercenti la potestà familiare ha carattere permanente poichè la condotta omissiva si protrae per tutta la durata dell’anno scolastico e la permanenza può farsi cessare con l’adempimento dell’obbligo. Cass. pen. sez. III 7 novembre 2017 n. 50624
L’inosservanza dell’obbligo di frequentare la scuola media inferiore non configura la contravvenzione di cui all’art. 731 cod. pen. in quanto secondo la normativa vigente a seguito dell’abrogazione dell’art. 8 della legge 31 dicembre 1962 n.1859 ad opera del D.Lgs. 13 dicembre 2010 n.212 tale obbligo permane limitatamente all’istruzione elementare. Cass. pen. sez. III 31 gennaio 2017 n. 4523
L’inosservanza da parte dell’esercente la potestà genitoriale dell’obbligo di far frequentare al minore la scuola media inferiore non integra alcuna ipotesi di reato in quanto il D.L.vo 13 dicembre 2010 n. 212 all. I parte 52 ha abrogato l’art. 8 della legge n. 1859 del 1962 che estendeva l’applicazione delle sanzioni previste per l’inadempimento dell’obbligo di istruzione elementare di cui all’art. 731 cod. pen. anche alle violazioni dell’obbligo scolastico della scuola media. Cass. pen. sez. III 31 gennaio 2017 n. 4520
L’art. 731 c.p. (che sanziona penalmente la condotta di chi investito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore omette senza giusto motivo di impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare) reso applicabile a suo tempo per effetto dell’art. 8 della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 anche al caso in cui l’omissione avesse ad oggetto l’istruzione da impartirsi fino al conseguimento del diploma di licenza media di primo grado non è ora più suscettibile di tale applicazione dovendosi ritenere abrogato il suddetto art. 8 in base all’allegato I punto 52 del D.L.vo 13 dicembre 2010 n. 212 (recante “Abrogazione di disposizioni legislative statali a norma dell’art. 14 comma 14 quater della legge 28 novembre 2005 n. 246) e non essendo prevista la sua applicazione nè altra autonoma sanzione penale dalle altre disposizioni normative che hanno esteso l’obbligo scolastico fino ad un certo grado dell’istruzione post-elementare. Cass. pen. sez. III 31 gennaio 2017 n. 4520
Ai fini dell’integrazione del reato di inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori la mancata conoscenza da parte dei genitori della omessa frequentazione scolastica dei propri gli non esclude l’elemento soggettivo incombendo comunque su di essi uno specifico dovere morale e giuridico di vigilanza. Cass. pen. sez. III 27 aprile 2011 n. 16438
L’inosservanza dell’obbligo di frequentare la scuola media superiore non configura la contravvenzione di cui all’art. 731 c.p. in quanto all’estensione dell’obbligo scolastico oltre la scuola media (art. 2 lett. c) L. 28 marzo 2003 n. 53) non è seguita l’introduzione di una sanzione penale in caso di sua violazione. (In motivazione la Corte ha precisato che l’estensione della norma sanzionatoria dell’art. 731 c.p. a detta ipotesi si risolverebbe in un’inammissibile interpretazione analogica “in malam partem”). Cass. pen. sez. III 10 giugno 2010 n. 22037
La contravvenzione relativa alla inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori ha carattere permanente sicché la condotta omissiva cessa o con l’adempimento o il venir meno dell’obbligo stesso o con la emissione della sentenza di primo grado. Cass. pen. sez. III 2 luglio 2009 n. 26960
In tema di inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori integrano «giusti motivi» di esclusione della punibilità tutte quelle circostanze che rendono oggettivamente inattuabile l’adempimento dell’obbligo di istruzione quali: a) la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; b) lo stato di salute dell’alunno; c) la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell’obbligato non consentono l’utilizzo di mezzi privati; d) il rifiuto volontario categorico ed assoluto del minore non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali. Cass. pen. sez. III 11 ottobre 2007 n. 37400
Integra il reato di cui all’art. 731 c.p. la condotta di chi investito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore ometta di vigilare e controllare che il minore si rechi realmente a scuola per ricevere l’istruzione. Cass. pen. sez. III 4 settembre 2007 n. 33841
