Art. 725 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

Articolo 725 - codice penale

Chiunque espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offende la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 619 (162, 528, 529).

Articolo 725 - Codice Penale

Chiunque espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offende la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 619 (162, 528, 529).

Massime

Affinché un disegno sia contrario alla pubblica decenza (nella specie manifesto reclame di un film denominato «I maschioni» raffigurante due uomini barbuti – l’uno dei quali munito di una «bambola» dagli evidenti attributi femminili – che contemplano una fanciulla completamente ignuda e supina sull’erba con una dicitura laterale che spiega che la scena ha luogo «dopo cinquecentocinquantatre giorni nella foresta senza donne») non basta che esso abbia un suo intimo pregnante significato allusivo a ulteriori sviluppi supponibilmente lascivi ma occorre che tali sviluppi anziché essere affidati esclusivamente all’immaginazione dell’osservatore siano graficamente illustrati nel manifesto così che questo non rappresenti semplicemente una situazione attinente all’urgenza del desiderio carnale ma renda visibili le possibili conseguenze di esso illustrando una sconvenienza in atto e non già limitandosi a sottintenderla come possibile in avvenire. Cass. pen. sez. VI 13 giugno 1975

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