(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 2, comma 6, del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8.
(2) A norma dell’art. 8 del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8, le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. – n. 17 del 22 gennaio 2016), sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.
Ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 726 cod. pen. non è sufficiente che l’agente indossi un abbigliamento trasgressivo e spinto per arrecare offesa alla pubblica decenza occorrendo invece che lo stesso accompagni all’uso di tali forme di vestiario comportamenti idonei ad offendere concretamente il bene giuridico tutelato in modo da suscitare nell’uomo medio del tempo presente e in relazione al contesto spazio-temporale della condotta un senso di riprovazione disgusto o disagio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella condotta delle imputate che verosimilmente per esercitare il meretricio sostavano sulla pubblica strada ricoperte da un abbigliamento succinto in modo da consentire ai passanti la visione dei glutei parzialmente scoperti). Cass. pen. sez. III 26 settembre 2014 n. 39860
Integra il reato di atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 cod. pen.) il comportamento di colui che completamente nudo ed immobile si trovi a dormire all’interno di un’autovettura al fianco di una donna semisvestita poiché pur senza compiere gesti attinenti alla sfera sessuale ha un atteggiamento comunque idoneo ad offendere il comune sentimento di costumatezza e compostezza. Cass. pen. sez. III 13 giugno 2012 n. 23234
Ai fini della configurabilità del reato di atti contrari alla pubblica decenza non è richiesto che gli stessi siano effettivamente percepiti da terzi essendo sufficiente la mera possibilità della loro percezione. Cass. pen. sez. III 4 novembre 2011 n. 40012
Integra il reato di atti contrari alla pubblica decenza l’esibizione dei glutei scoperti ai passanti in luogo di pubblico transito. Cass. pen. sez. III 8 giugno 2011 n. 23083
Poiché la pubblica decenza va commisurata secondo un criterio storico-sociologico al sentimento comune dell’uomo medio e non alla particolare sensibilità di un singolo la nudità integrale in luoghi pubblici o aperti al pubblico al di fuori della particolare situazione dei campi di nudisti integra comunque gli estremi del reato di cui all’art. 726 c.p. non rilevando che il denunciante abbia dichiarato di non aver provato disgusto. Cass. pen. sez. III 21 settembre 2006 n. 31407
Il criterio di distinzione tra il reato di atti osceni e quello di atti contrari alla pubblica decenza va individuato nel contenuto più specifico del delitto di atti osceni che si richiama alla verecondia sessuale rispetto al contenuto del reato di cui all’art. 726 c.p. che invece sanziona la violazione dell’obbligo di astenersi da quei comportamenti che possano offendere il sentimento collettivo della costumatezza e della compostezza. (Nella fattispecie la Corte ha qualificato atti contrari alla pubblica decenza il palpeggiamento dei genitali davanti ad altri soggetti in quanto appariva manifestazione di scostumatezza e di scompostezza piche concupiscenza e dimostrazione di libido). Cass. pen. sez. III 11 giugno 2004 n. 26388
La esibizione degli organi genitali maschili integra il reato di atti osceni di cui all’art. 527 c.p. e non quello di atti contrari alla pubblica decenza di cui all’art. 726 stesso codice stante la inequivoca attinenza di tale gesto allorché sia intenzionale alla sfera sessuale. (Nell’occasione la Corte ha altresì affermato che al fine della configurabilità del reato de quo non è necessario il turbamento subito da chi sia stato destinatario del gesto non essendo tale elemento ricompreso nella fattispecie tipica del citato art. 527 c.p.). Cass. pen. sez. III 22 novembre 2001 n. 41735
Vanno qualificati come atti contrari alla pubblica decenza quelli che a differenza degli atti osceni non toccano la sfera degli interessi sessuali ma ledono semplicemente le regole etico sociali attinenti al normale riserbo ed alla elementare costumatezza sì da produrre se non anche disgusto quanto meno disagio fastidio e riprovazione avuto riguardo ai comuni parametri di valutazione rapportati allo specifico contesto ed alle particolari modalità di ogni fatto. (Nella specie in applicazione di tali principi la S.C. ha ritenuto che fosse da qualificare come contrario alla pubblica decenza il comportamento di un soggetto il quale su una spiaggia non appartata ed in presenza di altre persone si era completamente denudato con esposizione quindi degli organi genitali atteso che una tale esposizione non poteva essere assimilata a quella del seno nudo femminile entrata ormai da vari lustri nel novero dei comportamenti comunemente accettati). Cass. pen. sez. III 20 marzo 2000 n. 3557