L’art. 731 c.p. sanziona l’inosservanza dell’obbligo dei genitori di impartire ai gli minorenni l’istruzione elementare e pertanto non ricomprende l’inosservanza dell’art. 2 lett. c) della legge 28 marzo 2003 n. 53 secondo cui è assicurato a tutti il diritto all’istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età (nella specie la Corte ha ritenuto che non configura il reato di cui all’art. 731 c.p. la violazione dell’obbligo di far frequentare ai minori la scuola media superiore). pen. sez. III 4 maggio 2007 n. 16965
Il semplice rifiuto del minore di frequentare la scuola non costituisce motivo di esclusione dalla responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 731 c.p. inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori atteso che si configura quale giusto motivo idoneo ad escludere l’antigiuridicità dell’ipotesi di cui al citato art. 731 soltanto il rifiuto categorico ed assoluto cosciente e volontario dell’obbligato e che persista dopo che si sia usata ogni argomentazione persuasiva ed ogni altro espediente educativo secondo il livello socioeconomico e culturale dei soggetti coinvolti e si sia fatto ricorso ove possibile agli organi di assistenza sociale. Cass. pen. sez. III 29 settembre 2006 n. 32539
Il reato di cui all’art. 731 del c.p. inosservanza dell’obbligo di istruzione di minori ha natura plurioffensiva atteso che tutela non soltanto l’interesse pubblico dello Stato all’ottemperanza all’obbligo scolastico ma anche il diritto soggettivo del minore a ricevere una adeguata istruzione diritto costituzionalmente garantito dall’art. 30 comma primo Cost. Cass. pen. sez. III 23 marzo 2004 n. 13977
L’obbligo di curare l’istruzione elementare e media del figlio minore sussiste anche se quest’ultimo sia stato affidato – in sede di divorzio – all’altro coniuge. Ne deriva che è configurabile il reato di cui all’art. 731 c.p. a carico del genitore non affidatario anche quando il minore non frequenti la scuola per comportamento addebitabile in primo luogo all’affidatario ma il comportamento di costui non abbia trovato nell’adeguato interessamento del primo alcun rimedio. Cass. pen. sez. III 2 aprile 1990 n. 4478
Anche dopo la legge di depenalizzazione n. 689 del 1981 la inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori è assistita da sanzione penale. Cass. pen. sez. VI 13 giugno 1989 n. 8425
L’inosservanza dell’obbligo di istruzione media dei minori è punibile ai sensi dell’art. 731 c.p. il cui precetto limitato all’istruzione elementare deve ritenersi integrato per la scuola media con le disposizioni di cui all’art. 8 della legge n. 1859 del 1962. Cass. pen. sez. VI 13 giugno 1989 n. 8425
L’art. 731 c.p. ha carattere meramente sanzionatorio ed è compresa tra le norme penali in bianco e cioè di quelle norme il cui precetto è integrato dalle leggi extra penali che si susseguono nel tempo fermo restando il bene giuridico tutelato che nel caso di specie è individuabile nell’adempimento dell’obbligo scolastico. Ne deriva che l’espressione «istruzione elementare» correlativo alla legislazione vigente all’epoca di entrata in vigore del codice non ha significato tassativo. La norma quindi punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico tanto elementare che post-elementare poiché in virtù dell’art. 8 della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 («istituzione ed ordinamento della scuola media statale») l’obbligo stesso è stato esteso all’istruzione di scuola media. Cass. pen. sez. III 17 gennaio 1989 n. 358
Non può non ammettersi che la volontà del minore contraria a ricevere l’istruzione obbligatoria costituisca «giusto motivo» idoneo ad escludere l’antigiuridicità dell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 731 c.p. ascritta al genitore. Deve trattarsi di rifiuto categorico ed assoluto cosciente e volontario dell’obbligato; il rifiuto deve poi permanere dopo che i genitori abbiano usato ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui siano capaci secondo il proprio livello socio-economico e culturale ed abbiano fatto ricorso se le circostanze ambientali lo consentano agli organi di assistenza sociale. Cass. pen. sez. III 26 aprile 1988 n. 5023
L’inosservanza dell’obbligo di sussistenza dei minori è punibile ai sensi dell’art. 731 c.p. il cui precetto deve ritenersi integrato con le norme che prevedono la estensione dell’obbligo scolastico sino al termine della scuola media e comunque fino al compimento del quindicesimo anno di età. Cass. pen. sez. VI 11 aprile 1988 n. 4375
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