Art. 729 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO Abuso di sostanze stupefacenti

Articolo 729 - codice penale

[Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire quattromila a ottantamila. (446; 139 c.p.m.p.; 137 c.p.m.g.).]

Articolo 729 - Codice Penale

[Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire quattromila a ottantamila. (446; 139 c.p.m.p.; 137 c.p.m.g.).]

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