Il toccamento di parti intime del corpo (nella specie: seni e glutei) sia pure al di sopra degli abiti sono caratteristiche espressioni di concupiscenza su minori (non ancora pervenuti alla maturità sessuale e dunque non in grado di autodeterminarsi) che se realizzate in luogo aperto al pubblico integrano il profilo soggettivo e subiettivo (oltre al reato di atti di libidine violenti ravvisato nella specie) del reato di atti osceni di cui all’art. 527 c.p. in quanto offendono il pudore secondo il comune sentimento dell’uomo normale intendendosi per tale l’individuo che avendo raggiunto la maturità sul piano etico è alieno dalla fobia e dalla mania per il sesso anche se accetta il fenomeno sessuale come dato fondamentale della persona umana. Né può trattarsi del reato di atti contrari alla pubblica decenza di cui all’art. 726 c.p. che ha ad oggetto regole etico-sociali relative al normale riserbo e alla elementare costumatezza essendo la condotta sopra descritta offensiva della verecondia sessuale e quindi non più soltanto indecente ma oscena. Cass. pen. sez. III 24 novembre 1997 n. 10657
Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 527 e 726 c.p. le nozioni di osceno e di pudore non sono riferite ad un concetto considerato in sè ma al contesto ed alle modalità in cui gli atti o gli oggetti sono compiuti o esposti… Il criterio discretivo va individuato nel contenuto più specifico del delitto di «atti osceni» che si richiama alla «verecondia sessuale» rispetto a quel complesso di regole etico-sociali che impongono a ciascuno di astenersi da tutto quanto possa offendere il sentimento collettivo della più elementare costumatezza. Ne consegue che il nudo integrale – considerando il sentimento medio della comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell’uomo medio normale – assume differenti valenze. Può essere incluso nella speciale causa di esclusione dell’oscenità (art. 529 c.p.) – come ad esempio per le lezioni di educazione sessuale o per le opere cinematografiche o teatrali – ovvero essere espressione della libertà individuale o derivare da convinzioni salutiste o da un costume particolarmente disinibito. Esso se praticato in una spiaggia appartata frequentata da soli naturisti è penalmente irrilevante; mentre non è tale in una località balneare affollata da soggetti variamente abbigliati. In particolare l’esibizione degli organi genitali (diversamente da quella del seno nudo che non integra più alcuna ipotesi di reato) – al di fuori delle eccezioni ricordate – configura il delitto di atti osceni poiché mira al soddisfacimento della «libido». (Nella specie trattavasi di soggetto che si era denudato in uno scompartimento ferroviario. Il pretore aveva ravvisato la contravvenzione di cui all’art. 726. La Corte ha annullato la sentenza affermando il suddetto principio). Cass. pen. sez. III 3 ottobre 1997 n. 8959
Ai fini della determinazione delle categorie dell’osceno e degli atti contrari alla pubblica decenza il giudice deve adottare quali parametri di valutazione del modificarsi dei costumi sull’intero territorio nazionale mode (costumi generalizzati ed accettati) e mass-media (televisione radio e giornali quali «fabbrica» e «specchio del comune sentire» del generale stato di accettazione del mutamento di costume della tolleranza nel pluralismo); parametri non variabili nello spazio ma pur tuttavia il giudice medesimo deve prendere approfonditamente in considerazione le diverse concrete circostanze (la vicenda concreta il luogo in cui l’atto si manifesta). (Nella specie relativamente ad annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste di sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 726 c.p. l’imputata avvocato si era presentata nell’androne del carcere indossando una succinta minigonna). Cass. pen. sez. III 13 novembre 1996 n. 9685
La forza preclusiva del principio fine bis in idem di cui all’art. 90 c.p.p. non opera nel caso in cui il fatto sul quale si è formato il giudicato pur essendo unico come entità di ordine materiale importi la violazione di diverse disposizioni di legge. Infatti dovendosi in tal caso applicare le norme sul concorso formale di reati lo stesso fatto può essere riesaminato sotto il profilo della violazione di legge rimasta estranea al giudicato già formatosi. (Nella specie relativa ad ostentati toccamenti dei genitali in luogo pubblico rivolti specificamente all’indirizzo della querelante la Suprema Corte ha ritenuto che legittimamente emesso decreto penale passato in cosa giudicata per il reato di atti contrari alla pubblica decenza si era poi proceduto per il reato di ingiurie). Cass. pen. sez. V 18 febbraio 1987 n. 2194
Sono atti contrari alla pubblica decenza tutti quegli atti che in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra i consociati provocano in questi ultimi disgusto e disapprovazione come l’orinare in luogo pubblico. Né la norma dell’art. 726 c.p. esige che l’atto abbia effettivamente offeso in qualcuno la pubblica decenza e neppure che sia stato percepito da alcuno quanto si sia verificata la condizione di luogo cioè la possibilità che qualcuno potesse percepire l’atto. Cass. pen. sez. V 28 aprile 1986 n. 3254
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